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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 14115 / 2024 promossa da:
(CU ), nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GHIRARDI NATALIE*
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione ex art. 30 d. lgs. n. 286 del 1998 del provvedimento del Questore della provincia di Torino, prot. n. 1214/2024, emesso il 27/06/2024 dalla Questura di Torino e notificato al ricorrente in data 29/07/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(CU ) ha così concluso: Parte_1 C.F._1
“IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare/revocare il provvedimento del Questore della provincia di Torino, prot. n.
1214/2024, emesso il 27/06/2024 dalla Questura di Torino e notificato al ricorrente in data
29/07/2024, nonché degli atti illegittimi presupposti, conseguenziali o comunque connessi del procedimento;
e conseguentemente (i) ordinare alla Questura della provincia di Torino di rilasciare al sig. , nato a [...] il [...], CU 056J14H, Parte_1
C.F. il titolo di soggiorno;
(ii) Pronunciare ogni conseguenziale C.F._2 statuizione di legge in ordine alla posizione del ricorrente;
(iii) Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio”
1 : «Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria Controparte_2
di spese di lite ».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31/07/2024, (CU ) ha Parte_1 C.F._1
impugnato il provvedimento del Questore della provincia di Torino, prot. n. 1214/2024, emesso il
27/06/2024 dalla Questura di Torino e notificato al ricorrente in data 29/07/2024, di rigetto dell'autorizzazione al soggiorno per coesione familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 d. lgs. n.
286 del 1998.
2. Nel il provvedimento impugnato è stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno ex art. 30, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998 (essendo il ricorrente padre di due minori, cittadine italiane). A motivo del diniego, il Questore ha valorizzato i seguenti elementi: (i) il ricorrente si sarebbe reso responsabile di gravi condotte in danno della ex moglie (sig.ra cittadina italiana) – tenute anche in presenza delle figlie- , tali da rappresentare una Per_1
violazione dei diritti fondamentali di quest'ultima e tali da giustificare l'emissione di un decreto di ammonimento ex art. 3 d.l. n. 93/2013; (ii) il legame del ricorrente con le minori non sarebbe particolarmente rilevanti, visto e considerato che – nel procedimento di separazione personale – le due minori sono state affidate in via esclusiva alla sig.ra (con Per_1
previsione degli incontri tra ricorrente e le figlie in luogo neutro); (iii) dopo tale intervento del
Tribunale civile, il sig. ha continuato a disinteressarsi delle figlie trascurando di Parte_1
provvedere al mantenimento delle minori.
3. Nel ricorso, in estrema sintesi, il ricorrente – dopo avere ripercorso le travagliate vicende che hanno interessato il nucleo già costituito dal ricorrente e dalla ex moglie sig.ra e Per_1
dopo avere richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia e l'inserimento del ricorrente nel tessuto sociale e occupazionale italiano – evidenzia: (i) quanto alla pericolosità sociale, ha evidenziato che il ricorrente è persona incensurata;
(ii) quanto al legame con le figlie minori, che, pur essendo intervenuti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, non vi sono state pronunce di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
4. Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
2 Nell'atto di costituzione, in sintesi, l'Amministrazione resistente ha: (i) evidenziato i profili di pericolosità sociale del ricorrente (gravato da alcuni precedenti penali); (ii) evidenziato come egli sia destinatario di un decreto di ammonimento ex art. 3 dl n. 93/2013; (iii) evidenziato come egli sia sottoposto a procedimento penale per reati commessi in danno moglie e delle figlie minori (atti persecutori, commessi, in ipotesi d'accusa, dal settembre 2022 al mese di aprile 2024); (iv) evidenziato che una delle figlie minori esaminata in sede di indagini preliminari ha manifestato il desiderio di non incontrare il padre;
(v) evidenziato che – in sede civile – sono stati adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti del ricorrente.
5. All'udienza del 25.3.2025 è stato assunto l'interrogatorio libero del ricorrente che ha rappresentato di avere un rapporto di lavoro in essere;
di avere un rapporto più civile con l'ex moglie e di vedere occasionalmente le figlie anche fuori dagli incontri in luogo neutro (e con il consenso della madre), di contribuire al mantenimento delle figlie, nei limiti delle sue possibilità.
Successivamente all'interrogatorio libero del ricorrente, le parti hanno rassegnato le conclusioni e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere accolto.
7. Va premesso – in punto di fatto – che è provato che il ricorrente sia genitore di due figlie minori, cittadine italiane. Risulta dalla sentenza di separazione tra coniugi, che «i signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_2 Parte_1
data 16/10/2009» e che «dal matrimonio sono nati 2 figli, nata a [...] il 3 Persona_2
settembre 2012 ed nata a [...] il [...]» (doc. 5, parte ricorrente). Persona_3
È dunque documentato che il ricorrente sia genitore di due figli minorenni, cittadini italiani.
8. Il che porta a ritenere applicabile la previsione dell'art. 30, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del
1998. Come noto, la disposizione recita che «Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:(…) d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana».
3
9. La disposizione è chiara nell'evidenziare che non è richiesto il requisito della convivenza tra il genitore straniero e i figli minori italiani e che il permesso di soggiorno è rilasciato, fatto salvo il caso che non sia stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
10. Nel caso in esame, occorre evidenziare che – seppure siano intervenuti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (si allude all'affido esclusivo delle minori alla madre e alla previsione di incontri con le figlie, inizialmente disposti in luogo neutro) – il sig.
[...]
non è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale [la stessa Pt_1
amministrazione resistente in comparsa di costituzione evoca la mera limitazione – e non la privazione – della responsabilità genitoriale;
si veda anche il dispositivo di sentenza di separazione;
doc. 5 parte ricorrente]; dalla sentenza di separazione, si ricava che gli incontri con le figlie – seppur regolamentati non sono più soggetti alla prescrizione che essi avvengano in luogo neutro [cfr. doc. 5 parte ricorrente].
11. Occorre verificare se sussistano ragioni legate alla pericolosità sociale del ricorrente che siano ostative al rilascio del permesso di soggiorno. In tale prospettiva – anche alla luce del disposto dell'art. 5, co. 5, d. lgs. n. 286 del 1998 – si deve tenere conto, oltre che della natura effettività dei vincoli familiari, anche dell'esistenza di legami con il Paese di origine e la durata del soggiorno nel territorio dello Stato.
12. Ciò posto si osserva: che il sig. a – secondo quanto risulta dalla sentenza di Parte_1
separazione – legame affettivo con le figlie, seppur condizionato da alcuni aspetti deficitari sotto il profilo delle capacità genitoriali;
si legge nella sentenza che «il sig. Parte_1 seppure legato alle figlie da un sincero sentimento di affetto e senso di protezione, “nei
[...] fatti non riesce a pensare a loro in termini di responsabilità quotidiana, né ad essere per loro un punto di riferimento costante. L'accudimento è delegato in toto alla mamma, che pensa alle bambine nella quotidianità, nell'organizzazione e nel mantenimento economico, aiutata dai nonni materni”. La stessa relazione evidenzia, pertanto, la necessità di mantenere il regime di affido alla madre e ritiene il Collegio di condividere tale indicazione proprio in relazione alle carenze genitoriali evidenziate dal servizio con riferimento all'incapacità del padre di assumersi la quotidiana responsabilità dell'accudimento delle figlie. Per quanto concerne la frequentazione padre-minori, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla relazione sociale, si ritiene che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie al di fuori del luogo neutro con modalità e tempi indicati
4 in dispositivo» [sentenza di separazione, p. 3; doc. 5 parte ricorrente]. La lettura della sentenza dunque consente di ritenere: (a) l'esistenza di un legame affettivo;
(b) l'esistenza di aspetti deficitari nella capacità genitoriale;
(c) l'esistenza di aspetti deficitari che non risultano dannosi al punto da imporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale, o l'interruzione dei rapporti o la prescrizione che gli incontri con i figli avvengano in luogo neutro. In conclusione: la sentenza documenta l'esistenza di una relazione problematica e da sostenere con l'ausilio degli operatori psico-sociali; ma non di una relazione da interrompere.
13. Occorre poi considerare che il sig. dimora in Italia da più di vent'anni ed è Parte_1
regolarmente inserito nel tessuto sociale e occupazionale [cfr. documenti da 7 a 12].
14. Con riferimento alla pericolosità sociale – che costituisce il vero motivo di diniego al rilascio del permesso di soggiorno richiesto – si osserva quanto segue.
14.1. I precedenti penali annotati sul certificato del casellario giudiziale sono relativi a fatti di reato risalenti;
si tratta di: una condanna per violazione dell'art. 14, co. 5 ter, d. lgs. n. 286 del
1998 (risultato poi in contrasto – con effetto sostanzialmente abrogativo del reato – con le previsioni della direttiva n. 115/2008/UE; cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 28 aprile 2011,
; due condanne per resistenza a pubblico ufficiale commesse nel 2011 e nel 2012, Per_4
punite con pena prossima a quella minima edittale;
in esecuzione di tali condanne, il ricorrente è stato ammesso a misure alternative alla detenzione (che postulano un giudizio di attenuata pericolosità sociale) essendo stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi con esito positivo nel marzo 2015 [cfr. certificato penale, prodotto da parte resistente].
14.2. Occorre chiedersi dunque se la pendenza di un procedimento per reati commessi dal ricorrente in danno della ex moglie sia di per sé sintomatico di pericolosità sociale tale da costituire ostacolo al rilascio di un permesso di soggiorno. Occorre anzitutto evidenziare un dato: nel provvedimento impugnato, l'Amministrazione evoca una compromissione dei diritti fondamentali della sig.ra perdurante dal 2014 sino alla data del provvedimento di Per_1
diniego del permesso di soggiorno. In realtà, tale affermazione non trova riscontro in atti, non risultando condanne o procedimenti pendenti per fatti ascrivibili al ricorrente per un arco temporale così esteso.
5 Risulta unicamente la pendenza di un procedimento penale, che, attualmente, pende nella fase dell'udienza preliminare, che verrà celebrata a luglio 2025.
È agli atti il capo di imputazione. La lettura dell'imputazione permette di constatare che: (i)
l'arco temporale delle condotte illecite ascritte al ricorrente è ben più circoscritto (dal 2022 al
11.4.2024); (ii) nel capo di imputazione si ascrive al ricorrente non il delitto di maltrattamenti ma il – meno grave – delitto di atti persecutori;
(iii) gli episodi ascritti nello specifico al ricorrente sono un episodio di minaccia, commessa con un cacciavite (settembre 2023), un episodio di percosse (alcune manate al volto, commesse a marzo 2023; un violento spintone ad aprile 2024), e altri tre episodi di aggressione verbale.
Senza sminuire la gravità di tali addebiti, si osserva in questa sede: (a) che essi non risultano ancora accertati giudizialmente (e il richiamo alla presunzione di innocenza non è di stile); (b) che essi non risultano di per sé sintomatici di pericolosità sociale (considerato che non risultano altre segnalazioni di reato a carico del ricorrente).
Tra l'altro, non si può trascurare che la pendenza del procedimento di cui si è fatto cenno è stata evidentemente sovra-dimensionata dall'Autorità amministrativa nel provvedimento impugnato (è sufficiente comparare la motivazione del decreto impugnato con il capo di imputazione sopra riassunto).
15. In conclusione, seppure vi siano profili problematici non si ravvisa nel caso in esame un tratto di pericolosità sociale tale da costituire ostacolo al rilascio di un permesso di soggiorno in favore di genitore di due figlie minori, cittadine italiane dalla cui Parte_1
responsabilità genitoriale non è stato dichiarato decaduto (non risultando interventi in tal senso dell'autorità giudiziaria minorile). La domanda va di conseguenza accolta.
16. Le spese seguono la soccombenza, e – non risultando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – sono liquidate – data la semplicità della controversia – ai valori minimi previsti per lo scaglione 5.000-26.000 euro (per le voci relative alle fasi di studio, introduttiva e decisoria), come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: ordina al Questore della Provincia di Torino il rilascio del Permesso di Soggiorno per motivi di famiglia ex art. 30, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998 in favore di Parte_1
(CU ) ;
[...] C.F._1
6 condanna il convenuto al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio CP_1 che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 24/04/2025
Il Giudice
Andrea Natale
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 14115 / 2024 promossa da:
(CU ), nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GHIRARDI NATALIE*
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione ex art. 30 d. lgs. n. 286 del 1998 del provvedimento del Questore della provincia di Torino, prot. n. 1214/2024, emesso il 27/06/2024 dalla Questura di Torino e notificato al ricorrente in data 29/07/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(CU ) ha così concluso: Parte_1 C.F._1
“IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare/revocare il provvedimento del Questore della provincia di Torino, prot. n.
1214/2024, emesso il 27/06/2024 dalla Questura di Torino e notificato al ricorrente in data
29/07/2024, nonché degli atti illegittimi presupposti, conseguenziali o comunque connessi del procedimento;
e conseguentemente (i) ordinare alla Questura della provincia di Torino di rilasciare al sig. , nato a [...] il [...], CU 056J14H, Parte_1
C.F. il titolo di soggiorno;
(ii) Pronunciare ogni conseguenziale C.F._2 statuizione di legge in ordine alla posizione del ricorrente;
(iii) Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio”
1 : «Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria Controparte_2
di spese di lite ».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31/07/2024, (CU ) ha Parte_1 C.F._1
impugnato il provvedimento del Questore della provincia di Torino, prot. n. 1214/2024, emesso il
27/06/2024 dalla Questura di Torino e notificato al ricorrente in data 29/07/2024, di rigetto dell'autorizzazione al soggiorno per coesione familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 d. lgs. n.
286 del 1998.
2. Nel il provvedimento impugnato è stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno ex art. 30, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998 (essendo il ricorrente padre di due minori, cittadine italiane). A motivo del diniego, il Questore ha valorizzato i seguenti elementi: (i) il ricorrente si sarebbe reso responsabile di gravi condotte in danno della ex moglie (sig.ra cittadina italiana) – tenute anche in presenza delle figlie- , tali da rappresentare una Per_1
violazione dei diritti fondamentali di quest'ultima e tali da giustificare l'emissione di un decreto di ammonimento ex art. 3 d.l. n. 93/2013; (ii) il legame del ricorrente con le minori non sarebbe particolarmente rilevanti, visto e considerato che – nel procedimento di separazione personale – le due minori sono state affidate in via esclusiva alla sig.ra (con Per_1
previsione degli incontri tra ricorrente e le figlie in luogo neutro); (iii) dopo tale intervento del
Tribunale civile, il sig. ha continuato a disinteressarsi delle figlie trascurando di Parte_1
provvedere al mantenimento delle minori.
3. Nel ricorso, in estrema sintesi, il ricorrente – dopo avere ripercorso le travagliate vicende che hanno interessato il nucleo già costituito dal ricorrente e dalla ex moglie sig.ra e Per_1
dopo avere richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia e l'inserimento del ricorrente nel tessuto sociale e occupazionale italiano – evidenzia: (i) quanto alla pericolosità sociale, ha evidenziato che il ricorrente è persona incensurata;
(ii) quanto al legame con le figlie minori, che, pur essendo intervenuti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, non vi sono state pronunce di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
4. Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
2 Nell'atto di costituzione, in sintesi, l'Amministrazione resistente ha: (i) evidenziato i profili di pericolosità sociale del ricorrente (gravato da alcuni precedenti penali); (ii) evidenziato come egli sia destinatario di un decreto di ammonimento ex art. 3 dl n. 93/2013; (iii) evidenziato come egli sia sottoposto a procedimento penale per reati commessi in danno moglie e delle figlie minori (atti persecutori, commessi, in ipotesi d'accusa, dal settembre 2022 al mese di aprile 2024); (iv) evidenziato che una delle figlie minori esaminata in sede di indagini preliminari ha manifestato il desiderio di non incontrare il padre;
(v) evidenziato che – in sede civile – sono stati adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti del ricorrente.
5. All'udienza del 25.3.2025 è stato assunto l'interrogatorio libero del ricorrente che ha rappresentato di avere un rapporto di lavoro in essere;
di avere un rapporto più civile con l'ex moglie e di vedere occasionalmente le figlie anche fuori dagli incontri in luogo neutro (e con il consenso della madre), di contribuire al mantenimento delle figlie, nei limiti delle sue possibilità.
Successivamente all'interrogatorio libero del ricorrente, le parti hanno rassegnato le conclusioni e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere accolto.
7. Va premesso – in punto di fatto – che è provato che il ricorrente sia genitore di due figlie minori, cittadine italiane. Risulta dalla sentenza di separazione tra coniugi, che «i signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_2 Parte_1
data 16/10/2009» e che «dal matrimonio sono nati 2 figli, nata a [...] il 3 Persona_2
settembre 2012 ed nata a [...] il [...]» (doc. 5, parte ricorrente). Persona_3
È dunque documentato che il ricorrente sia genitore di due figli minorenni, cittadini italiani.
8. Il che porta a ritenere applicabile la previsione dell'art. 30, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del
1998. Come noto, la disposizione recita che «Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:(…) d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana».
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9. La disposizione è chiara nell'evidenziare che non è richiesto il requisito della convivenza tra il genitore straniero e i figli minori italiani e che il permesso di soggiorno è rilasciato, fatto salvo il caso che non sia stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
10. Nel caso in esame, occorre evidenziare che – seppure siano intervenuti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (si allude all'affido esclusivo delle minori alla madre e alla previsione di incontri con le figlie, inizialmente disposti in luogo neutro) – il sig.
[...]
non è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale [la stessa Pt_1
amministrazione resistente in comparsa di costituzione evoca la mera limitazione – e non la privazione – della responsabilità genitoriale;
si veda anche il dispositivo di sentenza di separazione;
doc. 5 parte ricorrente]; dalla sentenza di separazione, si ricava che gli incontri con le figlie – seppur regolamentati non sono più soggetti alla prescrizione che essi avvengano in luogo neutro [cfr. doc. 5 parte ricorrente].
11. Occorre verificare se sussistano ragioni legate alla pericolosità sociale del ricorrente che siano ostative al rilascio del permesso di soggiorno. In tale prospettiva – anche alla luce del disposto dell'art. 5, co. 5, d. lgs. n. 286 del 1998 – si deve tenere conto, oltre che della natura effettività dei vincoli familiari, anche dell'esistenza di legami con il Paese di origine e la durata del soggiorno nel territorio dello Stato.
12. Ciò posto si osserva: che il sig. a – secondo quanto risulta dalla sentenza di Parte_1
separazione – legame affettivo con le figlie, seppur condizionato da alcuni aspetti deficitari sotto il profilo delle capacità genitoriali;
si legge nella sentenza che «il sig. Parte_1 seppure legato alle figlie da un sincero sentimento di affetto e senso di protezione, “nei
[...] fatti non riesce a pensare a loro in termini di responsabilità quotidiana, né ad essere per loro un punto di riferimento costante. L'accudimento è delegato in toto alla mamma, che pensa alle bambine nella quotidianità, nell'organizzazione e nel mantenimento economico, aiutata dai nonni materni”. La stessa relazione evidenzia, pertanto, la necessità di mantenere il regime di affido alla madre e ritiene il Collegio di condividere tale indicazione proprio in relazione alle carenze genitoriali evidenziate dal servizio con riferimento all'incapacità del padre di assumersi la quotidiana responsabilità dell'accudimento delle figlie. Per quanto concerne la frequentazione padre-minori, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla relazione sociale, si ritiene che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie al di fuori del luogo neutro con modalità e tempi indicati
4 in dispositivo» [sentenza di separazione, p. 3; doc. 5 parte ricorrente]. La lettura della sentenza dunque consente di ritenere: (a) l'esistenza di un legame affettivo;
(b) l'esistenza di aspetti deficitari nella capacità genitoriale;
(c) l'esistenza di aspetti deficitari che non risultano dannosi al punto da imporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale, o l'interruzione dei rapporti o la prescrizione che gli incontri con i figli avvengano in luogo neutro. In conclusione: la sentenza documenta l'esistenza di una relazione problematica e da sostenere con l'ausilio degli operatori psico-sociali; ma non di una relazione da interrompere.
13. Occorre poi considerare che il sig. dimora in Italia da più di vent'anni ed è Parte_1
regolarmente inserito nel tessuto sociale e occupazionale [cfr. documenti da 7 a 12].
14. Con riferimento alla pericolosità sociale – che costituisce il vero motivo di diniego al rilascio del permesso di soggiorno richiesto – si osserva quanto segue.
14.1. I precedenti penali annotati sul certificato del casellario giudiziale sono relativi a fatti di reato risalenti;
si tratta di: una condanna per violazione dell'art. 14, co. 5 ter, d. lgs. n. 286 del
1998 (risultato poi in contrasto – con effetto sostanzialmente abrogativo del reato – con le previsioni della direttiva n. 115/2008/UE; cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 28 aprile 2011,
; due condanne per resistenza a pubblico ufficiale commesse nel 2011 e nel 2012, Per_4
punite con pena prossima a quella minima edittale;
in esecuzione di tali condanne, il ricorrente è stato ammesso a misure alternative alla detenzione (che postulano un giudizio di attenuata pericolosità sociale) essendo stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi con esito positivo nel marzo 2015 [cfr. certificato penale, prodotto da parte resistente].
14.2. Occorre chiedersi dunque se la pendenza di un procedimento per reati commessi dal ricorrente in danno della ex moglie sia di per sé sintomatico di pericolosità sociale tale da costituire ostacolo al rilascio di un permesso di soggiorno. Occorre anzitutto evidenziare un dato: nel provvedimento impugnato, l'Amministrazione evoca una compromissione dei diritti fondamentali della sig.ra perdurante dal 2014 sino alla data del provvedimento di Per_1
diniego del permesso di soggiorno. In realtà, tale affermazione non trova riscontro in atti, non risultando condanne o procedimenti pendenti per fatti ascrivibili al ricorrente per un arco temporale così esteso.
5 Risulta unicamente la pendenza di un procedimento penale, che, attualmente, pende nella fase dell'udienza preliminare, che verrà celebrata a luglio 2025.
È agli atti il capo di imputazione. La lettura dell'imputazione permette di constatare che: (i)
l'arco temporale delle condotte illecite ascritte al ricorrente è ben più circoscritto (dal 2022 al
11.4.2024); (ii) nel capo di imputazione si ascrive al ricorrente non il delitto di maltrattamenti ma il – meno grave – delitto di atti persecutori;
(iii) gli episodi ascritti nello specifico al ricorrente sono un episodio di minaccia, commessa con un cacciavite (settembre 2023), un episodio di percosse (alcune manate al volto, commesse a marzo 2023; un violento spintone ad aprile 2024), e altri tre episodi di aggressione verbale.
Senza sminuire la gravità di tali addebiti, si osserva in questa sede: (a) che essi non risultano ancora accertati giudizialmente (e il richiamo alla presunzione di innocenza non è di stile); (b) che essi non risultano di per sé sintomatici di pericolosità sociale (considerato che non risultano altre segnalazioni di reato a carico del ricorrente).
Tra l'altro, non si può trascurare che la pendenza del procedimento di cui si è fatto cenno è stata evidentemente sovra-dimensionata dall'Autorità amministrativa nel provvedimento impugnato (è sufficiente comparare la motivazione del decreto impugnato con il capo di imputazione sopra riassunto).
15. In conclusione, seppure vi siano profili problematici non si ravvisa nel caso in esame un tratto di pericolosità sociale tale da costituire ostacolo al rilascio di un permesso di soggiorno in favore di genitore di due figlie minori, cittadine italiane dalla cui Parte_1
responsabilità genitoriale non è stato dichiarato decaduto (non risultando interventi in tal senso dell'autorità giudiziaria minorile). La domanda va di conseguenza accolta.
16. Le spese seguono la soccombenza, e – non risultando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – sono liquidate – data la semplicità della controversia – ai valori minimi previsti per lo scaglione 5.000-26.000 euro (per le voci relative alle fasi di studio, introduttiva e decisoria), come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: ordina al Questore della Provincia di Torino il rilascio del Permesso di Soggiorno per motivi di famiglia ex art. 30, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998 in favore di Parte_1
(CU ) ;
[...] C.F._1
6 condanna il convenuto al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio CP_1 che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 24/04/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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