Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Di Rauso Simona ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 264/2019 di R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria;
TRA
con sede legale in Milano, rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di costituzione nuovo avvocato dall'avv. Forino Fabio ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Roma n.58.;
- Parte attrice
E
, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta dall' avv. Andrea Recalcati ed elettivamente domiciliata in Milano al
Corso Italia n.38;
- Parte convenuta
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Boccagna in virtù di procura Controparte_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Capua, alla via Giardini n. 18
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
c.c. dell'atto di compravendita del 15.05.2018, con il quale alienava i beni CP_1 immobili di sua proprietà al Controparte_2
Gli immobili per cui è causa erano siti nel Comune di Sessa Aurunca (CE), nel
[...]
identificati nel Catasto Fabbricati del detto Comune ed identificati al Foglio 196, Parte_2
p.lla 5805, sub 23, vani 5, cat A/2, cl.2, piano terra, e foglio 196, p.lla 5805, sub. 83 mq. 10, cat. C/6, cl.1, piano terra.
La società attrice deduceva: 1) di essere creditrice della sig.ra , obbligata in CP_1 solido con altri soggetti, della somma di euro 208.273,33; 2) che il credito era stato accertato dalla sentenza n. 12614/2011 resa dal Tribunale di Napoli in data 18 novembre 2011; 3) di aver notificato ai coobbligati in solido e, dunque, anche alla nel marzo del 2018, un CP_1 atto di precetto con il quale intimava il pagamento della somma di euro 233.232,69, somma non incassata nonostante il titolo esecutivo;
4) che a seguito di indagini patrimoniali emergeva che la era titolare degli immobili identificati nel Catasto Fabbricati del CP_1 detto Comune identificati al Foglio 196, p.lla 5805, sub 23, vani 5, cat A/2, cl.2, piano terra,
e foglio 196, p.lla 5805, sub. 83 mq. 10, cat. C/6, cl.1, piano terra;
che sui predetti immobili la provvedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale, con conseguente notifica di un Parte_1 pignoramento immobiliare, non più coltivato a causa della cessione del cespite ipotecato al
CP_2
Tutto ciò premesso, la chiedeva di dichiarare la nullità per simulazione e/o la Parte_1 revocatoria dell'atto di compravendita e, per l'effetto, di annotare la declaratoria di inefficacia a margine della trascrizione dell'atto indicato;
il tutto con pagamento delle spese di lite.
Si costituiva che contestava il contenuto dell'atto di citazione, ritenendo Controparte_2 infondata tanto la domanda di simulazione, quanto quella di revocatoria, asseritamente non proponibili in via subordinata, avendo egli stesso acquistato l'immobile a titolo oneroso dopo l'insorgere del credito.
Chiedeva, dunque, di rigettare la domanda attorea in quanto nulla, inammissibile nonché infondata in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva, altresì, deducendo l'assenza dei requisiti richiesti dal CP_1 legislatore per ritenere la vendita simulata, od oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c.
Nello specifico deduceva di aver acquisito l'immobile nel 2015 , che permaneva nel suo patrimonio per tre anni durante i quali l'istituto di credito rimaneva inerte, avendo poi maturato la decisione di alienarlo, non in ragione della propria esposizione debitoria, ma per il suo trasferimento a Busto Arsizio nonché per l'aumento delle spese condominiali dovute alla ristrutturazione del complesso immobiliare.
Concludeva, dunque, chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna della per lite temeraria, oltre vittoria di spese Controparte_3
e compensi professionali, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale e prova testimoniale, rigettata la richiesta di CTU stante le allegazioni delle parti ed anche la genericità della contestazione sul valore dell'immobile di patte attrice, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta e la causa veniva assegnata in decisione con termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi essenziali.
La declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164, comma 4, c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa). (Cass. civ.n. 17023/2004). Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha circoscritto petitum e causa petendi, tanto da consentire una adeguata difesa da parte dei convenuti. Sono infatti indicate le circostanze che giustificano la domanda giudiziale e le motivazioni sulla base delle quali ha formulato la richiesta di nullità per simulazione e/o in subordine la revocatoria dell'atto di disposizione dell'immobile.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta dal convenuto per aver la proposto la domanda di revocatoria in via subordinata e non CP_2 Parte_1 alternativa alla domanda di simulazione.
Secondo la prospettazione proposta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta
“il creditore deve scegliere se proporre azione di simulazione dell'atto ovvero la revocatoria del medesimo, essendo ben consapevole che si tratta di azioni assolutamente diverse e da cui conseguono effetti significativamente diversi”. (cfr. pag. 3 comparsa
Cantelli).
Tale eccezione è infondata.
Come da consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, cfr. Cass. 17867/2007 e
Cass., 21083/2016) "l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata
l'una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini
l'ulteriore richiesta" (cfr. Cfr. Cassazione civile, 2024, n. 7121: “nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili senza che con ciò venga meno l'onere della domanda e il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto a osservare nelle proprie allegazioni;
ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum").
Ciò posto, deve esaminarsi preliminarmente la domanda di simulazione proposta dalla parte attrice, essendo quella revocatoria proposta soltanto in via subordinata. Occorre premettere che la qualificazione giuridica del rapporto su cui si fonda la domanda è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere-dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi (cfr.
Cass. n. 5719/1998; n. 398/1994).
Alla luce di ciò, si rileva che parte istante non specifica nel proprio atto introduttivo se agisca per ottenere una pronuncia di nullità per simulazione assoluta o relativa, ma la prospettazione dell'attrice rende sussumibile la domanda nel paradigma della simulazione assoluta.
Ai sensi dell'art. 1414 c.c., l'azione di simulazione assoluta mira ad accertare l'inesistenza del negozio apparente perché mai voluto dalle parti, mentre la simulazione relativa, invece,
l'esistenza di un atto diverso da quello fatto apparire.
Nel caso di specie, essendo l'azione proposta da un terzo e non da uno dei paciscienti, e non essendo stato dedotto quale altro negozio le parti avrebbero voluto stipulare in luogo della vendita, deve desumersi che la domanda proposta dalla Banca istante sia finalizzata ad ottenere una declaratoria di nullità per simulazione assoluta.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In punto di diritto va chiarito che, la domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l'allegazione, in punto di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene. (Cass. civ., Sez. I,
05/03/2008, n. 5961)
Più in particolare, deve rilevarsi che l'art. 1415 c.c. all'ultimo comma dispone che “i terzi possono far valere la simulazione quando essa pregiudica i loro diritti”; tal per cui è indubbio che chi non è parte del negozio simulato ha il potere di agire in giudizio per farne accertare il vizio, a condizione che dal negozio stesso sia pregiudicata una sua specifica posizione soggettiva, giuridicamente rilevante.
Ricorre, pertanto, sotto il profilo processuale, la legittimazione e l'interesse ad agire nel far valere la simulazione di un atto allorché la situazione sostanziale dedotta ed allegata da chi promuove il giudizio sia tale da integrare l'esistenza di una sua ragione di credito, anche se contestata o meramente eventuale o condizionata;
in quanto, anche in tal caso, l'attore è portatore di un concreto ed attuale interesse a prevenire il pregiudizio derivante dall'atto impugnato (Cass. civ., 17/09/1981, n. 5154, in Mass. Giur. It., 1981).
D'altro canto, l'azione di simulazione è esperibile laddove, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso.
Anche in caso di esperimento dell'azione di simulazione vale la regola generale di cui all'art. 2697 cc, sicché l'onere probatorio - rispetto alla sussistenza della simulazione stessa - grava sul soggetto che la allega.
Il regime probatorio, tuttavia, è notevolmente diversificato a seconda che l'azione di simulazione sia proposta dalle parti ovvero dai creditori o dai terzi.
I terzi godono di una tutela maggiore dal punto di vista probatorio in virtù della difficoltà di reperire le prove di un accordo, quale quello simulatorio, al quale non hanno partecipato.
Per tale ragione, sono ammessi a provare la simulazione con qualsiasi mezzo e, in particolare, per testimoni e presunzioni, come risulta in applicazione del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 cc, senza essere vincolati agli specifici limiti probatori previsti per questi mezzi in materia di contratti.
Le parti possono beneficiare del medesimo regime probatorio privilegiato previsto per i terzi unicamente nel caso in cui intendano provare l'illiceità del contratto dissimulato, mentre in tutti gli altri casi in cui intendano far valere la simulazione tra di esse o verso i terzi rimangono applicabili le ordinarie regole in tema di ammissibilità e limiti delle prove ex artt.
2721 e ss cc
In particolare, se il contratto simulato è redatto per iscritto, le parti hanno l'onere di provare la simulazione mediante controscrittura, essendo alle stesse preclusa ai sensi degli artt. 1417,
2722 e 2729 comma 2 cod. civ. tanto la prova per testi quanto quella per presunzioni, salvo quanto previsto dall'art. 2724 cc.
Sul punto, la Suprema Corte ha esattamente avuto modo di osservare che "in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla" (Cass. Civ., Sez. III, n. 13345/2015).
In particolare, può ritenersi raggiunta la prova della stipulazione di un contratto -o di una sua clausola meramente apparente sulla base di una serie di risultanze processuali globalmente considerate . Il terzo, infatti, può fornire la prova della simulazione senza limiti ex art. 1417 c.c. e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “nei casi in cui la prova della simulazione non subisca alcuna limitazione, la stessa può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, relativamente alle quali la verifica della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729, primo comma, cod. civ., è incensurabile con l'unico limite della sufficienza e coerenza della relativa motivazione (Cass. civ., sez II, sent. n. 17628 del 10.8.07).
Per quel che rileva nel caso di specie, va osservato che la titolarità del credito vantato risulta essere stata accertata dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 12614/2011 ma, applicando le regole generali sopracitate in tema di onere probatorio al caso in esame, la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 15.05.2018 non è stata provata dall'attore.
Ed infatti ,dall'insieme dei fatti esposti e dall'atto giuridico posto in essere – ossia il trasferimento della titolarità degli immobili de quibus– sembra doversi ragionevolmente desumere che costituisse piuttosto l'effettiva intenzione della quella di porre in essere CP_1 il negozio giuridico di cui l'attore chiede dichiararsi la simulazione né questi ha fornito in via documentale, o attraverso l'istruttoria, la prova della invocata simulazione.
Le parti convenute hanno allegato prova dell'effettivo pagamento del prezzo (cfr. assegno circolare ed estratto conto depositato dalla convenuta il 20.06.2020 in sede di CP_1 memorie di replica ed assegno circolare e estratto conto depositati dal allegati alle CP_2 memorie di replica 183 del 20.06.2020);.
Non si ravvede la volontà di diminuire, mediante il trasferimento della proprietà dell'immobile, la garanzia patrimoniale generica data la volontà di transigere con la Pt_1
essendo allegate agli atti una proposta transattiva rifiutata dall'attrice perché ritenuta
[...] non congrua (cfr. allegati alla costituzione della ) e comunque apparendo verosimili CP_1 le giustificazioni addotte dalla sulla maturazione della scelta di alienare l'immobile. CP_1
In ogni caso il valore della cessione dell'immobile risulta essere congruo e parametrato alla relazione di stima depositata dal allegato alla comparsa di costituzione e risposta e CP_2 non contestata specificamente dall'attrice.
In conclusione- noto essendo il principio già esposto in base al quale, ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, essendo invece necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla- alcun elemento utile a dimostrare la simulazione emerge dall'interrogatorio formale o dalle dichiarazioni testimoniali.
Parte attrice, in subordine alla domanda di simulazione, ha chiesto la declaratoria di inefficacia del trasferimento ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del
15.05.2028 avente Rep. 59056 – Racc. n. 25040. L'azione revocatoria, disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c., rappresenta uno dei mezzi principali, messi a disposizione del creditore dall'ordinamento giuridico, per la conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore (ex art. 2740 c.c.): attraverso la stessa, infatti, il creditore chiede la revoca, e la conseguente dichiarazione di inefficacia, di atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanza del credito.
Le condizioni per l'esperibilità dell'azione sono l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore e un atto di disposizione del patrimonio compiuto da quest'ultimo.
Inoltre, occorre la sussistenza di un elemento oggettivo, il c.d. eventus damni, ovvero l'esistenza di un pregiudizio per il creditore, derivante dall'atto dispositivo compiuto dal debitore, che si concretizza in un'impossibilità o una maggiore difficoltà di soddisfazione del credito sul restante patrimonio del debitore. In ultimo, deve sussistere un elemento soggettivo (c.d. scientia damni) integrato dalla circostanza che il debitore, nel momento in cui ha eseguito il proprio atto dispositivo, fosse a conoscenza che con esso avrebbe cagionato un danno ai propri creditori o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Se l'atto, infine, è a titolo oneroso, si ritiene necessario anche un ulteriore presupposto, consistente nella c.d. partecipatio fraudis del terzo, che deve essere conscio del pregiudizio arrecato dall'atto al creditore o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, partecipe della dolosa preordinazione. Gli atti dispositivi a titolo gratuito, invece, come nel caso della donazione, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) (Cfr. Cass. n.6017/1999) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuta conclusione del contratto (Cass. n. 3676/2011; Cass. n.
17336/2018).
Nel caso di specie, l'atto oggetto di revocatoria risale al 2018, mentre il debito è stato accertato definitivamente nel 2011; dunque, il trasferimento del bene è avvenuto successivamente al sorgere del credito.
Ciò chiarito in punto di diritto, nel presente giudizio, la difesa di parte attrice ha inteso ricavare la prova della consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni del creditore solo dalla circostanza che il trasferimento dell'immobile sia avvenuto successivamente al sorgere del credito, senza provare né mediante allegazioni documentali, né articolando prove testimoniali utili, alcuno dei presupposti necessari a conseguire una pronuncia di inefficacia dell'atto traslativo nei confronti della banca creditrice, soprattutto avuto riguarda alla prova della partecipatio fraudis del terzo. La Cassazione, con sentenza del 2000 n°7262, ha statuito che “in tema di azione revocatoria ordinaria, ove l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (scientia damni) essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) e la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio fraudis).
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (tra cui il vincolo di parentela tra debitore ed il terzo quando esso renda estremamente inverosimile che il terzo non abbia conoscenza della situazione debitoria del disponente;
le relazioni soggettive tra debitore e terzo;
la tempistica del negozio rispetto alla nascita del credito;
la sperequazione del prezzo convenuto rispetto a quello di mercato), il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. Cassazione 2008 n. 24757).
Sotto questo versante, le stesse deduzioni dell'attore, sul piano assertivo prima ancora che asseverativo, sono generiche.
I convenuti, costituitisi, per converso, hanno fornito elementi probatori o di allegazioni tali da giustificare l'operazione negoziale posta in essere.
Dall'esame della documentazione versata in atti, infatti, è dato desumere che:
1) acquistava da l'immobile per cui è causa al corrispettivo CP_1 Per_1 pari a €120.000,00 in data 09/11/2015, (cfr. Doc.
2 - Atto di acquisto Persona_2
09.11.2015); dunque, dopo il sorgere del credito, rafforzando in tal modo, nell'arco temporale compreso tra 09/11/2015 ed il 15/05/2018 la garanzia patrimoniale generica;
2) il primo atto di precetto alla sig.ra veniva notificato in data 14/07/2017 CP_1 dalla in qualità di mandataria di (cfr. Doc.
3 - Atto CP_4 Controparte_5 di precetto) e ricevuta la notifica, la , non provvedeva a dismettere CP_1 immediatamente la proprietà dell'immobile così come asserito da parte attrice, bensì formulava, unitamente al marito suo coobbligato in solido, una proposta di saldo e stralcio della propria posizione debitoria;
3) la signora , così come documentato dalle lettere d'incarico allegate alle CP_1 memorie di replica ex art. 183 del 20.05.2020, per l'anno 2018 e 2019, nonché dal
CUD 2019, ha prestato attività di lavoro occasionale presso la Novaterra Zeelandia S.p.a. azienda Lombarda;
pertanto, dovendo trasferirsi, decideva di alienare l'unità immobiliare in località Sessa Aurunca (CE), ; Parte_2
4) l'alienazione avveniva a titolo oneroso per un ammontare pari ad €120.000,00, pagato mediante assegno circolare in pari data emesso da con numero CP_6
5300938933-04 e diligentemente documentato da parte convenuta;
5) versato in atti, vi è, non solo copia dell'assegno circolare emesso dal Cantelli, ma anche copia dell'estratto conto della sig.ra da cui può desumersi l'effettività CP_1 del pagamento;
6) sul valore dell'immobile, è stata allegata agli atti una perizia di stima prodotta dal
(cfr. doc.5 fascicolo parte , che dà atto che il prezzo dell'immobile CP_2 CP_2 indicato nell'atto si allinea a quello del 2015, tenuto conto, a tal fine, che il complesso residenziale necessitava di cospicui interventi di manutenzione straordinaria, con una rilevante incidenza pro quota sulle singole unità immobiliari, come confermato anche dall'esperita istruttoria testimoniale. Parte attrice, peraltro, sul consilium fraudis del terzo, avrebbe quantomeno dovuto allegare e provare che il valore della cessione dell'immobile non fosse congruo al valore di mercato producendo una perizia di parte e non limitandosi a chiedere una
CTU in sede istruttoria, rigettata da questo giudice perché esplorativa e perché il valore dell'immobile non era oggetto di contestazione.
Per tutte queste ragioni complessivamente considerate, la domanda di simulazione e in subordine, quella di revocatoria, devono essere respinte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 147/2022 – scaglione di valore fino a 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Simona Di Rauso, , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 264/2019, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_3 CP_1
e Controparte_2
- condanna l'attrice al pagamento in favore di Parte_3 CP_1 della spese del presente grado di giudizio, nella misura complessiva di euro 7051,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell' avvocato avv. Andrea Recalcati;
-condanna l'attrice al pagamento in favore di Parte_3 Controparte_2 della spese del presente grado di giudizio, nella misura complessiva di euro 7051,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell' avvocato avv. Roberto Boccagna.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 29.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso