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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 744/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Brunelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via della Madonna
Alta n. 4 A/B, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...];
=Appellata - non costituita=
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024;
Per parte appellata: non costituita.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva il Tribunale di Perugia al Parte_1
fine di sentir dichiarare inefficace nei propri confronti il titolo di assegnazione dell'appartamento sito in Via del Verzaro n. 21 di cui al decreto del Tribunale per i
Minorenni dell'Umbria del 19.04.2013 e, per l'effetto, ottenere la condanna della convenuta al rilascio del predetto immobile, oltre al pagamento di Controparte_1
un'indennità per la sua illegittima occupazione in favore dell'attrice.
A fondamento della domanda la ricorrente sosteneva che il provvedimento del Tribunale
per i Minorenni del 19.04.2013, M223/12 PP, Cron. 505/13, con cui era stata disposta l'assegnazione in favore della della casa coniugale per fini abitativi con la CP_1
figlia, non era stato trascritto dunque - a suo dire - non era opponibile al terzo acquirente dell'immobile, giusto il disposto di cui all'art. 6, comma 6, della L. 898/70.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva al Tribunale di Perugia la condanna della convenuta al rilascio del bene ed al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in €.410,80 mensili, a decorrere dal 4.11.2022.
Il Giudice del Tribunale di Perugia fissava con decreto del 01.04.2023 l'udienza di comparizione delle parti alla data del 28.09.2023, mandando alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
La ricorrente dapprima tentava la notifica presso la residenza anagrafica di Per_1
(in Perugia, Via del Verzaro n. 21) -a mezzo Ufficiale Giudiziario- ed il
[...]
tentativo dava esito negativo, in quanto il citofono e la cassetta postale risultavano privi del nominativo della destinataria dell'atto.
pagina 2 di 8 La notifica veniva dunque effettuata a norma dell'art. 143 c.p.c. sul presupposto che l'addetto avesse “rilevato l'assoluta irreperibilità in loco, non essendo a conoscenza di
altri luoghi ove poter reperire il destinatario”.
non si costituiva in giudizio ed il primo giudice, all'udienza del Persona_1
26.10.2023 ne dichiarava la contumacia.
All'esito della discussione, il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, con sentenza n. 1641/2023 emessa in pari data, rigettava la domanda della ricorrente,
dichiarando le spese irripetibili.
Avverso tale sentenza ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
“Impugnazione di tutti i capi della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 337 sexies e 2644 c.c., laddove il provvedimento di assegnazione della casa
familiare viene ritenuto opponibile alla successiva acquirente ancorché non trascritto,
con conseguente implicito respingimento della domanda di indennità per occupazione
illegittima:
1) Sulla non opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla
Sig.ra Pt_1
2) Irrilevanza del richiamo del provvedimento di assegnazione della casa familiare
contenuto nell'atto di compravendita immobiliare sottoscritto dalla Sig.ra . Pt_1
3) Sulla legittimità della domanda di inefficacia del titolo e della conseguente domanda
di pagamento di una indennità di occupazione illegittima”.
In pratica la decisione del Tribunale viene censurata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non opponibile alla il provvedimento di assegnazione della casa Pt_1
familiare sul presupposto che lo stesso è richiamato nel contratto con cui l'appellante ha acquistato l'immobile.
Sostienine l'appellante che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il provvedimento di pagina 3 di 8 assegnazione della casa familiare sia trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 c.c., quindi,
laddove - come nella fattispecie - non sia stato trascritto, non è opponibile al terzo acquirente in conformità del disposto dell'art. 2644 c.c..
Afferma, inoltre, essere comunque superato anche il termine massimo di cui alla previgente normativa (prima della L. 54/2006) essendo trascorso oltre il novennio dalla pubblicazione del provvedimento di assegnazione (19.04.2013) in mancanza di trascrizione.
