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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7094 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta Ruggieri
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.8.2023, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione ordinaria d'inabilità ovvero, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità (artt.
1-2 L. n. 222/1984) – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. nominata nella pregressa fase di A.T.P.O., e Persona_1
deducendo, in estrema sintesi, che, oltre ad essere affetto dalle infermità già diagnosticategli nella documentazione medica ritualmente depositata, egli aveva subito un progressivo aggravamento delle proprie condizioni di salute, quale asseverato dalla certificazione a firma del dott. rilasciata in data 14.7.2023 ed attestante diagnosi di “Sofferenza Persona_2 neurogena compressiva radicolare lombosacrale L5-S1”. Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente invocava la rinnovazione delle operazioni peritali, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: ““accertare e riconoscere il diritto del sig.
alla pensione ordinaria di invalidità ai sensi dell'art. 2 L. 222/84 o in Parte_1 subordine dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L. 222/84 a far data dalla domanda amministrativa”; “Voglia per l'effetto dichiarare il sig. in possesso Parte_1 dei requisiti per l'ottenimento dei benefici economici e non a far tempo dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
“Voglia dichiarare il diritto del sig. alla corresponsione da parte dell' in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'indennità di accompagnamento maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa””.
L' convenuto resisteva alla domanda, invocandone il rigetto. CP_2
Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, per il tramite di altro ausiliario, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, l'unico motivo di dissenso formulato dal ricorrente s'incentra sul dedotto aggravamento delle proprie condizioni di salute.
A tal fine, l'assicurato ha prodotto un certificato, a firma del dott. Persona_2
(specialista neurologo), rilasciato in data 14.7.2023 e, dunque, successivamente all'espletamento delle operazioni peritali nella pregressa fase di A.T.P.O.
L'ausiliario officiato nel procedimento iscritto al n. 5168/2022 R.G.L. veniva, quindi, invitato a scrutinare la suddetta documentazione, siccome utilmente valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (che, com'è noto, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, applicandosi anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., “la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza
2 con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”: così, Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019).
Era stato pure chiesto al C.T.U. di effettuare, previa sottoposizione della parte ricorrente a nuova visita peritale, una specifica anamnesi lavorativa, tenuto conto che, vertendosi in materia di invalidità ordinaria (ex lege n. 222/1984), e non di invalidità civile, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui “in materia di invalidità pensionabile, la legge
n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, alla stregua della legge 31 marzo 1971 n. 118 relativa ai mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato.
Ne consegue la inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile a valutare
l'invalidità pensionabile neanche come guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n.
4710/2016).
Non avendo la dott.ssa , quale C.T.U. nominata nel procedimento per Persona_1 accertamento tecnico preventivo, ottemperato all'incarico integrativo conferitole con ordinanza del 10.1.2024, è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali, per il tramite di altro ausiliario.
2.3. Orbene, il dott. , quale C.T.U. officiato nel presente giudizio di Persona_3
merito, dopo aver richiamato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, ha riferito che
è affetto da “Broncopatia cronica ostruttiva. Ipertensione arteriosa. Parte_1
Cervicortrosi Lomboartrosi. Gonartrosi tricompartimentale”.
Ha, quindi, concluso nel senso che “Le patologie risalgono dalla data della radiografia presso la radiologia di Canosa di Puglia (14/5/2022) come è rilevabile dalla documentazione allegata al fascicolo. Il ricorrente essendo affetto da gravi patologie della sfera motoria presenta una condizione di inabilità lavorativa totale per occupazioni confacenti alle sue attitudini (autista) pertanto il ricorrente ha diritto alla pensione di inabilità” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 29.3.2025).
2.4. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assicurato, quale asseverato dalla certificazione sanitaria in atti e dalle risultanze dell'esame obiettivo, possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
3 2.5. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U., il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi in proposito l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav.
n. 17787/2020).
3. Le spese di lite (ivi comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'insorgenza del requisito sanitario in epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7094/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione ordinaria d'inabilità (art. 2 L. n.
222/1984), a decorrere dal 14.5.2022;
b) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle della fase di A.T.P.O.;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna –
CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7094 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta Ruggieri
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.8.2023, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione ordinaria d'inabilità ovvero, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità (artt.
1-2 L. n. 222/1984) – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. nominata nella pregressa fase di A.T.P.O., e Persona_1
deducendo, in estrema sintesi, che, oltre ad essere affetto dalle infermità già diagnosticategli nella documentazione medica ritualmente depositata, egli aveva subito un progressivo aggravamento delle proprie condizioni di salute, quale asseverato dalla certificazione a firma del dott. rilasciata in data 14.7.2023 ed attestante diagnosi di “Sofferenza Persona_2 neurogena compressiva radicolare lombosacrale L5-S1”. Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente invocava la rinnovazione delle operazioni peritali, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: ““accertare e riconoscere il diritto del sig.
alla pensione ordinaria di invalidità ai sensi dell'art. 2 L. 222/84 o in Parte_1 subordine dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L. 222/84 a far data dalla domanda amministrativa”; “Voglia per l'effetto dichiarare il sig. in possesso Parte_1 dei requisiti per l'ottenimento dei benefici economici e non a far tempo dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
“Voglia dichiarare il diritto del sig. alla corresponsione da parte dell' in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'indennità di accompagnamento maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa””.
L' convenuto resisteva alla domanda, invocandone il rigetto. CP_2
Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, per il tramite di altro ausiliario, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, l'unico motivo di dissenso formulato dal ricorrente s'incentra sul dedotto aggravamento delle proprie condizioni di salute.
A tal fine, l'assicurato ha prodotto un certificato, a firma del dott. Persona_2
(specialista neurologo), rilasciato in data 14.7.2023 e, dunque, successivamente all'espletamento delle operazioni peritali nella pregressa fase di A.T.P.O.
L'ausiliario officiato nel procedimento iscritto al n. 5168/2022 R.G.L. veniva, quindi, invitato a scrutinare la suddetta documentazione, siccome utilmente valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (che, com'è noto, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, applicandosi anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., “la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza
2 con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”: così, Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019).
Era stato pure chiesto al C.T.U. di effettuare, previa sottoposizione della parte ricorrente a nuova visita peritale, una specifica anamnesi lavorativa, tenuto conto che, vertendosi in materia di invalidità ordinaria (ex lege n. 222/1984), e non di invalidità civile, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui “in materia di invalidità pensionabile, la legge
n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, alla stregua della legge 31 marzo 1971 n. 118 relativa ai mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato.
Ne consegue la inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile a valutare
l'invalidità pensionabile neanche come guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n.
4710/2016).
Non avendo la dott.ssa , quale C.T.U. nominata nel procedimento per Persona_1 accertamento tecnico preventivo, ottemperato all'incarico integrativo conferitole con ordinanza del 10.1.2024, è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali, per il tramite di altro ausiliario.
2.3. Orbene, il dott. , quale C.T.U. officiato nel presente giudizio di Persona_3
merito, dopo aver richiamato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, ha riferito che
è affetto da “Broncopatia cronica ostruttiva. Ipertensione arteriosa. Parte_1
Cervicortrosi Lomboartrosi. Gonartrosi tricompartimentale”.
Ha, quindi, concluso nel senso che “Le patologie risalgono dalla data della radiografia presso la radiologia di Canosa di Puglia (14/5/2022) come è rilevabile dalla documentazione allegata al fascicolo. Il ricorrente essendo affetto da gravi patologie della sfera motoria presenta una condizione di inabilità lavorativa totale per occupazioni confacenti alle sue attitudini (autista) pertanto il ricorrente ha diritto alla pensione di inabilità” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 29.3.2025).
2.4. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assicurato, quale asseverato dalla certificazione sanitaria in atti e dalle risultanze dell'esame obiettivo, possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
3 2.5. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U., il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi in proposito l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav.
n. 17787/2020).
3. Le spese di lite (ivi comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'insorgenza del requisito sanitario in epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7094/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione ordinaria d'inabilità (art. 2 L. n.
222/1984), a decorrere dal 14.5.2022;
b) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle della fase di A.T.P.O.;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna –
CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
Il Giudice
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