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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Governatori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6323/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLINO LUIGI Parte_1 P.IVA_1
Ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORNAINI DANIELA CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MASACCIO 192 50129 Firenze
Resistente
Controparte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del CTU emesso dal Tribunale
Ordinario di Firenze, nell'ambito del giudizio R.G. n. 9124\22, depositato il giorno 24\5\24, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva del decreto opposto. Nel merito, ha chiesto al Tribunale di dichiarare non dovuto il compenso in quanto si è alla presenza di un atto nullo poiché la relazione è stata redata durante il periodo di sospensione dei lavori disposta dal GU, oltre al fatto che la bozza non è stata inviata alla parti ma depositata direttamente in Tribunale. In via subordinata, ha chiesto la liquidazione delle vacazioni per la partecipazione del c.t.u all'udienza di giuramento.
La ricorrente ha esposto che, nel corso del giudizio r.g. n. 9124/22 davanti al Tribunale di Firenze promosso dalla società e avente ad oggetto la nullità della clausole contrattuali del Parte_1
pagina 1 di 5 conto corrente per pratica anatocistica, omessa pattuizione degli interessi ultra-legali e il superamento della soglia ex L. 108\96, era stato nominato CTU il dott. con l'incarico di ricostruire i CP_1
rapporti bancari in relazione ai tassi che la avrebbe dovuto applicare;
che il CTU, dopo aver CP_3
esaminato la documentazione versata in atti e richiesto quella mancante alle parti, aveva provveduto a chiedere istruzioni al Giudice, non avendo acquisito la suddetta documentazione dalle parti;
che parte attrice aveva chiesto al Giudice di acquisire i fascicoli dei giudizi instaurati avanti Parte_1
ad altri Tribunali (in quanto il procedimento nasceva da un atto di riassunzione da parte della società attrice); che in data 8.4.24 il Giudice invitava parte attrice a precisare quali fossero i documenti mancanti;
che il ctu, in data 19.4.2024, aveva richiesto una proroga dei termini per il deposito e per l'invio della bozza, indicando come nuova data il 21.5.24; che in data 24.4.2024 il Giudice aveva disposto la sospensione delle operazioni peritali e invitato parte attrice a produrre la documentazione esistente nei fascicoli di provenienza;
che nelle more, la società attrice aveva raggiunto un accordo con la società cessionaria del credito;
che all'udienza del 21.5.24 la causa era stata rinviata ex art. 309 cpc.; che il ctu in data 23.5. 24, nonostante la sospensione delle operazioni peritali e senza aver provveduto all'invio della bozza nel termine previsto, aveva depositato l'elaborato e ottenuto la liquidazione degli onorari.
A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ritiene che il c.t.u. non avrebbe dovuto depositare la bozza della relazione, se non dopo una eventuale revoca del provvedimento di sospensione delle operazioni peritali, da parte del Giudice. Eccepisce, inoltre, che il mancato invio della bozza alle parti ha reso nulla la relazione e privo di effetti il diritto del c.t.u a richiedere la liquidazione dei propri compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il ctu, dott. il quale ha eccepito, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità dei motivi di opposizione, ritenendo che la nullità della consulenza tecnica escluda il diritto del c.t.u a percepire il compenso solo quando sia dichiarata dal giudice di merito, cui compete in via esclusiva il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza stessa. Il resistente deduce, inoltre, che il giudice dell'opposizione non può pronunciarsi in merito alla nullità e laddove questa non sia pronunciata, il giudice non può negare il diritto al ctu alla liquidazione del compenso.
Nel merito, il resistente ha ricostruito l'intera vicenda processuale, osservando che: il c.t.u., durante la prima riunione peritale, aveva indicato alle parti la mancanza degli estratti conto degli anni dal 2003 al
2007 e quelli del 2017 e precisato che avrebbe sottoposto alle stesse una proposta transattiva, previa stesura di una prima bozza (con la ricostruzione delle movimentazioni e i vari conteggi richiesti dal quesito); che la mancanza dei documenti non era stata ritenuta ostativa all'avvio delle operazioni, né
pagina 2 di 5 alla predisposizione di una bozza della CTU ai fini della formulazione di una proposta transattiva alle Contr parti;
che il c.t.u. dopo aver ottenuto un rifiuto da parte di - al quale si era rivolto per ottenere i documenti - aveva chiesto istruzioni al Giudice, il quale con provvedimento del 28.2.2024 aveva autorizzato la prosecuzione delle operazioni peritali senza i documenti mancanti;
che il c.t.u aveva proceduto ad una prima stesura dell'elaborato peritale con i conteggi richiesti e trasmesso alle parti una proposta transattiva che non era stata accolta;
che in data 11.04.24 il Giudice aveva chiesto a una precisazione in merito ai documenti ritenuti necessari, assegnando un termine a Parte_1
Contr fino al 19.04.21 per eventuali osservazioni;
che in ragione di ciò, il dott. in data 18.04.24, CP_1 aveva depositato un' istanza di proroga, considerato che il termine per l'invio della bozza scadeva il
21.04.24; che con ordinanza del 19.02.24 il G.I., dopo aver sospeso le operazioni peritali e assegnato un termine a parte attrice fino al 10.05.24 per l'integrazione documentale, aveva fissato l'udienza del
21.05.24, in modalità telematica;
che all'udienza del 21.5.2024 era comparso solo il c.t.u.; che contattato telefonicamente il legale della società attrice, quest'ultimo aveva rappresentato al Giudice la volontà delle parti di non comparire, in ragione del raggiungimento di un accordo transattivo con la società cessionaria;
che il c.t.u su richiesta del Giudice aveva proceduto al deposito della bozza al fine della liquidazione del compenso.
Il resistente ha concluso chiedendo il rigetto dell' opposizione proposta da e la Parte_1
conferma del provvedimento di liquidazione del 24.05.24 emesso dal Dott. Castagnini nell'ambito del procedimento Rg. 9124/2022. La difesa ha chiesto, altresì, la condanna della ricorrente al risarcimento del danno in favore del Dott. ritenuta la temerarietà della lite proposta, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art.96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, nonché, ove ritenuto opportuno, la condanna al pagamento dell'ammenda di cui all'ultimo comma del predetto art. 96 c.p.c.; Contr All'udienza del 28.03.2024 - integrato il contraddittorio nei riguardi di – parte convenuta nel procedimento n.r.g. 9124/2022 - le parti hanno concluso come in atti, e la causa è stata rimessa alla sottoscritta quale assegnataria nell'ambito dell'UPP del procedimento la cui trattazione era stata delegata alla dott.ssa . Persona_1
*****
1.Va accolta l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente in merito all'inammissibilità del ricorso, atteso che il giudice dell'opposizione non può pronunciarsi sulla nullità della consulenza tecnica non accertata e non dichiarata dal giudice della causa di merito, non potendosi negare per tale motivo il compenso richiesto al c.t.u.
pagina 3 di 5 Sul punto, questo Giudice condivide quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
41648/ nella quale viene ribadito che “la possibilità di dedurre l'insussistenza del diritto al compenso per vizi della relazione peritale deve essere precisata nel senso che la patologia processuale dell'attività del consulente, idonea a determinare la nullità della relazione, deve essere stata previamente oggetto di decisione da parte del giudice di merito, cui compete in via esclusiva il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza tecnica”.
2.Nel caso di specie, dall'esatta e puntuale ricostruzione della vicenda processuale da parte del resistente, non risulta che la nullità sia stata dichiarata dal giudice di merito, tantomeno eccepita dalla società attrice nel giudizio di merito. Quest'ultimo, infatti, è stato abbandonato dalle parti all'esito di una transazione di cui è stata data notizia al giudice e allo stesso CTU solo in occasione dell'udienza tenutasi il 21.05.24. Risulta, infatti, dal verbale di udienza del 21.5.2024, l'invito del Giudice al c.t.u. di provvedere al deposito della bozza, (già redatta da quest'ultimo, in occasione della proposta transattiva inviata alle parti in data 6 marzo 2024) e dell'istanza di liquidazione dei propri compensi.
Ne discende, pertanto, la totale infondatezza dei motivi dedotti da parte attrice, avendo il CTU espletato il proprio incarico, maturando il diritto al compenso come liquidato
Pertanto il ricorso deve essere rigettato per inammissibilità.
3.Va inoltre accolta la domanda ex art. 96 proposta da parte resistente in relazione alla inesatta e infedele ricostruzione dei fatti fornita dal legale della società attrice tendente a insinuare l'idea che il c.t.u. non avesse redatto alcuna bozza e per tale motivo avesse chiesto la proroga il 18.04.24, per poi depositare un elaborato, in pendenza di un provvedimento di sospensione, al fine di ottenere il provvedimento di liquidazione. Risulta provato, invece, che alla data fissata il 21.04.24, il CTU avesse già redatto la bozza di relazione, atteso che la stessa era stata inviata alle parti in data 6.3.2024 al fine di tentare una conciliazione tra le parti.
4. Riguardo ai criteri da adottare per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata, dovendo far ricorso all'equità, si reputa opportuno liquidare a titolo di condanna ex art. 96 primo comma c.p.c. a carico dell'opponente, la somma di € 1000,00 oltre interessi legali della presente sentenza al soddisfo.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento, atteso che la domanda è destituita di fondamento oltrechè temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto, conferma il decreto di Parte_1
pagina 4 di 5 liquidazione del 24.05.24 dei compensi al c.t.u, emesso dal Dott. Castagnini, nell'ambito del procedimento Rg. 9124/2022;
Condanna la società a rimborsare in favore del dott. le spese di lite, Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 7.122,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Condanna la società a pagare al dott. ex art. 96 comma I c.p.c. la somma Parte_1 CP_1 di € 1000,00.
Firenze, 22 maggio 2025
La Giudice
Dott. ssa Silvia Governatori
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Governatori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6323/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLINO LUIGI Parte_1 P.IVA_1
Ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORNAINI DANIELA CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MASACCIO 192 50129 Firenze
Resistente
Controparte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del CTU emesso dal Tribunale
Ordinario di Firenze, nell'ambito del giudizio R.G. n. 9124\22, depositato il giorno 24\5\24, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva del decreto opposto. Nel merito, ha chiesto al Tribunale di dichiarare non dovuto il compenso in quanto si è alla presenza di un atto nullo poiché la relazione è stata redata durante il periodo di sospensione dei lavori disposta dal GU, oltre al fatto che la bozza non è stata inviata alla parti ma depositata direttamente in Tribunale. In via subordinata, ha chiesto la liquidazione delle vacazioni per la partecipazione del c.t.u all'udienza di giuramento.
La ricorrente ha esposto che, nel corso del giudizio r.g. n. 9124/22 davanti al Tribunale di Firenze promosso dalla società e avente ad oggetto la nullità della clausole contrattuali del Parte_1
pagina 1 di 5 conto corrente per pratica anatocistica, omessa pattuizione degli interessi ultra-legali e il superamento della soglia ex L. 108\96, era stato nominato CTU il dott. con l'incarico di ricostruire i CP_1
rapporti bancari in relazione ai tassi che la avrebbe dovuto applicare;
che il CTU, dopo aver CP_3
esaminato la documentazione versata in atti e richiesto quella mancante alle parti, aveva provveduto a chiedere istruzioni al Giudice, non avendo acquisito la suddetta documentazione dalle parti;
che parte attrice aveva chiesto al Giudice di acquisire i fascicoli dei giudizi instaurati avanti Parte_1
ad altri Tribunali (in quanto il procedimento nasceva da un atto di riassunzione da parte della società attrice); che in data 8.4.24 il Giudice invitava parte attrice a precisare quali fossero i documenti mancanti;
che il ctu, in data 19.4.2024, aveva richiesto una proroga dei termini per il deposito e per l'invio della bozza, indicando come nuova data il 21.5.24; che in data 24.4.2024 il Giudice aveva disposto la sospensione delle operazioni peritali e invitato parte attrice a produrre la documentazione esistente nei fascicoli di provenienza;
che nelle more, la società attrice aveva raggiunto un accordo con la società cessionaria del credito;
che all'udienza del 21.5.24 la causa era stata rinviata ex art. 309 cpc.; che il ctu in data 23.5. 24, nonostante la sospensione delle operazioni peritali e senza aver provveduto all'invio della bozza nel termine previsto, aveva depositato l'elaborato e ottenuto la liquidazione degli onorari.
A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ritiene che il c.t.u. non avrebbe dovuto depositare la bozza della relazione, se non dopo una eventuale revoca del provvedimento di sospensione delle operazioni peritali, da parte del Giudice. Eccepisce, inoltre, che il mancato invio della bozza alle parti ha reso nulla la relazione e privo di effetti il diritto del c.t.u a richiedere la liquidazione dei propri compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il ctu, dott. il quale ha eccepito, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità dei motivi di opposizione, ritenendo che la nullità della consulenza tecnica escluda il diritto del c.t.u a percepire il compenso solo quando sia dichiarata dal giudice di merito, cui compete in via esclusiva il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza stessa. Il resistente deduce, inoltre, che il giudice dell'opposizione non può pronunciarsi in merito alla nullità e laddove questa non sia pronunciata, il giudice non può negare il diritto al ctu alla liquidazione del compenso.
Nel merito, il resistente ha ricostruito l'intera vicenda processuale, osservando che: il c.t.u., durante la prima riunione peritale, aveva indicato alle parti la mancanza degli estratti conto degli anni dal 2003 al
2007 e quelli del 2017 e precisato che avrebbe sottoposto alle stesse una proposta transattiva, previa stesura di una prima bozza (con la ricostruzione delle movimentazioni e i vari conteggi richiesti dal quesito); che la mancanza dei documenti non era stata ritenuta ostativa all'avvio delle operazioni, né
pagina 2 di 5 alla predisposizione di una bozza della CTU ai fini della formulazione di una proposta transattiva alle Contr parti;
che il c.t.u. dopo aver ottenuto un rifiuto da parte di - al quale si era rivolto per ottenere i documenti - aveva chiesto istruzioni al Giudice, il quale con provvedimento del 28.2.2024 aveva autorizzato la prosecuzione delle operazioni peritali senza i documenti mancanti;
che il c.t.u aveva proceduto ad una prima stesura dell'elaborato peritale con i conteggi richiesti e trasmesso alle parti una proposta transattiva che non era stata accolta;
che in data 11.04.24 il Giudice aveva chiesto a una precisazione in merito ai documenti ritenuti necessari, assegnando un termine a Parte_1
Contr fino al 19.04.21 per eventuali osservazioni;
che in ragione di ciò, il dott. in data 18.04.24, CP_1 aveva depositato un' istanza di proroga, considerato che il termine per l'invio della bozza scadeva il
21.04.24; che con ordinanza del 19.02.24 il G.I., dopo aver sospeso le operazioni peritali e assegnato un termine a parte attrice fino al 10.05.24 per l'integrazione documentale, aveva fissato l'udienza del
21.05.24, in modalità telematica;
che all'udienza del 21.5.2024 era comparso solo il c.t.u.; che contattato telefonicamente il legale della società attrice, quest'ultimo aveva rappresentato al Giudice la volontà delle parti di non comparire, in ragione del raggiungimento di un accordo transattivo con la società cessionaria;
che il c.t.u su richiesta del Giudice aveva proceduto al deposito della bozza al fine della liquidazione del compenso.
Il resistente ha concluso chiedendo il rigetto dell' opposizione proposta da e la Parte_1
conferma del provvedimento di liquidazione del 24.05.24 emesso dal Dott. Castagnini nell'ambito del procedimento Rg. 9124/2022. La difesa ha chiesto, altresì, la condanna della ricorrente al risarcimento del danno in favore del Dott. ritenuta la temerarietà della lite proposta, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art.96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, nonché, ove ritenuto opportuno, la condanna al pagamento dell'ammenda di cui all'ultimo comma del predetto art. 96 c.p.c.; Contr All'udienza del 28.03.2024 - integrato il contraddittorio nei riguardi di – parte convenuta nel procedimento n.r.g. 9124/2022 - le parti hanno concluso come in atti, e la causa è stata rimessa alla sottoscritta quale assegnataria nell'ambito dell'UPP del procedimento la cui trattazione era stata delegata alla dott.ssa . Persona_1
*****
1.Va accolta l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente in merito all'inammissibilità del ricorso, atteso che il giudice dell'opposizione non può pronunciarsi sulla nullità della consulenza tecnica non accertata e non dichiarata dal giudice della causa di merito, non potendosi negare per tale motivo il compenso richiesto al c.t.u.
pagina 3 di 5 Sul punto, questo Giudice condivide quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
41648/ nella quale viene ribadito che “la possibilità di dedurre l'insussistenza del diritto al compenso per vizi della relazione peritale deve essere precisata nel senso che la patologia processuale dell'attività del consulente, idonea a determinare la nullità della relazione, deve essere stata previamente oggetto di decisione da parte del giudice di merito, cui compete in via esclusiva il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza tecnica”.
2.Nel caso di specie, dall'esatta e puntuale ricostruzione della vicenda processuale da parte del resistente, non risulta che la nullità sia stata dichiarata dal giudice di merito, tantomeno eccepita dalla società attrice nel giudizio di merito. Quest'ultimo, infatti, è stato abbandonato dalle parti all'esito di una transazione di cui è stata data notizia al giudice e allo stesso CTU solo in occasione dell'udienza tenutasi il 21.05.24. Risulta, infatti, dal verbale di udienza del 21.5.2024, l'invito del Giudice al c.t.u. di provvedere al deposito della bozza, (già redatta da quest'ultimo, in occasione della proposta transattiva inviata alle parti in data 6 marzo 2024) e dell'istanza di liquidazione dei propri compensi.
Ne discende, pertanto, la totale infondatezza dei motivi dedotti da parte attrice, avendo il CTU espletato il proprio incarico, maturando il diritto al compenso come liquidato
Pertanto il ricorso deve essere rigettato per inammissibilità.
3.Va inoltre accolta la domanda ex art. 96 proposta da parte resistente in relazione alla inesatta e infedele ricostruzione dei fatti fornita dal legale della società attrice tendente a insinuare l'idea che il c.t.u. non avesse redatto alcuna bozza e per tale motivo avesse chiesto la proroga il 18.04.24, per poi depositare un elaborato, in pendenza di un provvedimento di sospensione, al fine di ottenere il provvedimento di liquidazione. Risulta provato, invece, che alla data fissata il 21.04.24, il CTU avesse già redatto la bozza di relazione, atteso che la stessa era stata inviata alle parti in data 6.3.2024 al fine di tentare una conciliazione tra le parti.
4. Riguardo ai criteri da adottare per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata, dovendo far ricorso all'equità, si reputa opportuno liquidare a titolo di condanna ex art. 96 primo comma c.p.c. a carico dell'opponente, la somma di € 1000,00 oltre interessi legali della presente sentenza al soddisfo.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento, atteso che la domanda è destituita di fondamento oltrechè temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto, conferma il decreto di Parte_1
pagina 4 di 5 liquidazione del 24.05.24 dei compensi al c.t.u, emesso dal Dott. Castagnini, nell'ambito del procedimento Rg. 9124/2022;
Condanna la società a rimborsare in favore del dott. le spese di lite, Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 7.122,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Condanna la società a pagare al dott. ex art. 96 comma I c.p.c. la somma Parte_1 CP_1 di € 1000,00.
Firenze, 22 maggio 2025
La Giudice
Dott. ssa Silvia Governatori
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