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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/09/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1232 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 15.9.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), vertente TRA (C.F. , elettivamente domiciliata in Pisa, via Parte_1 C.F._1
Trento n. 28, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Vitaliano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CO P.IVA_1 rappresentata da C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), CP_2 P.IVA_2 via A. Anile n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Bevilacqua, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme la rappresentata da proponendo CO CP_2 opposizione avverso al precetto notificatole in data 24.10.2023 con il quale la società convenuta le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 1.755.291,17 oltre agli interessi maturandi, spese e successive occorrende sino all'effettivo, in forza del decreto ingiuntivo n. 275/1993 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 16.7.1993. A sostegno della svolta opposizione, l'opponente deduceva: 1) l'assenza del diritto di agire in executivis nei confronti della opponente;
2) la mancanza di prova del rapporto di mandato intercorrente tra la
[...]
e la nonchè della procura conferita da quest'ultima all'avv. Arnaldo Pietro CO CP_2
De Brito;
3) l'impossibilità per il procuratore speciale della mandataria di conferire incarico CP_2 all'avv. Francesco Bevilacqua – in ordine alla denuncia di smarrimento del decreto ingiuntivo n. 275/1993,
“trattandosi di titolo il cui valore esorbita dai poteri conferitigli”; 4) la nullità del precetto per la mancata notifica del decreto ingiuntivo n. 275/1993 e per altri vizi di regolarità formale del precetto opposto;
5) l'intervenuta prescrizione delle somme richieste;
6) la contestazione della quantificazione delle somme portate dal precetto impugnato. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente concludeva nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto, contrariis reiectis: in via preliminare, sospendere, anche tramite decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 275/1993, emesso
1 dal Tribunale di Lamezia Terme il 16.7.1993, sussistendo gravi motivi evincibili dalle argomentazioni a fondamento della presente opposizione;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza e/o, comunque revocare, anche parzialmente, l'atto di precetto notificato in data 24.10.2023 nell'interesse della in p.l.r.p.t., tramite il suo procuratore , in CO CP_2
p.l.r.p.t., nonché il decreto ingiuntivo n. 275/1993 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 16.7.1993, in ragione della mancanza di prova della titolarità del credito azionato e/o della carenza di legittimazione attiva e/o del difetto di poteri di rappresentanza e/o dell'illegittimo rilascio della seconda copia in forma esecutiva del titolo e/o dell'intervenuta prescrizione degli importi richiesti e/o dell'erroneità dell'ammontare del credito azionato dalla parte istante;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che in p.l.r.p.t., tramite il suo procuratore , in p.l.r.p.t. non ha CO CP_2 diritto di procedere ad esecuzione forzata;
accertare e dichiarare, altresì, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza e/o, comunque revocare, anche parzialmente, l'atto di precetto notificato in data 24.10.2023 nell'interesse della in p.l.r.p.t., tramite il suo procuratore CO CP_2
, in p.l.r.p.t., nonché il decreto ingiuntivo n. 275/1993 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data
[...]
16.7.1993, in ragione delle irregolarità formali scaturenti dalla violazione dell'art. 479, comma 1, c.p.c. e/o dalla violazione dell'art. 480, comma 2, c.p.c. e/o dell'illegittimo rilascio della seconda copia in forma esecutiva del titolo. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge”. 1.1. Si costituiva in giudizio la rappresentata da la quale CO CP_2 resisteva agli avversi motivi di opposizione concludendo per il rigetto dell'opposizione, il tutto con il successo delle spese di lite. 1.2. Con provvedimento del 8.2.2024 il Tribunale respingeva l'istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato con il precetto. 1.3. La causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti trattandosi di procedimento di natura cartolare.
1.4. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. di nuovo conio legislativo all'udienza del 15.9.2025, svoltasi in via cartolare come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il giudizio in esame può certamente essere qualificato come opposizione all'esecuzione. 2.1. La domanda, proposta con l'opposizione all'esecuzione, ha aperto un normale giudizio di cognizione, in ordine al quale l'attore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre al convenuto incombe l'onere della prova di quelli estintivi o modificativi (Cass. n. 3868 dell'8 febbraio 2019; Cass. 15 maggio 2009, n. 11332; v. anche Cass. 24 settembre 2004, n. 8219; Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; Cass. 9 novembre 2000 n. 14554). Giova ricordare, infatti, che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (opposizione art. 615 c.p.c., comma 1), e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della domanda (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed
2 altre). 3. Tanto detto, l'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare ingresso. 3.1. Occorre evidenziare che il titolo opposto e di cui è stata chiesta la sospensione è di natura giudiziale ed è costituito da un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione. 3.2. In tali casi, vale a dire in presenza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice dell'opposizione a precetto può solamente valutare fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito ai fatti e alle circostanze anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo (vedi Cass. n. 3277/2015; Cass. 29786/2017; Cass. n. 3667/2013). Invero l'opposizione all'esecuzione che ha ad oggetto il merito della pretesa creditoria così come cristallizzata nel titolo esecutivo è da ritenersi inammissibile in quanto fondata su motivi di merito inerenti a fatti anteriori o concorrenti alla formazione del titolo giudiziale azionato, motivi inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione sulla scorta del noto e più che consolidato principio secondo il quale, quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso (cfr. Cass. n. 12911/2012; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”; per il merito vedi Trib. Castrovillari, sez. I, 05.01.2021, n. 21: “Quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo), i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo”). D'altronde, la giurisprudenza ha affermato che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine ai soggetti che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende, per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, e alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico - giuridico, a un successivo giudizio, avente a oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto” (vedi Cassazione civile sez. I - 12/05/2021, n. 12671; cfr. per il merito Corte appello sez. IX - Napoli, 30/11/2021, n. 4417: “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché
3 l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione, e non dedotti con l'opposizione”). 3.3. Ciò detto, è comunque priva di pregio l'eccezione della opponente relativa all'assenza del diritto di agire in executivis nei suoi confronti da parte della società convenuta. Difatti va rilevato che: 1) nelle cessioni di crediti il trasferimento del diritto di credito in capo alla cessionaria avviene in virtù del contratto di cessione, il quale, avendo natura consensuale, si perfeziona con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario (cfr. Cass. 17 marzo 2006, n. 5997); 2) per la validità dell'operazione negoziale non è necessario anche il consenso del debitore ceduto, il quale rimane estraneo rispetto al sinallagma contrattuale;
3) che gli adempimenti previsti dell'art. 1264 c.c. rimangono estranei rispetto al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al solo scopo di garantire il corretto adempimento della prestazione di pagamento in favore dell'effettivo nuovo creditore. Infatti, la Suprema Corte, a più riprese, ha statuito che “il contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che, pertanto, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., perché tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (Cass. 22 dicembre 1988, n. 7013; 17 marzo 1995, n. 3099; 21 gennaio 2005, n. 1312). Essi rilevano, infatti, al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti (Cass. 30 agosto 1995, n. 9195; 21 gennaio 2005, n. 1312)” (cfr. Cass., 17.03.2006, n. 5997); 4) gli avvicendamenti nella titolarità del credito che hanno avuto luogo nel tempo non hanno alcuna rilevanza nella sfera giuridica dell'opponente essendo soggetto terzo rispetto alle cessioni e fusioni delle società cedenti e cessionarie del credito;
5) la cessione nel caso di specie è stata provata mediante la produzione in giudizio dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. Parte II n. 80 del 8/7/2014, comprovante l'avvenuta cessione del credito tra la banca Monte dei Paschi di Siena e la nonché mediante la dichiarazione di avvenuta cessione del credito del del CO
8.11.2023 della Banca MP (vedi fascicolo parte opposta). Invero, sebbene esista anche giurisprudenza divergente, la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (così testualmente Cass. Civ. n. 21821/2023; in senso conforme Cass. Civ. n. 31188/2017). Nel caso di specie l'avviso di cessione dei crediti pubblicati in G.U. conteneva la chiara specificazione della natura dei crediti ceduti, tra cui rientra e può considerarsi annoverabile anche quello della odierna parte opponente. Inoltre, come detto, la parte opposta ha prodotto in giudizio anche una dichiarazione sottoscritta dalla cedente Banca MP che afferma che il credito nei confronti della società debitrice principale di cui al decreto ingiuntivo in oggetto è stato da lei ceduto alla CO
Tale dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della
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4 posizione soggettiva azionata in capo alla opposta non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria. Difatti, la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., S.U., n. 10790/2017, n. 10790 e succ. conf.; cit. Cass. n. 10200/2021, non massimata;
cfr. Corte Appello Milano sez. I, 24/01/2023, n.220). 3.4. Del pari risultano infondate anche tutte le ulteriori eccezioni sollevate dalla opponente. 3.5. Secondo la non sarebbe stata prodotta dalla controparte la prova del mandato conferito dalla Parte_1 alla Tale assunto, però, è confutato dalle allegazioni della parte CO Controparte_2 opposta la quale ha dimostrato documentalmente che la ha conferito regolare CO mandato di “soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento con le funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulla cartolarizzazioni” alla per compiere, in CP_2 nome e per conto di essa mandante, atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi, sulla base della procura speciale autenticata dal Notaio di Milano, in Persona_1 data 23 gennaio 2019 rep. 61674, registrata a Milano il 15/2/2019 al n. 7050 Serie 1T (v. doc. 1 fascicolo di parte opposta). 3.6. La società opposta, parimenti, ha dimostrato la legittimità del potere di firma per procura conferito dalla all'avv. Arnaldo De Brito (firmatario della procura rilasciata in calce all'atto di precetto CP_2 opposto in favore del sottoscritto difensore), essendo stata depositata agli atti di causa la procura con autentica di sottoscrizioni a mezzo del Notaio da Roma, in data 19.10.2022, rep. n. Persona_2
77770, racc. n. 29100 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte opposta). Anche sotto tale profilo, quindi, l'opposizione della appare priva di presumibile fondatezza. Parte_1
3.7. Secondo gli assunti della opponente, inoltre, la non avrebbe avuto il diritto ad ottenere la CP_2 seconda copia in forma esecutiva del titolo perché l'avv. Arnaldo De Brito, firmatario della procura per la denuncia di smarrimento e per l'istanza ex art. 476 c.p.c., non sarebbe stato abilitato, alla firma per posizioni di valore superiore ad euro 1.000.000,00. Il motivo di opposizione non coglie nel segno. Invero, relativamente alla denuncia di smarrimento, la lettera “f” dell'allegato “A” della procura del 17.6.2020 in autentica per notar in Roma, rep. 56707, racc. n. 16500 (cfr. doc. 7 parte opposta), Per_3 prevedeva la possibilità (nella parte riguardante i poteri conferiti al gruppo di funzionari che ricomprende anche l'avv. De Brito) di “presentare denunce di smarrimento titoli o assegni, presentare istanze, ricorsi e impugnazioni presso il Tribunale delle Misure di Prevenzione” senza alcuna limitazione di valore trattandosi di inciso racchiuso fra due punti e virgole. Peraltro, l'avv. De Brito era legittimato alla firma per conferire procura sull'istanza ex art. 476 c.p.c. (che è un procedimento di volontaria giurisdizione), in base all'allegato “A” lettera “d” della predetta procura del 2020, che prevede espressamente la possibilità di proporre “ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione”, pure in tal caso senza prevedere alcuna limitazione di valore. Qualora anche si volesse intendere diversamente, l'eccezione della odierna opponente non potrebbe essere ugualmente accolta, considerato che non può configurarsi alcuna nullità del precetto per vizi afferenti alla denuncia di smarrimento del titolo o al procedimento di rilascio della seconda copia in forma esecutiva. 3.8. Parte opponente, poi, ha sostenuto la nullità del precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo e conseguente violazione dell'art. 479 c.p.c.. Al riguardo occorre precisare che nel caso di specie l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo
5 immediatamente esecutivo. Ebbene il secondo comma dell'art. 654 cod. proc. civ. dispone che ai fini dell'esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo non occorre una nuova notificazione del decreto al debitore, ma è sufficiente che nell'atto di precetto sia fatta menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva. La Suprema Corte, da tempo, ha rilevato come la disposizione costituisca deroga a due principi generali vigenti in materia di esecuzione: quello contenuto nell'art 479 c.p.c., secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto); quello contenuto nell'art. 475 dello stesso codice, secondo il quale (anche) il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva. La giustificazione della deroga sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo. Infatti, prima di essere posto in esecuzione, il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come disposto dagli artt. 643, 644 e 645 cod. proc. civ.) ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Per questa ragione nel secondo comma dell'art. 654 cod. proc. civ. viene delineato una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata nel secondo comma dell'art. 480 dello stesso codice ed essa è rispettata quando nell'atto di precetto siano indicate le parti, la data della notificazione del decreto ingiuntivo e quella in cui il decreto ingiuntivo a suo tempo già notificato è diventato esecutivo;
quest'ultima indicazione è realizzata attraverso la menzione nel precetto del provvedimento con il quale è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula esecutiva (id est, dell'avvenuta spedizione in forma esecutiva) formalità che sostituisce la nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 citato, non aveva ancora carattere di titolo esecutivo (Cass. 4705/2018; Cass 22510/2014; Cass. 10294/2009; Cass 12731/2007; Cass. 14730/2001; Cass. 12792/1997; Cass. 11885/1993). Peraltro “la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 654 c.p.c., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo e perciò trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio, e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio” (Cassazione civile , sez. III , 21/11/2001, n. 14729). Nel caso di specie, dunque, il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto non andava notificato in forma esecutiva alla anche perché già ritualmente notificato dopo la sua emanazione Parte_1
e proprio in forma esecutiva in ragione della provvisoria esecuzione ottenuta. Infatti, il decreto ingiuntivo n. 275/1993, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 16.7.1993 è stato notificato originariamente in forma esecutiva a tutti i debitori tra cui, quindi, anche all'attuale opponente in data 25.9.1993 (cfr. doc. 8 fascicolo di parte opposta). Peraltro, il precetto opposto ha contenuto l'indicazione del provvedimento del 5.11.2020 con il quale il Giudice ha autorizzato il rilascio della seconda copia in forma esecutiva ai sensi dell'art. 476 c.p.c. e la data del rilascio della stessa (cioè il 26.11.2020), essendo andato smarrito l'originale della prima copia in forma esecutiva, laddove, comunque, trattandosi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, “non può esistere un provvedimento autorizzativo al rilascio della prima copia diverso dalla concessione della provvisoria esecuzione da parte del Presidente che emise il decreto stesso in data 16.07.1993”, così come correttamente rilevato dalla parte opposta. 3.9. La ha dedotto, inoltre, la nullità del precetto opposto in quanto privo dell'indicazione della Parte_1
6 data di notificazione. Anche tale assunto, seppur argomentato con il pregevole richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, non può ritenersi fondato. Occorre riportare una serie di pronunce che inducono ad escludere che l'inesatta indicazione della data di notifica possa inficiare la validità del precetto. Anzitutto, i giudici di legittimità hanno sancito che l'omessa o inesatta indicazione della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non comporta la nullità del precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze il titolo in base al quale si intende procedere esecutivamente (Cass. Civ., n. 3321/1992). Successivamente, hanno precisato che “il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi che permettano l'esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva” (Cass. Civ., n. 12230/2007). Infine, più recentemente, è stato cristallizzato il seguente principio: “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge” (Cass. Civ., n. 1928/2020). In forza delle predette statuizioni e tenuto conto che il precetto prodotto agli atti contiene una compiuta indicazione del titolo richiamato specificamente e, peraltro, con identificazione rimarcata mediante sottolineatura, si ritiene che l'atto di precetto abbia conseguito idoneamente il proprio scopo, avendo posto i debitori (tra cui la nelle condizioni di conoscere con esattezza il creditore, il credito e il titolo Parte_1
(peraltro regolarmente notificato). Pertanto, anche tale contestazione deve ritenersi infondata e non meritevole di accoglimento. 3.10. In merito all'eccezione di prescrizione del credito, non può che osservarsi che nella specie il termine di prescrizione decennale non è decorso stanti i documentati plurimi atti interruttivi. Sul punto, va ricordato che ai sensi dell'art. 1310 c.c., “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido…hanno effetto riguardo agli altri debitori”. Ciò posto, il decreto ingiuntivo n. 275/1993 è stato notificato alla in data 25.9.1993 (cfr. doc. 8 Parte_1 fascicolo di parte opposta). In data 26/27.6.1998 la Banca MP, in forza del predetto decreto ingiuntivo n. 275/1993, ha notificato agli obbligati in solido , , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 atto di precetto (cfr. doc. 9 fascicolo parte opposta).
[...]
In forza del titolo giudiziale e del precetto surrichiamato, la banca creditrice ha fatto eseguire pignoramento immobiliare nei confronti dei suddetti coobbligati nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 108/1998 (v. doc. 10 fascicolo di parte opposta). Tale procedura esecutiva è stata estinta per antieconomicità ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., con
7 provvedimento del G.E. del 17.6.2015 (cfr. doc. 11 fascicolo parte opposta). Per giurisprudenza consolidata la pendenza dell'esecuzione nei confronti dei fideiussori ha effetto interruttivo permanente della prescrizione sino alla data dell'estinzione (Cass. n. 12239/2019, Cass. n. 6170/2020), che nel caso di specie non è avvenuta per inerzia o colpa del creditore. Inoltre, in data 6.3.1998, è intervenuto il fallimento della debitrice principale - e coobbligata - Calabro e dello stesso socio accomandatario con Controparte_8 Controparte_8 sentenza n. 9/1998 del Tribunale di Catanzaro (cfr. doc. 12 fascicolo di parte opposta), fallimento che è stato chiuso in data 9.5.2012 (doc. 13 fascicolo di parte opposta). Ebbene, l'intervenuto fallimento del debitore principale ha effetto interruttivo permanente del decorso della prescrizione nei confronti di tutti i coobbligati sino alla data di chiusura della procedura (Cass. SS. UU. n. 13143/2022, Cass. Civ. Sez. III n. 9638/2018). Inoltre, il 15.12.2014, la in qualità di mandataria della ha Controparte_9 CO inviato al coobbligato una lettera interruttiva della prescrizione (doc. 16 fascicolo di Controparte_8 parte opposta). Conseguentemente può ritenersi che alla data di notifica del precetto opposto il termine prescrizionale di dieci anni, più volte interrotto anche nei confronti della non era ancora decorso. Parte_1
3.11. Infine, la opponente ha contestato la quantificazione delle somme indicate in precetto. Tali contestazioni, tuttavia, sono del tutto generiche ed indeterminate. Deve rammentarsi che la parte opponente, in questa sede, assume la posizione sostanziale di convenuta rispetto al precetto, e che per pacifica giurisprudenza di legittimità il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore, allegando puntualmente i fatti costituitivi modificativi o estintivi (Cass. Civ., n. 26908/2020 “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”). Nel caso particolare, tra l'altro, si tratta di un precetto fondato su di un decreto ingiuntivo nel quale il capitale e il saggio degli interessi sono cristallizzati. In ogni caso la parta opposta ha prodotto il conteggio del credito (doc.ti 17 e 18 fascicolo di parte opposta) che non è stato contrastato specificamente dalla opponente. Peraltro, “in tema di opposizione a precetto, l'atto resta valido per la parte di somme che risulta effettivamente dovuta, anche nel caso in cui si accerti la non debenza di una parte dell'importo precettato;
e ciò anche laddove il debitore provveda al pagamento dopo la notificazione dell'atto di precetto e prima dell'opposizione all'intimazione, non incidendo l'adempimento sulla sua legittimità” (Corte di Cassazione, Sez. III, n. 24704 del 5 novembre 2020). Per tali ragioni, anche l'ultimo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
4. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663).
8 Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
5. Alla luce di tutte le superiori considerazioni si ritiene che l'opposizione della sia infondata Parte_1 sotto ogni profilo ciò imponendo al Tribunale una pronuncia di rigetto della medesima.
6. In ogni caso deve essere respinta la domanda di parte opposta di risarcimento dei danni per lite temeraria non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
7. Le spese di lite del presente giudizio e del sub-procedimento di sospensiva svoltosi in corso di causa (n. 1232-1/2023 R.G.), devono essere integralmente compensate tra le parti in causa in virtù della novità di alcune delle questioni giuridiche affrontate e della loro assoluta complessità tanto da essere ancora oggetto di orientamenti giurisprudenziali tra loro contrastanti e divergenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso al precetto notificatole in data 24.10.2023 Parte_1
a cura della rappresentata da;
CO CP_2
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti anche con riferimento al sub-procedimento di sospensiva svoltosi in corso di causa (giudizio n. 1232-1/2023 R.G.);
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento. Lamezia Terme, 21 settembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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