Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale dell'8 Aprile 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 3663 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “Responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6465/23, pubblicata il 23 Giugno
2023 e notificata in pari data, causa fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale dell'8 aprile
2025, giusta ordinanza pubblicata il 29 Dicembre 2023 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza in presenza del 19 Dicembre 2023), con assegnazione alle parti costituite di termini per note conclusionali fino a 20 gg. prima della predetta udienza, e pendente:
TRA
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Augusto Imondi ( ), con il C.F._1 quale è elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1
( ) e Fausto Fusco ( ), con i quali è elettivamente C.F._4 C.F._5 dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
NONCHÉ
, in persona del Ministro p.t.; OP
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 14 Febbraio 2017, conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Napoli, la ed il . Parte_1 OP
L'attore esponeva di essere stato detenuto, dall'11 Luglio 2011 all'8 Marzo 2013 presso il
Penitenziario di Santa Maria Capua Vetere;
dall'8 Marzo 2013 al 26 Aprile 2013 presso il
Penitenziario di Sala Consilina;
dal 26 Aprile 2013 al 13 Settembre 2013 presso il
Penitenziario di Arienzo;
e dal 13 Settembre 2013 al 2 Dicembre 2013 presso il
Penitenziario di Carinola, per poi essere rimesso in libertà.
L'attore deduceva che, all'inizio del regime carcerario, gli era stata riscontrata una congiuntivite (in particolare a seguito della visita del 27 Luglio 2011, durante il periodo di detenzione presso il Penitenziario di Santa Maria Capua Vetere).
Con riferimento alla terapia, gli era stato prescritto il farmaco Tobral.
A due mesi di distanza dalla prima diagnosi, gli era stata riscontrata, in data 6 Settembre
2011, a seguito di ulteriore controllo, una "FO retinopatia ipertensiva AV 00 10/10".
Tale diagnosi era stata del tutto ignorata dalle strutture carcerarie del primo periodo di detenzione (Santa Maria Capua Vetere), nonché del secondo periodo di detenzione (Sala
Consilina); ed infatti il referto di ingresso presso la Casa Circondariale di Arienzo (terzo periodo di detenzione) non riportava affatto la succitata patologia.
In data 14 Maggio 2013 era stato sottoposto ad una visita oculistica, all'esito della quale erano emerse miodesopsie; altresì era stato richiesto FO (Fondo Oculare).
Il successivo 31 Maggio 2013, presso il Presidio Ospedaliero di Maddaloni, era stato sottoposto a FO (Fondo Oculare); gli era stata diagnosticata nuovamente "retinopatia diabetica proliferante Osin, trazioni vitreoretiniche Odx, retinopatia diabetica proliferante e si richiedeva Fag e laserterapia".
2 La richiesta di "Fag e laserterapia" non aveva avuto riscontri, per tutta la durata del regime carcerario, nonostante le numerose richieste fatte dagli specialisti, asseritamente in date 2
Luglio 2013, 22 Luglio 2013, 25 Luglio 2013, 20 Agosto 2013, 31 Agosto 2013, 13 Settembre
2013, 4 Marzo 2013.
Una volta scarcerato, dalla visita oculistica del 15 Gennaio 2014 era emersa la gravità della situazione.
Altresì l'oculista aveva disposto che il i sottoponesse ad intervento chirurgico CP_1 presso la;
l'intervento era previsto per il 12 Maggio 2014. Controparte_3
Orbene dall'intervento, pur eseguito, non erano derivati i benefìci auspicati.
Il videnziava la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza con cui la patologia CP_1
(retinopatia ipertensiva diabetica) era stata trattata dalle strutture carcerarie.
In particolare il decorso dei due anni tra il primo FO (dal quale era emersa la retinopatia ipertensiva) ed il secondo FO aveva determinato l'irreversibilità del danno.
Il veva patito la perdita della “acuità visiva” nella misura dell'80 %; era stato CP_1 quindi costretto ad un successivo e tardivo intervento chirurgico, presso altra struttura sanitaria, senza esito positivo (ma con i conseguenti postumi invalidanti).
Vanamente era stato chiesto il risarcimento dei danni in via bonaria.
Pertanto così concludeva: Accertarsi la responsabilità del Controparte_1 OP
, derivante dall'errato approccio e trattamento terapeutico nei confronti del
[...]
per l'effetto, condannarsi il al risarcimento dei danni patiti CP_1 OP dall'attore, per una somma pari ad euro 200.000,00; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. Parte_1
Invece il convenuto restava contumace. OP
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU medico-legale. In particolare l'ausiliario dott. (specialista in Oftalmologia) depositava l'elaborato peritale in data Persona_1
28 Settembre 2020.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6465/23, pubblicata il 23 Giugno 2023.
Il G.M. ha così statuito:
a) dichiara la contumacia del;
OP
b) rigetta la domanda nei confronti del;
OP
3 c) accoglie la domanda formulata dall'attore e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento, in favore dell'attore, di complessivi euro Controparte_4
387.971,00, a titolo di ristoro del danno subìto per i fatti di causa, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di Luglio 2011, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici Istat FOI, dal mese di Luglio 2011 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
d) condanna l' al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_4 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 786,00 a titolo di esborsi, nonché euro
22.457,00 per compensi professionali del procuratore relativi al presente procedimento di merito, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15 %, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
e) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della struttura sanitaria convenuta Pt_1
, che si liquidano come da separato atto.
[...]
Quindi il Tribunale ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva del OP
. In particolare, ad avviso del primo giudicante, non si può prescindere da quanto
[...] previsto dall'art. 3 D. Lgs. n. 230/90, in ordine alle competenze attribuite al suddetto
. CP_2
Invero le competenze del , in materia di assistenza sanitaria erogata OP all'interno degli istituti penitenziari, ineriscono a profili di indirizzo, programmazione e coordinamento del servizio erogato sul territorio nazionale.
Invece la concreta gestione, nonché il controllo sulla corretta erogazione dell'assistenza sanitaria all'interno delle strutture carcerarie, spettano alle Controparte_5
Quindi il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della . Parte_1
Nel merito il G.M. ha ritenuto fondata la domanda attorea, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, nonché considerati gli esiti dell'espletata CTU medico-legale.
Il Giudice ha aderito alle conclusioni dell'ausiliario, secondo il quale l'assistenza sanitaria e terapeutica non è risultata adeguata rispetto alla patologia diabetica da cui era affetto il paziente.
Il a patito il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche, esitato nella CP_1 insorgenza di una retinopatia diabetica proliferante, e nella conseguente perdita dell'acuità visiva.
Tale progressivo peggioramento è ascrivibile alla condotta imperita posta in essere dai sanitari della struttura sanitaria convenuta. L'imperizia è consistita nel ritardato espletamento dei necessari accertamenti diagnostici e strumentali (nella specie, esame
4 fluorangiografico), nonché nell'inappropriato controllo metabolico per il trattamento della patologia diabetica.
Per il Giudice di prime cure vi è stato un inadeguato monitoraggio della patologia diabetica ed ipertensiva.
Altresì è mancato un approfondimento diagnostico, che invece si rendeva necessario alla luce della natura della patologia, nonché della sintomatologia riferita dal paziente.
Le descritte carenze assistenziali hanno precluso in radice la possibilità del paziente di prevenire, e di trattare adeguatamente la grave complicanza in concreto occorsa, rappresentata dalla c.d. retinopatia diabetica proliferante.
Dunque, non si sono scongiurati gli effetti gravemente invalidanti, correlati alla retinopatia
(perdita progressiva dell'acuità visiva).
Il Tribunale ha condiviso le considerazioni medico-legali contenute nella CTU, anche in ordine alla valutazione del danno non patrimoniale.
Quindi il G.M. ha ritenuto risarcibile il danno differenziale, pari alla risultante della detrazione dal danno complessivo (pari all'85 %) di una percentuale di invalidità, che secondo lo stesso ctu l'attore avrebbe ad ogni modo conseguito, anche in presenza di tempestive ed adeguate cure (pari al 54 %).
Dunque il Giudice Monocratico ha liquidato, in applicazione delle tabelle di Milano del
2021, la differenza tra l'importo di euro 825.372,00 (relativo all'invalidità permanente complessiva dell'85 %), e l'importo di euro 439.876,00 (relativo all'invalidità permanente al
54 %, che sarebbe ad ogni modo residuata a carico del anche in assenza del CP_1 danno iatrogeno subìto).
Dopodichè il G.M. ha aggiunto la somma di euro 2.475,00, relativa alla invalidità temporanea come quantificata nella CTU (in particolare, ITT di 20 gg. ed ITP gradualmente a scalare e mediamente valutabile al tasso del 50 % per 10 gg.).
In definitiva, a titolo di risarcimento danni è stata quantificata la somma di euro
387.971,00 – importo indicativo della sommatoria del danno dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore (vale a dire il danno morale).
Invece il Tribunale ha escluso l'aumento per la personalizzazione, non ravvisando, nel caso di specie, conseguenze peculiari, sia con riferimento agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, che con riferimento agli aspetti di sofferenza soggettiva (tali da rendere il pregiudizio patito dal aggiore e diverso rispetto a situazioni simili). CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , con citazione notificata in Parte_1 data 24 Luglio 2023 nei confronti di e del . Controparte_1 OP
5 L' appellante si duole dell'omesso rilievo dell'inesistenza e/o tardività della CP_4 domanda di condanna nei suoi confronti, in quanto a suo dire proposta tardivamente, solo con la memoria ex art. 183 co. 6 cpc primo termine (vale a dire, si evidenzia come, nel petitum della citazione di primo grado, la domanda di condanna fosse stata proposta nei confronti del solo , e non anche nei confronti della ). OP Parte_1
La altresì si duole del difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il Parte_1 pronunciato, in violazione dell'art. 112 cpc;
in ogni caso, deduce l'infondatezza della domanda proposta dall'attore per assenza di prova in ordine alla sua CP_1 responsabilità; in subordine, lamenta l'erronea determinazione del danno.
In definitiva la chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma Parte_1 dell'impugnata pronuncia, di rigettarsi la domanda, come proposta dall'attore ei CP_1 suoi confronti (vale a dire dichiararsi che nulla deve essa a ). Controparte_1
In subordine, la impugnante chiede di essere condannata al pagamento della minor somma di euro 181.159,00, come precisata e quantificata dal nella comparsa CP_1 conclusionale di primo grado.
In particolare, ad avviso della il Tribunale (avendo emesso condanna per euro
387.971,00) è incorso nel vizio di ultrapetizione;
infatti ha trascurato come il CP_1 avesse ridotto la domanda ad euro 181.159,00 (circostanza precisata dall'attore nella comparsa conclusionale di primo grado).
In data 16 Novembre 2023 si è costituito l'appellato , chiedendo di Controparte_1 rigettarsi il gravame. Quindi, è d'uopo evidenziare fin da ora come l'attore on CP_1 abbia proposto impugnazione incidentale, per il fatto che la domanda risarcitoria sia stata accolta soltanto nei confronti della ma non anche nei confronti del OP
(appunto, la statuizione di rigetto della domanda, come proposta nei confronti del
[...]
, è ormai divenuta irrevocabile). OP
L'appellato è rimasto contumace anche nel presente grado (in OP definitiva l'atto di gravame è stato notificato anche nei confronti del , OP per mere ragioni di litis denuntiatio ).
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 29 Dicembre 2023, ha accolto l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante , e quindi ha sospeso Parte_1
l'efficacia esecutiva della gravata sentenza;
altresì ha ritenuto superflua la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado (rinnovazione invocata dalla impugnante).
Con la medesima ordinanza del 29 Dicembre 2023, la Corte ha fissato la discussione collegiale per l'odierna udienza dell'8 Aprile 2025, assegnando alle parti costituite termine per note conclusionali fino a 20 gg. prima dell'udienza di discussione.
Entrambe le parti costituite si sono avvalse della facoltà di depositare note di discussione.
6 All'odierna udienza, alla presenza delle parti costituite, la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per Parte_1 quanto di ragione.
Come già sopra accennato, la sentenza di primo grado non è stata impugnata, nella parte in cui la domanda dell'attore stata rigettata, come proposta nei confronti del CP_1
; appunto il è stato citato nel presente grado, a soli fini di OP CP_2 litis denuntiatio (dato che la suddetta statuizione di rigetto è ormai divenuta irrevocabile).
Oggetto del gravame è il solo rapporto tra la e . Parte_1 Controparte_1
Con il primo motivo la lamenta la nullità della sentenza di primo grado, dato che il
Tribunale non ha rilevato l'inesistenza e/o la tardività della domanda di condanna, come esperita dal ei suoi confronti. CP_1
Osserva la appellante: l'attore nel petitum della citazione di primo grado, CP_1 aveva formulato la domanda di condanna nei confronti del solo , e OP non anche nei confronti della
Quindi, nell'ottica della impugnante, l'attore avrebbe operato un'inammissibile mutatio libelli in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc (dato che, in quell'occasione, ha chiesto la condanna anche nei confronti della , in solido con il Controparte_4
). OP
Dal canto suo l'appellato itiene di avere, in primo grado, ritualmente proposto la CP_1 domanda risarcitoria, nei confronti della . Parte_1
Il motivo non può trovare accoglimento.
Entrambe le parti costituite hanno richiamato, a supporto delle rispettive tesi difensive, la medesima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 12310/15.
Con la suddetta pronuncia le Sezioni Unite hanno posto in evidenza il dovere del Giudice di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte, ma di verificare sempre se l'interpretazione adottata sia idonea ad assicurare, nel caso concreto, le garanzie fondamentali, in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste.
Altresì le Sezioni Unite, nella pronuncia in oggetto, evidenziano la necessità di evitare che un approccio formalistico determini un inutile allungamento dei tempi della Giustizia, nonchè uno spreco di risorse, con la correlata riduzione di effettività della tutela giurisdizionale.
7 Orbene, le Sezioni Unite hanno chiarito che la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), senza che si incorra necessariamente nell'ipotesi della c.d. mutatio libelli.
L'importante è che la modifica si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo.
Significativamente il Legislatore ha scelto i termini dell'art. 183 co. 6 cpc per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti, al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto, così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al Giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale.
Pertanto, ridurre la modificazione ammessa dal sistema ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, significherebbe costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse ed i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale - eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione – a rinunciare alla domanda già proposta, per proporne una nuova in un altro processo.
Tale approccio formalistico sarebbe in contrasto con i princìpi del giusto processo, di conservazione degli atti e di economia processuale, e con effetti incidenti negativamente sulla Giustizia sostanziale della decisione.
Altresì va evitato il rischio di giudicati contrastanti sulla medesima vicenda.
Venendo al caso di specie, l'attore in sede di prima memoria ex art. 183 co.6 cpc, CP_1 ha precisato di avere proposto la domanda risarcitoria non soltanto nei confronti del convenuto , ma anche nei confronti della convenuta . OP Parte_1
Trattasi quindi di un intervento operato dall'attore prima della definitiva cristallizzazione del thema decidendum.
Ebbene l'originario attore non ha introdotto un nuovo tema di indagine, né ha alterato la vicenda sostanziale dedotta originariamente in giudizio.
Piuttosto il i è limitato a precisare la domanda, in via alternativa a quella iniziale, CP_1 esplicitando la richiesta di condanna oltre che nei confronti del , anche nei CP_2 confronti della . Parte_1
Non può revocarsi in dubbio che l'attore, nel petitum della citazione, sia incorso in un mero lapsus calami.
La circostanza si evince certamente dagli atti del primo grado.
8 La aveva ben chiaro il quadro delle domande spiegate nei suoi confronti, Parte_1 tanto è vero che, una volta costituitasi, ha proposto eccezioni non solamente preliminari di rito, bensì anche di merito.
In conclusione, deve escludersi in radice che la convenuta potesse considerarsi
“sorpresa” o quantomeno “mortificata” nelle sue potenzialità difensive, a causa dell'inziale omissione (successivamente sanata) in cui incorreva parte attrice.
A questo punto, osserva il Collegio come sia necessario esaminare prioritariamente il terzo motivo di gravame, e solo in seguito il secondo motivo, considerato che il terzo motivo attiene al profilo dell'an debeatur (laddove invece con il terzo motivo ci si duole di un vizio di ultra-petizione, che attiene in definitiva al profilo del quantum debeatur).
Dunque la ha impugnato la sentenza di prime cure, nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto provato il nesso causale tra la condotta omissiva della ed il danno patito da;
danno consistito nell'irreversibile e progressivo Controparte_1 aggravarsi della patologia diagnosticata per la prima volta in carcere (sino a giungere alla perdita quasi totale dell'acuità visiva).
Ebbene, le censure all'iter argomentativo del primo giudicante risultano generiche, e certamente inidonee a scalfire un apparato motivazionale coerente, nonché correttamente adesivo alle conclusioni del ctu.
Né può trascurarsi come, in primo grado, non siano state formulate osservazioni tecniche di parte, rispetto all'elaborato peritale.
In definitiva, non può revocarsi in dubbio che la non abbia prestato Parte_1 adeguata assistenza al e che si sia resa responsabile di plurime omissioni. CP_1
Pertanto, è d'uopo ribadire il diniego all'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, già espresso nella succitata ordinanza collegiale del 29 Dicembre 2023.
Né può trovare accoglimento la generica censura, con cui l' impugnante deduce CP_4
l'erroneità del criterio di calcolo, seguito dal G.M. di Napoli ai fini della liquidazione del danno.
Invero la appellante non ha indicato alcun criterio alternativo, che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto seguire.
In ogni caso, ad avviso del Collegio assume rilievo assorbente la considerazione circa l'ampia motivazione espressa dal Tribunale.
In particolare il G.M. ha correttamente illustrato i passaggi che hanno portato alla liquidazione del danno c.d. “differenziale”, ovvero risultante dalla differenza tra la percentuale di danno complessivamente patito dall'attore, e la percentuale di danno non ascrivibile alla struttura sanitaria, e cioè che si sarebbe comunque verificato, anche in presenza di cure tempestive.
9 Infine, con il secondo motivo la lamenta che il Tribunale (in sede di Parte_1 quantificazione del danno) avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 cpc.
Ad avviso della il Tribunale sarebbe incorso in una “ultrapetizione”, avendo condannato la al pagamento di una somma nettamente superiore, rispetto Parte_1 all'importo massimo espressamente richiesto dall'attore CP_1
Pertanto la convenuta (in via subordinata rispetto alla richiesta principale di integrale rigetto della domanda risarcitoria attorea) chiede di ridursi l'importo, al cui pagamento è stata condannata, a titolo di risarcimento danni;
e cioè da euro 387.971,00 ad euro
181.159,00.
Tale subordinato motivo (inerente al quantum debeatur) è fondato.
Per costante giurisprudenza ricorre il vizio di ultrapetizione quando il Giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (ex multis, Cass. civ., nn. 9002/18; 23229/20; 11984/21; 31258/21; 10897/22; 15992/22).
Invero, nell'ipotesi di risarcimento del danno in forma equivalente, mediante somma di danaro, non incorre nel vizio di ultrapetizione il Giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione inizialmente operata dall'istante, solamente nel caso in cui costui rivendichi l'attribuzione di una somma determinata (ovvero di un importo non quantificato) eventualmente maggiore, da accertarsi all'esito del giudizio, e spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. civ., n. 20707/18).
Pertanto, ragionando a contrariis, laddove l'attore abbia quantificato la propria richiesta in una somma specifica, senza utilizzare formule di stile tese all'eventuale riconoscimento di somme superiori, e/o ritenute in ogni caso di Giustizia, allora la liquidazione di una somma diversa (in questo caso maggiore) deve ritenersi viziata da ultrapetizione.
Nel caso di specie l'attore , nella citazione di primo grado, aveva Controparte_1
“cristallizzato” la sua richiesta in una somma specifica, pari ad euro 200.000,00.
Ebbene, tale importo è stato ulteriormente rideterminato, al “ribasso”, in sede di comparsa conclusionale depositata il 15 Febbraio 2023.
In tale comparsa la Difesa del i è espressa nei seguenti termini:….Accertare la CP_1 responsabilità dell' , anche in via solidale, del , Controparte_6 OP derivante dall'assenza delle necessarie cure mediche e dall'errato approccio e trattamento terapeutico che ha ingenerato nel sig. un netto peggioramento della Controparte_1
10 patologia riscontrata durante il regime carcerario e, per l'effetto, condannare la Pt_1
e/o, anche in via solidale, il , al risarcimento dei danni subìti
[...] OP dall'attore, per la somma pari ad euro 181.159,00, per le violazioni esposte in diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1228 e 2043 cc…
Sicché, deve ritenersi che il Tribunale, nella gravata sentenza (avendo condannato la Pt_1
al pagamento di una somma notevolmente superiore a quella effettivamente
[...] richiesta), sia incorso in una ultrapetizione.
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello (ed in parziale riforma della pronuncia di prime cure), è d'uopo ridurre la somma, al cui pagamento deve essere condannata la
[...]
in favore di , a titolo di risarcimento danni (da euro 387.971,00 Parte_1 Controparte_1 ad euro 181.159,00).
E' opportuno scrivere, in definitiva, di un accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria attorea (considerato che l'appellato nel costituirsi nel presente grado, CP_1 in via prioritaria aveva chiesto la conferma della statuizione di condanna al pagamento della somma di euro 387.971,00).
Resta immutato il regime degli accessori, rispetto alla sorta capitale. Quindi, come già statuito nella sentenza di prime cure, sulla sorta capitale di euro 181.159,00 vanno riconosciuti gli interessi legali sull'importo devalutato al Luglio 2011, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal Luglio 2011 e sino alla pubblicazione della sentenza.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento del gravame, risulta necessario statuire sulle spese dell'intero giudizio, e cioè non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del cd. “effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza della convenuta (invero, l'esito definitivo del giudizio è di condanna a carico della Parte_1 al risarcimento danni, nella misura di euro 181.159,00).
Tuttavia – a seguito del parziale accoglimento dell'appello, e quindi a seguito della riduzione del quantum risarcitorio – è opportuno scrivere di una soccombenza della soltanto parziale, e precisamente in misura della metà; pertanto, quanto alla residua metà,
è d'uopo compensare le spese del doppio grado, tra le medesime parti.
Del resto l'appellato nel costituirsi nel presente grado, aveva prioritariamente CP_1 chiesto la conferma della statuizione di condanna al pagamento della somma di euro
387.971,00.
Debbono applicarsi le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
11 In mancanza di nota specifica, si procede alla liquidazione d'ufficio.
Il valore della causa va rapportato all'importo definitivamente riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro 181.159,00; quindi si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Ergo, per quel che concerne il compenso per il primo grado, l'importo liquidato nella sentenza di prime cure non può rappresentare neanche indirettamente un punto di riferimento;
infatti la riduzione del quantum risarcibile ha determinato la modifica dello scaglione da applicarsi;
appunto non già quello compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, bensì lo scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Con riferimento al compenso professionale complessivo, per entrambi i gradi si ritiene equo e congruo attestarsi (a “monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione in misura della metà) sulla linea esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Pertanto, a titolo di compensi professionali, si liquidano, in favore di , i Controparte_1 seguenti importi (già al netto della compensazione in misura della metà): euro 5.288,75 per il primo grado;
euro 5.369,25 per il presente grado.
Per quel che concerne il compenso complessivo del presente grado, si sono considerati non soltanto i compensi specifici per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche il compenso specifico per la fase istruttoria.
Appunto, nulla quaestio sul fatto che nel presente grado si sia svolta attività istruttoria
(cfr., in particolare, la succitata ordinanza del 29 Dicembre 2023, allorquando si è delibata l'istanza ex art. 283 cpc, nonché l'istanza di rinnovazione della CTU medica di primo grado).
Nella gravata sentenza era stato riconosciuto all'attore a titolo di esborsi del CP_1 primo grado, l'importo di euro 786,00.
Pertanto, coerentemente con la compensazione in misura della metà, va riconosciuta al
'esatta metà del suddetto importo (pari ad euro 393,00). CP_1
Come da richiesta deve essere concesso, per entrambi i gradi, il provvedimento di attribuzione, in favore dell'avv. Giuseppe Izzo.
Appunto, in entrambi i gradi l'attore è stato difeso dagli avv.ti Giuseppe Controparte_1
Izzo, Antimo Buonamano e Fausto Fusco;
tuttavia, in ambedue i gradi, l'attribuzione è stata chiesta dal solo avv. Giuseppe Izzo.
Infine, risulta opportuno confermare la sentenza di prime cure, laddove le spese della CTU medica espletata in primo grado sono state integralmente poste a carico della Pt_1
.
[...]
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del Direttore Generale p.t., nei Parte_1 confronti di (appello notificato anche al ), avverso Controparte_1 OP la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6465/23, pubblicata il 23 Giugno 2023 e notificata in pari data, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ed in parziale accoglimento della domanda risarcitoria attorea, riduce la somma, al cui pagamento deve essere condannata la , a titolo di Parte_1 risarcimento danni, in favore di , ad euro 181.159,00 (da euro Controparte_1
387.971,00), oltre interessi legali sull'importo di euro 181.159,00, devalutato al Luglio
2011, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal Luglio 2011 e sino alla pubblicazione della sentenza;
B) Condanna la al pagamento della metà delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio in favore di – metà che liquida, quanto al primo grado, in euro Controparte_1
393,00 per esborsi ed euro 5.288,75 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 5.369,25 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Giuseppe Izzo;
dichiara compensate le spese del doppio grado tra le suddette parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8 Aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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