Articolo 2 della Legge 9 febbraio 1982, n. 33
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 febbraio 1982
Art. 2.
Per il periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si applica ai concorsi per l'assunzione nei ruoli di personale del Ministero di grazia e giustizia la disposizione dell' articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , relativa alle modalita' di assunzione mediante concorsi unici per tutte le amministrazioni.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1982
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