Articolo 344 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 343Articolo 345
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 344.
(Limitazioni permanenti di velocita')
1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice ((devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti))
2. ((Ogni contrassegno)) deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1;
b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione))
Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996