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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Caré Giudice rel. sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1308/2020 promossa da:
(alias , nato in Pakistan il 15.12.1998 (codice Parte_1 Parte_1
CUI: C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Guglielmo, giusta C.F._1 C.F._2 procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
- resistente contumace - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 bis D.Lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c.;
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 19.03.2020, cittadino pakistano, ha impugnato il Parte_1 provvedimento emesso il 20.02.2020 (codice CS0007257), notificato il 9.03.2020, con il quale la di gli ha negato il Controparte_1 CP_1 riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale sussidiaria, in via subordinata il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria e in via ulteriormente gradata il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il PM ha invece concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24.11.2022, fissata per la comparizione delle parti, la difesa ha chiesto la decisione del ricorso in ragione della raggiunta integrazione sociale del ricorrente nel territorio dello Stato ed il giudice ha riservato la causa al collegio per la trattazione in camera di consiglio.
Nelle more della decisione, in data 16.6.2023, parte ricorrente ha prodotto nuova documentazione reddituale ed il giudice, ritenutane l'utilità ai fini del decidere e la necessità, per la sua utilizzabilità, di provocare il contraddittorio tra le parti, ha rimesso la causa sul ruolo, fissando prima l'udienza del
16.11.2023 quindi procedendo all'audizione del ricorrente all'udienza del 30.1.2025 e trattenendo la causa in decisione all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 6.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. ESAME DELLA DOMANDA
1.1 L'approccio strutturato
Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della raccolta degli elementi di prova offerti dal richiedente al giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della
Giustizia Irlanda C- 277/11 del 22 novembre 2012).
In merito alla prima fase lo Stato Italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto n. 251 del 2007 che “Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”, il cui “esame” poi “è svolto in cooperazione con il richiedente”, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione “e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda”.
Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità
e di viaggio, anche, e soprattutto, “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (comma 2).
Secondo la CGUE nella citata sentenza, il dovere di cooperazione del decisore si colloca in questa prima fase in quanto: “Benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente […]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti”. Sempre in merito alla fase dell'esame della domanda di protezione internazionale, giova precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (vds., ad es., Cass. nn. 15797/2019 e 16028/2019) la domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, che però subisce una attenuazione, nel senso che se è onere del richiedente asilo indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio, è dovere del giudice quello di cooperare nell'esame della individuazione degli elementi essenziali della stessa. L'attenuazione del principio dispositivo si pone, allora, sul piano dell'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (che grava interamente sul ricorrente cfr. Cass. n. 19197/15; Cass. sez. I, n. 21275 del
09/08/2019; Cass. sez. I, n. 7541 del 25/10/2019, dep. 27/03/2020) e trova il suo fondamento nello squilibrio che esiste tra le parti del processo a causa delle oggettive difficoltà per il richiedente di procurarsi le prove dei fatti che pone a base della sua domanda. Il dovere di cooperazione istruttoria trova, nel diritto interno la sua codificazione, oltre che nel già citato art. 3 d.lgs 251/2007, anche negli artt. 8, comma 3, e 27, comma
1-bis, del d.lg. 25/2008, che pongono sul decisore l'obbligo di acquisire le informazioni sul Paese di origine e sulle specifiche condizioni del richiedente “che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.1 Ciò posto in linea generale, si passa ora all'esame degli elementi essenziali della domanda offerti dal ricorrente od acquisiti d'ufficio, mentre nel successivo paragrafo si passerà alla valutazione dei predetti elementi.
1.2 Gli elementi di prova offerti dal richiedente
a. Il racconto
In sede amministrativa il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino del Pakistan, originario del villaggio di
Kharlwanwalla, nel distretto di Mandi Bahauddin, dove ha vissuto prima di espatriare e dove sono rimasti a vivere i genitori. Ha riferito di avere due fratelli e due sorelle, tutti sposati, di aver studiato per otto anni e di avere sempre svolto lavori a giornata come muratore o facchino. Quanto alle ragioni del suo espatrio, ha dichiarato che nel 2011 un'esondazione aveva danneggiato la casa e il terreno di famiglia e che, avendo difficoltà a trovare un lavoro che gli consentisse di mantenere i suoi genitori e di pagare le cure mediche per la madre, aveva contratto un debito di circa 8.000 euro con un trafficante che lo aveva fatto partire alla ricerca di migliori condizioni di vita, impegnandosi a restituire il prestito entro un anno e mezzo senza interessi, altrimenti perdendo la casa ed il terreno di famiglia dati in garanzia. Ha espresso il timore, in caso di rientro in Pakistan, di non fare in tempo a ripagare il debito e di ritrovarsi senza casa e senza terreno e, quindi, incapace di mantenere gli anziani genitori.
In occasione dell'audizione da parte del giudice ha dichiarato: “Mi chiamo sono Parte_1 nato il [...] in [...], dove sono rimasti i miei genitori ed i miei fratelli, che sono sposati.
Confermo quanto dichiarato dinanzi alla di Vivo a Lodi, abito in un Controparte_1 CP_1 appartamento con degli amici, con un canone di locazione complessivo di 600 euro. Il contratto non è a mio nome ma è intestato al mio coinquilino RI UH HT. Da circa due mesi lavoro con
, come rider e guadagno 1.000-1.200 euro al mese. Sto cercando però un altro lavoro, come Pt_2 magazziniere oppure operaio. A gennaio 2023 ho aperto una pizzeria in Lodi e l'ho tenuta circa due anni e l'ho ceduta ad ottobre ad € 15.000, con regolare contratto in favore di un mio connazionale, che mi riservo di trasmettere al mio avvocato. La gestione economica della pizzeria non è andata molto bene in quanto sono iniziati dei lavori stradali che hanno ostacolato il passaggio dinanzi alla mia attività, sono riuscito solo a sopravvivere, perché comunque mangiavo in pizzeria. In precedenza avevo lavorato in una pizzeria-kebab, poi mi ero fatto prestare dei soldi (€ 18.000) da amici pakistani per comprare la pizzeria e li ho restituiti. Ho estinto anche il debito contratto per venire in Italia. Talvolta sono riuscito ad inviare dei soldi alla mia famiglia in Pakistan. Nel tempo libero resto a casa a riposare oppure esco con i miei amici, che sono connazionali che provengono dalla mia stessa città natale, qualcuno anche dalla mia scuola. In questo momento sto studiando per prendere la patente di guida, in futuro vorrei mettere da parte dei soldi per aprire un ristorante od una pizzeria, magari in un posto diverso della città od in una città vicina. Sono fidanzato con una connazionale che ha vissuto in Spagna divenendone cittadina ed ora vive in Inghilterra dove studia per diventare dentista e lavora. Si tratta della figlia di una cugina di mio papà e le nostre famiglie hanno concordato questo fidanzamento. Se mi sistemo vorrei farmi raggiungere da lei”.
b. I documenti
Il ricorrente ha prodotto in giudizio, a sostegno delle richieste avanzate, la seguente documentazione:
- contratti di assunzione a tempo determinato come operaio agricolo presso due differenti aziende del veronese e relative lettere di proroga per gli anni 2020-2021;
- buste paga anno agosto, settembre e novembre 2020;
- buste paga gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre 2021;
- modelli CUD 2021, 2022, 2023 e 2024;
- comunicazione di assunzione a tempo determinato come aiuto cuoco dal 23.03.2022 al 30.06.2022 e buste paga relative ai mesi di aprile e maggio 2022;
3 - dichiarazione di ospitalità fino al 24.09.2022 e successivo contratto di locazione sino al 25.3.2023 di un immobile sito a Montagnana (PD);
- atto di cessione d'azienda redatto in data 11.1.2023 dal notaio e attestazione di subentro Persona_1 all'attività commerciale di (kebab, rosticceria, cibi etnici e pizzeria d'asporto) dal 18.04.2023: Parte_3
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese della sua ditta “Pizza Land di Parte_1
e di attribuzione di partita iva;
- certificato di residenza nel comune di Lodi, dichiarazione di ospitalità in immobile di Lodi, via Isella n.
5, e relativo contratto di locazione sino al 14.4.2028;
- atto di cessione d'azienda del 3.10.2024;
- contratto di lavoro subordinato come magazziniere sino al 31.3.2025.
2. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI
2.1 Criteri di valutazione
Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:
- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.
L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4, comma 1, direttiva 2004/93). La norma specifica, inoltre, che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”. Inoltre, in base all'art. 3, comma 5, del citato decreto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:
- il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- il richiedente sia in generale attendibile.
In merito la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-
150/13, ha affermato al punto 70 che: “…l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale
«quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda,
4 segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.
Tale norma – si legge espressamente in Cass. n. 8282/2013 – “costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del
2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese” (cfr. anche Cass.
16202/2012).
In merito alla valutazione di credibilità, come noto le direttive europee lasciano alla discrezionalità degli
Stati membri la fissazione delle regole procedurali di assunzione e valutazione della prova, fermi i principi di effettività e di equivalenza (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl presentate il 5 ottobre
2017 nella causa C 473/16).
La prassi europea ha, peraltro, elaborato degli “indici di credibilità” che unitariamente intesi portano a definire una storia credibile quando il richiedente ha presentato una domanda coerente e plausibile, non in contraddizione con fatti generalmente noti.
Tali indici sono comunemente classificati in due grandi categorie: credibilità interna e credibilità esterna.
La prima è la valutazione della testimonianza di una persona basata esclusivamente sulle sue stesse dichiarazioni e altre prove presentate dallo stesso richiedente e ne fanno parte gli indicatori di:
1. Sufficienza di dettagli e specificità;
2. Consistenza interna;
3. Plausibilità.
La seconda si riferisce a un confronto tra le dichiarazioni del richiedente e altre prove e altre fonti di informazione e ne fanno parte gli indicatori di: a) Coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite;
b) Coerenza con le informazioni esterne disponibili (cd. COI).
Infine, occorre ricordare che lo standard probatorio nella materia della protezione internazionale non è quello dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì del “più probabile che non”. E che nel caso di persistenza del dubbio, il decisore può ricorrere al concetto di “beneficio del dubbio” accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità.
È bene precisare però che il beneficio del dubbio non è un diritto del beneficiario che valga ad attenuare il suo onere probatorio, né un obbligo per lo Stato di smentire con argomentazioni contrarie le ragioni addotte dall'istante, dovendo il richiedente provare, sia pure per presunzioni, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento all'attualità ed effettività del rischio (Cass.
27310/2008 cit. e giurisprudenza ivi citata).
La valutazione deve essere effettuata su base individuale, deve cioè tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale al momento della decisione.
Con particolare riguardo al caso di specie si osserva quanto segue.
2.2 Il giudizio della Controparte_1 ha rigettato la domanda per manifesta infondatezza ex art. 28 ter, co.1, d.lgs. 25/2008,
[...] poiché, pur ritenendo credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente, ha evidenziato come non fossero rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale tenuto conto delle motivazioni economiche dell'espatrio e del relativo timore espresso in caso di rientro in Pakistan.
5
2.3 Il giudizio del Collegio
Applicando i criteri sopra richiamati non può che condividersi la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato, da intendersi in questa sede integralmente richiamata. Invero, tenuto conto delle motivazioni economiche poste a fondamento dell'espatrio, non vi sono ragioni per dubitare della credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente sotto tale profilo, che pure la ha ritenuto interamente credibili. Controparte_1
Nel caso di specie si tratta, infatti, di un c.d. migrante economico cioè di un soggetto che ha lasciato il suo paese in cerca di migliori condizioni di vita: tanto emerge dalle dichiarazioni rese innanzi all'organo territoriale, ove il ricorrente ha affermato di essere venuto in Italia a causa della precaria condizione economica della sua famiglia, non avendo il padre mai avuto un lavoro fisso, essendo sua madre malata e gravando su di lui, unico figlio non sposato e senza figli, l'obbligo di occuparsi del mantenimento dei suoi genitori.
Quanto al prestito contratto con il trafficante, in astratto suscettibile di giustificare il timore, quantomeno economico, delle conseguenze di un rimpatrio forzato in Pakistan, va evidenziato che il ricorrente ha dichiarato, in sede di audizione giudiziale, di essere riuscito a ripagare il suo debito (con conseguente venir meno del rischio di perdita dei beni offerti in garanzia).
Ebbene ritiene dunque il Collegio, come già correttamente evidenziato dalla Commissione, che le ragioni economiche poste a fondamento dell'espatrio ed il timore espresso di non poter provvedere al mantenimento economico della famiglia d'origine, non integrino, neppure in via astratta, i presupposti normativi per il riconoscimento delle protezioni maggiori e possono semmai essere valutate - unitamente ad altri elementi ed al ricorrere di ulteriori condizioni - ai fini della protezione complementare.
