Art. 2.
Per il periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si applica ai concorsi per l'assunzione nei ruoli di personale del Ministero di grazia e giustizia la disposizione dell' articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , relativa alle modalita' di assunzione mediante concorsi unici per tutte le amministrazioni.
Per il periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si applica ai concorsi per l'assunzione nei ruoli di personale del Ministero di grazia e giustizia la disposizione dell' articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , relativa alle modalita' di assunzione mediante concorsi unici per tutte le amministrazioni.