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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 25.09.25 ore 11.00 sono presenti gli avv.ti Marco
Lugaro per parte attrice e l'avv. Francesco Puccio in sostituzione degli avv.ti Licordari e Principato per la compagnia convenuta. I
procuratori discutono la causa e concludono riportandosi alle note conclusive autorizzate, contestando quelle avversarie.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3702/2021 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Marco Lugaro )
Attore
e :
Controparte_1
( avv.ti Stefano Principato e Manuela Licordari)
Convenuto
1 e :
CP_2
Convenuto contumace
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
così provvede:
[...]
- condanna e in solido al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della complessiva somma di € 55.247,65, oltre interessi e rivalutazione da Parte_1
calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali
( da distrarsi al difensore ex art. 93, c.p.c. ) che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre le spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1
integra richiesta di risarcimento per i danni che lo stesso assume di aver subito a CP_2
seguito di un sinistro occorsogli in questa via Amedeo D‟Aosta in prossimità della via Messina
Marine, mentre viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Harley Davidson
tg. AX 73634 di proprietà del e dallo stesso guidata e assicurato per la r.c.a. presso la CP_2
suindicata compagnia assicurativa.
Rilevato come il sinistro stradale oggetto del presente giudizio sia avvenuto, secondo quanto prospettato da parte attrice, in data 8.05.2020 e, dunque, nel vigore del Codice delle Assicurazioni
( C.d.A., D. Lgs. n. 209/05 ), applicabile dall‟1.01.2006 per i sinistri avvenuti dopo tale data, deve rilevarsi che ai sensi dell‟art. 141 C.d.A. “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il
2 danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione dei veicolo sul quale
era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto
previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La norma sopra menzionata disciplinando, dunque, pur con innumerevoli incertezze e problematicità, l‟azione diretta del terzo trasportato danneggiato nei confronti dell‟impresa assicuratrice del veicolo del vettore, ha introdotto una novità rilevante, poiché offre a tale soggetto uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolarlo nel conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell‟impresa assicuratrice risparmiandogli l‟onere di dimostrare l‟effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Invero, questa previsione lo abilita all‟azione diretta e, quindi, ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall‟assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile ( v. Cass. civ. ord. n. 29276/2008 ).
Va poi osservato come la superiore norma andrà interpretata avuto riguardo al chiaro tenore letterale della stessa, nel senso di un‟applicabilità che presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli ( “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” ), di guisa che, avendo interessato nel caso in esame ( è quanto emerge dalla prospettazione attorea ) il sinistro il solo veicolo a bordo del quale viaggiava in qualità di terzo trasportato , la relativa domanda, laddove la si intenda proposta ai sensi dell‟art. Parte_1
141 C.d.A., dovrà essere dichiarata inammissibile.
Ciononostante, la previsione di cui alla suindicata norma non determina la sottrazione al trasportato-danneggiato delle azioni esperibili già prima dell‟entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/05
ai sensi degli artt. 2043-2054 c.c. ( sul punto vedasi anche Corte Cost. n. 205 del 2008 ) e proponibili nei riguardi del proprietario ( ed eventualmente ) del conducente del veicolo su cui era trasportato ovvero nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo antagonista ( come consentito dagli artt. 33 e 103 c.p.c. ), ovviamente senza poter godere nei loro confronti del
3 beneficio sancito dall‟art.141 in caso di esperimento della sola azione diretta contro l‟impresa del vettore ( ossia la „neutralizzazione‟ delle questioni relative alla responsabilità ).
Ora, ai sensi dell'art. 2054 c.c. “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione de! veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La superiore norma, peraltro, esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia o contrattuale ( così Cass.
civ. n. 17848/2007 ). Ne consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può
invocare i primi due commi della disposizione per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà o che il conducente avesse fatto tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro.
Ora, nel caso di specie, gli elementi probatori in atti e segnatamente la risposta offerta in sede di interrogatorio formale ( cui attribuire effetto confessorio ) dal convenuto contumace, CP_2
proprietario e conducente del mezzo a due ruote interessato dal sinistro ( risposta che appare sostanzialmente concordante con la dichiarazione rilasciata dallo stesso in sede stragiudiziale all‟accertatore della compagnia assicurativa e con quella parimenti rilasciata in detta sede da
[...]
) e le dichiarazioni rese dall‟unico teste escusso, , consentono Parte_1 Testimone_1
di ritenere acclarato come responsabile nella produzione dell‟evento dannoso per cui è causa sia da reputarsi il medesimo, il quale nelle condizioni di tempo e di luogo suindicate alla guida del CP_2
motociclo sul quale viaggiava in qualità di trasportato l‟odierno attore, a causa della propria condotta di guida negligente e imprudente ( “Ricordo che durante la guida, mi squillò il cellulare, ragion per cui lasciai con una mano il manubrio e persi l'equilibrio” così il convenuto contumace in sede di interrogatorio formale ) determinava la caduta del motociclo, del conducente e del terzo trasportato.
Dalla superiore affermazione di responsabilità ( non rilevando in alcun modo a tal fine la mancata indicazione in sede di referto di P.S. della tipologia di incidente che aveva interessato il
), consegue la condanna di proprietario e conducente del mezzo a due ruote Pt_1 CP_2
4 coinvolto nel sinistro al risarcimento in favore di in solido con la Parte_1 [...]
tenuta quale assicuratore della responsabilità civile. Controparte_1
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al 14%
della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione lineare, logicamente sviluppata ed esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dal danneggiato, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura pluriframmentaria del calcagno sinistro” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata. Sotto tale ultimo profilo, a fronte delle perplessità manifestate da parte convenuta, l‟esperto ha precisato come “in un incidente avvenuto con le suddette modalità ( moto che sbanda sino a riversarsi sull'asfalto ) può essere identificato un meccanismo compatibile con la lesione scheletrica” subita dall‟attore, poiché “nell'intento di
controllare, spesso inutilmente, lo sbandamento del motociclo, oppure nella fase di caduta ed in
questo caso sul lato sinistro della motocicletta, è il piede a poggiare al suolo, subendone così un'azione traumatica efficiente per il morfotipo della frattura in questione”.
Ora, il danno biologico, inteso come lesione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, va liquidato necessariamente in via equitativa e a tal fine si utilizzano, come parametro di riferimento, trattandosi nella specie di menomazioni macropermanenti, le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano ( 2024 ), laddove il
Regolamento recante la Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. n. 12/25 andrà applicato per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore ( 5.03.25 ).
Vanno quindi liquidati ( secondo parametri indicati nella tabella richiamata ) i seguenti importi già valutati all‟attualità: € 31.593,00 per il danno biologico ed € 9.479,00 per il danno morale,
valori tabellari su cui operare un aumento del 20 % al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 49.286,40; € 1.380,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 12 ) ed € 4.456,25 per l‟inabilità temporanea parziale ( gg. 15
al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 50 al 25% ).
Con riguardo all‟incidenza dei predetti postumi sulla capacità lavorativa, deve ritenersi come essi non abbiano rilievo sotto il profilo della diminuita capacità di guadagno, bensì sotto quello della menomazione della salute psicofisica della persona, in sé considerata, rientrante nel concetto
5 di danno biologico ( Cass. civ. nn. 15950/00, 239/01,15289/02 ), che ricomprende in sé anche il maggior aggravio nello svolgimento di ogni attività lavorativa.
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., spese mediche in misura pari ad € 125,00, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data di effettuazione
( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 55.247,65 ( oltre rivalutazione limitatamente all‟importo di € 125,00 ).
Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Spetta, pertanto, a il complessivo importo di € 55.247,65, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra, al cui pagamento vanno condannati in solido e sono dovuti infine sulla somma totale così Controparte_1 CP_2
determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, i convenuti devono rifondere in solido a parte attrice le spese del giudizio che si liquidano nell‟intero in complessivi € 7.052,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 25.09.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
6
Lugaro per parte attrice e l'avv. Francesco Puccio in sostituzione degli avv.ti Licordari e Principato per la compagnia convenuta. I
procuratori discutono la causa e concludono riportandosi alle note conclusive autorizzate, contestando quelle avversarie.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3702/2021 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Marco Lugaro )
Attore
e :
Controparte_1
( avv.ti Stefano Principato e Manuela Licordari)
Convenuto
1 e :
CP_2
Convenuto contumace
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
così provvede:
[...]
- condanna e in solido al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della complessiva somma di € 55.247,65, oltre interessi e rivalutazione da Parte_1
calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali
( da distrarsi al difensore ex art. 93, c.p.c. ) che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre le spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1
integra richiesta di risarcimento per i danni che lo stesso assume di aver subito a CP_2
seguito di un sinistro occorsogli in questa via Amedeo D‟Aosta in prossimità della via Messina
Marine, mentre viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Harley Davidson
tg. AX 73634 di proprietà del e dallo stesso guidata e assicurato per la r.c.a. presso la CP_2
suindicata compagnia assicurativa.
Rilevato come il sinistro stradale oggetto del presente giudizio sia avvenuto, secondo quanto prospettato da parte attrice, in data 8.05.2020 e, dunque, nel vigore del Codice delle Assicurazioni
( C.d.A., D. Lgs. n. 209/05 ), applicabile dall‟1.01.2006 per i sinistri avvenuti dopo tale data, deve rilevarsi che ai sensi dell‟art. 141 C.d.A. “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il
2 danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione dei veicolo sul quale
era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto
previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La norma sopra menzionata disciplinando, dunque, pur con innumerevoli incertezze e problematicità, l‟azione diretta del terzo trasportato danneggiato nei confronti dell‟impresa assicuratrice del veicolo del vettore, ha introdotto una novità rilevante, poiché offre a tale soggetto uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolarlo nel conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell‟impresa assicuratrice risparmiandogli l‟onere di dimostrare l‟effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Invero, questa previsione lo abilita all‟azione diretta e, quindi, ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall‟assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile ( v. Cass. civ. ord. n. 29276/2008 ).
Va poi osservato come la superiore norma andrà interpretata avuto riguardo al chiaro tenore letterale della stessa, nel senso di un‟applicabilità che presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli ( “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” ), di guisa che, avendo interessato nel caso in esame ( è quanto emerge dalla prospettazione attorea ) il sinistro il solo veicolo a bordo del quale viaggiava in qualità di terzo trasportato , la relativa domanda, laddove la si intenda proposta ai sensi dell‟art. Parte_1
141 C.d.A., dovrà essere dichiarata inammissibile.
Ciononostante, la previsione di cui alla suindicata norma non determina la sottrazione al trasportato-danneggiato delle azioni esperibili già prima dell‟entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/05
ai sensi degli artt. 2043-2054 c.c. ( sul punto vedasi anche Corte Cost. n. 205 del 2008 ) e proponibili nei riguardi del proprietario ( ed eventualmente ) del conducente del veicolo su cui era trasportato ovvero nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo antagonista ( come consentito dagli artt. 33 e 103 c.p.c. ), ovviamente senza poter godere nei loro confronti del
3 beneficio sancito dall‟art.141 in caso di esperimento della sola azione diretta contro l‟impresa del vettore ( ossia la „neutralizzazione‟ delle questioni relative alla responsabilità ).
Ora, ai sensi dell'art. 2054 c.c. “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione de! veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La superiore norma, peraltro, esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia o contrattuale ( così Cass.
civ. n. 17848/2007 ). Ne consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può
invocare i primi due commi della disposizione per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà o che il conducente avesse fatto tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro.
Ora, nel caso di specie, gli elementi probatori in atti e segnatamente la risposta offerta in sede di interrogatorio formale ( cui attribuire effetto confessorio ) dal convenuto contumace, CP_2
proprietario e conducente del mezzo a due ruote interessato dal sinistro ( risposta che appare sostanzialmente concordante con la dichiarazione rilasciata dallo stesso in sede stragiudiziale all‟accertatore della compagnia assicurativa e con quella parimenti rilasciata in detta sede da
[...]
) e le dichiarazioni rese dall‟unico teste escusso, , consentono Parte_1 Testimone_1
di ritenere acclarato come responsabile nella produzione dell‟evento dannoso per cui è causa sia da reputarsi il medesimo, il quale nelle condizioni di tempo e di luogo suindicate alla guida del CP_2
motociclo sul quale viaggiava in qualità di trasportato l‟odierno attore, a causa della propria condotta di guida negligente e imprudente ( “Ricordo che durante la guida, mi squillò il cellulare, ragion per cui lasciai con una mano il manubrio e persi l'equilibrio” così il convenuto contumace in sede di interrogatorio formale ) determinava la caduta del motociclo, del conducente e del terzo trasportato.
Dalla superiore affermazione di responsabilità ( non rilevando in alcun modo a tal fine la mancata indicazione in sede di referto di P.S. della tipologia di incidente che aveva interessato il
), consegue la condanna di proprietario e conducente del mezzo a due ruote Pt_1 CP_2
4 coinvolto nel sinistro al risarcimento in favore di in solido con la Parte_1 [...]
tenuta quale assicuratore della responsabilità civile. Controparte_1
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al 14%
della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione lineare, logicamente sviluppata ed esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dal danneggiato, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura pluriframmentaria del calcagno sinistro” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata. Sotto tale ultimo profilo, a fronte delle perplessità manifestate da parte convenuta, l‟esperto ha precisato come “in un incidente avvenuto con le suddette modalità ( moto che sbanda sino a riversarsi sull'asfalto ) può essere identificato un meccanismo compatibile con la lesione scheletrica” subita dall‟attore, poiché “nell'intento di
controllare, spesso inutilmente, lo sbandamento del motociclo, oppure nella fase di caduta ed in
questo caso sul lato sinistro della motocicletta, è il piede a poggiare al suolo, subendone così un'azione traumatica efficiente per il morfotipo della frattura in questione”.
Ora, il danno biologico, inteso come lesione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, va liquidato necessariamente in via equitativa e a tal fine si utilizzano, come parametro di riferimento, trattandosi nella specie di menomazioni macropermanenti, le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano ( 2024 ), laddove il
Regolamento recante la Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. n. 12/25 andrà applicato per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore ( 5.03.25 ).
Vanno quindi liquidati ( secondo parametri indicati nella tabella richiamata ) i seguenti importi già valutati all‟attualità: € 31.593,00 per il danno biologico ed € 9.479,00 per il danno morale,
valori tabellari su cui operare un aumento del 20 % al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 49.286,40; € 1.380,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 12 ) ed € 4.456,25 per l‟inabilità temporanea parziale ( gg. 15
al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 50 al 25% ).
Con riguardo all‟incidenza dei predetti postumi sulla capacità lavorativa, deve ritenersi come essi non abbiano rilievo sotto il profilo della diminuita capacità di guadagno, bensì sotto quello della menomazione della salute psicofisica della persona, in sé considerata, rientrante nel concetto
5 di danno biologico ( Cass. civ. nn. 15950/00, 239/01,15289/02 ), che ricomprende in sé anche il maggior aggravio nello svolgimento di ogni attività lavorativa.
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., spese mediche in misura pari ad € 125,00, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data di effettuazione
( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 55.247,65 ( oltre rivalutazione limitatamente all‟importo di € 125,00 ).
Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Spetta, pertanto, a il complessivo importo di € 55.247,65, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra, al cui pagamento vanno condannati in solido e sono dovuti infine sulla somma totale così Controparte_1 CP_2
determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, i convenuti devono rifondere in solido a parte attrice le spese del giudizio che si liquidano nell‟intero in complessivi € 7.052,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
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Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 25.09.2025.
Il Giudice
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