TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1866/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1866/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI PIERLUIGI
PARTE ATTRICE contro
AT (C.F. ) CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SEDDA ANNA e dell'avv. TRUDU PAOLA
PARTE CONVENUTA
nonché contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SCHIRRU GIAMPIERO
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 27.11.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC il 30.05.2019 , Parte_1
E e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 [...]
(in qualità di soggetto incorporante ex L.R. 17/16 la cessata CP_3 Controparte_4
8 di Cagliari), per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso della propria congiunta
[...]
SI.ra (figlia dei primi e sorella del secondo), avvenuto in data 25.11.2005 Persona_1 presso il reparto chirurgia toracica del P.O. “R. HI” di Cagliari, derivante, secondo la loro prospettazione, dalla negligente, imperita e imprudente condotta dei medici che l'ebbero in cura.
Gli attori hanno esposto che la SI.ra era stata ricoverata in data 17.01.2005 presso il P.O. Pt_1
HI con diagnosi di “opacità medio basale del polmone destro” al fine di sottoporsi all'intervento chirurgico programmato di “lobectomia inf. Dx, linfectomia simpling”; intervento eseguito in data
25.01.2015; hanno esposto che la paziente, uscita dalla sala operatoria alle ore 14.30 in buono stato di salute, è velocemente peggiorata progressivamente fino al decesso avvenuto nella stessa giornata alle ore 19.00 circa;
hanno contestato che il decesso sarebbe stato determinato da un errore nell'emotrasfusione (per l'utilizzo di un emogruppo incompatibile), praticatale intorno alle ore 17.40; hanno precisato altresì che una volta verificatasi la reazione avversa all'emotrasfusione, il personale sanitario avrebbe dovuto interrompere subito la trasfusione e che se l'avesse fatto la paziente sarebbe sopravvissuta.
Si è costituita in giudizio negando che l'equipe medica sia incorsa in detto gravissimo CP_3 errore;
nello specifico, ha dedotto di aver utilizzato la sacca “apparentemente” corretta, proveniente dal centro trasfusionale dell' , secondo le indicazioni di cui all'etichetta (cit. Controparte_5
“Che poi all'interno delle sacche di sangue fosse contenuto del sangue incompatibile con quello della paziente, non è circostanza addebitabile alla convenuta”); ha precisato altresì che gli operatori sanitari, per la sintomatologia presentata dalla paziente, non potevano avere dubbi su questo aspetto ed in ogni caso non avrebbero potuto / dovuto interrompere la somministrazione della trasfusione per svolgere dei controlli, per non mettere in pericolo la vita della paziente.
La convenuta ha quindi concluso affermando che il decesso della paziente è avvenuto a seguito di uno shock emorragico, insorto in maniera acuta poche ore dopo l'intervento chirurgico e manifestatosi nell'immediato post-operatorio: complicanza, questa, descritta e riportata, seppure in bassa percentuale, per la tecnica chirurgica utilizzata.
La convenuta ha precisato altresì che a queste stesse conclusioni è pervenuto anche il PM nel procedimento penale iscritto a carico dei sanitari, che sulla base degli accertamenti medico-legali pagina 2 di 7 effettuati dalla dott.ssa in sede di incidente probatorio ha presentato richiesta di archiviazione, Per_2
accolta dal GIP il 23.06.2019.
Infine, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Compagnia assicurativa
(v. Polizza di Assicurazione RCT/RCO n. 104000000279/0), formulando Controparte_2
domanda di manleva.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato ogni responsabilità del Controparte_2
proprio assicurato e la quantificazione del danno richiesto.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU medico-legale (al quale è stato affidato il seguente incarico: “se il decesso della SI.ra sia riconducibile, ed in quale misura, ai Persona_1 trattamenti sanitari prestati o omessi specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medicolegale, quali siano state le cause, in relazione a quanto prospettato da parte attrice, ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dai sanitari della struttura ospedaliera convenuta. Dirà altresì se una attività adeguata avrebbe portato, in via di ragionevole certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero avrebbe evitato il decesso della paziente”) (v. incarico conferito alla dott.ssa e al dott. all'udienza del 18.03.2021 e relazione depositata - Persona_3 Persona_4
dopo innumerevoli solleciti del Giudice istruttore - il 26.05.2024).
2. Inquadramento giuridico della vicenda e onere della prova.
Prima di valutare la fondatezza delle domande spiegate dalla parte attrice, è necessario affrontare la questione della qualificazione giuridica della responsabilità delle convenute.
E' pacifica la conclusione di un contratto di spedalità tra la SI.ra e l'Ospedale Persona_1
“R. HI” di Cagliari ove è stata ricoverata e operata.
Tale contratto, però, non può giustificare la qualificazione del rapporto tra struttura sanitaria e gli eredi della paziente in termini contrattuali.
Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, infatti, il diritto che i congiunti invocano, chiedendo di essere risarciti dalla struttura sanitaria dei danni subiti dal proprio congiunto a causa dell'esito infausto dell'operazione subita dal danneggiato principale (che aveva concluso il contratto di spedalità con la struttura), si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (v. da ultimo Cass. Civ. sez. III, del 15/02/2022, n. 4904; Cass. 5590/2015; Cass. 6914/2012).
Deve, infatti, essere esclusa la configurabilità della responsabilità contrattuale, posto che il rapporto pagina 3 di 7 contrattuale è intercorso tra la struttura sanitaria e il paziente (poi deceduto), non certo tra la prima e i congiunti della seconda;
né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle pronunce della
Suprema Corte che, invocando la figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, qualifica in termini contrattuali la responsabilità della struttura anche nei confronti di soggetti terzi rispetto alle parti che hanno concluso il contratto di spedalità (cfr. tra le più recenti Cass. 10812/2019; tali pronunce, infatti, erroneamente richiamano i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella peculiare fattispecie del contratto concluso tra una gestante e una struttura sanitaria e/o un medico, avente in particolare ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, con riferimento al nascituro) (v. tra le tante pronunce di merito che aderiscono a tale qualificazione: Trib. Milano sent. 7264/2021).
Conseguenza di tale inquadramento è il riparto dell'onere della prova con riferimento al nesso di causalità.
Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, “dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per
l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”.
Orbene, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, quando resta incerta la causa dell'evento, occorre distinguere fra la causalità relativa all'evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno
(causalità giuridica) e quella concernente la possibilità (rectius impossibilità) della prestazione.
Nella sentenza n. 18392/2017 (con motivazioni ribadite anche nella successiva sentenza n.
28991/2019), la Corte ha affermato che: “emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Conseguenzialmente la causa pagina 4 di 7 incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo”.
3. Le risultanze dell'istruttoria espletata.
La dinamica del ricovero ospedaliero e delle cure prestate alla paziente SI.ra Persona_1
sono state ricostruite in giudizio mediante espletamento di consulenza medico – legale.
Ebbene, i CTU hanno accertato che la causa del decesso della paziente non è stato l'errore nell'emotrasfusione, come ipotizzato dagli attori, bensì in un fenomeno di “shock emorragico” post operatorio, come dedotto da AT (in questo procedimento e precedentemente nel procedimento penale a carico dei sanitari, poi archiviato), in quanto “visto il quadro obbiettivo clinico documentato nella cartella clinica, caratterizzato da un'importante perdita ematica fino a 1900 cc di sangue avvenuta progressivamente e in un ristretto periodo di tempo, vista la sintomatologia accusata dalla paziente
IG.a , vista l'assenza nella stessa di sintomi da emolisi acuta quali l'ittero, per lo Persona_1 piu' non riscontrati anche all'esame autotpico, sintomi viceversa sempre presenti nelle manifestazioni cliniche da reazioni avverse da emotrasfusione per erronea individuazione dei campioni ematici da infondere nel paziente oppure da shock anafilattico da componenti degli emoderivati, per diagnosi di esclusione la causa dell'exitus della IG. è da inquadrarsi in uno shock emorragico”. Persona_1
A ciò si aggiunga che i Consulenti hanno anche precisato che “La sommaria descrizione del riscontro diagnostico effettuato sul cadavere della predetta non consente alla scrivente di esprimersi in merito all'origine del sanguinamento massivo e copioso che nel giro di poche ore ha determinato l'exitus della periziata;
infatti, nel verbale del riscontro diagnostico veniva unicamente descritto “esiti di pagina 5 di 7 recente toracotomia destra per lobectomia inferiore destra, in soggetto portatore di carcinoma neuroendocrino di I grado, con emotorace omolaterale in fase di iniziale organizzazione”. Anche la rilettura dei vetrini, effettuati nel corso del procedimento penale, si limita appunto ad una valutazione essenzialmente anatomopatologica. Le sostanziali differenze tra il riscontro diagnostico ed una autopsia medico-legale trovano la massima forma di esplicitazione proprio nel caso in oggetto. La mancata descrizione del sito chirurgico rende impossibile ricostruire scientificamente (e comprendere) quale sia stato il “primum movens” responsabile dell'improvviso sanguinamento”.
Nelle conclusioni, i Consulenti hanno chiaramente affermato che l'evento emorragico è da considerare una prevedibile complicanza dell'intervento chirurgico di lobectomia cui la SI.ra era stata Pt_1
sottoposta al mattino del 25.01.2005; tale aspetto non è stato efficacemente contrastato dalle osservazioni tecniche dei CTP di parte attrice e deve considerarsi elemento provato in causa in quanto questo Giudice ritiene di condividere e di fare proprie le suddette conclusioni della CTU in quanto le stesse appaiono sorrette da congrue indagini tecniche;
con tale richiamo tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione su tale punto controverso, alla stregua dell'insegnamento della Corte di
Cassazione (sentenze 30 aprile 2009 n. 10123, 3 aprile 2002 n. 4763, 9 marzo 2001 n. 3519, 21 febbraio 2001 n. 2486 e 13 settembre 2000 n. 12080).
Ogni altro aspetto emergente dalla CTU (che hanno tentato di rispondere alla domanda “gli operatori sanitari hanno gestito secondo la migliore arte medica la situazione di emergenza data dal copioso sanguinamento?”) si presenta come esplorativo (non essendo state formulate sul punto dalla difesa degli attori precisi addebiti sul punto – con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa dei convenuti) e non ha comunque trovato un responso certo (cit “La sommaria descrizione del riscontro diagnostico effettuato sul cadavere della predetta non consente alla scrivente di esprimersi in merito all'origine del sanguinamento massivo e copioso che nel giro di poche ore ha determinato l'exitus della periziata” (…) “La mancata descrizione del sito chirurgico rende impossibile ricostruire scientificamente (e comprendere) quale sia stato il “primum movens” responsabile dell'improvviso sanguinamento”), né su singoli e precisi addebiti (cit “le lacune documentali già sopra segnalate che rendono difficoltoso comprendere cosa sia avvenuto”) né sui percorsi alternativi diagnostici e di intervento (il consulente inneggia a una generica “maggiore attenzione e prudenza” che i sanitati avrebbero dovuto avere) né sulle concrete chances di sopravvivenza della paziente (solo genericamente ipotizzata).
Tanto basta per rigettare le domande.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore, secondo i seguenti parametri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 5.077,00
Le spese di CTU, anticipate dalla parte attrice indipendentemente dalla sua ammissione al patrocinio a carico dello Stato (v. verbale di udienza del 3.05.2021 – elemento su cui non sono sorte contestazioni nel corso del procedimento), rimangono a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore delle convenute liquidate in
€ 5.077,00 per ciascuna per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.;
- pone definitivamente a carico della parte attrice il costo della CTU effettuata.
Sassari, 10.03.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1866/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI PIERLUIGI
PARTE ATTRICE contro
AT (C.F. ) CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SEDDA ANNA e dell'avv. TRUDU PAOLA
PARTE CONVENUTA
nonché contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SCHIRRU GIAMPIERO
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 27.11.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC il 30.05.2019 , Parte_1
E e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 [...]
(in qualità di soggetto incorporante ex L.R. 17/16 la cessata CP_3 Controparte_4
8 di Cagliari), per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso della propria congiunta
[...]
SI.ra (figlia dei primi e sorella del secondo), avvenuto in data 25.11.2005 Persona_1 presso il reparto chirurgia toracica del P.O. “R. HI” di Cagliari, derivante, secondo la loro prospettazione, dalla negligente, imperita e imprudente condotta dei medici che l'ebbero in cura.
Gli attori hanno esposto che la SI.ra era stata ricoverata in data 17.01.2005 presso il P.O. Pt_1
HI con diagnosi di “opacità medio basale del polmone destro” al fine di sottoporsi all'intervento chirurgico programmato di “lobectomia inf. Dx, linfectomia simpling”; intervento eseguito in data
25.01.2015; hanno esposto che la paziente, uscita dalla sala operatoria alle ore 14.30 in buono stato di salute, è velocemente peggiorata progressivamente fino al decesso avvenuto nella stessa giornata alle ore 19.00 circa;
hanno contestato che il decesso sarebbe stato determinato da un errore nell'emotrasfusione (per l'utilizzo di un emogruppo incompatibile), praticatale intorno alle ore 17.40; hanno precisato altresì che una volta verificatasi la reazione avversa all'emotrasfusione, il personale sanitario avrebbe dovuto interrompere subito la trasfusione e che se l'avesse fatto la paziente sarebbe sopravvissuta.
Si è costituita in giudizio negando che l'equipe medica sia incorsa in detto gravissimo CP_3 errore;
nello specifico, ha dedotto di aver utilizzato la sacca “apparentemente” corretta, proveniente dal centro trasfusionale dell' , secondo le indicazioni di cui all'etichetta (cit. Controparte_5
“Che poi all'interno delle sacche di sangue fosse contenuto del sangue incompatibile con quello della paziente, non è circostanza addebitabile alla convenuta”); ha precisato altresì che gli operatori sanitari, per la sintomatologia presentata dalla paziente, non potevano avere dubbi su questo aspetto ed in ogni caso non avrebbero potuto / dovuto interrompere la somministrazione della trasfusione per svolgere dei controlli, per non mettere in pericolo la vita della paziente.
La convenuta ha quindi concluso affermando che il decesso della paziente è avvenuto a seguito di uno shock emorragico, insorto in maniera acuta poche ore dopo l'intervento chirurgico e manifestatosi nell'immediato post-operatorio: complicanza, questa, descritta e riportata, seppure in bassa percentuale, per la tecnica chirurgica utilizzata.
La convenuta ha precisato altresì che a queste stesse conclusioni è pervenuto anche il PM nel procedimento penale iscritto a carico dei sanitari, che sulla base degli accertamenti medico-legali pagina 2 di 7 effettuati dalla dott.ssa in sede di incidente probatorio ha presentato richiesta di archiviazione, Per_2
accolta dal GIP il 23.06.2019.
Infine, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Compagnia assicurativa
(v. Polizza di Assicurazione RCT/RCO n. 104000000279/0), formulando Controparte_2
domanda di manleva.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato ogni responsabilità del Controparte_2
proprio assicurato e la quantificazione del danno richiesto.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU medico-legale (al quale è stato affidato il seguente incarico: “se il decesso della SI.ra sia riconducibile, ed in quale misura, ai Persona_1 trattamenti sanitari prestati o omessi specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medicolegale, quali siano state le cause, in relazione a quanto prospettato da parte attrice, ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dai sanitari della struttura ospedaliera convenuta. Dirà altresì se una attività adeguata avrebbe portato, in via di ragionevole certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero avrebbe evitato il decesso della paziente”) (v. incarico conferito alla dott.ssa e al dott. all'udienza del 18.03.2021 e relazione depositata - Persona_3 Persona_4
dopo innumerevoli solleciti del Giudice istruttore - il 26.05.2024).
2. Inquadramento giuridico della vicenda e onere della prova.
Prima di valutare la fondatezza delle domande spiegate dalla parte attrice, è necessario affrontare la questione della qualificazione giuridica della responsabilità delle convenute.
E' pacifica la conclusione di un contratto di spedalità tra la SI.ra e l'Ospedale Persona_1
“R. HI” di Cagliari ove è stata ricoverata e operata.
Tale contratto, però, non può giustificare la qualificazione del rapporto tra struttura sanitaria e gli eredi della paziente in termini contrattuali.
Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, infatti, il diritto che i congiunti invocano, chiedendo di essere risarciti dalla struttura sanitaria dei danni subiti dal proprio congiunto a causa dell'esito infausto dell'operazione subita dal danneggiato principale (che aveva concluso il contratto di spedalità con la struttura), si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (v. da ultimo Cass. Civ. sez. III, del 15/02/2022, n. 4904; Cass. 5590/2015; Cass. 6914/2012).
Deve, infatti, essere esclusa la configurabilità della responsabilità contrattuale, posto che il rapporto pagina 3 di 7 contrattuale è intercorso tra la struttura sanitaria e il paziente (poi deceduto), non certo tra la prima e i congiunti della seconda;
né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle pronunce della
Suprema Corte che, invocando la figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, qualifica in termini contrattuali la responsabilità della struttura anche nei confronti di soggetti terzi rispetto alle parti che hanno concluso il contratto di spedalità (cfr. tra le più recenti Cass. 10812/2019; tali pronunce, infatti, erroneamente richiamano i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella peculiare fattispecie del contratto concluso tra una gestante e una struttura sanitaria e/o un medico, avente in particolare ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, con riferimento al nascituro) (v. tra le tante pronunce di merito che aderiscono a tale qualificazione: Trib. Milano sent. 7264/2021).
Conseguenza di tale inquadramento è il riparto dell'onere della prova con riferimento al nesso di causalità.
Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, “dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per
l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”.
Orbene, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, quando resta incerta la causa dell'evento, occorre distinguere fra la causalità relativa all'evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno
(causalità giuridica) e quella concernente la possibilità (rectius impossibilità) della prestazione.
Nella sentenza n. 18392/2017 (con motivazioni ribadite anche nella successiva sentenza n.
28991/2019), la Corte ha affermato che: “emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Conseguenzialmente la causa pagina 4 di 7 incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo”.
3. Le risultanze dell'istruttoria espletata.
La dinamica del ricovero ospedaliero e delle cure prestate alla paziente SI.ra Persona_1
sono state ricostruite in giudizio mediante espletamento di consulenza medico – legale.
Ebbene, i CTU hanno accertato che la causa del decesso della paziente non è stato l'errore nell'emotrasfusione, come ipotizzato dagli attori, bensì in un fenomeno di “shock emorragico” post operatorio, come dedotto da AT (in questo procedimento e precedentemente nel procedimento penale a carico dei sanitari, poi archiviato), in quanto “visto il quadro obbiettivo clinico documentato nella cartella clinica, caratterizzato da un'importante perdita ematica fino a 1900 cc di sangue avvenuta progressivamente e in un ristretto periodo di tempo, vista la sintomatologia accusata dalla paziente
IG.a , vista l'assenza nella stessa di sintomi da emolisi acuta quali l'ittero, per lo Persona_1 piu' non riscontrati anche all'esame autotpico, sintomi viceversa sempre presenti nelle manifestazioni cliniche da reazioni avverse da emotrasfusione per erronea individuazione dei campioni ematici da infondere nel paziente oppure da shock anafilattico da componenti degli emoderivati, per diagnosi di esclusione la causa dell'exitus della IG. è da inquadrarsi in uno shock emorragico”. Persona_1
A ciò si aggiunga che i Consulenti hanno anche precisato che “La sommaria descrizione del riscontro diagnostico effettuato sul cadavere della predetta non consente alla scrivente di esprimersi in merito all'origine del sanguinamento massivo e copioso che nel giro di poche ore ha determinato l'exitus della periziata;
infatti, nel verbale del riscontro diagnostico veniva unicamente descritto “esiti di pagina 5 di 7 recente toracotomia destra per lobectomia inferiore destra, in soggetto portatore di carcinoma neuroendocrino di I grado, con emotorace omolaterale in fase di iniziale organizzazione”. Anche la rilettura dei vetrini, effettuati nel corso del procedimento penale, si limita appunto ad una valutazione essenzialmente anatomopatologica. Le sostanziali differenze tra il riscontro diagnostico ed una autopsia medico-legale trovano la massima forma di esplicitazione proprio nel caso in oggetto. La mancata descrizione del sito chirurgico rende impossibile ricostruire scientificamente (e comprendere) quale sia stato il “primum movens” responsabile dell'improvviso sanguinamento”.
Nelle conclusioni, i Consulenti hanno chiaramente affermato che l'evento emorragico è da considerare una prevedibile complicanza dell'intervento chirurgico di lobectomia cui la SI.ra era stata Pt_1
sottoposta al mattino del 25.01.2005; tale aspetto non è stato efficacemente contrastato dalle osservazioni tecniche dei CTP di parte attrice e deve considerarsi elemento provato in causa in quanto questo Giudice ritiene di condividere e di fare proprie le suddette conclusioni della CTU in quanto le stesse appaiono sorrette da congrue indagini tecniche;
con tale richiamo tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione su tale punto controverso, alla stregua dell'insegnamento della Corte di
Cassazione (sentenze 30 aprile 2009 n. 10123, 3 aprile 2002 n. 4763, 9 marzo 2001 n. 3519, 21 febbraio 2001 n. 2486 e 13 settembre 2000 n. 12080).
Ogni altro aspetto emergente dalla CTU (che hanno tentato di rispondere alla domanda “gli operatori sanitari hanno gestito secondo la migliore arte medica la situazione di emergenza data dal copioso sanguinamento?”) si presenta come esplorativo (non essendo state formulate sul punto dalla difesa degli attori precisi addebiti sul punto – con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa dei convenuti) e non ha comunque trovato un responso certo (cit “La sommaria descrizione del riscontro diagnostico effettuato sul cadavere della predetta non consente alla scrivente di esprimersi in merito all'origine del sanguinamento massivo e copioso che nel giro di poche ore ha determinato l'exitus della periziata” (…) “La mancata descrizione del sito chirurgico rende impossibile ricostruire scientificamente (e comprendere) quale sia stato il “primum movens” responsabile dell'improvviso sanguinamento”), né su singoli e precisi addebiti (cit “le lacune documentali già sopra segnalate che rendono difficoltoso comprendere cosa sia avvenuto”) né sui percorsi alternativi diagnostici e di intervento (il consulente inneggia a una generica “maggiore attenzione e prudenza” che i sanitati avrebbero dovuto avere) né sulle concrete chances di sopravvivenza della paziente (solo genericamente ipotizzata).
Tanto basta per rigettare le domande.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore, secondo i seguenti parametri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 5.077,00
Le spese di CTU, anticipate dalla parte attrice indipendentemente dalla sua ammissione al patrocinio a carico dello Stato (v. verbale di udienza del 3.05.2021 – elemento su cui non sono sorte contestazioni nel corso del procedimento), rimangono a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore delle convenute liquidate in
€ 5.077,00 per ciascuna per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.;
- pone definitivamente a carico della parte attrice il costo della CTU effettuata.
Sassari, 10.03.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 7 di 7