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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4145 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Carmen Marotta ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via Antonio Vivaldi 2, presso lo studio di questi;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Pasquale Allocca ed C.F._2
elettivamente domiciliata in IG (NA) alla Via Isonzo 36, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.08.2024 il signor premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 13.06.2005 a Capua (CE) con la RA
[...]
e che dalla loro unione sono nati due figli: , nata a [...] Parte_2 R_
RE (CE) il 14.01.2006, e , nato a [...] il [...], CP_1
ed evidenziato che il Tribunale di Nola aveva emesso decreto di omologazione n. cronol.
474/2023 della separazione personale dei coniugi in data 05.04.2023, agiva in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, CP_1
regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con padre, contributo al mantenimento dei figli , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e R_
, minore, nella misura di € 400.00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre il 50% CP_1 delle spese straordinarie, conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, assegno unico erogato dall' nella misura del 50% ciascuno, vinte le spese di lite. CP_2
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido congiunto del minore con collocazione presso di sé, CP_1
regolamentazione del diritto di visita padre/figlio, obbligo al mantenimento dei figli, da porre a carico del ricorrente, nella misura di € 600,00 mensili, assegno unico al 50%; vinte le spese di lite.
All'udienza di comparizione del 12.03.2025, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni del divorzio;
il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Presidente del Tribunale autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione n. cronol. 474/2023 della separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Nola in data 05.04.2023.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole. Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la CP_1
madre ; Parte_2
2) a conferma della regolamentazione del diritto di visita concordato in sede di separazione, il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore per due Parte_1 CP_1
pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola e fino alle 22.00; nonché a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola e fino alle 22.00 della domenica, salvo impedimenti di lavoro o di salute da comunicarsi per iscritto almeno tre giorni prima. Gli orari potranno subire variazioni a causa di necessità dei genitori o dei minori, da comunicarsi tempestivamente per iscritto con comunicazioni e-mail, sms, oppure WhatsApp. Durante le vacanze natalizie il minore starà, ad anni alterni, con un genitore i giorni 24 e 25 dicembre e il giorno 26 dicembre con l'altro, i giorni 31 dicembre e gennaio con il genitore con cui non ha trascorso il Natale. Il 6 gennaio il minore starà la notte del giorno 5 gennaio con un genitore e dalle ore 12.00 del giorno 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni. Durante le vacanze natalizie, sarà garantito che il padre terrà con sé i minori per almeno 7 giorni anche non consecutivi, da concordarsi per iscritto con comunicazioni e- mail, sms, oppure WhatsApp entro il 23 dicembre di ogni anno. Il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro, ad anni alterni. Durante le vacanze estive di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, CP_1
di cui almeno 7 consecutivi, da concordarsi per iscritto, con comunicazioni e-mail, sms oppure WhatsApp con la mamma entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Il minore trascorrerà il giorno del compleanno con il genitore che compie gli anni. Quanto al suo compleanno, starà con un genitore il giorno del compleanno, mentre l'altro genitore CP_1
prenderà il festeggiato la sera dopo i festeggiamenti tenendolo fino alla sera del giorno successivo;
e questo ad anni alterni. I genitori potranno comunque concordare la possibilità di ciascuno di loro di poter tenere con sé il minore anche in giorni e/o orari diversi CP_1
rispetto alle precedenti previsioni, con accordo da concludersi almeno due giorni prima e da documentarsi per iscritto anche con scambio di comunicazioni e-mail, sms oppure
WhatsApp;
3) assegna la casa coniugale in IG (NA) al Corso Vittorio Emanuele 273/A alla RA;
Parte_2
4) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
dei figli e versando alla RA , entro il giorno 24 di R_ CP_1 Parte_2 ogni mese, la somma di € 500,00; tale importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
5) dà atto che il Signor ha rinunciato alla propria quota dell'assegno unico Parte_1
universale per i figli in favore della RA;
Parte_2
6) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche relative ai figli. Tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate ai fini del rimborso della quota del 50%. I titoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute ed al figlio minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino o fattura) con l'indicazione del codice fiscale di oppure di . R_ CP_1
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e il 13.06.2005 a Capua (CE) (trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Capua all'atto n. 32 – Parte II – Serie A – Ufficio
2 - anno 2005);
b) affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la CP_1
madre ; Parte_2
c) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
d) assegna la casa coniugale in IG (NA) al Corso Vittorio Emanuele 273/A alla RA;
Parte_2
e) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
dei figli e versando alla RA , entro il giorno 24 R_ CP_1 Parte_2 di ogni mese, la somma di € 500,00; tale importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
f) dà atto che il Signor ha rinunciato alla propria quota dell'assegno unico Parte_1
universale per i figli in favore della RA;
Parte_2
g) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie mediche,
scolastiche ed extra-scolastiche relative ai figli. Tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate ai fini del rimborso della quota del 50%. I titoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute ed al figlio minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino o fattura) con l'indicazione del codice fiscale di oppure di;
R_ CP_1
h) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4145 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Carmen Marotta ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via Antonio Vivaldi 2, presso lo studio di questi;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Pasquale Allocca ed C.F._2
elettivamente domiciliata in IG (NA) alla Via Isonzo 36, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.08.2024 il signor premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 13.06.2005 a Capua (CE) con la RA
[...]
e che dalla loro unione sono nati due figli: , nata a [...] Parte_2 R_
RE (CE) il 14.01.2006, e , nato a [...] il [...], CP_1
ed evidenziato che il Tribunale di Nola aveva emesso decreto di omologazione n. cronol.
474/2023 della separazione personale dei coniugi in data 05.04.2023, agiva in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, CP_1
regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con padre, contributo al mantenimento dei figli , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e R_
, minore, nella misura di € 400.00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre il 50% CP_1 delle spese straordinarie, conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, assegno unico erogato dall' nella misura del 50% ciascuno, vinte le spese di lite. CP_2
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido congiunto del minore con collocazione presso di sé, CP_1
regolamentazione del diritto di visita padre/figlio, obbligo al mantenimento dei figli, da porre a carico del ricorrente, nella misura di € 600,00 mensili, assegno unico al 50%; vinte le spese di lite.
All'udienza di comparizione del 12.03.2025, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni del divorzio;
il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Presidente del Tribunale autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione n. cronol. 474/2023 della separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Nola in data 05.04.2023.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole. Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la CP_1
madre ; Parte_2
2) a conferma della regolamentazione del diritto di visita concordato in sede di separazione, il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore per due Parte_1 CP_1
pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola e fino alle 22.00; nonché a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola e fino alle 22.00 della domenica, salvo impedimenti di lavoro o di salute da comunicarsi per iscritto almeno tre giorni prima. Gli orari potranno subire variazioni a causa di necessità dei genitori o dei minori, da comunicarsi tempestivamente per iscritto con comunicazioni e-mail, sms, oppure WhatsApp. Durante le vacanze natalizie il minore starà, ad anni alterni, con un genitore i giorni 24 e 25 dicembre e il giorno 26 dicembre con l'altro, i giorni 31 dicembre e gennaio con il genitore con cui non ha trascorso il Natale. Il 6 gennaio il minore starà la notte del giorno 5 gennaio con un genitore e dalle ore 12.00 del giorno 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni. Durante le vacanze natalizie, sarà garantito che il padre terrà con sé i minori per almeno 7 giorni anche non consecutivi, da concordarsi per iscritto con comunicazioni e- mail, sms, oppure WhatsApp entro il 23 dicembre di ogni anno. Il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro, ad anni alterni. Durante le vacanze estive di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, CP_1
di cui almeno 7 consecutivi, da concordarsi per iscritto, con comunicazioni e-mail, sms oppure WhatsApp con la mamma entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Il minore trascorrerà il giorno del compleanno con il genitore che compie gli anni. Quanto al suo compleanno, starà con un genitore il giorno del compleanno, mentre l'altro genitore CP_1
prenderà il festeggiato la sera dopo i festeggiamenti tenendolo fino alla sera del giorno successivo;
e questo ad anni alterni. I genitori potranno comunque concordare la possibilità di ciascuno di loro di poter tenere con sé il minore anche in giorni e/o orari diversi CP_1
rispetto alle precedenti previsioni, con accordo da concludersi almeno due giorni prima e da documentarsi per iscritto anche con scambio di comunicazioni e-mail, sms oppure
WhatsApp;
3) assegna la casa coniugale in IG (NA) al Corso Vittorio Emanuele 273/A alla RA;
Parte_2
4) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
dei figli e versando alla RA , entro il giorno 24 di R_ CP_1 Parte_2 ogni mese, la somma di € 500,00; tale importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
5) dà atto che il Signor ha rinunciato alla propria quota dell'assegno unico Parte_1
universale per i figli in favore della RA;
Parte_2
6) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche relative ai figli. Tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate ai fini del rimborso della quota del 50%. I titoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute ed al figlio minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino o fattura) con l'indicazione del codice fiscale di oppure di . R_ CP_1
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e il 13.06.2005 a Capua (CE) (trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Capua all'atto n. 32 – Parte II – Serie A – Ufficio
2 - anno 2005);
b) affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la CP_1
madre ; Parte_2
c) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
d) assegna la casa coniugale in IG (NA) al Corso Vittorio Emanuele 273/A alla RA;
Parte_2
e) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
dei figli e versando alla RA , entro il giorno 24 R_ CP_1 Parte_2 di ogni mese, la somma di € 500,00; tale importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
f) dà atto che il Signor ha rinunciato alla propria quota dell'assegno unico Parte_1
universale per i figli in favore della RA;
Parte_2
g) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie mediche,
scolastiche ed extra-scolastiche relative ai figli. Tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate ai fini del rimborso della quota del 50%. I titoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute ed al figlio minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino o fattura) con l'indicazione del codice fiscale di oppure di;
R_ CP_1
h) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)