Il giudice di prime cure - ad avviso dell'appellante - ha errato laddove ha ritenuto di poter disapplicare la normativa sopra richiamata sul mero presupposto del richiamo del provvedimento di assegnazione contenuto nell'atto di acquisto dell'immobile da parte della dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota Pt_1
di trascrizione, senza poter attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa.
In difetto di siffatti presupposti, sostiene l'appellante che il titolo di assegnazione non sia opponibile al terzo acquirente, che è legittimato a proporre un'ordinaria azione al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia e la condanna dell'occupante al pagamento di un'indennità per l'occupazione illegittima.
Sulla base dei dedotti motivi la ha chiesto che, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata, sia dichiarata l'inefficacia nei propri confronti del titolo di assegnazione dell'appartamento di via Del Verzaro n. 21 e, per l'effetto, condannata la al CP_1
rilascio dell'immobile ed al pagamento di una indennità pari a €.410,80 al mese per l'illegittima occupazione a far data dal 4.11.2022, fino all'effettivo rilascio, oltre la condanna dell'appellata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata non si è costituita.
In assenza di attività istruttoria, il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza pagina 4 di 8 di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 05.03.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Prioritariamente osserva questa Corte che la mancata costituzione dell'appellata richieda la necessaria verifica della regolare instaurazione del Controparte_1
contraddittorio tra le parti.
Orbene, dall'esame degli atti di causa emerge che sia l'atto di citazione in appello, sia il ricorso introduttivo in primo grado, sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Risulta per tabulas che, al momento di tentare la notifica del ricorso introduttivo, come pure dell'atto di appello, avesse la residenza anagrafica in Perugia, Via Persona_1
del Verzaro n. 21 (cfr. certificato anagrafico del 11.12.2023 allegato all'originale di notifica dell'atto di citazione in appello depositato e certificato anagrafico del
20.04.2023: doc. 2 istanza differimento del termine per la notifica - in fascicolo di primo grado di parte appellante).
E' noto come l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede -secondo la regola generale- e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata.
Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici,
pagina 5 di 8 ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (in termini vedi Cass. n. 19012/2017; Cass. n.12526/2014; Cass. n. 10983/2021).
Il condiviso principio sopra riportato, tuttavia, non autorizza il pubblico ufficiale notificatore a ridurre a mera parvenza formale le informazioni che lo stesso è tenuto a raccogliere al fine di accedere al procedimento della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
Per il vero, secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario abbia dato espresso conto (cfr. Cass. n. 40467/2021; Cass. 24107/2016).
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti emerge come nel caso in esame gli elementi riportati dall'ufficiale giudiziario nella relazione di tentata notificazione sia del ricorso introduttivo (“Anzi non potuto consegnare, perché nominativo non più presente né sul
campanello, né sulla cassetta postale. L'immobile appare disabitato” – relata del
13.04.2023 – “Stante la precedente relata di notifica del 13.04.2023 e la presenza in atti
del certificato anagrafico del 20.04.2023, dal quale non risultano variazioni, rilevata
l'assoluta irreperibilità in loco non essendo a conoscenza di altri luoghi ove poter
reperire il destinatario, ho proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. all'ultima
residenza conosciuta …” – relata del 28.04.2023), sia nella relata del successivo atto di citazione in appello (“Anzi non potuto notificare perché nominativo non trovato
pagina 6 di 8 all'indirizzo indicato. Nessuna informazione utile in loco”), risultino approssimativi,
dubitativi, generici e privi di apprezzabile riscontro.
Espressioni di questo tipo, infatti, non permettono di determinare quali attività sono state effettivamente compiute in concreto dall'ufficiale giudiziario (al netto del fatto che la relata del 28.4.2023 utilizza un prestampato con espressioni stereotipate), precludendo quindi qualsivoglia forma di verifica sull'adeguatezza o meno delle ricerche effettuate dal Pubblico Ufficiale, a fronte, peraltro, degli elementi di segno contrario emergenti dalla certificazione anagrafica agli atti, sia del primo, sia del presente grado di giudizio,
che rendono chiaramente nota in Perugia, Via del Verzaro n. 21, la residenza anagrafica di , destinataria della notifica. Controparte_1
L'indicazione “non potuto consegnare, perché nominativo non più presente né sul
campanello, né sulla cassetta postale. L'immobile appare disabitato” - relata del
13.04.2023 – così come quella contenuta nella relata del 04.12.2023 – “Nessuna
informazione utile in loco” - al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenziano in entrambi i casi una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le indagini compiute, rilevanti nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. Cass. n. 2224/2022; Cass. 22461/2024).
Di qui la conclusione che le attività di ricerca esperite non consentono di giustificare la notifica con il rito degli irreperibili, sibbene si sarebbe dovuto procedere a norma dell'art. 140 c.p.c. che prevede l'impossibilità di consegnare l'atto per precaria assenza del notificando (Cass. 14/18595; Cass. 09/14618) e per non esistenza/presenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., a fronte di una residenza anagrafica certa risultante
per tabulas.
In definitiva, questa Corte rileva che sia l'atto di appello, sia il ricorso introduttivo del pagina 7 di 8 giudizio in primo grado sono stati illegittimamente notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
In particolare, il giudice di prime cure è incorso in un'errata applicazione dell'art. 143
c.p.c, ciò configurando la nullità della notifica già del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
****
Da quanto argomentato deriva che stante la nullità della notifica sia dell'atto di citazione in appello sia, e prima di esso, del ricorso introduttivo, si debbano rimettere gli atti al primo giudice, giusta la disposizione di cui all'art. 354, primo comma c.p.c..
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della resistente, odierna appellata sia nel primo che nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e,
per l'effetto, la nullità della sentenza impugnata;
- Visto l'art. 354 c.p.c. dispone la remissione della Causa al Tribunale di Perugia;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Perugia, lì 5 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Simone Salcerini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 744/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Brunelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via della Madonna
Alta n. 4 A/B, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...];
=Appellata - non costituita=
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024;
Per parte appellata: non costituita.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva il Tribunale di Perugia al Parte_1
fine di sentir dichiarare inefficace nei propri confronti il titolo di assegnazione dell'appartamento sito in Via del Verzaro n. 21 di cui al decreto del Tribunale per i
Minorenni dell'Umbria del 19.04.2013 e, per l'effetto, ottenere la condanna della convenuta al rilascio del predetto immobile, oltre al pagamento di Controparte_1
un'indennità per la sua illegittima occupazione in favore dell'attrice.
A fondamento della domanda la ricorrente sosteneva che il provvedimento del Tribunale
per i Minorenni del 19.04.2013, M223/12 PP, Cron. 505/13, con cui era stata disposta l'assegnazione in favore della della casa coniugale per fini abitativi con la CP_1
figlia, non era stato trascritto dunque - a suo dire - non era opponibile al terzo acquirente dell'immobile, giusto il disposto di cui all'art. 6, comma 6, della L. 898/70.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva al Tribunale di Perugia la condanna della convenuta al rilascio del bene ed al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in €.410,80 mensili, a decorrere dal 4.11.2022.
Il Giudice del Tribunale di Perugia fissava con decreto del 01.04.2023 l'udienza di comparizione delle parti alla data del 28.09.2023, mandando alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
La ricorrente dapprima tentava la notifica presso la residenza anagrafica di Per_1
(in Perugia, Via del Verzaro n. 21) -a mezzo Ufficiale Giudiziario- ed il
[...]
tentativo dava esito negativo, in quanto il citofono e la cassetta postale risultavano privi del nominativo della destinataria dell'atto.
pagina 2 di 8 La notifica veniva dunque effettuata a norma dell'art. 143 c.p.c. sul presupposto che l'addetto avesse “rilevato l'assoluta irreperibilità in loco, non essendo a conoscenza di
altri luoghi ove poter reperire il destinatario”.
non si costituiva in giudizio ed il primo giudice, all'udienza del Persona_1
26.10.2023 ne dichiarava la contumacia.
All'esito della discussione, il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, con sentenza n. 1641/2023 emessa in pari data, rigettava la domanda della ricorrente,
dichiarando le spese irripetibili.
Avverso tale sentenza ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
“Impugnazione di tutti i capi della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 337 sexies e 2644 c.c., laddove il provvedimento di assegnazione della casa
familiare viene ritenuto opponibile alla successiva acquirente ancorché non trascritto,
con conseguente implicito respingimento della domanda di indennità per occupazione
illegittima:
1) Sulla non opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla
Sig.ra Pt_1
2) Irrilevanza del richiamo del provvedimento di assegnazione della casa familiare
contenuto nell'atto di compravendita immobiliare sottoscritto dalla Sig.ra . Pt_1
3) Sulla legittimità della domanda di inefficacia del titolo e della conseguente domanda
di pagamento di una indennità di occupazione illegittima”.
In pratica la decisione del Tribunale viene censurata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non opponibile alla il provvedimento di assegnazione della casa Pt_1
familiare sul presupposto che lo stesso è richiamato nel contratto con cui l'appellante ha acquistato l'immobile.
Sostienine l'appellante che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il provvedimento di pagina 3 di 8 assegnazione della casa familiare sia trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 c.c., quindi,
laddove - come nella fattispecie - non sia stato trascritto, non è opponibile al terzo acquirente in conformità del disposto dell'art. 2644 c.c..
Afferma, inoltre, essere comunque superato anche il termine massimo di cui alla previgente normativa (prima della L. 54/2006) essendo trascorso oltre il novennio dalla pubblicazione del provvedimento di assegnazione (19.04.2013) in mancanza di trascrizione.
Il giudice di prime cure - ad avviso dell'appellante - ha errato laddove ha ritenuto di poter disapplicare la normativa sopra richiamata sul mero presupposto del richiamo del provvedimento di assegnazione contenuto nell'atto di acquisto dell'immobile da parte della dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota Pt_1
di trascrizione, senza poter attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa.
In difetto di siffatti presupposti, sostiene l'appellante che il titolo di assegnazione non sia opponibile al terzo acquirente, che è legittimato a proporre un'ordinaria azione al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia e la condanna dell'occupante al pagamento di un'indennità per l'occupazione illegittima.
Sulla base dei dedotti motivi la ha chiesto che, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata, sia dichiarata l'inefficacia nei propri confronti del titolo di assegnazione dell'appartamento di via Del Verzaro n. 21 e, per l'effetto, condannata la al CP_1
rilascio dell'immobile ed al pagamento di una indennità pari a €.410,80 al mese per l'illegittima occupazione a far data dal 4.11.2022, fino all'effettivo rilascio, oltre la condanna dell'appellata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata non si è costituita.
In assenza di attività istruttoria, il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza pagina 4 di 8 di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 05.03.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Prioritariamente osserva questa Corte che la mancata costituzione dell'appellata richieda la necessaria verifica della regolare instaurazione del Controparte_1
contraddittorio tra le parti.
Orbene, dall'esame degli atti di causa emerge che sia l'atto di citazione in appello, sia il ricorso introduttivo in primo grado, sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Risulta per tabulas che, al momento di tentare la notifica del ricorso introduttivo, come pure dell'atto di appello, avesse la residenza anagrafica in Perugia, Via Persona_1
del Verzaro n. 21 (cfr. certificato anagrafico del 11.12.2023 allegato all'originale di notifica dell'atto di citazione in appello depositato e certificato anagrafico del
20.04.2023: doc. 2 istanza differimento del termine per la notifica - in fascicolo di primo grado di parte appellante).
E' noto come l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede -secondo la regola generale- e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata.
Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici,
pagina 5 di 8 ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (in termini vedi Cass. n. 19012/2017; Cass. n.12526/2014; Cass. n. 10983/2021).
Il condiviso principio sopra riportato, tuttavia, non autorizza il pubblico ufficiale notificatore a ridurre a mera parvenza formale le informazioni che lo stesso è tenuto a raccogliere al fine di accedere al procedimento della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
Per il vero, secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario abbia dato espresso conto (cfr. Cass. n. 40467/2021; Cass. 24107/2016).
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti emerge come nel caso in esame gli elementi riportati dall'ufficiale giudiziario nella relazione di tentata notificazione sia del ricorso introduttivo (“Anzi non potuto consegnare, perché nominativo non più presente né sul
campanello, né sulla cassetta postale. L'immobile appare disabitato” – relata del
13.04.2023 – “Stante la precedente relata di notifica del 13.04.2023 e la presenza in atti
del certificato anagrafico del 20.04.2023, dal quale non risultano variazioni, rilevata
l'assoluta irreperibilità in loco non essendo a conoscenza di altri luoghi ove poter
reperire il destinatario, ho proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. all'ultima
residenza conosciuta …” – relata del 28.04.2023), sia nella relata del successivo atto di citazione in appello (“Anzi non potuto notificare perché nominativo non trovato
pagina 6 di 8 all'indirizzo indicato. Nessuna informazione utile in loco”), risultino approssimativi,
dubitativi, generici e privi di apprezzabile riscontro.
Espressioni di questo tipo, infatti, non permettono di determinare quali attività sono state effettivamente compiute in concreto dall'ufficiale giudiziario (al netto del fatto che la relata del 28.4.2023 utilizza un prestampato con espressioni stereotipate), precludendo quindi qualsivoglia forma di verifica sull'adeguatezza o meno delle ricerche effettuate dal Pubblico Ufficiale, a fronte, peraltro, degli elementi di segno contrario emergenti dalla certificazione anagrafica agli atti, sia del primo, sia del presente grado di giudizio,
che rendono chiaramente nota in Perugia, Via del Verzaro n. 21, la residenza anagrafica di , destinataria della notifica. Controparte_1
L'indicazione “non potuto consegnare, perché nominativo non più presente né sul
campanello, né sulla cassetta postale. L'immobile appare disabitato” - relata del
13.04.2023 – così come quella contenuta nella relata del 04.12.2023 – “Nessuna
informazione utile in loco” - al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenziano in entrambi i casi una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le indagini compiute, rilevanti nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. Cass. n. 2224/2022; Cass. 22461/2024).
Di qui la conclusione che le attività di ricerca esperite non consentono di giustificare la notifica con il rito degli irreperibili, sibbene si sarebbe dovuto procedere a norma dell'art. 140 c.p.c. che prevede l'impossibilità di consegnare l'atto per precaria assenza del notificando (Cass. 14/18595; Cass. 09/14618) e per non esistenza/presenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., a fronte di una residenza anagrafica certa risultante
per tabulas.
In definitiva, questa Corte rileva che sia l'atto di appello, sia il ricorso introduttivo del pagina 7 di 8 giudizio in primo grado sono stati illegittimamente notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
In particolare, il giudice di prime cure è incorso in un'errata applicazione dell'art. 143
c.p.c, ciò configurando la nullità della notifica già del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
****
Da quanto argomentato deriva che stante la nullità della notifica sia dell'atto di citazione in appello sia, e prima di esso, del ricorso introduttivo, si debbano rimettere gli atti al primo giudice, giusta la disposizione di cui all'art. 354, primo comma c.p.c..
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della resistente, odierna appellata sia nel primo che nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e,
per l'effetto, la nullità della sentenza impugnata;
- Visto l'art. 354 c.p.c. dispone la remissione della Causa al Tribunale di Perugia;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Perugia, lì 5 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Simone Salcerini
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