In particolare, tali considerazioni riguardano sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - definito tale dall'art. 2 del d.lgs. 251/2007, il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 -, sia la domanda di ammissione alla protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 – che viene riconosciuta nel caso in cui sussistano fondati motivi di ritenere che il Richiedente non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave – dovendosi per tale intendere, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante2.
Un discorso diverso deve essere fatto in merito alla richiesta di ammissione alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), ossia con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, quanto meno nelle ipotesi in cui la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato
è tale che la sola presenza sul territorio costituisce di per sé un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi del diritto internazionale (secondo il concetto di “scala progressiva” elaborato dalla Corte di Giustizia nel noto caso Elgafaji - Causa C-465/07). In tali circostanze, infatti, è onere del giudice quello di valutare la sussistenza di tale rischio indipendentemente dal giudizio di credibilità della storia riferita, a meno che non si dubiti della stessa zona di provenienza del richiedente protezione (Cass. nr. 9655/19 e nr. 3016/19; nr. 2954/203). Nel caso di specie, tuttavia, pur deducendo il relativo pericolo, il ricorrente non si è affatto premurato di circostanziarlo e, secondo le notizie disponibili, non risulta che la zona di provenienza del ricorrente - il distretto di Mandi Bahauddin nel Punjab - sia in questo momento interessata da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
In conclusione, non vi è evidenza di una condizione di violenza indiscriminata conseguente a situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi escludersi anche la protezione sussidiaria.
3. SULLA PROTEZIONE COMPLEMENTARE
Venendo all'esame della domanda subordinata di riconoscimento della protezione c.d. umanitaria ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, risulta che il richiedente ha formalizzato la sua domanda di protezione internazionale in data successiva al 4 ottobre 2018.
Occorre premettere che, nell'ultimo periodo, la materia della protezione complementare è stata interessata da importanti modifiche normative: la prima costituita dal decreto-legge n. 113/2018 (c.d. decreto- sicurezza, entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge
132/2018), la seconda ad opera del decreto-legge n. 130/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020), la più recente rappresentata dal decreto-legge n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50).
Posta la non applicabilità della normativa da ultimo introdotta per la decisione di domande di protezione avanzate sino a tutto il 10 marzo 2023, le prime due novelle hanno interessato, per quanto di rilievo in questa sede, sia l'art. 5, comma 6, Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), sia l'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 (c.d. decreto procedure).
In particolare, il legislatore del 2018 ha inteso abrogare la fattispecie della c.d. protezione umanitaria, sia mediante l'elisione, nel disposto di cui all'art. 5, comma 6, TUI, dettato in tema di rifiuto e revoca del permesso di soggiorno, dell'inciso “salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, sia attraverso la sistematica espunzione da ogni disposizione legislativa o regolamentare del riferimento a tale tipo di permesso di soggiorno.
In luogo di essa il decreto-legge n. 113/2018 ha previsto, anzitutto, una serie di permessi di soggiorno per
“casi speciali” (tra cui quello per “calamità” di cui all'art. 20 bis e per “cure mediche” di cui all'art. 19 comma 2, lettera d-bis, TUI) ed ha poi introdotto una nuova forma di protezione, denominata speciale: il testo novellato dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, ha previsto che le Commissioni territoriali trasmettano gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale recante la dicitura
"protezione speciale" qualora non sia accolta la domanda di protezione internazionale ma, comunque, sussistano i presupposti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1, n. 1, TUI (salvo il caso che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga).
La protezione speciale è stata, quindi, configurata come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi in precedenza contemplati all'art. 5, comma 6, TUI, con la significativa differenza – come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 29460/2019) – che mentre nella disciplina abrogata i seri motivi umanitari costituivano il titolo per rimanere in Italia, in quella adottata dal c.d. decreto-legge sicurezza, la protezione speciale è divenuta espressione del divieto di refoulement cioè del diritto a non essere allontanati (art. 19, comma 1: “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il
modo da verificarne anche l'aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell'istante dall'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 5 1, 24/05/2019, n. 14283; Sez.6-1, 25/07/2018, n. 19716; Sez.6-1, 28/06/2018, n. 17069;
Sez.6-1, 16/07/2015, n. 14998).(così Cass. 2954/20 cit.).
7 respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”
- art. 19, comma 1.1: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani”). In assenza di una specifica disposizione transitoria, la giurisprudenza di merito, poi avallata dalla Suprema
Corte (v. sentenza n. 4890/19, confermata dalle Sezioni Unite con le pronunce nn. 29459/19, 29460/19 e
29461/19) ha ritenuto che la nuova disciplina, deteriore per lo straniero, si applicasse esclusivamente alle domande di protezione internazionale avanzate dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge n.
113/2018 e, quindi, a partire dal 5.10.2018.
In particolare, i giudici di legittimità hanno valorizzato il principio d'irretroattività della legge (espresso dall'art. 11 preleggi), affermando che il diritto del cittadino straniero di ottenere un titolo di soggiorno fondato su "seri motivi umanitari" desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dallo Stato si deve ritenere, per effetto del verificarsi delle condizioni di vulnerabilità, già sorto antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018 e che la proposizione della domanda ne ha cristallizzato il paradigma legale, il quale non può essere modificato per effetto della successione delle leggi nel tempo (e ciò in aderenza al principio generale di ragionevolezza, che impedisce d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento, nonché ad esigenze di tutela del legittimo affidamento, connaturato ad uno Stato di diritto).
Come detto, il decreto-legge n. 130/2020, entrato in vigore il 22 ottobre 2020, ha nuovamente inciso sull'art. 5, comma 6, TUI reintroducendo il riferimento al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Inoltre, ha implementato le fattispecie di applicazione del principio di non refoulement, modificando l'art. 19, commi 1 e 1.1, TUI, in particolare prevedendo: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di Controparte_1 soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della CP_1
per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale”.
A differenza del decreto-legge n. 113/2018, la normativa in commento ha espressamente disciplinato il diritto intertemporale dall'art. 15, prevedendo che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile;
2. Le
8 disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali”
Tra le disposizioni immediatamente vigenti e, quindi applicabili al caso di specie, rientrano quelle che hanno interessato gli artt. 5 e 19 TUI e l'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.
Orbene, sebbene si possa astrattamente dubitare, per le medesime ragioni contenute nelle pronunce della
Cassazione a sezioni unite sopra richiamate, della legittimità costituzionale dell'applicazione retroattiva - ovvero alle domande presentate prima del 5 ottobre 2018, data di abrogazione della protezione umanitaria
- della nuova normativa, non di meno la questione risulterebbe irrilevante.
Infatti, già nel vigore della protezione umanitaria, nell'individuazione del nucleo dei diritti fondamentali che potrebbero essere pregiudicati dalle condizioni individuali di particolare vulnerabilità del richiedente o dalla situazione oggettiva di compressione di tali diritti nel suo paese di origine, la giurisprudenza di merito e quella di legittimità avevano richiamato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 ed avevano riconosciuto la protezione in parola in presenza di gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non potessero essere adeguatamente trattate nel Paese di origine, di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lettera c), del d.lgs. n.
251/2007, di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza o, infine, nei casi in cui si trattava di garantire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU, l'unità familiare del richiedente asilo ed il rispetto della sua vita privata alla luce dell'avvenuta integrazione sociale nel paese ospitante (cfr., sotto il profilo dell'integrazione sociale e familiare, già Cass. n. 4455/2018 o la più recente ordinanza n. 36789/2022).
Così ricostruito il quadro normativo, quanto alla normativa applicabile al caso in esame, in linea generale si deve osservare che il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI - nella formulazione pro tempore vigente - si fonda sul diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8
CEDU secondo presupposti già valorizzati dalla giurisprudenza formatasi nel vigore della c.d. protezione umanitaria.
Al riguardo, secondo la Corte Europea, il diritto al rispetto della vita privata - tutelato dall'art. 8 CEDU [...]
- può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l'applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero [...] non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (cfr. CEDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso zi c. Regno Unito, par. Per_2
72 ss., richiamata, tra le altre, da Cass. 31481/2018).
Tuttavia, qualora il radicamento dello straniero sia effettivo e le condizioni del Paese di origine siano lesive del nucleo minimo di diritti della persona, con conseguente sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, sarà ravvisabile una condizione di vulnerabilità effettiva, la quale, nel bilanciamento tra il diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU e l'interesse statuale all'applicazione e al rispetto delle leggi sull'immigrazione, impone al giudice la prevalenza del primo sul secondo (cfr. CEDU Sentenza del 3 giugno 2014, sez. 3,
contro
Slovacchia;
Sentenza del 3 ottobre 2014, contro Per_3 Pt_4
Paesi Bassi).
Sennonché, consentendo di valorizzare l'integrazione sociale al di là di altri profili di vulnerabilità la protezione speciale si configura per alcuni aspetti più ampia della precedente umanitaria, tuttavia occorre che tale integrazione risulti da un insieme di elementi e da decisivi indici di stabilità, lavorativa e/o relazionale.
In tal senso, la Suprema Corte aveva già affermato la necessità che il ricorrente dia prova della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale (Cass. n. 13259/2019), intesa non solo come svolgimento di un'attività lavorativa, ma come presenza di un radicamento effettivo nel territorio italiano (conoscenza della
9 lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, svolgimento di attività lavorativa, reddito sufficiente al sostentamento, legami familiari, rete sociale, assenza di familiari superstiti e/o di opportunità di lavoro nel paese di origine…) che consenta di affermare che il richiedente si è “rifatto una vita” in Italia e che - anche tenuto conto delle condizioni di privazione dei diritti umani nel suo paese di origine - sarebbe ingiusto sradicarlo (e ciò perché la ratio della protezione - prima umanitaria poi speciale - rimane quella di non esporre i cittadini stranieri, in caso di rimpatrio, al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona – diritto al lavoro e godimento della libertà individuali – che ne integrano la dignità).
Più precisamente, “ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari occorre operare una comparazione "attenuata" tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano” (così Cass. n. 21250/2023, anche con riferimento al carattere implicito di suddetta comparazione).
Con specifico riferimento, poi, alla protezione speciale, la giurisprudenza ha chiarito che “[…] l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero
- quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (così Cass. Ordinanza n. 7861/2022), con l'ulteriore precisazione che “[…] il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con
i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa – abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo” (così Cass. 30736/2023).
Tutto ciò premesso, nel caso concreto qui in esame tali requisiti possono dirsi soddisfatti.
Infatti, giunto in Italia dal 2019, il ricorrente ha documentato di aver prestato, ora in modo subordinato ora in modo autonomo, dapprima come bracciante agricolo poi come nel campo della ristorazione, attività lavorativa con una sostanziale e crescente continuità, conseguendo redditi sempre crescenti (€ 2.803,00 nel
2020, € 5.223,81 nel 2021, € 12.269,63 nel 2022, € 3.228,83 nel 2023 ed € 2.057,24 nel 2024) o comunque sufficienti ad assicurare ad una persona sola un livello di vita dignitoso.
In particolare, la circostanza di non essersi limitato alla prestazione di lavoro a favore di terzi ma la scelta di intraprendere un'attività imprenditoriale denota - pur a fronte delle sfortunate contingenze che ne hanno causato la prematura interruzione - una seria e fattiva volontà di integrazione nel tessuto economico del paese. L'audizione ha, infine, consentito di appurare il possesso di un ottimo livello di conoscenza della lingua italiana.
Sennonché, alla luce della sostanziale continuità dell'attività lavorativa svolta e del buon grado di integrazione anche sociale del ricorrente, oltre che della durata del suo soggiorno in Italia, può ritenersi che, ove rimpatriato, il ricorrente vedrebbe gravemente pregiudicato il diritto al rispetto della sua vita privata.
10 Per quanto esposto, quindi, può riconoscersi al ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo pro tempore vigente, da rilasciarsi a cura del Questore.
Il Tribunale non è a conoscenza di ostacoli al riconoscimento di tale forma di protezione derivanti da ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
* * *
Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone:
- riconosce a (alias , nato in Pakistan il Parte_1 Parte_1
15.12.1998, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, pro tempore vigente;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, 1.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Pietro Caré Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prima pronuncia della S.C. ad occuparsi del dovere di cooperazione del giudice nei giudizi di protezione internazionale, può identificarsi con quella emessa il 17.11.2008, n. 27310, la quale così fissa il principio, dopo avere esaminato la normativa in materia di protezione internazionale: «risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente e poi del giudice, cui spetta il compito di cooperare CP_1 nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine».
