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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Liberato Faccenda - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 955/2020 del Ruolo Generale, rimessa in decisione con ordinanza del
9.05.2024 all'esito dell'udienza sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., avente per oggetto domanda di separazione giudiziale
Tra
, (C.F.: ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Iaccino;
ricorrente
e
, (C.F.: ), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Concolino;
resistente
Nonché
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate per l'udienza del 9.04.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.02.2020, ritualmente notificato in data 06.08.2020,
[...]
premetteva di avere contratto matrimonio con rito concordatario con in Parte_1 Controparte_1
data 30 aprile 2000 nel Comune di Catanzaro, e che dalla loro unione erano nati due figli, (n. Per_1
22.11.2001) e n. 22.08.2005). Per_2
In particolare, la ricorrente rilevava che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle pagina 1 di 8 incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rappresentava, sotto il profilo economico, di essere impiegata come infermiera professionale presso l'ASP di Catanzaro, mentre il marito, sebbene formalmente privo di occupazione, era invece titolare di una postazione di copisteria al Seminario Vescovile Pio X di Catanzaro, presso la scuola di Teologia, e da tale attività, pur non avendo busta paga, percepiva in media è di € 350,00 mensili.
Chiedeva, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale alle seguenti condizioni: “- l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, i quali Per_2
continueranno a provvedere di comune accordo alla sua istruzione, alla sua educazione e al suo mantenimento, consultandosi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per lo stesso;
- il minore continuerà a convivere con la madre nella casa coniugale, riconoscendo al padre il diritto di visita secondo le modalità di seguito indicate, salvo migliori accordi tra le parti e il minore e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso;
- disporre
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Catanzaro alla via Galeazzo di Tarsia n. 2/E alla sig.ra quale genitore collocatario che continuerà a pagare la rata di mutuo;
- Stabilire Parte_1
un assegno di mantenimento a carico del sig. a favore della sig.ra per il figlio CP_1 Pt_1 minore e per il maggiore non ancora autonomo dell'importo complessivo di € 100,00; - Per_2
Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro”.
Si costituiva con propria memoria in data 12.11.2020 il resistente, il quale contestava la ricostruzione di fatto prospettata dalla ricorrente;
nello specifico precisava di non percepire alcun reddito da lavoro, in quanto l'attività di copisteria indicata dalla resistente era svolta unicamente a titolo gratuito;
aderiva alla domanda di separazione personale dei coniugi;
tuttavia, proponeva domanda riconvenzionale di addebito della separazione nei confronti della moglie;
nello specifico, rilevava come la frattura del rapporto di coppia fosse dipesa dalla condizione di disaffezione al matrimonio e di distacco spirituale riferibile alla sola ricorrente nella totale assenza di fatti generatori della intollerabilità della convivenza imputabili al . CP_1
Domandava, pertanto, “in via riconvenzionale, dichiarare la separazione coniugale con addebito alla coniuge ordinando il pagamento delle residue rate del mutuo e disponendo sia la permanenza del sig.
presso la casa coniugale sia il versamento di un assegno di mantenimento in favore di questi CP_1
(quantificato in euro 500,00, ovvero secondo la determinazione ritenuta di giustizia) e dei figli
(quantificato complessivamente in euro 600,00) per i quali si chiede l'affidamento congiunto del
pagina 2 di 8 minore con collocazione presso il padre;
in subordine, dichiarare la separazione coniugale con addebito alla coniuge ordinando il pagamento delle residue rate del mutuo oltre al versamento di un assegno familiare in favore sig. pari ad euro 500,00, ovvero secondo la determinazione CP_1
ritenuta di giustizia, ed assegnando allo stesso la residenza presso la pertinenza autonoma collocata al pian terreno dell'immobile; in estremo subordine, qualora l'On.le Giudicante non volesse ritenere di addebitare la separazione alla sig.ra fermo restando il pagamento delle residue rate del Pt_1 mutuo a carico di questa, ordinare il pagamento dei canoni di affitto dell'immobile presso il quale dovrà risiedere il sig. , ciò fin quando permarrà la sua oggettiva incapacità economica e CP_1 reddituale”.
In data 24 novembre 2020, le parti erano comparse dinanzi al Presidente del Tribunale il quale, con successivo provvedimento del 1.12.2020, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, nei quali si prevedeva: “1) autorizza a vivere separati i coniugi
e;
2) affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori il figlio Parte_1 Controparte_1
ancora minorenne, collocandolo presso la madre con la quale lo stesso continuerà a convivere, con facoltà del padre di fargli visita e tenerlo con sé, compatibilmente con le sua esigenze scolastiche e ricreative, dall'uscita da scuola alle ore 20,00 dei martedì e giovedì di ogni settimana ed inoltre, a settimane alterne, dall'orario di uscita da scuola del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse del minorenne;
ancora, di tenerlo con sé: a) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con il ragazzo, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno;
c) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, -sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del ragazzo;
3) nulla va, ovviamente, previsto per il figlio maggiorenne quanto al diritto di visita dello stesso da parte del padre;
4) in ragione della collocazione dei figli presso la madre, assegna a quest'ultima la casa familiare;
5) ordina a di corrispondere alla moglie, presso il domicilio della Controparte_1
stessa (o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti) ed entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno provvisorio mensile di complessivi € 100,00 quale contributo per il mantenimento dei figli (€ 50,00 per ciascuno di essi), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli;
6) ordina a
pagina 3 di 8 di corrispondere al marito, presso il domicilio dello stesso (o, in alternativa, con Parte_1
diversa modalità da concordare tra le parti) ed entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno provvisorio mensile di complessivi € 200,00 quale contributo per il mantenimento dello stesso, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT.”
Entrambe le parti depositavano memorie integrative, laddove la ricorrente domandava “confermare i provvedimenti del Presidente che dispongono sull'affidamento del figlio minore;
- Stabilire, a parziale modifica del provvedimento Presidenziale, un assegno di mantenimento a carico del sig. a CP_1
favore della sig.ra per il figlio minore e per il maggiore non ancora autonomo Pt_1 Per_2 dell'importo complessivo di € 300,00; - revocare l'assegno di mantenimento a favore del sig. CP_1 posto a carico della signora ; diversamente, il resistente reiterava le proprie richieste avanzate Pt_1
in sede di comparsa di costituzione.
Peraltro, avverso il provvedimento presidenziale, la ricorrente proponeva con reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c., depositato in data 18.12.2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, il quale, tuttavia, confermava i provvedimenti provvisori adottati dal Presidente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 cod. proc. civ. con ordinanza del 16.02.2021, venivano ammessi i mezzi istruttori con successiva ordinanza;
escussi i testi ammessi all'udienza del 1.03.2022, la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, con provvedimento del 9.05.2024 la causa era rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
***
1. Separazione personale.
In primo luogo, stante la domanda congiunta formulata dalle parti, occorre dichiarare la separazione personale tra i coniugi in ragione dell'insanabile contrasto tra gli stessi e l'assenza di una volontà di riconciliazione paventata da alcuna delle parti.
Peraltro, l'allegazione dei vari dissidi tra le medesime e le domande accessorie a quelle sullo status depongono univocamente per un inesorabile decadimento dell'affectio coniugalis, che rende pacificamente la domanda fondata.
2. Affidamento dei figli e casa coniugale.
In considerazione dell'intervenuta maggiore età dei figli, nulla deve essere disposto in ordine al loro affidamento, oltre che al diritto di visita dei medesimi, mentre con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, si osserva che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è costante nel ritenere che, ai fini del riconoscimento pagina 4 di 8 dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del
14/08/2020).
Nel caso di specie, v'è da rilevare che il figlio è quasi ventenne;
tuttavia, si impone -in Per_2
assenza di doglianze o di elementi di segno contrario - la necessità di preservare l'interesse del medesimo nel risiedere nell'habitat domestico fino al raggiungimento dell'indipendenza economica o, in ogni caso, fino a quando il suo stato di dipendenza dai genitori risulti colposamente ascrivibile allo stesso.
Ad oggi, tuttavia, specie alla luce delle dichiarazioni rese in sede di ascolto, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente per le suesposte ragioni, non potendo questo
Tribunale esaminare questioni petitorie attinenti all'immobile per assenza della c.d. connessione forte con le domande attinenti al giudizio di separazione.
3. Assegno di mantenimento per i figli.
Quanto al mantenimento dei figli, di 24 e 19 anni ciascuno, nessuna delle parti ne ha affermato la loro dipendenza economica, per cui il dato, allo stato, deve ritenersi incontestato, con conseguente obbligo di entrambi i genitori di contribuire al loro mantenimento.
In merito, risulta incontestata anche la circostanza secondo cui entrambi i figli attualmente coabitino con la ricorrente nella casa coniugale;
motivo per il quale, a fronte del mantenimento diretto della madre, si impone la previsione di un obbligo di mantenimento indiretto in capo al resistente.
Ebbene, alla luce della documentazione reddituale prodotta da entrambe le parti, a fronte di un reddito lordo annuo di circa € 30.000 in capo alla ricorrente - dipendente dell'ASP di Catanzaro -, oltre che del godimento della casa coniugale, il resistente ha dichiarato ricavi annui esigui di circa €
4.000 lordi.
Ciò malgrado, è noto come l'obbligo di mantenimento dei figli, (anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) non cessi in ragione dell'indigenza di uno dei genitori;
per tali ragioni, si ritiene equo prevedere, a carico di , un obbligo di mantenimento pari ad € Controparte_1
200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 30 % delle spese straordinarie, ove concordate e pagina 5 di 8 documentate, salvo quelle urgenti.
4. Domanda di addebito della separazione.
Con riguardo alla domanda in oggetto avanzata in via riconvenzionale da , occorre Controparte_1 rammentare che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., essendo necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa (v., tra le tante, Cass., sent. n.12130/2001,
n.10682/2000, n.279/2000), onde deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento del rapporto.
Nella specie, il resistente ha attribuito causa alla crisi matrimoniale ad una relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente, tale da determinare il fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Corte di cassazione ha più volte cristallizzato il principio secondo cui, se è pur vero che, ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, è altrettanto vero che non può prescindersi dalla prova e dall'accertamento del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (v. Cass. Sez. 1 ordinanza n. 15196 del 30.5.2023).
Nella specie le prove acquisite non consegnano al giudizio elementi certi e tranquillizzanti del nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà perpetrato dalla ricorrente e la rottura della coppia.
La teste - coniuge della persona con la quale la ricorrente ha intrattenuto la relazione Testimone_1
manente matrimonio - ha confermato dell'esistenza di un rapporto extraconiugale tra il marito e
, collocandolo tra il 2019 e il 2020. Parte_1
Questo elemento seppur eloquente sotto il profilo temprale, non dimostra il nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà e la crisi tra i due coniugi.
A riprova dell'assunto, a fronte della citata testimonianza - oltre che dalla registrazione audio prodotta dal resistente - si pone anche la testimonianza resa dai testi indicati dalla ricorrente, che riferiscono comunque di una crisi coniugale già in atto nel 2016, tanto da rappresentare come la ricorrente abbia sopportato il disaccordo per il bene della famiglia.
Conseguentemente, l'assenza di una prova certa che attribuita all'infedeltà la causa della separazione,
pagina 6 di 8 la domanda di addebito deve essere respinta.
5. Assegno di mantenimento richiesto dal resistente.
Infine, quanto alla richiesta di mantenimento, si è già valorizzata la differenza reddituale tra le parti, tutta a favore della ricorrente, la quale gode di un adeguato reddito, come già durante la convivenza.
Diversamente, il resistente - che risulta essersi occupato dei figli durante il matrimonio - risulta il coniuge «debole», per cui allo stesso può essere riconosciuto un mantenimento;
tuttavia, circa il quantum deve rilevarsi che lo stesso ha prestato attività presso una società con sede in Roma e che, quindi, risulta capace di reperire un lavoro o comunque inserito nel circuito lavorativo.
Peraltro, va valorizzata la sua età, avendo il medesimo attualmente 53 anni, per cui ancora capace di esprimere potenzialmente le proprie energie in ambito lavorativo e professionale.
Ritiene, pertanto, il Tribunale equo prevedere, a carico della ricorrente e in favore del coniuge, un assegno mensile pari ad € 200,00, rivalutabile secondo indici ISTAT.
6. Spese di lite.
La domanda congiunta di separazione e la reciproca soccombenza sulle domande accessorie consente di poter compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, pronunciando definitivamente nella causa civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. dichiara la separazione personale tra i coniugi , (C.F.: Parte_1
), nata il [...] a [...], e , (C.F.: C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] in data [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2
concordatario nel Comune di Catanzaro in data 30.4.2000, Registro Atti Matrimonio del medesimo comune, Anno 2000, parte II, n. 17;
B. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, un assegno mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 30% delle spese straordinarie;
C. rigetta la domanda di addebito;
D. pone a carico di l'obbligo di corrispondere al resistente, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, un assegno mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
E. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;
pagina 7 di 8 F. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'3.9.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Liberato Faccenda dott.ssa Francesca Garofalo
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Liberato Faccenda - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 955/2020 del Ruolo Generale, rimessa in decisione con ordinanza del
9.05.2024 all'esito dell'udienza sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., avente per oggetto domanda di separazione giudiziale
Tra
, (C.F.: ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Iaccino;
ricorrente
e
, (C.F.: ), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Concolino;
resistente
Nonché
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate per l'udienza del 9.04.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.02.2020, ritualmente notificato in data 06.08.2020,
[...]
premetteva di avere contratto matrimonio con rito concordatario con in Parte_1 Controparte_1
data 30 aprile 2000 nel Comune di Catanzaro, e che dalla loro unione erano nati due figli, (n. Per_1
22.11.2001) e n. 22.08.2005). Per_2
In particolare, la ricorrente rilevava che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle pagina 1 di 8 incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rappresentava, sotto il profilo economico, di essere impiegata come infermiera professionale presso l'ASP di Catanzaro, mentre il marito, sebbene formalmente privo di occupazione, era invece titolare di una postazione di copisteria al Seminario Vescovile Pio X di Catanzaro, presso la scuola di Teologia, e da tale attività, pur non avendo busta paga, percepiva in media è di € 350,00 mensili.
Chiedeva, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale alle seguenti condizioni: “- l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, i quali Per_2
continueranno a provvedere di comune accordo alla sua istruzione, alla sua educazione e al suo mantenimento, consultandosi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per lo stesso;
- il minore continuerà a convivere con la madre nella casa coniugale, riconoscendo al padre il diritto di visita secondo le modalità di seguito indicate, salvo migliori accordi tra le parti e il minore e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso;
- disporre
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Catanzaro alla via Galeazzo di Tarsia n. 2/E alla sig.ra quale genitore collocatario che continuerà a pagare la rata di mutuo;
- Stabilire Parte_1
un assegno di mantenimento a carico del sig. a favore della sig.ra per il figlio CP_1 Pt_1 minore e per il maggiore non ancora autonomo dell'importo complessivo di € 100,00; - Per_2
Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro”.
Si costituiva con propria memoria in data 12.11.2020 il resistente, il quale contestava la ricostruzione di fatto prospettata dalla ricorrente;
nello specifico precisava di non percepire alcun reddito da lavoro, in quanto l'attività di copisteria indicata dalla resistente era svolta unicamente a titolo gratuito;
aderiva alla domanda di separazione personale dei coniugi;
tuttavia, proponeva domanda riconvenzionale di addebito della separazione nei confronti della moglie;
nello specifico, rilevava come la frattura del rapporto di coppia fosse dipesa dalla condizione di disaffezione al matrimonio e di distacco spirituale riferibile alla sola ricorrente nella totale assenza di fatti generatori della intollerabilità della convivenza imputabili al . CP_1
Domandava, pertanto, “in via riconvenzionale, dichiarare la separazione coniugale con addebito alla coniuge ordinando il pagamento delle residue rate del mutuo e disponendo sia la permanenza del sig.
presso la casa coniugale sia il versamento di un assegno di mantenimento in favore di questi CP_1
(quantificato in euro 500,00, ovvero secondo la determinazione ritenuta di giustizia) e dei figli
(quantificato complessivamente in euro 600,00) per i quali si chiede l'affidamento congiunto del
pagina 2 di 8 minore con collocazione presso il padre;
in subordine, dichiarare la separazione coniugale con addebito alla coniuge ordinando il pagamento delle residue rate del mutuo oltre al versamento di un assegno familiare in favore sig. pari ad euro 500,00, ovvero secondo la determinazione CP_1
ritenuta di giustizia, ed assegnando allo stesso la residenza presso la pertinenza autonoma collocata al pian terreno dell'immobile; in estremo subordine, qualora l'On.le Giudicante non volesse ritenere di addebitare la separazione alla sig.ra fermo restando il pagamento delle residue rate del Pt_1 mutuo a carico di questa, ordinare il pagamento dei canoni di affitto dell'immobile presso il quale dovrà risiedere il sig. , ciò fin quando permarrà la sua oggettiva incapacità economica e CP_1 reddituale”.
In data 24 novembre 2020, le parti erano comparse dinanzi al Presidente del Tribunale il quale, con successivo provvedimento del 1.12.2020, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, nei quali si prevedeva: “1) autorizza a vivere separati i coniugi
e;
2) affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori il figlio Parte_1 Controparte_1
ancora minorenne, collocandolo presso la madre con la quale lo stesso continuerà a convivere, con facoltà del padre di fargli visita e tenerlo con sé, compatibilmente con le sua esigenze scolastiche e ricreative, dall'uscita da scuola alle ore 20,00 dei martedì e giovedì di ogni settimana ed inoltre, a settimane alterne, dall'orario di uscita da scuola del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse del minorenne;
ancora, di tenerlo con sé: a) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con il ragazzo, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno;
c) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, -sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del ragazzo;
3) nulla va, ovviamente, previsto per il figlio maggiorenne quanto al diritto di visita dello stesso da parte del padre;
4) in ragione della collocazione dei figli presso la madre, assegna a quest'ultima la casa familiare;
5) ordina a di corrispondere alla moglie, presso il domicilio della Controparte_1
stessa (o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti) ed entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno provvisorio mensile di complessivi € 100,00 quale contributo per il mantenimento dei figli (€ 50,00 per ciascuno di essi), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli;
6) ordina a
pagina 3 di 8 di corrispondere al marito, presso il domicilio dello stesso (o, in alternativa, con Parte_1
diversa modalità da concordare tra le parti) ed entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno provvisorio mensile di complessivi € 200,00 quale contributo per il mantenimento dello stesso, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT.”
Entrambe le parti depositavano memorie integrative, laddove la ricorrente domandava “confermare i provvedimenti del Presidente che dispongono sull'affidamento del figlio minore;
- Stabilire, a parziale modifica del provvedimento Presidenziale, un assegno di mantenimento a carico del sig. a CP_1
favore della sig.ra per il figlio minore e per il maggiore non ancora autonomo Pt_1 Per_2 dell'importo complessivo di € 300,00; - revocare l'assegno di mantenimento a favore del sig. CP_1 posto a carico della signora ; diversamente, il resistente reiterava le proprie richieste avanzate Pt_1
in sede di comparsa di costituzione.
Peraltro, avverso il provvedimento presidenziale, la ricorrente proponeva con reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c., depositato in data 18.12.2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, il quale, tuttavia, confermava i provvedimenti provvisori adottati dal Presidente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 cod. proc. civ. con ordinanza del 16.02.2021, venivano ammessi i mezzi istruttori con successiva ordinanza;
escussi i testi ammessi all'udienza del 1.03.2022, la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, con provvedimento del 9.05.2024 la causa era rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
***
1. Separazione personale.
In primo luogo, stante la domanda congiunta formulata dalle parti, occorre dichiarare la separazione personale tra i coniugi in ragione dell'insanabile contrasto tra gli stessi e l'assenza di una volontà di riconciliazione paventata da alcuna delle parti.
Peraltro, l'allegazione dei vari dissidi tra le medesime e le domande accessorie a quelle sullo status depongono univocamente per un inesorabile decadimento dell'affectio coniugalis, che rende pacificamente la domanda fondata.
2. Affidamento dei figli e casa coniugale.
In considerazione dell'intervenuta maggiore età dei figli, nulla deve essere disposto in ordine al loro affidamento, oltre che al diritto di visita dei medesimi, mentre con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, si osserva che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è costante nel ritenere che, ai fini del riconoscimento pagina 4 di 8 dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del
14/08/2020).
Nel caso di specie, v'è da rilevare che il figlio è quasi ventenne;
tuttavia, si impone -in Per_2
assenza di doglianze o di elementi di segno contrario - la necessità di preservare l'interesse del medesimo nel risiedere nell'habitat domestico fino al raggiungimento dell'indipendenza economica o, in ogni caso, fino a quando il suo stato di dipendenza dai genitori risulti colposamente ascrivibile allo stesso.
Ad oggi, tuttavia, specie alla luce delle dichiarazioni rese in sede di ascolto, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente per le suesposte ragioni, non potendo questo
Tribunale esaminare questioni petitorie attinenti all'immobile per assenza della c.d. connessione forte con le domande attinenti al giudizio di separazione.
3. Assegno di mantenimento per i figli.
Quanto al mantenimento dei figli, di 24 e 19 anni ciascuno, nessuna delle parti ne ha affermato la loro dipendenza economica, per cui il dato, allo stato, deve ritenersi incontestato, con conseguente obbligo di entrambi i genitori di contribuire al loro mantenimento.
In merito, risulta incontestata anche la circostanza secondo cui entrambi i figli attualmente coabitino con la ricorrente nella casa coniugale;
motivo per il quale, a fronte del mantenimento diretto della madre, si impone la previsione di un obbligo di mantenimento indiretto in capo al resistente.
Ebbene, alla luce della documentazione reddituale prodotta da entrambe le parti, a fronte di un reddito lordo annuo di circa € 30.000 in capo alla ricorrente - dipendente dell'ASP di Catanzaro -, oltre che del godimento della casa coniugale, il resistente ha dichiarato ricavi annui esigui di circa €
4.000 lordi.
Ciò malgrado, è noto come l'obbligo di mantenimento dei figli, (anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) non cessi in ragione dell'indigenza di uno dei genitori;
per tali ragioni, si ritiene equo prevedere, a carico di , un obbligo di mantenimento pari ad € Controparte_1
200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 30 % delle spese straordinarie, ove concordate e pagina 5 di 8 documentate, salvo quelle urgenti.
4. Domanda di addebito della separazione.
Con riguardo alla domanda in oggetto avanzata in via riconvenzionale da , occorre Controparte_1 rammentare che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., essendo necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa (v., tra le tante, Cass., sent. n.12130/2001,
n.10682/2000, n.279/2000), onde deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento del rapporto.
Nella specie, il resistente ha attribuito causa alla crisi matrimoniale ad una relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente, tale da determinare il fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Corte di cassazione ha più volte cristallizzato il principio secondo cui, se è pur vero che, ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, è altrettanto vero che non può prescindersi dalla prova e dall'accertamento del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (v. Cass. Sez. 1 ordinanza n. 15196 del 30.5.2023).
Nella specie le prove acquisite non consegnano al giudizio elementi certi e tranquillizzanti del nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà perpetrato dalla ricorrente e la rottura della coppia.
La teste - coniuge della persona con la quale la ricorrente ha intrattenuto la relazione Testimone_1
manente matrimonio - ha confermato dell'esistenza di un rapporto extraconiugale tra il marito e
, collocandolo tra il 2019 e il 2020. Parte_1
Questo elemento seppur eloquente sotto il profilo temprale, non dimostra il nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà e la crisi tra i due coniugi.
A riprova dell'assunto, a fronte della citata testimonianza - oltre che dalla registrazione audio prodotta dal resistente - si pone anche la testimonianza resa dai testi indicati dalla ricorrente, che riferiscono comunque di una crisi coniugale già in atto nel 2016, tanto da rappresentare come la ricorrente abbia sopportato il disaccordo per il bene della famiglia.
Conseguentemente, l'assenza di una prova certa che attribuita all'infedeltà la causa della separazione,
pagina 6 di 8 la domanda di addebito deve essere respinta.
5. Assegno di mantenimento richiesto dal resistente.
Infine, quanto alla richiesta di mantenimento, si è già valorizzata la differenza reddituale tra le parti, tutta a favore della ricorrente, la quale gode di un adeguato reddito, come già durante la convivenza.
Diversamente, il resistente - che risulta essersi occupato dei figli durante il matrimonio - risulta il coniuge «debole», per cui allo stesso può essere riconosciuto un mantenimento;
tuttavia, circa il quantum deve rilevarsi che lo stesso ha prestato attività presso una società con sede in Roma e che, quindi, risulta capace di reperire un lavoro o comunque inserito nel circuito lavorativo.
Peraltro, va valorizzata la sua età, avendo il medesimo attualmente 53 anni, per cui ancora capace di esprimere potenzialmente le proprie energie in ambito lavorativo e professionale.
Ritiene, pertanto, il Tribunale equo prevedere, a carico della ricorrente e in favore del coniuge, un assegno mensile pari ad € 200,00, rivalutabile secondo indici ISTAT.
6. Spese di lite.
La domanda congiunta di separazione e la reciproca soccombenza sulle domande accessorie consente di poter compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, pronunciando definitivamente nella causa civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. dichiara la separazione personale tra i coniugi , (C.F.: Parte_1
), nata il [...] a [...], e , (C.F.: C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] in data [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2
concordatario nel Comune di Catanzaro in data 30.4.2000, Registro Atti Matrimonio del medesimo comune, Anno 2000, parte II, n. 17;
B. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, un assegno mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 30% delle spese straordinarie;
C. rigetta la domanda di addebito;
D. pone a carico di l'obbligo di corrispondere al resistente, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, un assegno mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
E. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;
pagina 7 di 8 F. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'3.9.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Liberato Faccenda dott.ssa Francesca Garofalo
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