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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5916 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/12/2024 da:
1) n. a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) il 14/09/1983 CP_1
( ) e ivi residente in [...]2; CodiceFiscale_1
e
2) n. a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) il 20/08/1975 (C.F. CP_2
) e ivi residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. QUERINI SILVIA presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali in data 1/9/2006 hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Comune di San Vito al
Tagliamento, atto successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2006; atto n. 18; parte 1; serie -)
separati consensualmente con verbale del 26/6/2019 omologato con decreto del 15/07/2019
con i seguenti figli:
, n. a San Vito al Tagliamento il 22/11/2007; Persona_1
, n. a San Vito al Tagliamento il 16/6/2012; Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato di voler ottenere la sentenza di divorzio alle seguenti condizioni, parzialmente integrative di quelle contenute nel ricorso:
1. accertata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in San Vito al Tagliamento (PN) in data CP_1 CP_2
01/09/2006, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di apportare le conseguenti variazioni ai registri di quel Comune;
2. confermarsi l'affido dei minori figli e in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Pt_1 genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, liberi i ragazzi di frequentare il padre.
In linea di massima, il genitore non collocatario terrà con sé i figli:
- nelle settimane in cui lavora al mattino, per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì e il mercoledì, dall'uscita di scuola alle ore 20;
- a fine settimana alterni, dal venerdì (uscita di scuola od orario equipollente) alla domenica sera, ore 20;
- durante le festività tradizionali, da calendario scolastico, da alternare con la madre;
- per una o due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive – periodi questi da concordare previamente con la madre;
3. porsi a carico del padre, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli, un assegno mensile pari a complessivi Euro 400= (Euro 200= in ragione di ciascun figlio), da versare alla madre in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (primo adeguamento gennaio 2026);
4. porsi a carico di entrambi i genitori giusta metà tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli – spese da individuarsi secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, al quale si rinvia anche per la relativa regolamentazione;
5. disporsi l'A.U.U. in favore della , nel mentre le detrazioni fiscali Controparte_3 residue al 50% tra i genitori;
6. darsi atto dell'autosufficienza economica dei coniugi, i quali rinunciano alla pretesa di reciproci assegni alimentari.-
Le parti con le medesime note scritte hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di San Vito al
Tagliamento il 01/09/2006 tra e;
CP_1 CP_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vito al Tagliamento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2006 atto n. 18 parte 1 serie - ).
Così deciso in Pordenone, il 14/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/12/2024 da:
1) n. a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) il 14/09/1983 CP_1
( ) e ivi residente in [...]2; CodiceFiscale_1
e
2) n. a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) il 20/08/1975 (C.F. CP_2
) e ivi residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. QUERINI SILVIA presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali in data 1/9/2006 hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Comune di San Vito al
Tagliamento, atto successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2006; atto n. 18; parte 1; serie -)
separati consensualmente con verbale del 26/6/2019 omologato con decreto del 15/07/2019
con i seguenti figli:
, n. a San Vito al Tagliamento il 22/11/2007; Persona_1
, n. a San Vito al Tagliamento il 16/6/2012; Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato di voler ottenere la sentenza di divorzio alle seguenti condizioni, parzialmente integrative di quelle contenute nel ricorso:
1. accertata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in San Vito al Tagliamento (PN) in data CP_1 CP_2
01/09/2006, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di apportare le conseguenti variazioni ai registri di quel Comune;
2. confermarsi l'affido dei minori figli e in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Pt_1 genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, liberi i ragazzi di frequentare il padre.
In linea di massima, il genitore non collocatario terrà con sé i figli:
- nelle settimane in cui lavora al mattino, per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì e il mercoledì, dall'uscita di scuola alle ore 20;
- a fine settimana alterni, dal venerdì (uscita di scuola od orario equipollente) alla domenica sera, ore 20;
- durante le festività tradizionali, da calendario scolastico, da alternare con la madre;
- per una o due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive – periodi questi da concordare previamente con la madre;
3. porsi a carico del padre, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli, un assegno mensile pari a complessivi Euro 400= (Euro 200= in ragione di ciascun figlio), da versare alla madre in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (primo adeguamento gennaio 2026);
4. porsi a carico di entrambi i genitori giusta metà tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli – spese da individuarsi secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, al quale si rinvia anche per la relativa regolamentazione;
5. disporsi l'A.U.U. in favore della , nel mentre le detrazioni fiscali Controparte_3 residue al 50% tra i genitori;
6. darsi atto dell'autosufficienza economica dei coniugi, i quali rinunciano alla pretesa di reciproci assegni alimentari.-
Le parti con le medesime note scritte hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di San Vito al
Tagliamento il 01/09/2006 tra e;
CP_1 CP_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vito al Tagliamento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2006 atto n. 18 parte 1 serie - ).
Così deciso in Pordenone, il 14/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa