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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 1896 2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.1.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1896/2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola
Lubrano Lavadera, ed elettivamente domiciliato in Procida alla via Cavour, 28, come da procura in atti (comunicazioni al fax n. 081/0098734 o alla pec: - ) Email_1
- ricorrente in opposizione-
E
C.F. - in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ai sensi della procura generale alle liti per Notaio di Fiumicino (RM) del 22.3.2024, Per_1 numero Rep.37875, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., (comunicazioni all'indirizzo PEC: t;
) Email_2
- convenuto resistente –
OGGETTO: opposizione avviso di addebito 371 2023 0012553702 000, notificato a mezzo PEC in data 16.12.2023 con i quali risultano azionati contributi – quantificati dall' in € CP_1
6.510,42 - di pertinenza della Gestione Previdenziale dei Commercianti per il periodo dal
2/2019 al 2/2020, Gestione alla quale il ricorrente è stato iscritto di ufficio in qualità di liquidatore della “s.r.l PITAGORA STORE”,
Conclusioni:
per la parte ricorrente:
“1) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 371 2023 0012553702000; - in tutti i casi dichiarare per le motivazioni indicate in premessa non dovute le somme richieste;
- con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario.
Per il convenuto CP_1
“a) dichiarare accertato, dovuto e legittimo il credito che l' vanta nei confronti CP_1 dell'odierno opponente, così come ingiunto nell'avviso di addebito opposto, condannare parte opponente al pagamento della predetta somma;
• in ogni caso, condannare il medesima opponente al pagamento delle spese legali del presente giudizio”
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.1.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di essere socio della snc OR CS di PA E & C e tanto dal 5 novembre 2015; CP_
- che l' – sede Territoriale di Napoli- Soccavo gli aveva notificato a mezzo pec, in data 16 dicembre 2023, avviso di addebito n. 37120230012553702000 per la somma di € 6.510,42;
- che tale atto traeva origine dal mancato versamento dei contributi IVS Gestione commercianti cui era obbligato a dire dell' il ricorrente per il periodo 02/2019 al 02/2020 in quanto CP_1 socio della snc OR CS di PA E & C;
- che per il periodo in contestazione (dal 02/2019 al 02/2020) è stato da un lato socio non lavoratore della snc OR CS di PA E & C e dall'altro lavoratore dipendente part-time della Parthenope S.r.l.;
- che l'avviso di addebito opposto ha ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi previdenziali Gestione commercianti per il periodo 02/2019 al 02/2020 senza, tuttavia, individuare nel dettaglio degli addebiti l'attività cui sono riferiti i contributi previdenziali;
- che la qualità di socio non lavoratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella c.d. Gestione Commercianti, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, peraltro, con carattere di abitualità e prevalenza;
- che l'onere della prova di tutti gli aspetti sopra indicati grava sull' ; CP_1
- che, quindi, è illegittima la sua iscrizione alla Gestione Commercianti così come la conseguente richiesta di contributi per il periodo oggetto di addebito;
- che la pretesa dell' , è frutto di un'erronea interpretazione ed applicazione della CP_1 normativa di riferimento;
- di non avere mai esercitato in modo personale , continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale.
Tanto premesso la parte ricorrente concludeva nel modo sopra riportato.
Nel giudizio si costituiva ritualmente l' che chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Si perveniva così all'udienza del 16.01.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di “trattazione scritta” della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
All'esito della discussione svolta con le modalità della trattazione scritta il GL ritiene il ricorso fondato e lo accoglie per le ragioni che seguono.
In sostanza n l' richiede il pagamento di somme per omesso versamento dei contributi CP_1
I.V.S. fissi/percentuale calcolati sul minimale dovuto alla gestione commercianti.
Tempestività dell'opposizione
L'atto opposto è stato notificato – come emerge dalla documentazione depositata in atti - in data 16.12.2023 mentre il relativo ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria in data 25.1.2024 e, pertanto, esso è stato opposto nel termine previsto dall'art. 24, V Comma, D.Lgs. 46/99. In altre parole la parte ricorrente ha fornito piena prova di avere compiuto gli adempimenti previsti dal citato comma V dell'art. 24 provvedendo ad iscrivere a ruolo le opposizioni de quo entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito n. 37120230012553702000. Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio
2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è CP_ l'Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale Controparte_2 CP_ litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, la Controparte_3 deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (argomento che assorbe la questione relativa alla “capacità notificatoria” di coloro che hanno materialmente effettuato l'attività di notifica).
Tanto non significa che il contribuente possa rimanere privo di tutela a fronte di violazioni siffatte, stante il principio della piena autonomia dei diversi rimedi predisposti dall'ordinamento in favore dell'intimato (cfr. Cass., sez. un., 10.8.2000, n. 562; Cass. 7.3.2001, n. 3267; Cass. 15.5.2001, n. 6656; Cass. 19.10.2001, n. 12800).
Pertanto l'intimato potrà fare ricorso all'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero all'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cpc, allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. 28.6.2002, n. 9498).
Invero l'art. 29, comma 2°, d.lgs. n. 46/1999 prevede che per le entrate indicate nel comma 1 – e tra queste vi sono anche i crediti contributivi – non si applichi la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del d.P.R. n. 602/73 che limita i motivi di opposizione di cui agli artt. 615 e 617 cpc.
Va, quindi, ribadito che l'opposizione deve essere dichiarata ammissibile.
L'art. 24 comma V, dlgs. n. 46/'99 stabilisce, come già ricordato, che “contro l'iscrizione al ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella di pagamenti”.
L'opposizione deve, pertanto, ritenersi anche tempestiva.
Merito
Quanto al merito della questione sottoposta all'attenzione del giudicante va ribadito che è stato opposto l'avviso di addebito emesso dall' n. 37120230012553702000 con il CP_1 quale risultano azionati contributi IVS fissi/percentuali e sanzioni – Gestione commercianti
– per il periodo dal febbraio 2019 al febbraio 2020 per un importo complessivo pari ad euro per la somma di € 6.510,42.
La pretesa creditoria fa, dunque, riferimento ad un asserito mancato versamento di contributi
I.V.S. fissi a titolo di Gestione Commercianti, comprensiva di sanzioni accessori e spese ulteriori per il periodo dal febbraio 2019 al febbraio 2020.
Emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente che il nel periodo sopra Pt_1 indicato ha sì svolto attività di lavoro dipendente ma esclusivamente in favore della
Parthenope S.r.l.. e non anche della snc OR CS di PA E & C. società per la quale nel medesimo periodo ha ricoperto solo la qualità di socio non lavoratore.
Tanto emerge dall'estratto contro previdenziale in atti ove si rileva che il ricorrente ha svolto attività di lavoro dipendente part-time solo della Parthenope S.r.l.. e non anche della snc
OR CS di PA E & C.
Inoltre, la qualità di socio non lavoratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella c.d. Gestione Commercianti, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall' . CP_1
Afferma l' che “dalla consultazione delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero CP_1 del Lavoro, è emerso che il ricorrente dal 6/1/2019 e fino al 31/7/2019 era dipendente a tempo indeterminato per solo 24 h (part time) della Società Partenope s.r.l. , con qualifica di commesso di negozio e che in data 29/10/2015 risultava essere socio di snc della OR
CS di PA E & C. , percependo anche un compenso, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2019 e 2020, che si allegano. Pertanto avendo percepito un reddito da attività lo stesso deve essere assoggettato a contribuzione”.
Tale affermazione al di là della valenza suggestiva, tuttavia, non appare decisiva in assenza di altri elementi di tipo probatorio. Occorre ricordare, infatti, che a norma dell'art. 1 L. n. 1397/1960 per l'iscrizione alla gestione commercianti devono ricorrere tra l'altro i seguenti presupposti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia……
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza".
La prova della sussistenza della circostanza fattuali indicate nella norma appena richiamata grava, come più diffusamente si dirà più avanti, certamente sull' che deve dimostrare CP_1
l'effettiva sussistenza (come, peraltro, previsto dalla stessa circolare n. 78/2013) di tutti CP_1
i presupposti per l'iscrizione del alla gestione commercianti. Pt_1
In assenza di prova puntuale e specifica deve ritenersi che effettivamente il non è Pt_1 soggetto all'obbligo di versamento dei contributi a titolo di Gestione commercianti non avendo mai svolto – manca sul punto ogni prova offerta dall' di sicuro affidamento -, CP_1 all'interno della società snc della OR CS di PA E & C., alcuna delle mansioni svolte tipicamente dai dipendenti;
certamente non può ritenersi che le abbia svolte con abitualità e prevalenza.
Scrive condivisibilmente nelle note di discussione parte opponente che “nel caso di specie il ricorrente non ha mai ricoperto la carica di “socio liquidatore” della OR CS di PA E & C. snc, carica invece ricoperta dal sig. (cfr visura Controparte_4 camerale della società “OR CS di PA E & C snc”). Per il periodo in contestazione 02/2019 al 02/2020, peraltro, il ricorrente era lavoratore dipendente part-time di altra società ovvero la Parthenope S.r.l. per cui giammai lo stesso avrebbe potuto svolgere altra attività prevalente presso la OR snc”.
Il non ha svolto lavoro come dipendente della OR CS di PA E Pt_1
& C. snc, né gli elementi di prova forniti dall' appaiono sufficienti a consentire di CP_1 affermare che egli abbia ricoperto la carica di “socio liquidatore della stessa.
Inoltre ben può affermarsi che essendo egli lavoratore dipendente (sia pure con contratto part- time) di altra società (ovvero della Parthenope S.r.l.) non avrebbe potuto svolgere altra attività del parti di tipo subordinato, peraltro, con modalità abituali e prevalenti in favore di altra società (appunto la OR CS di PA E & C. snc). Occorre, data la particolarità della questione oggetto del presente giudizio, riportare – questa volta per intero - le norme che disciplinano la presente fattispecie e la loro evoluzione normativa e giurisprudenziale.
