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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3501/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR Vittoria LE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3501/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Chioggia, Strada dei Sedici Laghi, n. 79, lett. A,
e
, nato a [...], l'[...], (C.F ), residente a Parte_2 C.F._2
Chioggia, Strada dei sedici laghi, n. 79, lett. A,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlotta Pedrali del Foro di Venezia, (pec: , Email_1
presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Miranese, n. 1 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 1.08.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 13.11.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 25.11.2025.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”. R.G. 3501/2025 V.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.08.2025, e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 24.11.2007, in Abano Terme, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Abano Terme dell'anno 2007, parte I, atto n. 28 e che dall'unione sono nati due figli, (nato ad [...], il [...]) e (nato a [...] Persona_1 Persona_2
Veneto, il 23.10.2013), minorenni – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
1. pronunciare la separazione personale dei coniug , nata a [...], il [...], Parte_1
c.f. , residente in [...], e C.F._1 Parte_2
nato a [...], il [...] c.f. residente in [...] Laghi n. 79/A ed
[...]
ordinare le conseguenti annotazioni di legge;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, con reciproco obbligo di comunicazione degli eventuali cambi di residenza o domicilio entro il termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art. 337sexies, II c., c.c.;
3. disporsi l'affido condiviso dei figli minor nato ad [...] il [...] c.f. Persona_1
e il 23.10.2013 a Castelfranco Veneto (TV) c.f. C.F._3 Persona_2
, con collocazione prevalente presso la madre;
C.F._4
Per 4. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e tutti i mercoledì dalla presa a scuola di Per_2
entrambi con pernotto presso il padre ed accompagnamento a scuola il giovedì mattina, nonché nei weekend – in misura alternata con la madre – dal venerdì dalla presa a scuola alla domenica dopo cena verso le 21.
5. Per i periodi di vacanza scolastica i genitori cercheranno di garantire la loro presenza con tempi pressoché paritari in modo da alternarsi tra di loro compatibilmente con le esigenze delle figlie. In particolare, durante il periodo natalizio, tenuto conto delle consuetudini familiari, la Vigilia verrà trascorsa con pernotto con il padre, a Natale, la mattina, i bambini verranno portati dalla mamma, e verrà trascorso con il padre;
Capodanno alternato tra i genitori e le restanti vacanze Persona_3
natalizie e vacanze pasquali da concordarsi tra genitori.
6. Quanto alle vacanze estive, tenuto conto dell'età dei bambini, il padre potrà tenere con sé i figli due settimane, di cui anche una settimana continuativa.
7. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente. R.G. 3501/2025 V.G.
8. I genitori si impegneranno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9. Tenuto conto dei redditi dei genitori, dei tempi di permanenza, di cura e di assistenza presso l'uno o l'altro genitore, il signo verserà alla signor a titolo di contributo al mantenimento Per_2 Pt_1
Per d la somma di euro 300,00 mensili (€ 150 ciascuno) rivalutabili secondo gli indici Istat, Per_2
entro il 25 del mese sul conto corrente intestato alla signor alle coordinate bancarie che la Pt_1
stessa comunicherà. Il Sig inizierà a corrispondere il mantenimento dei figli nel momento in Per_2
cui lo stesso provvederà a lasciare la casa familiare e comunque entro e non oltre il 10 novembre 2025.
10. I genitori divideranno a metà, nella misura pari al 50% ciascuno, le spese straordinarie in favore dei figli secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia. L'assegno unico universale verrà percepito al 50% dalla signor ed al 50% dal Sig Pt_1 Per_2
11. I genitori concordano che la detrazione per i figli a carico venga attribuita integralmente alla signora
, fermo restando diverso accordo tra le parti in caso di intervenuto mutamento delle condizioni Pt_1
patrimoniali e lavorative dei genitori.
12. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione,
dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. R.G. 3501/2025 V.G.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse morale e materiale della prole.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Abano Terme in data 24.11.2007, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Abano Terme dell'anno 2007, parte I, atto n. 28, alle condizioni riportate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria LE
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR Vittoria LE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3501/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Chioggia, Strada dei Sedici Laghi, n. 79, lett. A,
e
, nato a [...], l'[...], (C.F ), residente a Parte_2 C.F._2
Chioggia, Strada dei sedici laghi, n. 79, lett. A,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlotta Pedrali del Foro di Venezia, (pec: , Email_1
presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Miranese, n. 1 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 1.08.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 13.11.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 25.11.2025.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”. R.G. 3501/2025 V.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.08.2025, e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 24.11.2007, in Abano Terme, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Abano Terme dell'anno 2007, parte I, atto n. 28 e che dall'unione sono nati due figli, (nato ad [...], il [...]) e (nato a [...] Persona_1 Persona_2
Veneto, il 23.10.2013), minorenni – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
1. pronunciare la separazione personale dei coniug , nata a [...], il [...], Parte_1
c.f. , residente in [...], e C.F._1 Parte_2
nato a [...], il [...] c.f. residente in [...] Laghi n. 79/A ed
[...]
ordinare le conseguenti annotazioni di legge;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, con reciproco obbligo di comunicazione degli eventuali cambi di residenza o domicilio entro il termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art. 337sexies, II c., c.c.;
3. disporsi l'affido condiviso dei figli minor nato ad [...] il [...] c.f. Persona_1
e il 23.10.2013 a Castelfranco Veneto (TV) c.f. C.F._3 Persona_2
, con collocazione prevalente presso la madre;
C.F._4
Per 4. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e tutti i mercoledì dalla presa a scuola di Per_2
entrambi con pernotto presso il padre ed accompagnamento a scuola il giovedì mattina, nonché nei weekend – in misura alternata con la madre – dal venerdì dalla presa a scuola alla domenica dopo cena verso le 21.
5. Per i periodi di vacanza scolastica i genitori cercheranno di garantire la loro presenza con tempi pressoché paritari in modo da alternarsi tra di loro compatibilmente con le esigenze delle figlie. In particolare, durante il periodo natalizio, tenuto conto delle consuetudini familiari, la Vigilia verrà trascorsa con pernotto con il padre, a Natale, la mattina, i bambini verranno portati dalla mamma, e verrà trascorso con il padre;
Capodanno alternato tra i genitori e le restanti vacanze Persona_3
natalizie e vacanze pasquali da concordarsi tra genitori.
6. Quanto alle vacanze estive, tenuto conto dell'età dei bambini, il padre potrà tenere con sé i figli due settimane, di cui anche una settimana continuativa.
7. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente. R.G. 3501/2025 V.G.
8. I genitori si impegneranno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9. Tenuto conto dei redditi dei genitori, dei tempi di permanenza, di cura e di assistenza presso l'uno o l'altro genitore, il signo verserà alla signor a titolo di contributo al mantenimento Per_2 Pt_1
Per d la somma di euro 300,00 mensili (€ 150 ciascuno) rivalutabili secondo gli indici Istat, Per_2
entro il 25 del mese sul conto corrente intestato alla signor alle coordinate bancarie che la Pt_1
stessa comunicherà. Il Sig inizierà a corrispondere il mantenimento dei figli nel momento in Per_2
cui lo stesso provvederà a lasciare la casa familiare e comunque entro e non oltre il 10 novembre 2025.
10. I genitori divideranno a metà, nella misura pari al 50% ciascuno, le spese straordinarie in favore dei figli secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia. L'assegno unico universale verrà percepito al 50% dalla signor ed al 50% dal Sig Pt_1 Per_2
11. I genitori concordano che la detrazione per i figli a carico venga attribuita integralmente alla signora
, fermo restando diverso accordo tra le parti in caso di intervenuto mutamento delle condizioni Pt_1
patrimoniali e lavorative dei genitori.
12. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione,
dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. R.G. 3501/2025 V.G.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse morale e materiale della prole.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Abano Terme in data 24.11.2007, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Abano Terme dell'anno 2007, parte I, atto n. 28, alle condizioni riportate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria LE
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca