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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da emotrasfusioni infette e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del in carica, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. presso i cui uffici, C.F._1
siti in Napoli alla via Diaz n. 11, domicilia per legge (PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(CF: ) nata a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(CF: ) nato a [...] il [...] elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_3
Maddaloni alla via Libertà n. 109 presso l'avv. Anna Rondinella (CF: ) che li CodiceFiscale_4 rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Romina Gentile (CF: C.F._5
), giusta procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
[...]
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc. Corte d'Appello, nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, in corretta applicazione del criterio di compensatio lucri cum damno, disporre la detrazione di quanto corrisposto a titolo di indennizzo da quanto riconosciuto nella sentenza di prime cure. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
PER GLI APPELLATI: “L'Avv. Anna Rondinella e l'Avv. Romina Gentile, quali difensori dei sig.ri
[...]
e , eredi della sig.ra deceduta il 23.11.2020, si CP_1 Controparte_2 Persona_1
riportano alla loro comparsa di costituzione e risposta, a tutta la documentazione depositata nonché a pagina 1 di 10 tutti gli atti e verbali di causa. Segnatamente si riportano alle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 26/01/2024, quest'ultima rinviata all'udienza odierna per carico di ruolo. Gli avvocati costituiti, con riferimento all'invito rivolto alle parti dall'Ill.mo
Consigliere relatore a produrre eventuali copie in loro possesso dei verbali e atti di causa relativi al giudizio di I grado, precisano nuovamente che, nella loro produzione di parte del giudizio di appello, depositavano telematicamente: 1) le copie in loro possesso di tutti gli atti relativi al giudizio di I grado svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli (R.g. 25683/2017- Giudice Pappalardo), ivi compresi gli atti relativi al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. interrotto per incompetenza per territorio e successivamente riassunto (r.g. 601124/2012 - Giudice D'Onofrio) (si confrontino: documenti 3a, 3b, 3c, 3d, così come dettagliatamente elencati nel file denominato “Indice produzione di parte del giudizio di appello). 2) il fascicolo d'ufficio del giudizio interrotto innanzi al Tribunale di
Santa Maria C.V. per incompetenza per territorio (r.g. 601124/2012 - Giudice D'Onofrio), ovvero tutti gli atti e verbali di causa facenti parte del suddetto fascicolo rilasciati in copia conforme dalla cancelleria del tribunale di S. Maria C.V. in data 22/02/2018 (si confronti: documento 3e, così come dettagliatamente elencato nel file denominato “Indice produzione di parte del giudizio di appello”). Si precisa che tali atti e verbali di causa (fascicolo d'ufficio), relativi al suddetto giudizio interrotto, venivano depositati telematicamente da questa difesa, nel giudizio successivamente riassunto innanzi al Tribunale di Napoli, con le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, n. 1 e n. 2, depositate rispettivamente in data 09/03/2018 e 13/04/2018. 3) la produzione degli odierni appellati quali eredi costituiti della sig.ra deceduta nel corso del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Per_1
Napoli - R.g. 25683/2017- Giudice Pappalardo (si confronti: documento 4, così come dettagliatamente elencato nel file denominato “Indice produzione di parte del giudizio di appello”). Gli avvocati costituiti concludono, come in atti verbali di causa, affinché l'Ill.mo Giudicante adito voglia, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza di idonei motivi e per l'effetto confermare la sentenza appellata n. 336/2021 del Tribunale di Napoli;
nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato e per l'effetto confermare la sentenza appellata
n. 336/2021 del Tribunale di Napoli. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio. A questo punto, chiedono che la causa venga rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 21, il 26 ed il 28.12.2012 ha convenuto innanzi al Persona_1
Tribunale di Santa Maria C.V. il , la ed il Parte_1 CP_3 Controparte_4
onde ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad una trasfusione di sangue infetto.
[...]
pagina 2 di 10 A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che, in data 07.11.1973, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico presso il di Maddaloni, nel corso del quale riceveva una Controparte_4
trasfusione sanguigna.
Ha ancora riferito l'istante di essere affetta da un'epatopatia cronica da virus HCV diagnosticatale solo in data 11.02.2008 e che il successivo 27.03.2008, riconducendo il proprio contagio all'unica emotrasfusione subita, aveva presentato domanda di indennizzo ai sensi della L. n.
210 del 1992 la quale veniva accolta dalla competente commissione medica. Tanto premesso la Per_1
ritenendo i convenuti responsabili in via contrattuale ed extracontrattuale per il contagio subito, ha chiesto la loro condanna al risarcimento dei danni patiti.
Radicatasi la lite ed espletata una c.t.u. medico-legale, veniva emessa una sentenza parziale la quale dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti dell' e rimetteva la causa sul CP_3
ruolo disponendo la rinnovazione della notifica della citazione al presso Parte_1
l'Avvocatura dello Stato.
In seguito alla rinotifica si è costituito il che ha eccepito l'incompetenza Parte_1 territoriale del tribunale adito in applicazione della regola del foro erariale prevista dall'art. 25 c.p.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'attrice, l'infondatezza della domanda e, in via gradata, la compensatio lucri cum damno adducendo l'esigenza di scomputare dalle somme liquidate a titolo risarcitorio gli importi percepiti e da percepire a titolo di indennizzo ex L. n. 210/92.
Con ordinanza del 28.07.2017 il Tribunale di S. Maria C.V. ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'Avvocatura dello Stato ex art. 25 c.p.c. rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Napoli.
Con atto notificato l'08.09.2017 dando seguito a tale ordinanza, ha riassunto Persona_1
il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli con costituzione del che si è riportato alle difese Parte_1
svolte nella precedente fase processuale.
In data 23.11.2020 l'attrice è poi deceduta con costituzione nel giudizio dei suoi figli ed eredi, ossia e , al fine di coltivare la domanda risarcitoria proposta dalla de cuius. CP_1 CP_2
Con sentenza pubblicata il 07.01.2021 e non notificata il Tribunale di Napoli, definendo la lite, ha rigettato la domanda avanzata nei confronti del non costituito in Controparte_4
giudizio, condannando il al pagamento della somma a titolo di risarcimento Parte_1 danni di € € 90.000,00 ciascuno, oltre interessi legali come di seguito specificati, a favore di CP_1
e nonché al rimborso delle spese processuali attoree distratte in favore
[...] Controparte_2 dell'avv. Anna Rondinella per dichiarato anticipo.
pagina 3 di 10 Detta sentenza, per quanto di interesse, è stata così motivata: “…Accertata la riconducibilità dell'infezione alla emotrasfusione del 7.11.73, il nominato c.t.u. ha quindi concluso nel senso che
l'attrice ebbe a contrarre una “Epatopatia cronica attiva” con un relativo danno biologico quantificabile intorno al 30% (trenta)”.
Il calcolo del danno biologico, dovrà dunque effettuarsi secondo un criterio di liquidazione ispirato alla giurisprudenza del Tribunale di Milano, che appare più consono e meglio rispondente alle indicazioni sia della Cassazione che della Corte Costituzionale (…).
Ai fini di una corretta quantificazione del danno, deve tenersi conto che, come è noto, l'infezione da HCV è caratterizzata da un decorso lento, ed inizialmente asintomatico o paucisintomatico, come confermato dal nominato c.t.u. che ha sottolineato che “L'evoluzione della malattia è stata lenta e subdola, con evidenza nei successivi ricoveri di ipertransaminasemia ed epatomegalia, fino alla diagnosi definitiva nel 2008”. Pertanto, la pur condivisibile conclusione dal medesimo raggiunta in punto di entità percentuale del danno biologico patito dalla , deve intendersi riferita non già al Per_1 momento in cui la medesima contrasse l'infezione, ma al momento, successivo, in cui la sintomatologia ad essa correlata ebbe a stabilizzarsi. Dalle risultanze documentali, tale momento può individuarsi nel
8.1.87, data in cui fu per la prima volta diagnostica alla defunta attrice una “epatopatia cronica”. Ne deriva che nel caso di specie, tenuto conto del tipo di lesioni subite, del sesso, dell'età e di ogni altro elemento connesso, questo Giudicante ritiene equo fissare l'equivalente pecuniario del danno biologico per la lesione permanente, con riferimento ai valori attuali, in Euro 180.000,00 (…).
Tale somma è liquidata all'attualità e pertanto non è suscettibile di rivalutazione monetaria;
su di essa sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, bensì sulla somma esprimente il danno all'epoca del sinistro (individuata, come detto, nel 8.1.87) - devalutata in base agli indici Istat - e via via rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Pertanto devono liquidarsi in favore di parte attrice le somme di cui sopra, da ripartirsi tra gli attori, che agiscono nella spiegata qualità di eredi della , in proporzione delle rispettive quote Per_1 ereditarie”.
§§§§§§
Con atto notificato il 25.06.2021 ed iscritto a ruolo nello stesso giorno il Parte_1
ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla parzialmente pagina 4 di 10 disponendo, in applicazione del criterio della compensatio lucri cum damno, la detrazione di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992 da quanto riconosciuto nella sentenza impugnata.
Con il proposto gravame l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. il quanto il tribunale non si pronunciava sull'eccezione di compensatio lucri cum damno, pur contenuta in comparsa di risposta, o comunque la rigettava per implicito condannando il al risarcimento Parte_1
senza detrarre quanto percepito come indennizzo dalla nonostante la produzione della Per_1 documentazione attestante l'entità delle somme versate per tale causale sino a quel momento, pari a €
71.189,07 al 2016, oltre alle somme successivamente incassate sino alla morte, ammontanti presuntivamente a € 37.971,25, per un totale di € 109.106,32.
Si sono costituiti gli appellati deducendo che in primo grado il non aveva fornito Parte_1
alcuna prova di quanto versato alla loro madre a titolo di indennizzo in quanto lo stesso, costituendosi nel giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Napoli, sebbene fosse suo onere non aveva depositato anche il proprio fascicolo di parte relativo alla precedente fase processuale, svoltasi innanzi al
Tribunale di S. Maria C.V. e conclusasi con la declaratoria di incompetenza, contenente la documentazione a suo tempo prodotta. L'eccepita compensatio lucri cum damno non era stata di conseguenza provata dal . Parte_1
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a complessivi 60 giorni (40 gg. per le comparse conclusionali e 20 gg. per le repliche).
§§§§§§
L'appello deve essere accolto perché fondato La Cassazione, a partire dalla pronunzia a S.U. n.
584/2008, ha infatti costantemente affermato che nel giudizio risarcitorio promosso contro il
[...]
per omessa vigilanza sulla somministrazione di sangue per uso terapeutico - nonostante Parte_1
l'indubbia differenza esistente tra il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus
HBV, HIV o HCV in seguito a trasfusioni infette e le attribuzioni indennitarie previste dalla L. n. 210 del 1992 per tale evenienza - l'indennizzo corrisposto al danneggiato deve essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il
) due diverse attribuzioni patrimoniali riferibili al medesimo fatto lesivo (cfr. in tal senso Parte_1
anche cass. n. 6572/2013 e cass. n. 8532/2020).
pagina 5 di 10 Si è inoltre precisato che la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ai sensi della L. n.
210 del 1992 e il risarcimento opera anche quando solo in apparenza non sussiste coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza come nel caso in cui quest'ultima sia corrisposta Cont dalle o dalle Regioni (così cass. n. 4309/2019).
E' inoltre pacifico che la compensatio lucri cum damno integra un'eccezione in senso lato - non traducendosi nell'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato ma in una mera difesa relativa all'esatta entità globale del pregiudizio realmente patito dal danneggiato - sicché è rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (cfr. così cass. n. 20111/2014, n. 24177/2020, n. 26757/2020, n. 23588/2022 e n. 991/2014 che, per le stesse ragioni, ritiene tale difesa proponibile anche in appello).
Si riconosce, ancora, che la detrazione in questione non è limitata alle somme già percepite a titolo di indennizzo al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili (così cass. 8866/2021 e cass. n. 8866/2021).
La “compensatio” è infine rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione degli uffici competenti a fornire informazioni, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato di legittimità e non può essere immotivatamente omesso, se la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura (In applicazione di tale principio la S.C., con la pronuncia n. 2840/2024, ha affermato la sindacabilità del mancato esercizio del potere di acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. in un caso in cui l'erogazione dell'indennizzo era stata effettuata non dal predetto , ignaro Parte_1 dell'esatto ammontare percepito, ma dalla Regione Sicilia).
Alla luce di tali principi l'appello deve essere senz'altro accolto. Se è infatti vero che, costituendosi in primo grado nel giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Napoli dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di S. Maria C.V., il non risulta aver prodotto la Parte_1 documentazione relativa all'indennizzo percepito da la quale non è stata depositata Persona_1
neppure in appello dalla difesa erariale, altrettanto vero è che sono stati gli stessi attori a documentare che tale documentazione era in atti al momento in cui è stata adottata la sentenza impugnata per averla essi stessi prodotta.
Dalla consultazione del fascicolo di primo grado di e , da loro CP_1 CP_2
scannerizzata e caricata sulla piattaforma del processo civile telematico, emerge infatti che con decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Regione Campania n. 91 del 13.09.2010 veniva riconosciuto a pagina 6 di 10 un indennizzo annuo ex L. n. 210/1992 di € 6.608,88 con contestuale liquidazione di Persona_1
€ 15.955,35 a titolo di arretrati maturati dall'01.04.2008 al 31.08.2010 che venivano accreditati tramite bonifico sul c/c bancario della de cuius (cfr. il doc. 3c, ossia l'indice della produzione di parte vistato dalla cancelleria del tribunale ed attestante la produzione di tale decreto in data 27.09.2012, nonché la copia integrale di tale provvedimento individuata come 3c) DOC. 13).
Risulta pertanto debitamente provato che a in attuazione di quanto disposto Persona_1 dalla C.M.O. di Caserta, fu liquidato l'importo di € 15.955,35 per i ratei arretrati di indennizzo maturati dall'01.04.2008 al 31.8.2010 con contestuale riconoscimento, a vita e con decorrenza dall'01.04.2008, di un importo annuo ammontante a € 6.608,88 da corrispondersi a mezzo ratei bimestrali.
Resta a questo punto da stabilire con quali modalità le somme ricevute a titolo di indennizzo debbano essere detratte dall'ammontare del risarcimento liquidato agli eredi di con Persona_1
la sentenza impugnata.
A tal fine occorre rifarsi al principio espresso dalla Cassazione secondo cui lo scomputo degli acconti versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretto, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito oppure rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio individuato (che nella fattispecie è quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato (così Cass. civ., sez. 3, Sent n. 25817 del 31.10.17).
Nel caso di specie il tribunale, con la sentenza pubblicata il 07.01.2021, ha liquidato in totale e all'attualità la somma di € 180.000,00 oltre interessi sulla somma devalutata in base agli indici ISTAT al 08.01.1987 e di anno in anno rivalutata fino al momento della decisione.
Al 31.08.2010 la aveva però ricevuto, a titolo di indennità arretrata, la somma di € Per_1
15.955,35. A quell'epoca l'importo a lei dovuto a titolo risarcitorio era di € 164.054,52 (per sorta capitale devalutata ai fine di operare la richiesta omogeneizzazione dei due crediti) e di € 144.825,13 per interessi legali calcolati con le modalità indicate nella sentenza impugnata.
La somma ricevuta di € 15.955,35 ha pertanto coperto solo una quota degli interessi all'epoca maturati il cui importo si riduce a € 128.869,78.
pagina 7 di 10 Al 31.08.2011 sono poi maturati sulla sorta capitale rivalutata a quella data € 2.247,87 per interessi che, sommati a quelli residui in precedenza maturati (€ 128.869,78) danno un totale di €
131.117,65 da cui va detratto il rateo annuale ricevuto di 6.608,88 residuando, pertanto, la somma di €
124.508,77 per interessi.
Al 31.08.2012 sono ancora maturati sulla sorta capitale rivalutata € 3.777,64 per interessi legali che, sommati a quelli maturati in precedenza (€ 124.508,77), danno un totale di € 128.286,41 da cui va detratto il rateo annuo di € 6.608,88 residuando perciò la somma di € 121.677,53 a titolo di interessi.
Al 31.08.2013 sono poi maturati, sulla sorta capitale rivalutata a quella data, € 4.394,72 per interessi legali che, sommati a quelli precedenti (€ 121.677,53), danno un totale di € 126.072,25 da cui va detratto il rateo ricevuto di € 6.608,88 residuando, pertanto, la somma di € 119.463,37 per interessi.
Al 31.08.2014 sono ancora maturati, sulla sorta capitale rivalutata, € 2.460,81 per interessi legali che, sommati a quelli maturati in precedenza (€ 119.463,37), danno un totale di € 121.924,18 da cui va detratto il rateo annuale ricevuto di € 6.608,88 residuando, pertanto, la somma di € 115.315,30 per interessi.
Al 31.08.2015 sono poi maturati, sulla sorta capitale rivalutata a quella data, € 1.170,38 per interessi legali che, sommati a quelli maturati in precedenza (€ 115.315,30), danno un totale di €
116.485,68 da cui va detratto il rateo annuale ricevuto di € 6.608,88 residuando, pertanto, la somma di
€ 109.876,80 per interessi.
Al 31.08.2016 sono ancora maturati, sulla sorta capitale rivalutata, € 527,22 per interessi legali che, sommati a quelli maturati in precedenza (€ 109.876,80), danno un totale di € 110.404,02 da cui va detratto il rateo annuale ricevuto di € 6.608,88 residuando, pertanto, la somma di € 103.795,14 per interessi.
Al 31.08.2017 sono altresì maturati, sulla sorta capitale rivalutata, € 236,65 per interessi legali che, sommati a quelli precedenti (€ 103.795,14), danno un totale di € 104.031,79 da cui va detratto il rateo annuale ricevuto di € 6.608,88 residuando, pertanto, la somma di € 97.422,91 per interessi.
Al 31.08.2018 sono poi maturati, sulla sorta capitale rivalutata, € 419,73 per interessi legali che, sommati a quelli maturati in precedenza, danno un totale di € 97.842,64 da cui va detratto il rateo annuale ricevuto di € 6.608,88 residuando perciò la somma di € 91.233,76 a titolo di interessi.
Al 31.08.2019 sono ancora maturati, sulla sorta capitale rivalutata a quella data, € 1.142,76 per interessi che, sommati a quelli maturati in precedenza (€ 91.233,76), danno un totale di € 92.376,52 da cui va detratto il rateo annuale ricevuto di € 6.608,88 residuando, pertanto, la somma di € 85.767,64 per interessi.
pagina 8 di 10 Al 31.08.2020 sono poi maturati, sulla sorta capitale rivalutata, € 539,38 per interessi legali che, sommati a quelli precedenti (€ 85.767,64), danno un totale di € 86.307,02 da cui va detratto il rateo annuale ricevuto di € 6.608,88 residuando perciò la somma di € 79.968,14 per interessi.
In data 23.11.2020 è infine deceduta con conseguente venir meno del suo Persona_1
diritto alla percezione dei ratei bimestrali. A quella data la somma da lei maturata a titolo di residuo indennizzo ex L. 210/1992 era di € 1.542,07 (€ 6.608,88 : 12 mesi = € 550,74 : 30 gg. = € 18,385 giornalieri x 84 gg. = € 1.542,07.). Al contempo, la somma a titolo di interessi legali sulla sorta capitale rivalutata a lei dovuta a quella data era di € 20,53 che, sommata agli interessi maturati in precedenza (€
79.698,14), dà un totale di € 79.718,67. Detratta da tale importo la somma di € 1.542,07 residuano, quindi, € 78.176,60 per interessi.
In conclusione, alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (07.01.2021), competeva agli istanti la somma di € 180.000,00 per sorta capitale + € 78.176,60 per interessi e cioè € 90.000,00 a testa + € 39.088,30 per interessi.
Trattandosi di credito di valuta, la sorta capitale di € 90.000,00 va rivalutata alla data della presente decisione in € 106.020,00 (indice Istat impiegato = 1,178). Su tale importo, a titolo di interessi, sono maturati € 10.042,90 (1605 giorni).
La somma complessiva dovuta a oggi è dunque di € 106.020,00 per sorta capitale + € 49.131,20
a titolo di interessi (€ 39.088,30 + € 10.042,90) per un totale di € 155.151,20 a testa, oltre interessi legali dalla decisione al saldo
Le spese di lite seguono la soccombenza, da individuare avendo riguardo all'esito finale della lite che vede gli attori vittoriosi nonostante l'operare della compensatio lucri cum damno, e si liquidano come da dispositivo riconoscendo i compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 e € 520.000,00 e distraendo la somma in favore degli avvocati
Anna Rondinella e Romina Gentile per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 336/21 pubblicata il
07.01.2021, così provvede:
1) Condanna il , in persona del Ministro in carica, a pagare la somma di € Parte_1
155.151,20 ciascuno in favore di e con gli interessi legali dalla CP_1 Controparte_2
presente decisione al saldo effettivo.
2) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio di appello che si liquidano Parte_1 in € 20.119,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15%
pagina 9 di 10 di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avvocati Anna Rondinella
e Romina Gentile per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 18.06.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta interamente con la collaborazione della Dott.ssa Antonella
Mauriello in qualità A.U.P.P.
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