Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 809/2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 7.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...] domiciliata in Reggio Calabria, via. Generale Tommasini n. 6, presso lo studio dell'avv.
Carla Alida Tripodi, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Panasiti in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
–appellante-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Taurianova (RC), via A. Da Giussano n. 1, presso lo studio dell'avv. Nadia Spataro che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellato-
oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.- appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi resa nel procedimento n. 1053/2017, pubblicata il
25/09/2018.
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 6.09.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “col presente atto ci si riporta integralmente all'atto di appello a firma del sottoscritto procuratore notificato in data 19/10/2019 nonché a tutti gli atti e verbali di causa successivi e si insiste nell'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e difese con la conferma integrale dell'intimazione di pagamento n. 0942017900100810000 con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420120007009901000. Si precisano le seguenti conclusioni: “1) In riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare non prescritto il ruolo portato dall'intimazione di pagamento n. 0942017900100810000 in relazione alla cartella di pagamento n. 09420120007009901000, con la conferma integrale del ruolo esattoriale. Con vittoria di spese e compensi di entrambe i gradi del giudizio”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 25.09.2024, il procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni “nel riportarsi integramente ai propri scritti e verbali di causa si insiste nel rigetto dell'atto di appello e nella conferma l'ordinanza emessa inter partes dal Tribunale di Palmi– Dott.ssa Nesci nell'ambito del procedimento RG
1053/2017 … si insiste nelle rassegnate conclusioni e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, conveniva in giudizio Controparte_1
l' in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 tempore, per sentire “annullare l'intimazione di pagamento n. 094 2017 9001002810000 riferita alla cartella di pagamento n. 09420120007009901000, ed il contestuale ruolo impugnato, perché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale” con vittoria di spese giudiziali.
Esponeva il ricorrente:
-di avere ricevuto dall' , in data 10.05.2017, la comunicazione di avvenuta Parte_2 notifica, mediante deposito presso la Camera di Commercio, dell'intimazione di pagamento n. 094 2017900100810000, riferita alla cartella di pagamento n.
09420120007009901000 - relativa a sanzione amministrativa ex Legge n. 689/81 per l'anno 2010
– dell'importo totale di €. 3.593,02;
-che tale intimazione di pagamento era nulla in quanto risultava notificata, in copia e priva di attestato di conformità, a mezzo posta elettronica certificata - in violazione della legge n. 53 del 1994, art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 138 e seguenti c.p.c. – e, peraltro, sfornita della relata di notifica ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60
D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 1 Legge n. 890 del 1982;
-che, in ogni caso, il diritto di riscuotere le somme di cui alla cartella di pagamento, richieste a titolo di sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 689/81, si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale stante l'omessa notifica della cartella esattoriale e della sanzione sottesa alla stessa;
-che parimenti infondata era la pretesa di pagamento relativa agli interessi applicati ed alle spese di riscossione.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione dell'8.11.2017, si costituiva l' rilevando, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di integrale rigetto. Precisava, altresì, che la cartella esattoriale, sottostante l'intimazione di pagamento, era stata regolarmente notificata al ricorrente, a mezzo del servizio postale, producendo la cartolina di ritorno attestante l'avvenuto adempimento.
Istruito il giudizio documentalmente, con ordinanza pubblicata il 25.09.2018, il
Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il credito oggetto della intimazione di pagamento n. 094 2017 90010028
10/000, e compensava, integralmente, tra le parti le spese giudiziali.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello l' , in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, chiedendo l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, , rilevando l'infondatezza dell'opposto Controparte_1 gravame, con richiesta di rigetto e conferma dell'impugnata ordinanza, con vittoria di spese giudiziali da distrarsi in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.
-Con un primo motivo di gravame, parte appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel dichiarare “la nullità della notifica cartella esattoriale” in quanto “i vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella” dovevano essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., da esperire nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il 10.05.2017) ed ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (13.06.2017).
-Con il secondo motivo di gravame, censura la gravata ordinanza nella parte in cui ha dichiarato la nullità della notifica della cartella esattoriale - in mancanza di allegazione della seconda raccomandata informativa prescritta dalla legge - per essere stata, quest'ultima, correttamente, notificata a mezzo posta, nel rispetto degli artt. 26 DPR 602/1973 e 60
DPR 600/1973, e consegnata a “familiare convivente”;
-mentre, con il terzo ed ultimo motivo di gravame, si duole della circostanza che il
Giudice di prime cure abbia, erroneamente, accolto l'avversa eccezione di prescrizione quinquennale del credito, di cui alla cartella esattoriale sottostante l'intimazione di pagamento.
Sulla scorta di tali motivi chiede, a questa Corte, di riformare la decisione in questione
“dichiarando non prescritto il ruolo portato dall'intimazione di pagamento n. 0942017900100810000 in relazione alla cartella di pagamento n. 09420120007009901000”.
Le doglianze possono trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connesse, e devono essere disattese.
Deve premettersi che, in linea generale, l'opposizione avverso un'intimazione di pagamento per vizi di notifica è qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo ad oggetto un vizio formale dell'atto presupposto.
Nella specie, tuttavia, il ricorrente, con l'atto introduttivo, ha contestato sia vizi inerenti la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento sia l'avvenuta prescrizione del credito per omessa notifica della cartella di pagamento sicché, il ricorso deve essere qualificato, sia come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (con riferimento alle censure attinenti alla regolarità formale della notifica dell'intimazione di pagamento) sia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (con riferimento all'intervenuta prescrizione quinquennale per omessa notifica della cartella esattoriale) attraverso la quale, l'intimato, ha inteso anche recuperare l'azione ex art. 24 D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Tanto precisato, deve, in effetti, rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, risultando l'avviso di intimazione pervenuto a conoscenza del destinatario in data 10.05.2017 (secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo) e l'atto di ricorso depositato in cancelleria in data 13.06.2017 e, dunque, successivamente al termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Con riferimento, invece, alla “dichiarata nullità della notifica della cartella esattoriale”, ad opera del Giudice di prime cure, deve evidenziarsi che costituisce, ormai, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'Ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, e, di conseguenza, non è necessario, in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l'invio della comunicazione di avvenuta notifica (Cass. n. 8293 del 04/04/2018; Cass. n. 12083 del
13/06/2016; Cass. n. 28872 del 12/11/2018; Cass. n. 10037 del 10/04/2019).
Ed invero, come più volte precisato dalla Suprema Corte, il concessionario può notificare gli atti tributari, ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, direttamente col servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che “la spedizione sia avvenuta con la consegna al domicilio del destinatario senz'altro adempimento se non quello di far apporre la firma al ricevente sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma” (C.C. n. 946/2020, C.C. 4805/2017 e 4376/2017, che ha ribadito quanto già affermato, tra le altre, da C.C. 11708/2011 e n. 9111/2012).
Proprio in ragione della applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (C.C. n. 29642/2019; n. 15315/2014).
Va pertanto confermato che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 813, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982" (C.C.
n. 10037/2019).
Infatti, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (attuale comma 3)
o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario (comma 1), la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti (cfr. C.C. n. 14196/2014, n. 802 del 2018; e n. 29022 del 2017; più recentemente, n. 40230 del 2021).
Peraltro la prova della inesistenza di un rapporto col consegnatario è a carico del destinatario (Cass. 27587/2018).
E' ben vero che la giurisprudenza (C.C., sez. unite, n. 10012 del 2021) ha previsto la necessità della raccomandata informativa, ma solo nella diversa e non sovrapponibile ipotesi in cui "l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo”, nel qual caso la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111
Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Quindi, nella specie, ciò che rilevava, ai fini della validità della notificazione, era l'indicazione da parte dell'agente postale, nell'avviso di ricevimento, della qualità spesa dal consegnatario in merito al suo rapporto con il destinatario dell'atto
("madre convivente"), accompagnata da sottoscrizione della ricevuta di ritiro alla presenza dell'agente postale, in quanto la consegna del piego raccomandato a mani di familiare convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso.
La notifica della cartella, avvenuta con le modalità sopra specificate, non risultava, pertanto, affetta da alcuna nullità come, al contrario, ritenuto dal primo Giudice.
Da tale conclusione discende che l'inutile decorso del termine per proporre opposizione, rendeva ormai consolidata e inattaccabile la pretesa contributiva.
In altri termini il titolo – costituito dalla cartella di pagamento n.
09420120007009901000 - si era consolidato ed era preclusa qualunque domanda attinente al merito della pretesa che era divenuta inoppugnabile.
In tal senso, basti richiamare la giurisprudenza costante di legittimità che indica il termine di quaranta giorni, di cui all'art 24 D. Lgs 46/99, quale termine perentorio per contestare nel merito il credito azionato e che ha stabilito che l'eccezione di prescrizione può essere proposta unicamente con una tempestiva opposizione al titolo notificato (C.C. 1863/2004, 4506/07, 14692/2007, 6674/08, 17978/2008, 2835/2009,
21365/10, 8931/2011, 11749/15, 5060/16; Corte d'Appello di Milano n. 1112/15, n.
33/18, n. 1632/18 e n. 1184/19).
Pacifica la ritualità della notifica della cartella esattoriale, tuttavia, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il 10.05.2017) il credito di cui alla cartella esattoriale (notificata in data si era 23.03.2012) si era comunque prescritto, essendo decorso il termine quinquennale – trattandosi di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella di pagamento non opposta - in assenza di atti interruttivi o sospensivi, tali da paralizzare l'effetto estintivo del decorso del tempo.
Ed invero, seppure l'opponente abbia dedotto l'intervenuta prescrizione del credito - antecedentemente alla notifica della cartella che, invece, risulta regolarmente notificata -
l'impugnazione proposta configura, anche, un'opposizione ex art. 615 e ss. c.p.c., non soggetta a limiti di tempo (C.C. 9240/2002), che resta il rimedio generale per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata laddove sussista una circostanza impeditiva, modificativa od estintiva, idonea a paralizzare il compimento di atti esecutivi nei confronti del destinatario della medesima.
Pertanto, tenuto conto che non risultano intervenuti atti interruttivi della prescrizione, tra la notifica della cartella esattoriale e la notifica dell'intimazione di pagamento, il credito portato dalla predetta cartella deve ritenersi definitivamente prescritto.
Ovvia conseguenza è che l'appello deve essere disatteso con conferma della gravata ordinanza.
Le spese del presente grado giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento
Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa
Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
1.101 ad €. 5.200
Fase studio controversia €. 268,00
Fase introduttiva del giudizio €. 268,00
Fase trattazione €. 496,00
Fase decisionale €. 426,00
Totale compenso tabellare €. 1.458,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante Parte_3 pro-tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi resa nel procedimento n.
1053/2017, pubblicata il 25/09/2018, così decide:
- rigetta l'appello confermando l'impugnata ordinanza;
-condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_3 pro-tempore al pagamento, in favore di , delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, quantificate in €. 1.458,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA
e CAP come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.05.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)