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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/11/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2019/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 26/09/2025, da
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Albert (C.F. ) presso il cui C.F._3 studio sono elettivamente domiciliati in corso Ferraris n. 19 a Domodossola (VB), giusta procura in atti
RICORRENTI con intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nno esistono altri procedimenti pendenti tra le odierne parti;
b) la casa coniugale di via Italia n. 1 in Domodossola sita al piano secondo di 5 vani oltre a sottotetto, di proprietà comune dei coniugi che per il suo acquisto hanno contratto un mutuo ancora in essere
(con Intesa San Paolo), è assegnata alla moglie con i mobili e gli arredi. Il marito ha già lasciato la casa coniugale asportando alcuni dei suoi beni ed effetti personali, di cui terminerà il trasferimento entro la data della fissanda udienza figurata. Il sig. dal corrente mese di settembre 2025 si Pt_1
è momentaneamente e provvisoriamente trasferito dalla madre, ma a breve reperirà per sé altra sistemazione abitativa a sue spese possibilmente in Domodossola;
c) i coniugi dichiarano di essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti, rinunciando quindi gli stessi, reciprocamente, a chiedere assegni di mantenimento;
d) la figlia minorenne (sedicenne) è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre presso la casa coniugale. Il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia liberamente previo preavviso anche giornaliero alla moglie, compatibilmente con gli impegni, in particolare di tipo scolastico, della medesima. In ogni caso – ferma la superiore libertà di gestione concorde dei genitori nonché della figlia sedicenne - la figlia potrà trascorrere un fine settimana ogni due con il padre, dal venerdì sera alle 19 alla domenica sera alle 21 o al lunedì mattina con in tal caso impegno a condurli a scuola, ed un giorno alla settimana (il mercoledì) dalla fine della scuola (o dalle 14 in periodo non scolastico) sino al mattino seguente, con obbligo di condurli a scuola in periodo scolastico.
La figlia potrà inoltre trascorrere ad anni alternati con ciascuno dei genitori le festività Per_1 natalizie, con Natale (almeno tre giorni) e Capodanno (almeno tre giorni) alternati e quelle pasquali
(almeno due giorni, con il giorno di Pasqua e Lunedì Dell'Angelo alternati) e potrà trascorrere almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con ciascuno dei genitori;
e) il padre si impegna a versare entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile di concorso al mantenimento per la figlia concordato in complessivi € 600,00 (seicento/euro,) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat ed a concorrere in ragione del 50% per le spese straordinarie dei medesimi come da protocollo d'intesa di questo Tribunale che si allega quale parte integrante del presente accordo e che le parti danno atto di approvare espressamente – così come per quelle scolastiche e mediche occorrende che non siano assistite dal SSN. Si condivide altresì il piano genitoriale allegato al presente ricorso. Si conviene altresì tra le parti che gli assegni familiari siano destinati alla madre;
f) i coniugi intendono anche definire i loro rapporti economico-patrimoniali nel modo che segue: il conto corrente comune aperto presso la filiale di Domodossola su cui è Controparte_1 appoggiato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione in comproprietà di via Itala 1 a Domodossola sarà lasciato aperto solamente per il pagamento delle rate mensili del mutuo medesimo ammontanti a circa €. 520,00 mensili che i coniugi continueranno a pagare insieme. I sig.ri e Pt_1 Pt_2 provvederanno poi ad aprire due conti correnti autonomi sui quali opereranno autonomamente e sui quali faranno confluire le proprie retribuzioni, fermo l'impegno reciproco per il pagamento del mutuo fino alla sua estinzione. I coniugi estingueranno altresì il libretto postale cointestato e provvederanno a stretto giro all'incasso dei buoni postali fruttiferi cointestati per un controvalore oggi stimato in €. 57.208,00, importo ricavato dal loro incasso che provvederanno a dividersi in pari quote al netto delle eventuali spese;
g) l'automobile Ford Puma targata GD456FZ acquistata nel 2021 (al valore approssimativo di €.
25.000,00 al netto di incentivi) cointestata tra i coniugi ed in comproprietà viene assegnata in uso ed in proprietà esclusiva alla sig.ra . Il marito provvederà a sue cure e spese ad Parte_2 acquistare un altro veicolo per sé.
h) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto ed all'iscrizione sul medesimo e sulle carte d'identità dei figli minorenni e intendono dare esecuzione alle condizioni riportate a far data dal deposito del presente ricorso, data in cui il marito lascerà la casa consegnando le chiavi alla moglie assegnataria e comproprietaria;
i) spese di procedura compensate.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 26/09/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Domodossola (VB) in data 1.9.2007.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Va dato atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti, rinunciando quindi gli stessi, reciprocamente, a chiedere assegni di mantenimento.
Va dato atto, inoltre, che i coniugi intendono anche definire i loro rapporti economico-patrimoniali nel modo che segue: il conto corrente comune aperto presso la filiale di Controparte_1
Domodossola su cui è appoggiato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione in comproprietà di via Itala
1 a Domodossola sarà lasciato aperto solamente per il pagamento delle rate mensili del mutuo medesimo ammontanti a circa €. 520,00 mensili che i coniugi continueranno a pagare insieme. I sig.ri e provvederanno poi ad aprire due conti correnti autonomi sui quali opereranno Pt_1 Pt_2 autonomamente e sui quali faranno confluire le proprie retribuzioni, fermo l'impegno reciproco per il pagamento del mutuo fino alla sua estinzione. I coniugi estingueranno altresì il libretto postale cointestato e provvederanno a stretto giro all'incasso dei buoni postali fruttiferi cointestati per un controvalore oggi stimato in €. 57.208,00, importo ricavato dal loro incasso che provvederanno a dividersi in pari quote al netto delle eventuali spese;
l'automobile Ford Puma targata GD456FZ acquistata nel 2021 (al valore approssimativo di €. 25.000,00 al netto di incentivi) cointestata tra i coniugi ed in comproprietà viene assegnata in uso ed in proprietà esclusiva alla sig.ra . Parte_2
Il marito provvederà a sue cure e spese ad acquistare un altro veicolo per sé.
Infine, va dato atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto ed all'iscrizione sul medesimo e sulle carte d'identità dei figli minorenni e intendono dare esecuzione alle condizioni riportate a far data dal deposito del presente ricorso, data in cui il marito lascerà la casa consegnando le chiavi alla moglie assegnataria e comproprietaria.
Spese di procedura compensate, come da richiesta congiunta delle parti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 in Domodossola (VB) in data 1.9.2007,
affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre nella casa coniugale,
dà facoltà al padre di tenere con sé la figlia liberamente previo preavviso anche giornaliero alla moglie, compatibilmente con gli impegni, in particolare di tipo scolastico, della medesima. In ogni caso – ferma la superiore libertà di gestione concorde dei genitori nonché della figlia sedicenne - la figlia potrà trascorrere un fine settimana ogni due con il padre, dal venerdì sera alle 19 alla domenica sera alle 21 o al lunedì mattina con in tal caso impegno a condurli a scuola, ed un giorno alla settimana
(il mercoledì) dalla fine della scuola (o dalle 14 in periodo non scolastico) sino al mattino seguente, con obbligo di condurli a scuola in periodo scolastico.
La figlia potrà inoltre trascorrere ad anni alternati con ciascuno dei genitori le festività Per_1 natalizie, con Natale (almeno tre giorni) e Capodanno (almeno tre giorni) alternati e quelle pasquali
(almeno due giorni, con il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati) e potrà trascorrere almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con ciascuno dei genitori;
pone a carico del padre l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile, a titolo di concorso al mantenimento per la figlia, dell'importo di €. 600,00 (seicento/euro,) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e di concorrere in ragione del 50% per le spese straordinarie relative alla stessa come da protocollo d'intesa di questo Tribunale;
dispone che gli assegni familiari siano percepiti alla madre;
assegna la casa coniugale di via Italia n. 1 in Domodossola (VB) sita al piano secondo di 5 vani oltre a sottotetto – di proprietà comune dei coniugi che per il suo acquisto hanno contratto un mutuo ancora in essere (con Intesa San Paolo) – in uso alla moglie, con i mobili e gli arredi
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 12/11/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 26/09/2025, da
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Albert (C.F. ) presso il cui C.F._3 studio sono elettivamente domiciliati in corso Ferraris n. 19 a Domodossola (VB), giusta procura in atti
RICORRENTI con intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nno esistono altri procedimenti pendenti tra le odierne parti;
b) la casa coniugale di via Italia n. 1 in Domodossola sita al piano secondo di 5 vani oltre a sottotetto, di proprietà comune dei coniugi che per il suo acquisto hanno contratto un mutuo ancora in essere
(con Intesa San Paolo), è assegnata alla moglie con i mobili e gli arredi. Il marito ha già lasciato la casa coniugale asportando alcuni dei suoi beni ed effetti personali, di cui terminerà il trasferimento entro la data della fissanda udienza figurata. Il sig. dal corrente mese di settembre 2025 si Pt_1
è momentaneamente e provvisoriamente trasferito dalla madre, ma a breve reperirà per sé altra sistemazione abitativa a sue spese possibilmente in Domodossola;
c) i coniugi dichiarano di essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti, rinunciando quindi gli stessi, reciprocamente, a chiedere assegni di mantenimento;
d) la figlia minorenne (sedicenne) è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre presso la casa coniugale. Il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia liberamente previo preavviso anche giornaliero alla moglie, compatibilmente con gli impegni, in particolare di tipo scolastico, della medesima. In ogni caso – ferma la superiore libertà di gestione concorde dei genitori nonché della figlia sedicenne - la figlia potrà trascorrere un fine settimana ogni due con il padre, dal venerdì sera alle 19 alla domenica sera alle 21 o al lunedì mattina con in tal caso impegno a condurli a scuola, ed un giorno alla settimana (il mercoledì) dalla fine della scuola (o dalle 14 in periodo non scolastico) sino al mattino seguente, con obbligo di condurli a scuola in periodo scolastico.
La figlia potrà inoltre trascorrere ad anni alternati con ciascuno dei genitori le festività Per_1 natalizie, con Natale (almeno tre giorni) e Capodanno (almeno tre giorni) alternati e quelle pasquali
(almeno due giorni, con il giorno di Pasqua e Lunedì Dell'Angelo alternati) e potrà trascorrere almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con ciascuno dei genitori;
e) il padre si impegna a versare entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile di concorso al mantenimento per la figlia concordato in complessivi € 600,00 (seicento/euro,) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat ed a concorrere in ragione del 50% per le spese straordinarie dei medesimi come da protocollo d'intesa di questo Tribunale che si allega quale parte integrante del presente accordo e che le parti danno atto di approvare espressamente – così come per quelle scolastiche e mediche occorrende che non siano assistite dal SSN. Si condivide altresì il piano genitoriale allegato al presente ricorso. Si conviene altresì tra le parti che gli assegni familiari siano destinati alla madre;
f) i coniugi intendono anche definire i loro rapporti economico-patrimoniali nel modo che segue: il conto corrente comune aperto presso la filiale di Domodossola su cui è Controparte_1 appoggiato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione in comproprietà di via Itala 1 a Domodossola sarà lasciato aperto solamente per il pagamento delle rate mensili del mutuo medesimo ammontanti a circa €. 520,00 mensili che i coniugi continueranno a pagare insieme. I sig.ri e Pt_1 Pt_2 provvederanno poi ad aprire due conti correnti autonomi sui quali opereranno autonomamente e sui quali faranno confluire le proprie retribuzioni, fermo l'impegno reciproco per il pagamento del mutuo fino alla sua estinzione. I coniugi estingueranno altresì il libretto postale cointestato e provvederanno a stretto giro all'incasso dei buoni postali fruttiferi cointestati per un controvalore oggi stimato in €. 57.208,00, importo ricavato dal loro incasso che provvederanno a dividersi in pari quote al netto delle eventuali spese;
g) l'automobile Ford Puma targata GD456FZ acquistata nel 2021 (al valore approssimativo di €.
25.000,00 al netto di incentivi) cointestata tra i coniugi ed in comproprietà viene assegnata in uso ed in proprietà esclusiva alla sig.ra . Il marito provvederà a sue cure e spese ad Parte_2 acquistare un altro veicolo per sé.
h) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto ed all'iscrizione sul medesimo e sulle carte d'identità dei figli minorenni e intendono dare esecuzione alle condizioni riportate a far data dal deposito del presente ricorso, data in cui il marito lascerà la casa consegnando le chiavi alla moglie assegnataria e comproprietaria;
i) spese di procedura compensate.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 26/09/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Domodossola (VB) in data 1.9.2007.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Va dato atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti, rinunciando quindi gli stessi, reciprocamente, a chiedere assegni di mantenimento.
Va dato atto, inoltre, che i coniugi intendono anche definire i loro rapporti economico-patrimoniali nel modo che segue: il conto corrente comune aperto presso la filiale di Controparte_1
Domodossola su cui è appoggiato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione in comproprietà di via Itala
1 a Domodossola sarà lasciato aperto solamente per il pagamento delle rate mensili del mutuo medesimo ammontanti a circa €. 520,00 mensili che i coniugi continueranno a pagare insieme. I sig.ri e provvederanno poi ad aprire due conti correnti autonomi sui quali opereranno Pt_1 Pt_2 autonomamente e sui quali faranno confluire le proprie retribuzioni, fermo l'impegno reciproco per il pagamento del mutuo fino alla sua estinzione. I coniugi estingueranno altresì il libretto postale cointestato e provvederanno a stretto giro all'incasso dei buoni postali fruttiferi cointestati per un controvalore oggi stimato in €. 57.208,00, importo ricavato dal loro incasso che provvederanno a dividersi in pari quote al netto delle eventuali spese;
l'automobile Ford Puma targata GD456FZ acquistata nel 2021 (al valore approssimativo di €. 25.000,00 al netto di incentivi) cointestata tra i coniugi ed in comproprietà viene assegnata in uso ed in proprietà esclusiva alla sig.ra . Parte_2
Il marito provvederà a sue cure e spese ad acquistare un altro veicolo per sé.
Infine, va dato atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto ed all'iscrizione sul medesimo e sulle carte d'identità dei figli minorenni e intendono dare esecuzione alle condizioni riportate a far data dal deposito del presente ricorso, data in cui il marito lascerà la casa consegnando le chiavi alla moglie assegnataria e comproprietaria.
Spese di procedura compensate, come da richiesta congiunta delle parti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 in Domodossola (VB) in data 1.9.2007,
affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre nella casa coniugale,
dà facoltà al padre di tenere con sé la figlia liberamente previo preavviso anche giornaliero alla moglie, compatibilmente con gli impegni, in particolare di tipo scolastico, della medesima. In ogni caso – ferma la superiore libertà di gestione concorde dei genitori nonché della figlia sedicenne - la figlia potrà trascorrere un fine settimana ogni due con il padre, dal venerdì sera alle 19 alla domenica sera alle 21 o al lunedì mattina con in tal caso impegno a condurli a scuola, ed un giorno alla settimana
(il mercoledì) dalla fine della scuola (o dalle 14 in periodo non scolastico) sino al mattino seguente, con obbligo di condurli a scuola in periodo scolastico.
La figlia potrà inoltre trascorrere ad anni alternati con ciascuno dei genitori le festività Per_1 natalizie, con Natale (almeno tre giorni) e Capodanno (almeno tre giorni) alternati e quelle pasquali
(almeno due giorni, con il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati) e potrà trascorrere almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con ciascuno dei genitori;
pone a carico del padre l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile, a titolo di concorso al mantenimento per la figlia, dell'importo di €. 600,00 (seicento/euro,) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e di concorrere in ragione del 50% per le spese straordinarie relative alla stessa come da protocollo d'intesa di questo Tribunale;
dispone che gli assegni familiari siano percepiti alla madre;
assegna la casa coniugale di via Italia n. 1 in Domodossola (VB) sita al piano secondo di 5 vani oltre a sottotetto – di proprietà comune dei coniugi che per il suo acquisto hanno contratto un mutuo ancora in essere (con Intesa San Paolo) – in uso alla moglie, con i mobili e gli arredi
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 12/11/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco