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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 175/2024 RG. VG. promossa da codice fiscale nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. DESIRÈE PIN, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente ed
codice fiscale nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DESIRÈE PIN, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 21/02/2025;
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
A) affidamento condiviso della minore con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, Per_1
sita in Via Prasca civ. 4, Belforte Monferrato (AL); pagina 1 di 5 B) le decisioni più importanti nell' interesse della figlia, inerenti all' educazione, alla salute ed alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le inclinazioni naturali, le capacità e le aspirazioni della stessa;
C) entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e sarà loro onere quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
D) la SI.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia Pt_1 Per_1
purché ne dia notizia al SI. con congruo preavviso;
CP_1
E) Il padre terrà con sé la piccola nei seguenti giorni ed orari: Per_1
- un fine settimana in alternanza: a) dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 18.00, andando a prenderla e riaccompagnandola presso la casa materna;
b) un giorno infrasettimanale, da concordarsi, in cui il padre andrà a prendere la figlia all' uscita di scuola o presso la casa materna e la terrà con sé sino alle ore 18.00, riaccompagnandola presso la casa materna;
- in ordine alle festività natalizie e pasquali, verrà adottato il criterio dell'alternanza fra genitori. Più precisamente, durante il periodo natalizio, la ragazza trascorrerà con il padre il 25 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 un anno e l'anno successivo il 26 dalle ore 9.00 alle ore 21.00, secondo il principio dell'alternanza annuale;
i restanti giorni di vacanza saranno divisi tra i genitori previ accordi da assumersi entro la prima settimana del mese di dicembre;
quanto al periodo pasquale, Per_1
trascorrerà la giornata di Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 21.00 con il padre un anno e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9.00 alle ore 21.00 secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- per quanto concerne il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di giorni quindici, anche non consecutivi, previe intese tra i genitori. Ciascun genitore dovrà comunicare all' altro il periodo prescelto entro la fine del mese di maggio di ogni anno, impegnandosi
a fornire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura, garantendo comunque una certa frequenza di contatti telefonici fra la figlia e l'altro genitore;
F) tenuto conto di quanto rilevato al punto sub. 3), il SI. verserà alla SI. ra entro i CP_1 Pt_1
primi cinque giorni di ogni mese, a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso, quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 (euro Per_1
trecentocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il SI. CP_1
contribuirà, altresì, nella misura della metà, alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo redatto dal Tribunale di Alessandria.
G) Le spese relative alla frequentazione della scuola privata della minore presso l'Istituto Per_1
pagina 2 di 5 privato Santa Caterina Madri Pie in Ovada, saranno a carico esclusivo della SI. ra Parte_1
H) L' assegno unico percepito nell' interesse di pari ad euro 57,00 verrà riscosso dalla SI.ra Per_1
Parte_1
I) Le detrazioni a carico dei figli saranno divise al 50% tra i genitori.
J) Ciascun coniuge presta sin d' ora il proprio consenso al rilascio/ rinnovo del passaporto della figlia minore Per_1
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 C.p.c., depositato in data 30/01/2025, le parti hanno domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e hanno presentato le condizioni riportate in epigrafe.
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i genitori deve essere accolta non risultando alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
Le condizioni congiunte, infatti, appaiono adeguate al rispetto del principio della bigenitorialità e alle condizioni reddituali delle parti: il padre percepisce un reddito netto di euro 1750,00 mensili, mentre la madre è titolare di un reddito mensile netto di euro 1926,61.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
dispone
- l'affidamento condiviso della minore con residenza anagrafica presso l'abitazione della Per_1
madre, sita in Via Prasca civ. 4, Belforte Monferrato (AL); la SI.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia purché Pt_1 Per_1
ne dia notizia al SI. con congruo preavviso;
CP_1
- le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, inerenti all' educazione, alla salute ed alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le inclinazioni naturali, le capacità e le aspirazioni della stessa;
- entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e sarà loro onere quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
dispone inoltre che
- Il padre terrà con sé la piccola nei seguenti giorni ed orari: Per_1 pagina 3 di 5 · un fine settimana in alternanza: a) dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore
18.00, andando a prenderla e riaccompagnandola presso la casa materna;
b) un giorno infrasettimanale, da concordarsi, in cui il padre andrà a prendere la figlia all' uscita di scuola o presso la casa materna e la terrà con sé sino alle ore 18.00, riaccompagnandola presso la casa materna;
· in ordine alle festività natalizie e pasquali, verrà adottato il criterio dell'alternanza fra genitori.
Più precisamente, durante il periodo natalizio, la ragazza trascorrerà con il padre il 25 dalle ore
9.00 alle ore 21.00 un anno e l'anno successivo il 26 dalle ore 9.00 alle ore 21.00, secondo il principio dell'alternanza annuale;
i restanti giorni di vacanza saranno divisi tra i genitori previ accordi da assumersi entro la prima settimana del mese di dicembre;
quanto al periodo pasquale, trascorrerà la giornata di Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 21.00 con il padre un anno e l'anno Per_1 successivo il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9.00 alle ore 21.00 secondo il criterio dell'alternanza annuale;
· per quanto concerne il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di giorni quindici, anche non consecutivi, previe intese tra i genitori. Ciascun genitore dovrà comunicare all' altro il periodo prescelto entro la fine del mese di maggio di ogni anno, impegnandosi a fornire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura, garantendo comunque una certa frequenza di contatti telefonici fra la figlia e l'altro genitore;
dispone altresì che
- il SI. verserà alla SI. ra entro i primi cinque giorni di ogni mese, a far data dal mese CP_1 Pt_1
successivo al deposito del presente ricorso, quale contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il SI. contribuirà, altresì, nella misura della metà, alle spese straordinarie (sanitarie, CP_1
scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo redatto dal Tribunale di Alessandria.
Prende atto che
- Le spese relative alla frequentazione della scuola privata della minore presso l'Istituto Per_1
privato Santa Caterina Madri Pie in Ovada, saranno a carico esclusivo della SI.ra Parte_1
- L' assegno unico percepito nell' interesse di pari ad euro 57,00 verrà riscosso dalla SI.ra Per_1
Parte_1
- Le detrazioni a carico dei figli saranno divise al 50% tra i genitori.
J) Ciascun genitore presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio/ rinnovo del passaporto della figlia minore Per_1
Così deciso in Alessandria, lì 07 maggio 2025 pagina 4 di 5 Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 175/2024 RG. VG. promossa da codice fiscale nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. DESIRÈE PIN, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente ed
codice fiscale nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DESIRÈE PIN, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 21/02/2025;
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
A) affidamento condiviso della minore con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, Per_1
sita in Via Prasca civ. 4, Belforte Monferrato (AL); pagina 1 di 5 B) le decisioni più importanti nell' interesse della figlia, inerenti all' educazione, alla salute ed alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le inclinazioni naturali, le capacità e le aspirazioni della stessa;
C) entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e sarà loro onere quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
D) la SI.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia Pt_1 Per_1
purché ne dia notizia al SI. con congruo preavviso;
CP_1
E) Il padre terrà con sé la piccola nei seguenti giorni ed orari: Per_1
- un fine settimana in alternanza: a) dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 18.00, andando a prenderla e riaccompagnandola presso la casa materna;
b) un giorno infrasettimanale, da concordarsi, in cui il padre andrà a prendere la figlia all' uscita di scuola o presso la casa materna e la terrà con sé sino alle ore 18.00, riaccompagnandola presso la casa materna;
- in ordine alle festività natalizie e pasquali, verrà adottato il criterio dell'alternanza fra genitori. Più precisamente, durante il periodo natalizio, la ragazza trascorrerà con il padre il 25 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 un anno e l'anno successivo il 26 dalle ore 9.00 alle ore 21.00, secondo il principio dell'alternanza annuale;
i restanti giorni di vacanza saranno divisi tra i genitori previ accordi da assumersi entro la prima settimana del mese di dicembre;
quanto al periodo pasquale, Per_1
trascorrerà la giornata di Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 21.00 con il padre un anno e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9.00 alle ore 21.00 secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- per quanto concerne il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di giorni quindici, anche non consecutivi, previe intese tra i genitori. Ciascun genitore dovrà comunicare all' altro il periodo prescelto entro la fine del mese di maggio di ogni anno, impegnandosi
a fornire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura, garantendo comunque una certa frequenza di contatti telefonici fra la figlia e l'altro genitore;
F) tenuto conto di quanto rilevato al punto sub. 3), il SI. verserà alla SI. ra entro i CP_1 Pt_1
primi cinque giorni di ogni mese, a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso, quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 (euro Per_1
trecentocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il SI. CP_1
contribuirà, altresì, nella misura della metà, alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo redatto dal Tribunale di Alessandria.
G) Le spese relative alla frequentazione della scuola privata della minore presso l'Istituto Per_1
pagina 2 di 5 privato Santa Caterina Madri Pie in Ovada, saranno a carico esclusivo della SI. ra Parte_1
H) L' assegno unico percepito nell' interesse di pari ad euro 57,00 verrà riscosso dalla SI.ra Per_1
Parte_1
I) Le detrazioni a carico dei figli saranno divise al 50% tra i genitori.
J) Ciascun coniuge presta sin d' ora il proprio consenso al rilascio/ rinnovo del passaporto della figlia minore Per_1
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 C.p.c., depositato in data 30/01/2025, le parti hanno domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e hanno presentato le condizioni riportate in epigrafe.
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i genitori deve essere accolta non risultando alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
Le condizioni congiunte, infatti, appaiono adeguate al rispetto del principio della bigenitorialità e alle condizioni reddituali delle parti: il padre percepisce un reddito netto di euro 1750,00 mensili, mentre la madre è titolare di un reddito mensile netto di euro 1926,61.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
dispone
- l'affidamento condiviso della minore con residenza anagrafica presso l'abitazione della Per_1
madre, sita in Via Prasca civ. 4, Belforte Monferrato (AL); la SI.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia purché Pt_1 Per_1
ne dia notizia al SI. con congruo preavviso;
CP_1
- le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, inerenti all' educazione, alla salute ed alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le inclinazioni naturali, le capacità e le aspirazioni della stessa;
- entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e sarà loro onere quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
dispone inoltre che
- Il padre terrà con sé la piccola nei seguenti giorni ed orari: Per_1 pagina 3 di 5 · un fine settimana in alternanza: a) dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore
18.00, andando a prenderla e riaccompagnandola presso la casa materna;
b) un giorno infrasettimanale, da concordarsi, in cui il padre andrà a prendere la figlia all' uscita di scuola o presso la casa materna e la terrà con sé sino alle ore 18.00, riaccompagnandola presso la casa materna;
· in ordine alle festività natalizie e pasquali, verrà adottato il criterio dell'alternanza fra genitori.
Più precisamente, durante il periodo natalizio, la ragazza trascorrerà con il padre il 25 dalle ore
9.00 alle ore 21.00 un anno e l'anno successivo il 26 dalle ore 9.00 alle ore 21.00, secondo il principio dell'alternanza annuale;
i restanti giorni di vacanza saranno divisi tra i genitori previ accordi da assumersi entro la prima settimana del mese di dicembre;
quanto al periodo pasquale, trascorrerà la giornata di Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 21.00 con il padre un anno e l'anno Per_1 successivo il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9.00 alle ore 21.00 secondo il criterio dell'alternanza annuale;
· per quanto concerne il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di giorni quindici, anche non consecutivi, previe intese tra i genitori. Ciascun genitore dovrà comunicare all' altro il periodo prescelto entro la fine del mese di maggio di ogni anno, impegnandosi a fornire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura, garantendo comunque una certa frequenza di contatti telefonici fra la figlia e l'altro genitore;
dispone altresì che
- il SI. verserà alla SI. ra entro i primi cinque giorni di ogni mese, a far data dal mese CP_1 Pt_1
successivo al deposito del presente ricorso, quale contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il SI. contribuirà, altresì, nella misura della metà, alle spese straordinarie (sanitarie, CP_1
scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo redatto dal Tribunale di Alessandria.
Prende atto che
- Le spese relative alla frequentazione della scuola privata della minore presso l'Istituto Per_1
privato Santa Caterina Madri Pie in Ovada, saranno a carico esclusivo della SI.ra Parte_1
- L' assegno unico percepito nell' interesse di pari ad euro 57,00 verrà riscosso dalla SI.ra Per_1
Parte_1
- Le detrazioni a carico dei figli saranno divise al 50% tra i genitori.
J) Ciascun genitore presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio/ rinnovo del passaporto della figlia minore Per_1
Così deciso in Alessandria, lì 07 maggio 2025 pagina 4 di 5 Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
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