2 2 Come noto le predette ipotesi riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare, mentre l'articolo 15, lettera c), riguarda il rischio di un danno più generale (così Corte di Giustizia 17 febbraio 2009 caso Elgafaji). 3 “Infatti in tal caso il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese
d'origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in
6
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Caré Giudice rel. sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1308/2020 promossa da:
(alias , nato in Pakistan il 15.12.1998 (codice Parte_1 Parte_1
CUI: C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Guglielmo, giusta C.F._1 C.F._2 procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
- resistente contumace - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 bis D.Lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c.;
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 19.03.2020, cittadino pakistano, ha impugnato il Parte_1 provvedimento emesso il 20.02.2020 (codice CS0007257), notificato il 9.03.2020, con il quale la di gli ha negato il Controparte_1 CP_1 riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale sussidiaria, in via subordinata il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria e in via ulteriormente gradata il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il PM ha invece concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24.11.2022, fissata per la comparizione delle parti, la difesa ha chiesto la decisione del ricorso in ragione della raggiunta integrazione sociale del ricorrente nel territorio dello Stato ed il giudice ha riservato la causa al collegio per la trattazione in camera di consiglio.
Nelle more della decisione, in data 16.6.2023, parte ricorrente ha prodotto nuova documentazione reddituale ed il giudice, ritenutane l'utilità ai fini del decidere e la necessità, per la sua utilizzabilità, di provocare il contraddittorio tra le parti, ha rimesso la causa sul ruolo, fissando prima l'udienza del
16.11.2023 quindi procedendo all'audizione del ricorrente all'udienza del 30.1.2025 e trattenendo la causa in decisione all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 6.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. ESAME DELLA DOMANDA
1.1 L'approccio strutturato
Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della raccolta degli elementi di prova offerti dal richiedente al giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della
Giustizia Irlanda C- 277/11 del 22 novembre 2012).
In merito alla prima fase lo Stato Italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto n. 251 del 2007 che “Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”, il cui “esame” poi “è svolto in cooperazione con il richiedente”, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione “e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda”.
Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità
e di viaggio, anche, e soprattutto, “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (comma 2).
Secondo la CGUE nella citata sentenza, il dovere di cooperazione del decisore si colloca in questa prima fase in quanto: “Benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente […]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti”. Sempre in merito alla fase dell'esame della domanda di protezione internazionale, giova precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (vds., ad es., Cass. nn. 15797/2019 e 16028/2019) la domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, che però subisce una attenuazione, nel senso che se è onere del richiedente asilo indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio, è dovere del giudice quello di cooperare nell'esame della individuazione degli elementi essenziali della stessa. L'attenuazione del principio dispositivo si pone, allora, sul piano dell'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (che grava interamente sul ricorrente cfr. Cass. n. 19197/15; Cass. sez. I, n. 21275 del
09/08/2019; Cass. sez. I, n. 7541 del 25/10/2019, dep. 27/03/2020) e trova il suo fondamento nello squilibrio che esiste tra le parti del processo a causa delle oggettive difficoltà per il richiedente di procurarsi le prove dei fatti che pone a base della sua domanda. Il dovere di cooperazione istruttoria trova, nel diritto interno la sua codificazione, oltre che nel già citato art. 3 d.lgs 251/2007, anche negli artt. 8, comma 3, e 27, comma
1-bis, del d.lg. 25/2008, che pongono sul decisore l'obbligo di acquisire le informazioni sul Paese di origine e sulle specifiche condizioni del richiedente “che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.1 Ciò posto in linea generale, si passa ora all'esame degli elementi essenziali della domanda offerti dal ricorrente od acquisiti d'ufficio, mentre nel successivo paragrafo si passerà alla valutazione dei predetti elementi.
1.2 Gli elementi di prova offerti dal richiedente
a. Il racconto
In sede amministrativa il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino del Pakistan, originario del villaggio di
Kharlwanwalla, nel distretto di Mandi Bahauddin, dove ha vissuto prima di espatriare e dove sono rimasti a vivere i genitori. Ha riferito di avere due fratelli e due sorelle, tutti sposati, di aver studiato per otto anni e di avere sempre svolto lavori a giornata come muratore o facchino. Quanto alle ragioni del suo espatrio, ha dichiarato che nel 2011 un'esondazione aveva danneggiato la casa e il terreno di famiglia e che, avendo difficoltà a trovare un lavoro che gli consentisse di mantenere i suoi genitori e di pagare le cure mediche per la madre, aveva contratto un debito di circa 8.000 euro con un trafficante che lo aveva fatto partire alla ricerca di migliori condizioni di vita, impegnandosi a restituire il prestito entro un anno e mezzo senza interessi, altrimenti perdendo la casa ed il terreno di famiglia dati in garanzia. Ha espresso il timore, in caso di rientro in Pakistan, di non fare in tempo a ripagare il debito e di ritrovarsi senza casa e senza terreno e, quindi, incapace di mantenere gli anziani genitori.
In occasione dell'audizione da parte del giudice ha dichiarato: “Mi chiamo sono Parte_1 nato il [...] in [...], dove sono rimasti i miei genitori ed i miei fratelli, che sono sposati.
Confermo quanto dichiarato dinanzi alla di Vivo a Lodi, abito in un Controparte_1 CP_1 appartamento con degli amici, con un canone di locazione complessivo di 600 euro. Il contratto non è a mio nome ma è intestato al mio coinquilino RI UH HT. Da circa due mesi lavoro con
, come rider e guadagno 1.000-1.200 euro al mese. Sto cercando però un altro lavoro, come Pt_2 magazziniere oppure operaio. A gennaio 2023 ho aperto una pizzeria in Lodi e l'ho tenuta circa due anni e l'ho ceduta ad ottobre ad € 15.000, con regolare contratto in favore di un mio connazionale, che mi riservo di trasmettere al mio avvocato. La gestione economica della pizzeria non è andata molto bene in quanto sono iniziati dei lavori stradali che hanno ostacolato il passaggio dinanzi alla mia attività, sono riuscito solo a sopravvivere, perché comunque mangiavo in pizzeria. In precedenza avevo lavorato in una pizzeria-kebab, poi mi ero fatto prestare dei soldi (€ 18.000) da amici pakistani per comprare la pizzeria e li ho restituiti. Ho estinto anche il debito contratto per venire in Italia. Talvolta sono riuscito ad inviare dei soldi alla mia famiglia in Pakistan. Nel tempo libero resto a casa a riposare oppure esco con i miei amici, che sono connazionali che provengono dalla mia stessa città natale, qualcuno anche dalla mia scuola. In questo momento sto studiando per prendere la patente di guida, in futuro vorrei mettere da parte dei soldi per aprire un ristorante od una pizzeria, magari in un posto diverso della città od in una città vicina. Sono fidanzato con una connazionale che ha vissuto in Spagna divenendone cittadina ed ora vive in Inghilterra dove studia per diventare dentista e lavora. Si tratta della figlia di una cugina di mio papà e le nostre famiglie hanno concordato questo fidanzamento. Se mi sistemo vorrei farmi raggiungere da lei”.
b. I documenti
Il ricorrente ha prodotto in giudizio, a sostegno delle richieste avanzate, la seguente documentazione:
- contratti di assunzione a tempo determinato come operaio agricolo presso due differenti aziende del veronese e relative lettere di proroga per gli anni 2020-2021;
- buste paga anno agosto, settembre e novembre 2020;
- buste paga gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre 2021;
- modelli CUD 2021, 2022, 2023 e 2024;
- comunicazione di assunzione a tempo determinato come aiuto cuoco dal 23.03.2022 al 30.06.2022 e buste paga relative ai mesi di aprile e maggio 2022;
3 - dichiarazione di ospitalità fino al 24.09.2022 e successivo contratto di locazione sino al 25.3.2023 di un immobile sito a Montagnana (PD);
- atto di cessione d'azienda redatto in data 11.1.2023 dal notaio e attestazione di subentro Persona_1 all'attività commerciale di (kebab, rosticceria, cibi etnici e pizzeria d'asporto) dal 18.04.2023: Parte_3
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese della sua ditta “Pizza Land di Parte_1
e di attribuzione di partita iva;
- certificato di residenza nel comune di Lodi, dichiarazione di ospitalità in immobile di Lodi, via Isella n.
5, e relativo contratto di locazione sino al 14.4.2028;
- atto di cessione d'azienda del 3.10.2024;
- contratto di lavoro subordinato come magazziniere sino al 31.3.2025.
2. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI
2.1 Criteri di valutazione
Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:
- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.
L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4, comma 1, direttiva 2004/93). La norma specifica, inoltre, che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”. Inoltre, in base all'art. 3, comma 5, del citato decreto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:
- il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- il richiedente sia in generale attendibile.
In merito la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-
150/13, ha affermato al punto 70 che: “…l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale
«quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda,
4 segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.
Tale norma – si legge espressamente in Cass. n. 8282/2013 – “costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del
2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese” (cfr. anche Cass.
16202/2012).
In merito alla valutazione di credibilità, come noto le direttive europee lasciano alla discrezionalità degli
Stati membri la fissazione delle regole procedurali di assunzione e valutazione della prova, fermi i principi di effettività e di equivalenza (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl presentate il 5 ottobre
2017 nella causa C 473/16).
La prassi europea ha, peraltro, elaborato degli “indici di credibilità” che unitariamente intesi portano a definire una storia credibile quando il richiedente ha presentato una domanda coerente e plausibile, non in contraddizione con fatti generalmente noti.
Tali indici sono comunemente classificati in due grandi categorie: credibilità interna e credibilità esterna.
La prima è la valutazione della testimonianza di una persona basata esclusivamente sulle sue stesse dichiarazioni e altre prove presentate dallo stesso richiedente e ne fanno parte gli indicatori di:
1. Sufficienza di dettagli e specificità;
2. Consistenza interna;
3. Plausibilità.
La seconda si riferisce a un confronto tra le dichiarazioni del richiedente e altre prove e altre fonti di informazione e ne fanno parte gli indicatori di: a) Coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite;
b) Coerenza con le informazioni esterne disponibili (cd. COI).
Infine, occorre ricordare che lo standard probatorio nella materia della protezione internazionale non è quello dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì del “più probabile che non”. E che nel caso di persistenza del dubbio, il decisore può ricorrere al concetto di “beneficio del dubbio” accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità.
È bene precisare però che il beneficio del dubbio non è un diritto del beneficiario che valga ad attenuare il suo onere probatorio, né un obbligo per lo Stato di smentire con argomentazioni contrarie le ragioni addotte dall'istante, dovendo il richiedente provare, sia pure per presunzioni, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento all'attualità ed effettività del rischio (Cass.
27310/2008 cit. e giurisprudenza ivi citata).
La valutazione deve essere effettuata su base individuale, deve cioè tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale al momento della decisione.
Con particolare riguardo al caso di specie si osserva quanto segue.
2.2 Il giudizio della Controparte_1 ha rigettato la domanda per manifesta infondatezza ex art. 28 ter, co.1, d.lgs. 25/2008,
[...] poiché, pur ritenendo credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente, ha evidenziato come non fossero rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale tenuto conto delle motivazioni economiche dell'espatrio e del relativo timore espresso in caso di rientro in Pakistan.
5
2.3 Il giudizio del Collegio
Applicando i criteri sopra richiamati non può che condividersi la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato, da intendersi in questa sede integralmente richiamata. Invero, tenuto conto delle motivazioni economiche poste a fondamento dell'espatrio, non vi sono ragioni per dubitare della credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente sotto tale profilo, che pure la ha ritenuto interamente credibili. Controparte_1
Nel caso di specie si tratta, infatti, di un c.d. migrante economico cioè di un soggetto che ha lasciato il suo paese in cerca di migliori condizioni di vita: tanto emerge dalle dichiarazioni rese innanzi all'organo territoriale, ove il ricorrente ha affermato di essere venuto in Italia a causa della precaria condizione economica della sua famiglia, non avendo il padre mai avuto un lavoro fisso, essendo sua madre malata e gravando su di lui, unico figlio non sposato e senza figli, l'obbligo di occuparsi del mantenimento dei suoi genitori.
Quanto al prestito contratto con il trafficante, in astratto suscettibile di giustificare il timore, quantomeno economico, delle conseguenze di un rimpatrio forzato in Pakistan, va evidenziato che il ricorrente ha dichiarato, in sede di audizione giudiziale, di essere riuscito a ripagare il suo debito (con conseguente venir meno del rischio di perdita dei beni offerti in garanzia).
Ebbene ritiene dunque il Collegio, come già correttamente evidenziato dalla Commissione, che le ragioni economiche poste a fondamento dell'espatrio ed il timore espresso di non poter provvedere al mantenimento economico della famiglia d'origine, non integrino, neppure in via astratta, i presupposti normativi per il riconoscimento delle protezioni maggiori e possono semmai essere valutate - unitamente ad altri elementi ed al ricorrere di ulteriori condizioni - ai fini della protezione complementare.
In particolare, tali considerazioni riguardano sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - definito tale dall'art. 2 del d.lgs. 251/2007, il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 -, sia la domanda di ammissione alla protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 – che viene riconosciuta nel caso in cui sussistano fondati motivi di ritenere che il Richiedente non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave – dovendosi per tale intendere, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante2.
Un discorso diverso deve essere fatto in merito alla richiesta di ammissione alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), ossia con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, quanto meno nelle ipotesi in cui la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato
è tale che la sola presenza sul territorio costituisce di per sé un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi del diritto internazionale (secondo il concetto di “scala progressiva” elaborato dalla Corte di Giustizia nel noto caso Elgafaji - Causa C-465/07). In tali circostanze, infatti, è onere del giudice quello di valutare la sussistenza di tale rischio indipendentemente dal giudizio di credibilità della storia riferita, a meno che non si dubiti della stessa zona di provenienza del richiedente protezione (Cass. nr. 9655/19 e nr. 3016/19; nr. 2954/203). Nel caso di specie, tuttavia, pur deducendo il relativo pericolo, il ricorrente non si è affatto premurato di circostanziarlo e, secondo le notizie disponibili, non risulta che la zona di provenienza del ricorrente - il distretto di Mandi Bahauddin nel Punjab - sia in questo momento interessata da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
In conclusione, non vi è evidenza di una condizione di violenza indiscriminata conseguente a situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi escludersi anche la protezione sussidiaria.
3. SULLA PROTEZIONE COMPLEMENTARE
Venendo all'esame della domanda subordinata di riconoscimento della protezione c.d. umanitaria ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, risulta che il richiedente ha formalizzato la sua domanda di protezione internazionale in data successiva al 4 ottobre 2018.
Occorre premettere che, nell'ultimo periodo, la materia della protezione complementare è stata interessata da importanti modifiche normative: la prima costituita dal decreto-legge n. 113/2018 (c.d. decreto- sicurezza, entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge
132/2018), la seconda ad opera del decreto-legge n. 130/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020), la più recente rappresentata dal decreto-legge n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50).
Posta la non applicabilità della normativa da ultimo introdotta per la decisione di domande di protezione avanzate sino a tutto il 10 marzo 2023, le prime due novelle hanno interessato, per quanto di rilievo in questa sede, sia l'art. 5, comma 6, Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), sia l'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 (c.d. decreto procedure).
In particolare, il legislatore del 2018 ha inteso abrogare la fattispecie della c.d. protezione umanitaria, sia mediante l'elisione, nel disposto di cui all'art. 5, comma 6, TUI, dettato in tema di rifiuto e revoca del permesso di soggiorno, dell'inciso “salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, sia attraverso la sistematica espunzione da ogni disposizione legislativa o regolamentare del riferimento a tale tipo di permesso di soggiorno.
In luogo di essa il decreto-legge n. 113/2018 ha previsto, anzitutto, una serie di permessi di soggiorno per
“casi speciali” (tra cui quello per “calamità” di cui all'art. 20 bis e per “cure mediche” di cui all'art. 19 comma 2, lettera d-bis, TUI) ed ha poi introdotto una nuova forma di protezione, denominata speciale: il testo novellato dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, ha previsto che le Commissioni territoriali trasmettano gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale recante la dicitura
"protezione speciale" qualora non sia accolta la domanda di protezione internazionale ma, comunque, sussistano i presupposti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1, n. 1, TUI (salvo il caso che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga).
La protezione speciale è stata, quindi, configurata come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi in precedenza contemplati all'art. 5, comma 6, TUI, con la significativa differenza – come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 29460/2019) – che mentre nella disciplina abrogata i seri motivi umanitari costituivano il titolo per rimanere in Italia, in quella adottata dal c.d. decreto-legge sicurezza, la protezione speciale è divenuta espressione del divieto di refoulement cioè del diritto a non essere allontanati (art. 19, comma 1: “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il
modo da verificarne anche l'aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell'istante dall'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 5 1, 24/05/2019, n. 14283; Sez.6-1, 25/07/2018, n. 19716; Sez.6-1, 28/06/2018, n. 17069;
Sez.6-1, 16/07/2015, n. 14998).(così Cass. 2954/20 cit.).
7 respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”
- art. 19, comma 1.1: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani”). In assenza di una specifica disposizione transitoria, la giurisprudenza di merito, poi avallata dalla Suprema
Corte (v. sentenza n. 4890/19, confermata dalle Sezioni Unite con le pronunce nn. 29459/19, 29460/19 e
29461/19) ha ritenuto che la nuova disciplina, deteriore per lo straniero, si applicasse esclusivamente alle domande di protezione internazionale avanzate dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge n.
113/2018 e, quindi, a partire dal 5.10.2018.
In particolare, i giudici di legittimità hanno valorizzato il principio d'irretroattività della legge (espresso dall'art. 11 preleggi), affermando che il diritto del cittadino straniero di ottenere un titolo di soggiorno fondato su "seri motivi umanitari" desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dallo Stato si deve ritenere, per effetto del verificarsi delle condizioni di vulnerabilità, già sorto antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018 e che la proposizione della domanda ne ha cristallizzato il paradigma legale, il quale non può essere modificato per effetto della successione delle leggi nel tempo (e ciò in aderenza al principio generale di ragionevolezza, che impedisce d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento, nonché ad esigenze di tutela del legittimo affidamento, connaturato ad uno Stato di diritto).
Come detto, il decreto-legge n. 130/2020, entrato in vigore il 22 ottobre 2020, ha nuovamente inciso sull'art. 5, comma 6, TUI reintroducendo il riferimento al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Inoltre, ha implementato le fattispecie di applicazione del principio di non refoulement, modificando l'art. 19, commi 1 e 1.1, TUI, in particolare prevedendo: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di Controparte_1 soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della CP_1
per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale”.
A differenza del decreto-legge n. 113/2018, la normativa in commento ha espressamente disciplinato il diritto intertemporale dall'art. 15, prevedendo che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile;
2. Le
8 disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali”
Tra le disposizioni immediatamente vigenti e, quindi applicabili al caso di specie, rientrano quelle che hanno interessato gli artt. 5 e 19 TUI e l'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.
Orbene, sebbene si possa astrattamente dubitare, per le medesime ragioni contenute nelle pronunce della
Cassazione a sezioni unite sopra richiamate, della legittimità costituzionale dell'applicazione retroattiva - ovvero alle domande presentate prima del 5 ottobre 2018, data di abrogazione della protezione umanitaria
- della nuova normativa, non di meno la questione risulterebbe irrilevante.
Infatti, già nel vigore della protezione umanitaria, nell'individuazione del nucleo dei diritti fondamentali che potrebbero essere pregiudicati dalle condizioni individuali di particolare vulnerabilità del richiedente o dalla situazione oggettiva di compressione di tali diritti nel suo paese di origine, la giurisprudenza di merito e quella di legittimità avevano richiamato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 ed avevano riconosciuto la protezione in parola in presenza di gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non potessero essere adeguatamente trattate nel Paese di origine, di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lettera c), del d.lgs. n.
251/2007, di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza o, infine, nei casi in cui si trattava di garantire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU, l'unità familiare del richiedente asilo ed il rispetto della sua vita privata alla luce dell'avvenuta integrazione sociale nel paese ospitante (cfr., sotto il profilo dell'integrazione sociale e familiare, già Cass. n. 4455/2018 o la più recente ordinanza n. 36789/2022).
Così ricostruito il quadro normativo, quanto alla normativa applicabile al caso in esame, in linea generale si deve osservare che il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI - nella formulazione pro tempore vigente - si fonda sul diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8
CEDU secondo presupposti già valorizzati dalla giurisprudenza formatasi nel vigore della c.d. protezione umanitaria.
Al riguardo, secondo la Corte Europea, il diritto al rispetto della vita privata - tutelato dall'art. 8 CEDU [...]
- può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l'applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero [...] non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (cfr. CEDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso zi c. Regno Unito, par. Per_2
72 ss., richiamata, tra le altre, da Cass. 31481/2018).
Tuttavia, qualora il radicamento dello straniero sia effettivo e le condizioni del Paese di origine siano lesive del nucleo minimo di diritti della persona, con conseguente sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, sarà ravvisabile una condizione di vulnerabilità effettiva, la quale, nel bilanciamento tra il diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU e l'interesse statuale all'applicazione e al rispetto delle leggi sull'immigrazione, impone al giudice la prevalenza del primo sul secondo (cfr. CEDU Sentenza del 3 giugno 2014, sez. 3,
contro
Slovacchia;
Sentenza del 3 ottobre 2014, contro Per_3 Pt_4
Paesi Bassi).
Sennonché, consentendo di valorizzare l'integrazione sociale al di là di altri profili di vulnerabilità la protezione speciale si configura per alcuni aspetti più ampia della precedente umanitaria, tuttavia occorre che tale integrazione risulti da un insieme di elementi e da decisivi indici di stabilità, lavorativa e/o relazionale.
In tal senso, la Suprema Corte aveva già affermato la necessità che il ricorrente dia prova della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale (Cass. n. 13259/2019), intesa non solo come svolgimento di un'attività lavorativa, ma come presenza di un radicamento effettivo nel territorio italiano (conoscenza della
9 lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, svolgimento di attività lavorativa, reddito sufficiente al sostentamento, legami familiari, rete sociale, assenza di familiari superstiti e/o di opportunità di lavoro nel paese di origine…) che consenta di affermare che il richiedente si è “rifatto una vita” in Italia e che - anche tenuto conto delle condizioni di privazione dei diritti umani nel suo paese di origine - sarebbe ingiusto sradicarlo (e ciò perché la ratio della protezione - prima umanitaria poi speciale - rimane quella di non esporre i cittadini stranieri, in caso di rimpatrio, al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona – diritto al lavoro e godimento della libertà individuali – che ne integrano la dignità).
Più precisamente, “ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari occorre operare una comparazione "attenuata" tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano” (così Cass. n. 21250/2023, anche con riferimento al carattere implicito di suddetta comparazione).
Con specifico riferimento, poi, alla protezione speciale, la giurisprudenza ha chiarito che “[…] l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero
- quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (così Cass. Ordinanza n. 7861/2022), con l'ulteriore precisazione che “[…] il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con
i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa – abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo” (così Cass. 30736/2023).
Tutto ciò premesso, nel caso concreto qui in esame tali requisiti possono dirsi soddisfatti.
Infatti, giunto in Italia dal 2019, il ricorrente ha documentato di aver prestato, ora in modo subordinato ora in modo autonomo, dapprima come bracciante agricolo poi come nel campo della ristorazione, attività lavorativa con una sostanziale e crescente continuità, conseguendo redditi sempre crescenti (€ 2.803,00 nel
2020, € 5.223,81 nel 2021, € 12.269,63 nel 2022, € 3.228,83 nel 2023 ed € 2.057,24 nel 2024) o comunque sufficienti ad assicurare ad una persona sola un livello di vita dignitoso.
In particolare, la circostanza di non essersi limitato alla prestazione di lavoro a favore di terzi ma la scelta di intraprendere un'attività imprenditoriale denota - pur a fronte delle sfortunate contingenze che ne hanno causato la prematura interruzione - una seria e fattiva volontà di integrazione nel tessuto economico del paese. L'audizione ha, infine, consentito di appurare il possesso di un ottimo livello di conoscenza della lingua italiana.
Sennonché, alla luce della sostanziale continuità dell'attività lavorativa svolta e del buon grado di integrazione anche sociale del ricorrente, oltre che della durata del suo soggiorno in Italia, può ritenersi che, ove rimpatriato, il ricorrente vedrebbe gravemente pregiudicato il diritto al rispetto della sua vita privata.
10 Per quanto esposto, quindi, può riconoscersi al ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo pro tempore vigente, da rilasciarsi a cura del Questore.
Il Tribunale non è a conoscenza di ostacoli al riconoscimento di tale forma di protezione derivanti da ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
* * *
Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone:
- riconosce a (alias , nato in Pakistan il Parte_1 Parte_1
15.12.1998, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, pro tempore vigente;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, 1.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Pietro Caré Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prima pronuncia della S.C. ad occuparsi del dovere di cooperazione del giudice nei giudizi di protezione internazionale, può identificarsi con quella emessa il 17.11.2008, n. 27310, la quale così fissa il principio, dopo avere esaminato la normativa in materia di protezione internazionale: «risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente e poi del giudice, cui spetta il compito di cooperare CP_1 nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine».
2 2 Come noto le predette ipotesi riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare, mentre l'articolo 15, lettera c), riguarda il rischio di un danno più generale (così Corte di Giustizia 17 febbraio 2009 caso Elgafaji). 3 “Infatti in tal caso il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese
d'origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in
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