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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2023
EPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. Codice Fiscale_1 con l'assistenza dell'Avv. FRALASSI Parte_1
PAOLO
RICORRENTE
(C.F. C.F._2 () l'assistenza dell'Avv. ANTICHI CP_1
ALESSANDRO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio, ed hanno precisato le conclusioni come da "note di conclusioni congiunte RG 188/2023" rispettivamente depositate, da parte ricorrente, in data
20/06/2025, e da parte resistente, in data 25/06/2025, che qui si riportano integralmente:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale posta in Grosseto, via Serenissima, 5, di proprietà di entrambi i ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno in comunione
ordinaria è assegnata alla sig.ra RZ OC con i mobili che l'arredano;
3) Il figlio minore AT continuerà a vivere con la madre nella abitazione di Via Serenissima n. 5 in Grosseto;
4) Il sig. BI IL continuerà a farsi carico del pagamento all'ente mutuante, a ciascuna scadenza, della intera rata di ammortamento mensile di
€ 700,00 con scadenza finale al 31.12.2039 del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
5) Il sig. BI IL si obbliga a versare quale contributo al mantenimento del figlio AT la somma di € 300,00 mensili da versare entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT;
il signor IL provvederà al 100% delle spese straordinarie della figlia
RO ed al 50% delle spese straordinarie del figlio AT (secondo i criteri di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto);
6) Il sig IL si obbliga a integrare il contributo al mantenimento del figlio a carico del IL per la somma di euro 70,00 da versarsi per ogni periodo
(di norma nei fine settimana) in cui lo stesso si trattenga presso l'abitazione familiare per stare con il minore;
7) L'assegno unico familiare sarà integralmente percepito da RZ
OC;
8) Il figlio minore AT resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per la
straordinaria amministrazione ex art. 337 ter c.c., comprese visite mediche e ricoveri, nonché disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minori presso ciascun genitore;
i genitori avranno cura che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
il figlio AT trascorrerà con il padre un fine settimana alternato dal venerdì sera fino alla domenica sera,
allorquando il Sig. IL provvederà a riaccompagnare il figlio dalla madre oppure a riportarlo direttamente a scuola il lunedi mattina, previo accordo con la madre stessa;
9) Il padre avrà diritto di tenere con sé 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, concordando con la madre il periodo, almeno 30 giorni prima;
10) Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, la permanenza dei figli con il padre verrà equamente suddivisa con la madre e secondo il criterio dell'alternanza;
Entrambi i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (serie A, parte II, atto n. 32, anno 2005).
Dall'unione della coppia sono nati i figli PE (il 16/09/2005) e PE 2 1'08/01/2014).
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo - appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (serie A, parte II, atto n. 32, anno 2005), contratto tra in data 04/06/2005;Parte_2
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro congiuntamente formalizzate nelle "note di conclusioni congiunte RG
188/2023", sopra trascritte, disponendo in conformità;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15/07/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
EPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. Codice Fiscale_1 con l'assistenza dell'Avv. FRALASSI Parte_1
PAOLO
RICORRENTE
(C.F. C.F._2 () l'assistenza dell'Avv. ANTICHI CP_1
ALESSANDRO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio, ed hanno precisato le conclusioni come da "note di conclusioni congiunte RG 188/2023" rispettivamente depositate, da parte ricorrente, in data
20/06/2025, e da parte resistente, in data 25/06/2025, che qui si riportano integralmente:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale posta in Grosseto, via Serenissima, 5, di proprietà di entrambi i ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno in comunione
ordinaria è assegnata alla sig.ra RZ OC con i mobili che l'arredano;
3) Il figlio minore AT continuerà a vivere con la madre nella abitazione di Via Serenissima n. 5 in Grosseto;
4) Il sig. BI IL continuerà a farsi carico del pagamento all'ente mutuante, a ciascuna scadenza, della intera rata di ammortamento mensile di
€ 700,00 con scadenza finale al 31.12.2039 del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
5) Il sig. BI IL si obbliga a versare quale contributo al mantenimento del figlio AT la somma di € 300,00 mensili da versare entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT;
il signor IL provvederà al 100% delle spese straordinarie della figlia
RO ed al 50% delle spese straordinarie del figlio AT (secondo i criteri di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto);
6) Il sig IL si obbliga a integrare il contributo al mantenimento del figlio a carico del IL per la somma di euro 70,00 da versarsi per ogni periodo
(di norma nei fine settimana) in cui lo stesso si trattenga presso l'abitazione familiare per stare con il minore;
7) L'assegno unico familiare sarà integralmente percepito da RZ
OC;
8) Il figlio minore AT resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per la
straordinaria amministrazione ex art. 337 ter c.c., comprese visite mediche e ricoveri, nonché disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minori presso ciascun genitore;
i genitori avranno cura che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
il figlio AT trascorrerà con il padre un fine settimana alternato dal venerdì sera fino alla domenica sera,
allorquando il Sig. IL provvederà a riaccompagnare il figlio dalla madre oppure a riportarlo direttamente a scuola il lunedi mattina, previo accordo con la madre stessa;
9) Il padre avrà diritto di tenere con sé 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, concordando con la madre il periodo, almeno 30 giorni prima;
10) Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, la permanenza dei figli con il padre verrà equamente suddivisa con la madre e secondo il criterio dell'alternanza;
Entrambi i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (serie A, parte II, atto n. 32, anno 2005).
Dall'unione della coppia sono nati i figli PE (il 16/09/2005) e PE 2 1'08/01/2014).
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo - appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (serie A, parte II, atto n. 32, anno 2005), contratto tra in data 04/06/2005;Parte_2
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro congiuntamente formalizzate nelle "note di conclusioni congiunte RG
188/2023", sopra trascritte, disponendo in conformità;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15/07/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti