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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 357 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BATTAGLIERI LUCA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BERI DAVIDE, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti all'udienza del 3.10.2025 hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Rilevato, infatti, che le parti hanno dichiarato di aderire alle condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22
c.p.c. del 21.5.2025 e segnatamente:
• l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, affinché assumano insieme le principali Per_1
decisioni che lo riguardano;
• percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori da attivare/proseguire da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
• collocazione prevalente del minore presso la madre;
Per_1
• incontri protetti padre-figlio, anche all'aperto, alla presenza di un educatore o di altra figura professionale equivalente, da organizzare e calendarizzare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti onde consentire al minore di instaurare col genitore uno stabile legame affettivo. I Servizi Sociali potranno intervenire sui tempi e sulle modalità degli incontri in vista della loro graduale liberalizzazione e del loro graduale ampliamento, qualora gli incontri protetti abbiano buon andamento e siano costanti.
Potranno altresì sospendere la frequentazione padre-figlio, qualora pregiudizievole;
• contributo a carico di per il mantenimento del figlio pari a Controparte_1 Per_1
250,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come di Parte_1
seguito meglio indicate. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il pre-scuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. * Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Rilevato che le parti hanno precisato alla medesima udienza del 3.10.2025, ad integrazione delle condizioni di cui all'ordinanza del 21.5.2025: “i difensori concordemente insistono affinché il Collegio recepisca le condizioni dettate con ordinanza del 21.5.2025, con la precisazione che in punto visite padre-figlio una volta che i Servizi Sociali territorialmente competenti avranno constatato il buon andamento degli incontri protetti, potranno provvedere alla liberalizzazione degli incontri ed alla elaborazione di apposito calendario, sentiti i genitori e valutate le esigenze del minore. Spese compensate”;
Ritenuto che le condizioni rassegnate concordemente non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico ed anzi siano adeguate;
P.Q.M.
Prende atto delle condizioni rassegnate dalle parti (come sopra indicate), alle quali conferisce vigore.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa EN RO