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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/10/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 15.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2005/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), difeso in proprio, Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Conclusioni
Per il ricorrente:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) accertata l'opera professionale svolta dall'Avv.
[...] in favore di conseguentemente condannare Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 7.729,55, o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione;
2) condannare CP_1
alla rivalsa delle spese di lite. In via istruttoria (…)».
[...]
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. – Trattasi della domanda di condanna al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta dal ricorrente in una causa civile dinanzi al Tribunale di Milano, definita con sentenza che ha respinto la domanda del resistente. Quest'ultimo, patrocinato dall'avvocato ricorrente, aveva presentato alla Compagnia di Assicurazione domanda di Controparte_2 condanna al pagamento dell'indennizzo per i danni riportati dal proprio motociclo, che era stato oggetto di furto da parte di ignoti ed, in seguito, ritrovato danneggiato. Il giudice aveva respinto la domanda per mancanza di prova del danno medesimo: in particolare, si rilevava che era stato prodotto unicamente un preventivo, inidoneo a tale fine, e che non era stato possibile
1 esaminare il relitto, il quale, a quanto si comprende dagli atti di causa prodotti in questo giudizio, era stato ceduto a terzi senza che fossero state effettuate fotografie rappresentative del suo stato al momento del rinvenimento.
2. – E' stata prodotta in causa una e-mail, inviata al resistente dal ricorrente, nella quale quest'ultimo dichiara che l'appello “potrebbe essere rischioso” non essendoci effettivamente idonea prova del danno (si sottolinea il fatto che “sarebbero state rilevanti le fotografie ritraenti il relitto ritrovato”).
Il resistente non si è costituito eccependo, in ipotesi, il fatto che l'avvocato ricorrente non l'avesse adeguatamente informato dei rischi derivanti dalla causa, rischi dei quali l'avvocato stesso avrebbe dovuto avere contezza sin dall'avvio della causa stessa, dovendosi supporre che, prima di iniziarla, avesse studiato il caso e sottoposto al cliente la questione della prova del danno ed, in particolare, della difficoltà di dimostrarlo attraverso prova testimoniale (capitoli di prova poi non ammessi dal giudice).
Ciò premesso, alla luce dei parametri di cui all'art. 4 comma 1° del D.M. n. 55/2014, ed in particolare dell'esito sfavorevole della causa, si ritiene di liquidare il compenso sulla base dei valori parametrici minimi e, quindi, € 2.540,00.
E' privo di pregio l'argomento del ricorrente secondo il quale il giudice della causa di cui trattasi aveva liquidato in base a soccombenza, a favore della controparte, un importo pari ai valori parametrici medi, avendo detto giudice, evidentemente, considerato gli atti di causa della controparte e l'esito per essa favorevole.
Quanto alle anticipazioni era onere del ricorrente ben specificare le relative causali, ciò che non risulta essere avvenuto né in ricorso né nella notula depositata. Può peraltro ritenersi implicita la richiesta di rimborso di quanto dovuto a titolo di contributo unificato e marca per iscrizione a ruolo, che il ricorrente ha provato di avere anticipato (ricevuta telematica di pagamento prodotta dalla quale risulta come “soggetto pagatore” lo stesso ricorrente), per l'importo di € 264,00.
Trattandosi di debito di “valuta” non è applicabile alcuna rivalutazione, sicché la relativa domanda va rigettata, mentre debbono essere riconosciuti gli interessi come da domanda sulla somma oggetto di condanna.
3. – Venendo alla regolazione delle spese di lite, non si può non considerare che l'importo riconosciuto è sensibilmente inferiore a quello richiesto e, pertanto, si ritiene di compensare parzialmente dette spese, liquidate sulla base del valore del “decisum” (per quanto riguarda il c.u., questo deve essere rimborsato nei limiti di quanto si sarebbe dovuto versare
2 in base allo stesso suddetto valore) e dei valori parametrici minimi, nella misura di 1/3.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuto e condanna il resistente al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente , con riferimento Parte_1 all'attività prestata nel procedimento di cui trattasi, dell'importo di € 264,00 quali anticipazioni e complessivi € 2.540,00 quale compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
II. condanna lo stesso suddetto alla rifusione in Controparte_1 favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 13,75 per esborsi, oltre c.u. nei limiti di cui in motivazione e marca, e per compenso di difensore, nei limiti dei 2/3 e già in tale frazione, in complessivi € 852,00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando compensata la residua frazione di 1/3.
Così deciso il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
3
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 15.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2005/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), difeso in proprio, Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Conclusioni
Per il ricorrente:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) accertata l'opera professionale svolta dall'Avv.
[...] in favore di conseguentemente condannare Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 7.729,55, o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione;
2) condannare CP_1
alla rivalsa delle spese di lite. In via istruttoria (…)».
[...]
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. – Trattasi della domanda di condanna al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta dal ricorrente in una causa civile dinanzi al Tribunale di Milano, definita con sentenza che ha respinto la domanda del resistente. Quest'ultimo, patrocinato dall'avvocato ricorrente, aveva presentato alla Compagnia di Assicurazione domanda di Controparte_2 condanna al pagamento dell'indennizzo per i danni riportati dal proprio motociclo, che era stato oggetto di furto da parte di ignoti ed, in seguito, ritrovato danneggiato. Il giudice aveva respinto la domanda per mancanza di prova del danno medesimo: in particolare, si rilevava che era stato prodotto unicamente un preventivo, inidoneo a tale fine, e che non era stato possibile
1 esaminare il relitto, il quale, a quanto si comprende dagli atti di causa prodotti in questo giudizio, era stato ceduto a terzi senza che fossero state effettuate fotografie rappresentative del suo stato al momento del rinvenimento.
2. – E' stata prodotta in causa una e-mail, inviata al resistente dal ricorrente, nella quale quest'ultimo dichiara che l'appello “potrebbe essere rischioso” non essendoci effettivamente idonea prova del danno (si sottolinea il fatto che “sarebbero state rilevanti le fotografie ritraenti il relitto ritrovato”).
Il resistente non si è costituito eccependo, in ipotesi, il fatto che l'avvocato ricorrente non l'avesse adeguatamente informato dei rischi derivanti dalla causa, rischi dei quali l'avvocato stesso avrebbe dovuto avere contezza sin dall'avvio della causa stessa, dovendosi supporre che, prima di iniziarla, avesse studiato il caso e sottoposto al cliente la questione della prova del danno ed, in particolare, della difficoltà di dimostrarlo attraverso prova testimoniale (capitoli di prova poi non ammessi dal giudice).
Ciò premesso, alla luce dei parametri di cui all'art. 4 comma 1° del D.M. n. 55/2014, ed in particolare dell'esito sfavorevole della causa, si ritiene di liquidare il compenso sulla base dei valori parametrici minimi e, quindi, € 2.540,00.
E' privo di pregio l'argomento del ricorrente secondo il quale il giudice della causa di cui trattasi aveva liquidato in base a soccombenza, a favore della controparte, un importo pari ai valori parametrici medi, avendo detto giudice, evidentemente, considerato gli atti di causa della controparte e l'esito per essa favorevole.
Quanto alle anticipazioni era onere del ricorrente ben specificare le relative causali, ciò che non risulta essere avvenuto né in ricorso né nella notula depositata. Può peraltro ritenersi implicita la richiesta di rimborso di quanto dovuto a titolo di contributo unificato e marca per iscrizione a ruolo, che il ricorrente ha provato di avere anticipato (ricevuta telematica di pagamento prodotta dalla quale risulta come “soggetto pagatore” lo stesso ricorrente), per l'importo di € 264,00.
Trattandosi di debito di “valuta” non è applicabile alcuna rivalutazione, sicché la relativa domanda va rigettata, mentre debbono essere riconosciuti gli interessi come da domanda sulla somma oggetto di condanna.
3. – Venendo alla regolazione delle spese di lite, non si può non considerare che l'importo riconosciuto è sensibilmente inferiore a quello richiesto e, pertanto, si ritiene di compensare parzialmente dette spese, liquidate sulla base del valore del “decisum” (per quanto riguarda il c.u., questo deve essere rimborsato nei limiti di quanto si sarebbe dovuto versare
2 in base allo stesso suddetto valore) e dei valori parametrici minimi, nella misura di 1/3.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuto e condanna il resistente al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente , con riferimento Parte_1 all'attività prestata nel procedimento di cui trattasi, dell'importo di € 264,00 quali anticipazioni e complessivi € 2.540,00 quale compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
II. condanna lo stesso suddetto alla rifusione in Controparte_1 favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 13,75 per esborsi, oltre c.u. nei limiti di cui in motivazione e marca, e per compenso di difensore, nei limiti dei 2/3 e già in tale frazione, in complessivi € 852,00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando compensata la residua frazione di 1/3.
Così deciso il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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