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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10483 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 20/10/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12475 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti PAPALUCA ROBERTO , D'ALOISIO Parte_1
SIMONA
ricorrente contro
contumace CP_1
resistente
Oggetto: retribuzione.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 28.3.24 e regolarmente notificato, esponeva in Parte_1
fatto di avere lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 9.4.22 al 17.3.23, quando era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, con le mansioni descritte in ricorso;
deduceva di avere lavorato full- time con l'orario indicato in ricorso;
esponeva le somme non versate;
concludeva nel modo che segue: “-accertare e dichiarare che tra il Sig. e la è intercorso, Parte_1 CP_1
1 a far data dal 09/04/2022 (o dalla diversa data anteriore e/o posteriore ritenuta di giustizia) sino al
17/03/2023 (o sino alla diversa anteriore e/o posteriore data ritenuta di giustizia), il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time come meglio specificato in premessa, con inquadramento del ricorrente nel 3° livello del CCNL Turismo/Pubblici Esercizi, con conseguente diritto al relativo trattamento economico e/o normativo;
-per l'effetto, condannare la in CP_1
persona dell'amministratore unico, Sig. , al pagamento, in favore del ricorrente, per CP_2
tutti i titoli dedotti in premessa e per l'intero periodo di lavoro rivendicato, dal 09/04/2022 (o dalla data anteriore e/o posteriore ritenuta di giustizia) al 17/03/2023 (o sino alla data anteriore e/o posteriore ritenuta di giustizia), della somma complessiva di € 21.154,42, come risultante dall'allegato conteggio analitico, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. e/o anche con valutazione in via equitativa;
-condannare altresì la al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi CP_1
e della svalutazione dovuti come per legge, dal maturare dei crediti per differenze retributive al saldo;
IN TUTTI I CASI:- con sentenza esecutiva ex art. 431 cpc. -con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari”.
La parte resistente non si è costituita nonostante la regolare notifica e deve perciò essere dichiarata contumace.
All'esito di istruttoria documentale e orale, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda merita accoglimento.
L'esistenza del rapporto di lavoro appare provato in base alla documentazione in atti;
si rinvengono CP_ in atti la comunicazione Unilav di assunzione, l'estratto contributivo le buste paga;
il ricorrente
è stato assunto nella data indicata in ricorso con le mansioni di cuoco di ristorante e inquadrato nel
III livello CCNL Turismo Pubblici esercizi , quindi licenziato con effetto immediato dal 17.3.2023, senza preavviso.
2 Egli lamenta, però, di avere lavorato fin dall'inizio con orario di lavoro pieno e di avere espletato lavoro straordinario, ma di avere percepito uno stipendio corrispondente a quello di un lavoratore part - time 24 ore;
tale infatti risulta dichiarato il rapporto al momento dell'assunzione (v. modulo
Unilav).
L'istruttoria svolta ha dimostrato pienamente la fondatezza di quanto allegato dal ricorrente;
i testi e hanno riferito circa gli orari del ristorante e, in particolare, circa gli orari di lavoro Tes_1 Tes_2
del ricorrente, confermando che lo stesso lavorava in cucina come cuoco per almeno 45,50 ore, orario pienamente compatibile con quelli di apertura del ristorante (v. dichiarazioni dei testi).
Del resto, la mancata risposta all'interrogatorio formale di parte resistente, di cui si è dato atto all'udienza del 25.2.25, supporta tali risultati e conduce a ritenere come ammessi i fatti oggetto di prova ai sensi dell'art.232 CPC.
Ne consegue che risulta provata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro con orario full- time nonché lo svolgimento di lavoro straordinario, così come dedotto in ricorso.
Spettano, pertanto, al lavoratore le differenze retributive calcolate sulla base dell'orario effettivamente espletato, per un totale di E.21.154,42, di cui E.1.568,81 a titolo di TFR.
La retribuzione deve ritenersi dovuta anche per i mesi nei quali il ristorante, come hanno riferito i testi, è rimasto chiuso (a partire dal dicembre 2022); in mancanza di elementi di prova di segno contrario, deve ritemersi che il lavoratore non abbia reso la propria prestazione per causa a lui non imputabile.
I conteggi appaiono correttamente eseguiti e immuni da censure;
inoltre, appaiono coerenti con il profilo attribuito al lavoratore al momento dell'assunzione.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che liquida come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Dichiara la contumacia della parte resistente;
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato full-time tra e dal 9.4.2022 al 17.3.2023, a tempo indeterminato, con la Parte_1 CP_4
3 mansione di cuoco di ristorante di III Livello CCNL Turismo- Pubblici esercizi;
condanna la resistente al pagamento della somma di E. 21.154,42 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.3.500,00, oltre 15%, IVA e CAP CP_1
come per legge, da distrarsi.
Roma 20.10.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 20/10/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12475 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti PAPALUCA ROBERTO , D'ALOISIO Parte_1
SIMONA
ricorrente contro
contumace CP_1
resistente
Oggetto: retribuzione.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 28.3.24 e regolarmente notificato, esponeva in Parte_1
fatto di avere lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 9.4.22 al 17.3.23, quando era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, con le mansioni descritte in ricorso;
deduceva di avere lavorato full- time con l'orario indicato in ricorso;
esponeva le somme non versate;
concludeva nel modo che segue: “-accertare e dichiarare che tra il Sig. e la è intercorso, Parte_1 CP_1
1 a far data dal 09/04/2022 (o dalla diversa data anteriore e/o posteriore ritenuta di giustizia) sino al
17/03/2023 (o sino alla diversa anteriore e/o posteriore data ritenuta di giustizia), il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time come meglio specificato in premessa, con inquadramento del ricorrente nel 3° livello del CCNL Turismo/Pubblici Esercizi, con conseguente diritto al relativo trattamento economico e/o normativo;
-per l'effetto, condannare la in CP_1
persona dell'amministratore unico, Sig. , al pagamento, in favore del ricorrente, per CP_2
tutti i titoli dedotti in premessa e per l'intero periodo di lavoro rivendicato, dal 09/04/2022 (o dalla data anteriore e/o posteriore ritenuta di giustizia) al 17/03/2023 (o sino alla data anteriore e/o posteriore ritenuta di giustizia), della somma complessiva di € 21.154,42, come risultante dall'allegato conteggio analitico, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. e/o anche con valutazione in via equitativa;
-condannare altresì la al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi CP_1
e della svalutazione dovuti come per legge, dal maturare dei crediti per differenze retributive al saldo;
IN TUTTI I CASI:- con sentenza esecutiva ex art. 431 cpc. -con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari”.
La parte resistente non si è costituita nonostante la regolare notifica e deve perciò essere dichiarata contumace.
All'esito di istruttoria documentale e orale, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda merita accoglimento.
L'esistenza del rapporto di lavoro appare provato in base alla documentazione in atti;
si rinvengono CP_ in atti la comunicazione Unilav di assunzione, l'estratto contributivo le buste paga;
il ricorrente
è stato assunto nella data indicata in ricorso con le mansioni di cuoco di ristorante e inquadrato nel
III livello CCNL Turismo Pubblici esercizi , quindi licenziato con effetto immediato dal 17.3.2023, senza preavviso.
2 Egli lamenta, però, di avere lavorato fin dall'inizio con orario di lavoro pieno e di avere espletato lavoro straordinario, ma di avere percepito uno stipendio corrispondente a quello di un lavoratore part - time 24 ore;
tale infatti risulta dichiarato il rapporto al momento dell'assunzione (v. modulo
Unilav).
L'istruttoria svolta ha dimostrato pienamente la fondatezza di quanto allegato dal ricorrente;
i testi e hanno riferito circa gli orari del ristorante e, in particolare, circa gli orari di lavoro Tes_1 Tes_2
del ricorrente, confermando che lo stesso lavorava in cucina come cuoco per almeno 45,50 ore, orario pienamente compatibile con quelli di apertura del ristorante (v. dichiarazioni dei testi).
Del resto, la mancata risposta all'interrogatorio formale di parte resistente, di cui si è dato atto all'udienza del 25.2.25, supporta tali risultati e conduce a ritenere come ammessi i fatti oggetto di prova ai sensi dell'art.232 CPC.
Ne consegue che risulta provata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro con orario full- time nonché lo svolgimento di lavoro straordinario, così come dedotto in ricorso.
Spettano, pertanto, al lavoratore le differenze retributive calcolate sulla base dell'orario effettivamente espletato, per un totale di E.21.154,42, di cui E.1.568,81 a titolo di TFR.
La retribuzione deve ritenersi dovuta anche per i mesi nei quali il ristorante, come hanno riferito i testi, è rimasto chiuso (a partire dal dicembre 2022); in mancanza di elementi di prova di segno contrario, deve ritemersi che il lavoratore non abbia reso la propria prestazione per causa a lui non imputabile.
I conteggi appaiono correttamente eseguiti e immuni da censure;
inoltre, appaiono coerenti con il profilo attribuito al lavoratore al momento dell'assunzione.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che liquida come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Dichiara la contumacia della parte resistente;
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato full-time tra e dal 9.4.2022 al 17.3.2023, a tempo indeterminato, con la Parte_1 CP_4
3 mansione di cuoco di ristorante di III Livello CCNL Turismo- Pubblici esercizi;
condanna la resistente al pagamento della somma di E. 21.154,42 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.3.500,00, oltre 15%, IVA e CAP CP_1
come per legge, da distrarsi.
Roma 20.10.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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