L'art. 1, comma 202, della legge n.662 del 23.12.1996 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”
Il successivo comma 203 sostituisce il comma 1 dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n. 160 il quale, a sua volta, aveva sostituito l'art.1 della legge 27.11.1960 n.1397; il testo oggi in vigore dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208 dispone, poi, che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' CP_1 decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…”.
Successivamente, con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante,
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuta una norma, che si è autodefinita norma di interpretazione autentica che ha così disposto: “l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i CP_ quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 16.8.1995”.
In tale disposizione normativa di interpretazione autentica si precisa, in sostanza, che il problema dell'iscrizione all'unica gestione presso la quale si esercita l'attività prevalente, fra le varie esercitate da un soggetto, si pone soltanto per le attività autonome esercitate in forma d'impresa individuale (dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti) e non vale, al contrario, qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa societaria. Inoltre la norma esclude, questa volta espressamente, dalla regola di unicità di iscrizione, i rapporti di lavoro per i quali è richiesta l'iscrizione alla gestione separata (secondo la regola di concorrenza, già contenuta nella legge 335/1995) e ribadisce la possibilità di una doppia iscrizione previdenziale in presenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento.
In altre parole da una parte, in presenza di una duplice attività lavorativa (quando è prevista per entrambe una tutela assicurativa) deve effettuarsi una duplicità di iscrizioni (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 133/84) e dall'altra parte, la gestione separata (a differenza delle gestioni relative ad artigiani, coltivatori diretti, commercianti), non è soggetta alla regola dell'attività prevalente ma semmai alla regola opposta, quella della non esclusività dell'iscrizione.
Tale disposizione di interpretazione, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2012 pone fine, in modo probabilmente definitivo, a qualsiasi disputa interpretativa sul tema della doppia iscrizione previdenziale del socio di srl di società commerciale, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima;
essendosi riconosciuta la piena legittimità – anche a livello costituzionale - della duplice iscrizione, nell'ovvia coesistenza dei relativi presupposti, per come affermato dal legislatore con la norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 11, d. l. 78/2010 (conv. in l.30 luglio 2010, n. 122).
Tuttavia va evidenziato che proprio l'intervento della Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 15 del 2012 pone l'accento – ai fini della doppia iscrizione previdenziale del socio di s.r.l. di società commerciale – sulla necessità che detto socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e che sia, nel contempo, anche amministratore della stessa società.
Nel caso in esame, al contrario quanto sopra non è emerso. Parte opposta (attore in senso sostanziale nel presente giudizio) non ha assolto, in modo
CP_1 adeguato, al proprio onere probatorio. Va, infatti, evidenziato che l' , parte opposta nel presente giudizio è, tuttavia, attore in
CP_1 senso sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade sull' convenuto
CP_1 nella presente controversia. Va, poi, ricordato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell' provare l'esistenza dell'obbligo
CP_1 contributivo. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell' (che
CP_1 nella fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti.
A giudizio di chi scrive, infatti, non è stata fornita una prova di sicuro affidamento in grado di suffragare in modo tranquillizzante, l'assunto di parte opposta.
Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto delle cartelle esattoriali impugnate in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Peraltro, anche da ultimo nella circolare n. 78/2013 si è ribadito che “il carattere CP_1 dell'abitualità e della prevalenza che costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa commercianti” deve essere dimostrato dallo stesso Istituto che si asserisce creditore, essendo obbligato quest'ultimo a fornire, caso per caso, la prova della legittimità dell'iscrizione. A norma dell'art.2697 c.c., dunque, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita od il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
Giova precisare che, nel caso in esame, non si verte in una di quelle situazioni che giustificano un'inversione della prova;
l'inversione dell'onere della prova è, difatti, collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge od ad altre norme che pongano praesumpiotiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art.2697 c.c. (cfr. Cass. 28.6.1984 n.3796). Va sottolineato e ribadito che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti ricade, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sull'ente previdenziale e non sul parte ricorrente (sul punto Cassazione N. 21470/2019), onere nella specie non assolto.
Va ribadito ancora in volta che – relativamente ai presupposti per l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali – essa riguarda solo coloro che abbiano o abbiano avuto una partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale, circostanza non sufficientemente dimostrata in questo giudizio.
Sul punto è pacifico l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la qualità di semplice socio “non è sufficiente a fare sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (Cassazione civile sez. lav. - 13/02/2020, n. 3636; Corte di Cassazione SU sentenza n. 3240 del 12.2.2010).
In un caso analogo deciso da questo stesso ufficio giudiziario, il giudice assegnatario di quel procedimento scriveva:
“L'opposizione può essere accolta nei termini in cui si dirà.
Come noto l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co.
202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co.
1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività: - commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutto coloro che: - siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Pertanto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti degli amministratori di società per azioni e a responsabilità limitata, dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c) e quindi affinché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) sicché costoro sono tenuti all'iscrizione solo qualora partecipano direttamente al lavoro aziendale
e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Pertanto, come correttamente ribadito dai Giudici di legittimità nella citata sentenza n. 10763 del 2018, “una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante
Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Se, quindi, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale, nel caso di specie dagli atti risulta quanto segue: dal 12.4.2019 al 12.10.2019 risulta in essere (vi è contratto versato in atti) un rapporto di lavoro part time a carattere subordinato tra la Agenzia Nuova Frontiere Lavoro spa (società di somministrazione) con prestazione lavorativa da rendere presso Hotel Albatros riconducibile alla Ischia for ever srl;
dal 17.4.2019 al 12.10.2019 dall'estratto contributivo si evince l'esistenza di un rapporto a carattere subordinato part time con la
per il periodo successivo il ricorrente risulta aver fruito di indennità Naspi. CP_5
Ebbene, non risulta che il Sig. partecipasse all'attività aziendale della con Pt_2 CP_5 CP_ un'attività di coordinamento o direttiva;
ma nemmeno l' ha provato l'abitualità dell'attività espletata e la prevalenza della stessa attività, dato che emerge per tabulas (cfr. contratto di assunzione, buste paga) la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa alle dipendenze di altro soggetto nel periodo oggetto di osservazione”. (cfr. sentenza del giudice Borrelli, n. 2887/2023, pubblicata in data 03/05/2023 e relativa al procedimento avente NRG 1596/2022).
Nel caso in esame la richiesta di pagamento contenuta nell'avvisto di addebito notificato dall' risulta del pari illegittima e non fondata in quanto il ricorrente CP_1 Parte_1
non può essere ritenuto soggetto all'obbligo di versamento dei contributi a titolo
[...] di Gestione commercianti non essendo stata fornita la prova che egli abbia mai ricoperto, all'interno della società sopra indicata alcuna delle mansioni tipicamente svolte dai dipendenti aventi un rapporto caratterizzato dalla subordinazione con carattere di abitualità e prevalenza.
Occorre ribadire che dalla visura prodotta in atti si evince che egli è stato amministratore della società e non certo un dipendente della stessa e che ad ogni buon conto che svolge all'interno dell'azienda unicamente una funzione di rappresentanza e null'altro.
Dagli atti di causa non vi è alcun atto da cui evincere che la parte ricorrente, nel periodo in contestazione che qui interessa, abbia mai partecipato all'attività aziendale né, soprattutto, che abbia prestato la sua attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza.
Deve essere ribadito che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C. Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n. 3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
In proposito giova osservare che non è sufficiente che il soggetto interessato sia titolare di una impresa organizzata e/o diretta prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia ed abbia la piena responsabilità dell'impresa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione dell'impresa, ma è anche necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ne consegue che la posizione di socio e amministratore della società non comporta di per sé l'obbligatorietà dell'iscrizione nella gestione dei commercianti. Tale obbligo sorge solo ove la abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo, ma anche quello della partecipazione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. L'attività di tipo amministrativo e quella di tipo lavorativo, in generale, attengono ad una partecipazione alla vita aziendale di natura diversa: la prima comporta una partecipazione all'attività aziendale di gestione e di rappresentanza ed è sostanzialmente rivolta a garantire il funzionamento dell'azienda stessa e del suo organismo sociale;
la seconda, invece, é sostanzialmente rivolta a garantire in concreto la realizzazione dell'oggetto sociale mediante il concorso della collaborazione prestata dai vari lavoratori della società nelle attività di gestione.
Ed a tale ultima attività che consegue l'iscrizione nella gestione in questione.
Nella fattispecie, occorre ribadire ancora una volta, difettano i requisiti per l'iscrizione di
(ricorrente in questo giudizio) nella gestione commercianti. Parte_1
Ed invero, in disparte quanto osservato dal ricorrente, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova, come detto, che il ricorrente abbia effettivamente svolto, con carattere di abitualità e prevalenza, rispetto alla contemporanea attività di tipo amministrativo e gestoria spiegata quale amministratore, l'attività nella quale si sostanza l'oggetto sociale (cfr. sentenza n. 3027/2023 pubblicata dalla sezione lavoro del Tribunale di Catania in data 04/07/2023 ; procedimento NRG 3119/2023).
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, accolta ed, alla luce di quanto sopra, l'avviso di addebito oggetto di questo giudizio deve essere annullato.
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, CP_1 nella misura specificata in dispositivo.
P. Q. M.
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dispone accerta e dichiara la nullità dell'avviso di addebito 371 2023 0012553702 000, notificato in data 16.12.2023 al ricorrente Parte_1
con il quale risultano azionati contributi IVS fissi/percentuali e sanzioni –
[...]
Gestione commercianti – per il periodo dal febbraio 2019 al febbraio 2020, per un importo complessivo pari ad euro di euro 6.510,42 importo che, pertanto, non è dovuto dal ricorrente;
b) condanna la parte convenuta a rifondere in favore dell'opponente le spese del CP_1 giudizio che liquida in misura pari ad € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Napoli 12.2.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.1.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1896/2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola
Lubrano Lavadera, ed elettivamente domiciliato in Procida alla via Cavour, 28, come da procura in atti (comunicazioni al fax n. 081/0098734 o alla pec: - ) Email_1
- ricorrente in opposizione-
E
C.F. - in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ai sensi della procura generale alle liti per Notaio di Fiumicino (RM) del 22.3.2024, Per_1 numero Rep.37875, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., (comunicazioni all'indirizzo PEC: t;
) Email_2
- convenuto resistente –
OGGETTO: opposizione avviso di addebito 371 2023 0012553702 000, notificato a mezzo PEC in data 16.12.2023 con i quali risultano azionati contributi – quantificati dall' in € CP_1
6.510,42 - di pertinenza della Gestione Previdenziale dei Commercianti per il periodo dal
2/2019 al 2/2020, Gestione alla quale il ricorrente è stato iscritto di ufficio in qualità di liquidatore della “s.r.l PITAGORA STORE”,
Conclusioni:
per la parte ricorrente:
“1) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 371 2023 0012553702000; - in tutti i casi dichiarare per le motivazioni indicate in premessa non dovute le somme richieste;
- con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario.
Per il convenuto CP_1
“a) dichiarare accertato, dovuto e legittimo il credito che l' vanta nei confronti CP_1 dell'odierno opponente, così come ingiunto nell'avviso di addebito opposto, condannare parte opponente al pagamento della predetta somma;
• in ogni caso, condannare il medesima opponente al pagamento delle spese legali del presente giudizio”
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.1.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di essere socio della snc OR CS di PA E & C e tanto dal 5 novembre 2015; CP_
- che l' – sede Territoriale di Napoli- Soccavo gli aveva notificato a mezzo pec, in data 16 dicembre 2023, avviso di addebito n. 37120230012553702000 per la somma di € 6.510,42;
- che tale atto traeva origine dal mancato versamento dei contributi IVS Gestione commercianti cui era obbligato a dire dell' il ricorrente per il periodo 02/2019 al 02/2020 in quanto CP_1 socio della snc OR CS di PA E & C;
- che per il periodo in contestazione (dal 02/2019 al 02/2020) è stato da un lato socio non lavoratore della snc OR CS di PA E & C e dall'altro lavoratore dipendente part-time della Parthenope S.r.l.;
- che l'avviso di addebito opposto ha ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi previdenziali Gestione commercianti per il periodo 02/2019 al 02/2020 senza, tuttavia, individuare nel dettaglio degli addebiti l'attività cui sono riferiti i contributi previdenziali;
- che la qualità di socio non lavoratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella c.d. Gestione Commercianti, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, peraltro, con carattere di abitualità e prevalenza;
- che l'onere della prova di tutti gli aspetti sopra indicati grava sull' ; CP_1
- che, quindi, è illegittima la sua iscrizione alla Gestione Commercianti così come la conseguente richiesta di contributi per il periodo oggetto di addebito;
- che la pretesa dell' , è frutto di un'erronea interpretazione ed applicazione della CP_1 normativa di riferimento;
- di non avere mai esercitato in modo personale , continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale.
Tanto premesso la parte ricorrente concludeva nel modo sopra riportato.
Nel giudizio si costituiva ritualmente l' che chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Si perveniva così all'udienza del 16.01.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di “trattazione scritta” della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
All'esito della discussione svolta con le modalità della trattazione scritta il GL ritiene il ricorso fondato e lo accoglie per le ragioni che seguono.
In sostanza n l' richiede il pagamento di somme per omesso versamento dei contributi CP_1
I.V.S. fissi/percentuale calcolati sul minimale dovuto alla gestione commercianti.
Tempestività dell'opposizione
L'atto opposto è stato notificato – come emerge dalla documentazione depositata in atti - in data 16.12.2023 mentre il relativo ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria in data 25.1.2024 e, pertanto, esso è stato opposto nel termine previsto dall'art. 24, V Comma, D.Lgs. 46/99. In altre parole la parte ricorrente ha fornito piena prova di avere compiuto gli adempimenti previsti dal citato comma V dell'art. 24 provvedendo ad iscrivere a ruolo le opposizioni de quo entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito n. 37120230012553702000. Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio
2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è CP_ l'Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale Controparte_2 CP_ litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, la Controparte_3 deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (argomento che assorbe la questione relativa alla “capacità notificatoria” di coloro che hanno materialmente effettuato l'attività di notifica).
Tanto non significa che il contribuente possa rimanere privo di tutela a fronte di violazioni siffatte, stante il principio della piena autonomia dei diversi rimedi predisposti dall'ordinamento in favore dell'intimato (cfr. Cass., sez. un., 10.8.2000, n. 562; Cass. 7.3.2001, n. 3267; Cass. 15.5.2001, n. 6656; Cass. 19.10.2001, n. 12800).
Pertanto l'intimato potrà fare ricorso all'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero all'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cpc, allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. 28.6.2002, n. 9498).
Invero l'art. 29, comma 2°, d.lgs. n. 46/1999 prevede che per le entrate indicate nel comma 1 – e tra queste vi sono anche i crediti contributivi – non si applichi la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del d.P.R. n. 602/73 che limita i motivi di opposizione di cui agli artt. 615 e 617 cpc.
Va, quindi, ribadito che l'opposizione deve essere dichiarata ammissibile.
L'art. 24 comma V, dlgs. n. 46/'99 stabilisce, come già ricordato, che “contro l'iscrizione al ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella di pagamenti”.
L'opposizione deve, pertanto, ritenersi anche tempestiva.
Merito
Quanto al merito della questione sottoposta all'attenzione del giudicante va ribadito che è stato opposto l'avviso di addebito emesso dall' n. 37120230012553702000 con il CP_1 quale risultano azionati contributi IVS fissi/percentuali e sanzioni – Gestione commercianti
– per il periodo dal febbraio 2019 al febbraio 2020 per un importo complessivo pari ad euro per la somma di € 6.510,42.
La pretesa creditoria fa, dunque, riferimento ad un asserito mancato versamento di contributi
I.V.S. fissi a titolo di Gestione Commercianti, comprensiva di sanzioni accessori e spese ulteriori per il periodo dal febbraio 2019 al febbraio 2020.
Emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente che il nel periodo sopra Pt_1 indicato ha sì svolto attività di lavoro dipendente ma esclusivamente in favore della
Parthenope S.r.l.. e non anche della snc OR CS di PA E & C. società per la quale nel medesimo periodo ha ricoperto solo la qualità di socio non lavoratore.
Tanto emerge dall'estratto contro previdenziale in atti ove si rileva che il ricorrente ha svolto attività di lavoro dipendente part-time solo della Parthenope S.r.l.. e non anche della snc
OR CS di PA E & C.
Inoltre, la qualità di socio non lavoratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella c.d. Gestione Commercianti, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall' . CP_1
Afferma l' che “dalla consultazione delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero CP_1 del Lavoro, è emerso che il ricorrente dal 6/1/2019 e fino al 31/7/2019 era dipendente a tempo indeterminato per solo 24 h (part time) della Società Partenope s.r.l. , con qualifica di commesso di negozio e che in data 29/10/2015 risultava essere socio di snc della OR
CS di PA E & C. , percependo anche un compenso, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2019 e 2020, che si allegano. Pertanto avendo percepito un reddito da attività lo stesso deve essere assoggettato a contribuzione”.
Tale affermazione al di là della valenza suggestiva, tuttavia, non appare decisiva in assenza di altri elementi di tipo probatorio. Occorre ricordare, infatti, che a norma dell'art. 1 L. n. 1397/1960 per l'iscrizione alla gestione commercianti devono ricorrere tra l'altro i seguenti presupposti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia……
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza".
La prova della sussistenza della circostanza fattuali indicate nella norma appena richiamata grava, come più diffusamente si dirà più avanti, certamente sull' che deve dimostrare CP_1
l'effettiva sussistenza (come, peraltro, previsto dalla stessa circolare n. 78/2013) di tutti CP_1
i presupposti per l'iscrizione del alla gestione commercianti. Pt_1
In assenza di prova puntuale e specifica deve ritenersi che effettivamente il non è Pt_1 soggetto all'obbligo di versamento dei contributi a titolo di Gestione commercianti non avendo mai svolto – manca sul punto ogni prova offerta dall' di sicuro affidamento -, CP_1 all'interno della società snc della OR CS di PA E & C., alcuna delle mansioni svolte tipicamente dai dipendenti;
certamente non può ritenersi che le abbia svolte con abitualità e prevalenza.
Scrive condivisibilmente nelle note di discussione parte opponente che “nel caso di specie il ricorrente non ha mai ricoperto la carica di “socio liquidatore” della OR CS di PA E & C. snc, carica invece ricoperta dal sig. (cfr visura Controparte_4 camerale della società “OR CS di PA E & C snc”). Per il periodo in contestazione 02/2019 al 02/2020, peraltro, il ricorrente era lavoratore dipendente part-time di altra società ovvero la Parthenope S.r.l. per cui giammai lo stesso avrebbe potuto svolgere altra attività prevalente presso la OR snc”.
Il non ha svolto lavoro come dipendente della OR CS di PA E Pt_1
& C. snc, né gli elementi di prova forniti dall' appaiono sufficienti a consentire di CP_1 affermare che egli abbia ricoperto la carica di “socio liquidatore della stessa.
Inoltre ben può affermarsi che essendo egli lavoratore dipendente (sia pure con contratto part- time) di altra società (ovvero della Parthenope S.r.l.) non avrebbe potuto svolgere altra attività del parti di tipo subordinato, peraltro, con modalità abituali e prevalenti in favore di altra società (appunto la OR CS di PA E & C. snc). Occorre, data la particolarità della questione oggetto del presente giudizio, riportare – questa volta per intero - le norme che disciplinano la presente fattispecie e la loro evoluzione normativa e giurisprudenziale.
L'art. 1, comma 202, della legge n.662 del 23.12.1996 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”
Il successivo comma 203 sostituisce il comma 1 dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n. 160 il quale, a sua volta, aveva sostituito l'art.1 della legge 27.11.1960 n.1397; il testo oggi in vigore dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208 dispone, poi, che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' CP_1 decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…”.
Successivamente, con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante,
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuta una norma, che si è autodefinita norma di interpretazione autentica che ha così disposto: “l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i CP_ quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 16.8.1995”.
In tale disposizione normativa di interpretazione autentica si precisa, in sostanza, che il problema dell'iscrizione all'unica gestione presso la quale si esercita l'attività prevalente, fra le varie esercitate da un soggetto, si pone soltanto per le attività autonome esercitate in forma d'impresa individuale (dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti) e non vale, al contrario, qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa societaria. Inoltre la norma esclude, questa volta espressamente, dalla regola di unicità di iscrizione, i rapporti di lavoro per i quali è richiesta l'iscrizione alla gestione separata (secondo la regola di concorrenza, già contenuta nella legge 335/1995) e ribadisce la possibilità di una doppia iscrizione previdenziale in presenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento.
In altre parole da una parte, in presenza di una duplice attività lavorativa (quando è prevista per entrambe una tutela assicurativa) deve effettuarsi una duplicità di iscrizioni (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 133/84) e dall'altra parte, la gestione separata (a differenza delle gestioni relative ad artigiani, coltivatori diretti, commercianti), non è soggetta alla regola dell'attività prevalente ma semmai alla regola opposta, quella della non esclusività dell'iscrizione.
Tale disposizione di interpretazione, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2012 pone fine, in modo probabilmente definitivo, a qualsiasi disputa interpretativa sul tema della doppia iscrizione previdenziale del socio di srl di società commerciale, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima;
essendosi riconosciuta la piena legittimità – anche a livello costituzionale - della duplice iscrizione, nell'ovvia coesistenza dei relativi presupposti, per come affermato dal legislatore con la norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 11, d. l. 78/2010 (conv. in l.30 luglio 2010, n. 122).
Tuttavia va evidenziato che proprio l'intervento della Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 15 del 2012 pone l'accento – ai fini della doppia iscrizione previdenziale del socio di s.r.l. di società commerciale – sulla necessità che detto socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e che sia, nel contempo, anche amministratore della stessa società.
Nel caso in esame, al contrario quanto sopra non è emerso. Parte opposta (attore in senso sostanziale nel presente giudizio) non ha assolto, in modo
CP_1 adeguato, al proprio onere probatorio. Va, infatti, evidenziato che l' , parte opposta nel presente giudizio è, tuttavia, attore in
CP_1 senso sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade sull' convenuto
CP_1 nella presente controversia. Va, poi, ricordato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell' provare l'esistenza dell'obbligo
CP_1 contributivo. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell' (che
CP_1 nella fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti.
A giudizio di chi scrive, infatti, non è stata fornita una prova di sicuro affidamento in grado di suffragare in modo tranquillizzante, l'assunto di parte opposta.
Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto delle cartelle esattoriali impugnate in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Peraltro, anche da ultimo nella circolare n. 78/2013 si è ribadito che “il carattere CP_1 dell'abitualità e della prevalenza che costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa commercianti” deve essere dimostrato dallo stesso Istituto che si asserisce creditore, essendo obbligato quest'ultimo a fornire, caso per caso, la prova della legittimità dell'iscrizione. A norma dell'art.2697 c.c., dunque, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita od il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
Giova precisare che, nel caso in esame, non si verte in una di quelle situazioni che giustificano un'inversione della prova;
l'inversione dell'onere della prova è, difatti, collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge od ad altre norme che pongano praesumpiotiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art.2697 c.c. (cfr. Cass. 28.6.1984 n.3796). Va sottolineato e ribadito che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti ricade, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sull'ente previdenziale e non sul parte ricorrente (sul punto Cassazione N. 21470/2019), onere nella specie non assolto.
Va ribadito ancora in volta che – relativamente ai presupposti per l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali – essa riguarda solo coloro che abbiano o abbiano avuto una partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale, circostanza non sufficientemente dimostrata in questo giudizio.
Sul punto è pacifico l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la qualità di semplice socio “non è sufficiente a fare sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (Cassazione civile sez. lav. - 13/02/2020, n. 3636; Corte di Cassazione SU sentenza n. 3240 del 12.2.2010).
In un caso analogo deciso da questo stesso ufficio giudiziario, il giudice assegnatario di quel procedimento scriveva:
“L'opposizione può essere accolta nei termini in cui si dirà.
Come noto l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co.
202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co.
1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività: - commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutto coloro che: - siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Pertanto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti degli amministratori di società per azioni e a responsabilità limitata, dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c) e quindi affinché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) sicché costoro sono tenuti all'iscrizione solo qualora partecipano direttamente al lavoro aziendale
e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Pertanto, come correttamente ribadito dai Giudici di legittimità nella citata sentenza n. 10763 del 2018, “una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante
Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Se, quindi, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale, nel caso di specie dagli atti risulta quanto segue: dal 12.4.2019 al 12.10.2019 risulta in essere (vi è contratto versato in atti) un rapporto di lavoro part time a carattere subordinato tra la Agenzia Nuova Frontiere Lavoro spa (società di somministrazione) con prestazione lavorativa da rendere presso Hotel Albatros riconducibile alla Ischia for ever srl;
dal 17.4.2019 al 12.10.2019 dall'estratto contributivo si evince l'esistenza di un rapporto a carattere subordinato part time con la
per il periodo successivo il ricorrente risulta aver fruito di indennità Naspi. CP_5
Ebbene, non risulta che il Sig. partecipasse all'attività aziendale della con Pt_2 CP_5 CP_ un'attività di coordinamento o direttiva;
ma nemmeno l' ha provato l'abitualità dell'attività espletata e la prevalenza della stessa attività, dato che emerge per tabulas (cfr. contratto di assunzione, buste paga) la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa alle dipendenze di altro soggetto nel periodo oggetto di osservazione”. (cfr. sentenza del giudice Borrelli, n. 2887/2023, pubblicata in data 03/05/2023 e relativa al procedimento avente NRG 1596/2022).
Nel caso in esame la richiesta di pagamento contenuta nell'avvisto di addebito notificato dall' risulta del pari illegittima e non fondata in quanto il ricorrente CP_1 Parte_1
non può essere ritenuto soggetto all'obbligo di versamento dei contributi a titolo
[...] di Gestione commercianti non essendo stata fornita la prova che egli abbia mai ricoperto, all'interno della società sopra indicata alcuna delle mansioni tipicamente svolte dai dipendenti aventi un rapporto caratterizzato dalla subordinazione con carattere di abitualità e prevalenza.
Occorre ribadire che dalla visura prodotta in atti si evince che egli è stato amministratore della società e non certo un dipendente della stessa e che ad ogni buon conto che svolge all'interno dell'azienda unicamente una funzione di rappresentanza e null'altro.
Dagli atti di causa non vi è alcun atto da cui evincere che la parte ricorrente, nel periodo in contestazione che qui interessa, abbia mai partecipato all'attività aziendale né, soprattutto, che abbia prestato la sua attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza.
Deve essere ribadito che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C. Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n. 3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
In proposito giova osservare che non è sufficiente che il soggetto interessato sia titolare di una impresa organizzata e/o diretta prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia ed abbia la piena responsabilità dell'impresa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione dell'impresa, ma è anche necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ne consegue che la posizione di socio e amministratore della società non comporta di per sé l'obbligatorietà dell'iscrizione nella gestione dei commercianti. Tale obbligo sorge solo ove la abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo, ma anche quello della partecipazione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. L'attività di tipo amministrativo e quella di tipo lavorativo, in generale, attengono ad una partecipazione alla vita aziendale di natura diversa: la prima comporta una partecipazione all'attività aziendale di gestione e di rappresentanza ed è sostanzialmente rivolta a garantire il funzionamento dell'azienda stessa e del suo organismo sociale;
la seconda, invece, é sostanzialmente rivolta a garantire in concreto la realizzazione dell'oggetto sociale mediante il concorso della collaborazione prestata dai vari lavoratori della società nelle attività di gestione.
Ed a tale ultima attività che consegue l'iscrizione nella gestione in questione.
Nella fattispecie, occorre ribadire ancora una volta, difettano i requisiti per l'iscrizione di
(ricorrente in questo giudizio) nella gestione commercianti. Parte_1
Ed invero, in disparte quanto osservato dal ricorrente, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova, come detto, che il ricorrente abbia effettivamente svolto, con carattere di abitualità e prevalenza, rispetto alla contemporanea attività di tipo amministrativo e gestoria spiegata quale amministratore, l'attività nella quale si sostanza l'oggetto sociale (cfr. sentenza n. 3027/2023 pubblicata dalla sezione lavoro del Tribunale di Catania in data 04/07/2023 ; procedimento NRG 3119/2023).
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, accolta ed, alla luce di quanto sopra, l'avviso di addebito oggetto di questo giudizio deve essere annullato.
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, CP_1 nella misura specificata in dispositivo.
P. Q. M.
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dispone accerta e dichiara la nullità dell'avviso di addebito 371 2023 0012553702 000, notificato in data 16.12.2023 al ricorrente Parte_1
con il quale risultano azionati contributi IVS fissi/percentuali e sanzioni –
[...]
Gestione commercianti – per il periodo dal febbraio 2019 al febbraio 2020, per un importo complessivo pari ad euro di euro 6.510,42 importo che, pertanto, non è dovuto dal ricorrente;
b) condanna la parte convenuta a rifondere in favore dell'opponente le spese del CP_1 giudizio che liquida in misura pari ad € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Napoli 12.2.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile