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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 354/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 354/2025 V.G. promosso da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
resi-dente in Carsoli (AQ), Via Dei Marsi, n.59, e (c.f. Parte_2
, nata a [...] il [...], residente a[...]
Colle Fiorito, n.6, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Valerio Di Berardino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Carsoli, (AQ), Via Verdi n.6.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 22.02.2024, con rinuncia ai termini di impugnazione resa con dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti depositata in data 13/06/2025, nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 985/2023 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in data 24/06/2017, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_2
Carsoli (AQ), dove l'atto di matrimonio è trascritto, al n.2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2017, di annotare l'emananda sentenza a margine dello stesso atto;
2) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) Confermare l'affidamento condiviso del figlio con le stesse modalità stabilite Per_1 nell'omologa della separazione, con ampia facoltà dei coniugi di determinare a seconda dei rispettivi impegni di lavoro, i giorni in cui tenere il figlio, con collocazione prevalente comunque presso la madre, nell'abitazione sita in Civita di Oricola, via Colle Fiorito n.6;
4) Disporre che versi a titolo di mantenimento del figlio, entro il giorno 5 Parte_1
(cinque) di ogni mese, sul conto corrente [...] intestato a
[...] la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita dal mese e dall'anno successivo a quello della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese straordinarie preventivamente con-cordate nonchè debitamente documentate approvate (elencate in protocollo di intesa del Tribunale di
Avezzano), tra le quali, in via esemplificativa e non esaustiva: quelle mediche, per interventi chirurgici, fisioterapia, per le spese dentistiche e quelle non coperte dal SSNL, allorquando si rendano necessarie per tempi di attesa non consoni con la salute dei minori, per gli occhiali da vista, quelle sportive, quelle per lezioni private, quelle di svago ludico ricreativo ivi comprese le gite scolastiche.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.05.2025, E Parte_2 Parte_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 24.6.2017 a Carsoli dal quale in data 23.01.2018 nasceva
, (c.f. ). Persona_2 C.F._3
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 60/2024 pubblicata in data 22.02.2024, ad oggi passata in giudicato per rinuncia ai termini di impugnazione. All'udienza del 25 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
22.02.2024, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
in data 24.6.2017 a Carsoli, trascritto presso Parte_3 il comune di Carsoli (AQ), al N.2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2017;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative: -all'affido del figlio Per_1
3) Confermare l'affidamento condiviso del figlio con le stesse modalità stabilite Per_1 nell'omologa della separazione, con ampia facoltà dei coniugi di determinare a seconda dei rispettivi impegni di lavoro, i giorni in cui tenere il figlio, con collocazione prevalente comunque presso la madre, nell'abitazione sita in Civita di Oricola, via Colle Fiorito n.6;
-all'assegno di mantenimento a favore del figlio:
“4) Disporre che versi a titolo di mantenimento del figlio, entro il giorno 5 Parte_1
(cinque) di ogni mese, sul conto corrente [...] intestato a
[...] la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita dal mese e dall'anno successivo a quello della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese straordinarie preventivamente con-cordate nonchè debitamente documentate approvate (elencate in protocollo di intesa del Tribunale di
Avezzano), tra le quali, in via esemplificativa e non esaustiva: quelle mediche, per interventi chirurgici, fisioterapia, per le spese dentistiche e quelle non coperte dal SSNL, allorquando si rendano necessarie per tempi di attesa non consoni con la salute dei minori, per gli occhiali da vista, quelle sportive, quelle per lezioni private, quelle di svago ludico ricreativo ivi comprese le gite scolastiche.
2) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carsoli (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 25 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 354/2025 V.G. promosso da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
resi-dente in Carsoli (AQ), Via Dei Marsi, n.59, e (c.f. Parte_2
, nata a [...] il [...], residente a[...]
Colle Fiorito, n.6, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Valerio Di Berardino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Carsoli, (AQ), Via Verdi n.6.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 22.02.2024, con rinuncia ai termini di impugnazione resa con dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti depositata in data 13/06/2025, nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 985/2023 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in data 24/06/2017, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_2
Carsoli (AQ), dove l'atto di matrimonio è trascritto, al n.2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2017, di annotare l'emananda sentenza a margine dello stesso atto;
2) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) Confermare l'affidamento condiviso del figlio con le stesse modalità stabilite Per_1 nell'omologa della separazione, con ampia facoltà dei coniugi di determinare a seconda dei rispettivi impegni di lavoro, i giorni in cui tenere il figlio, con collocazione prevalente comunque presso la madre, nell'abitazione sita in Civita di Oricola, via Colle Fiorito n.6;
4) Disporre che versi a titolo di mantenimento del figlio, entro il giorno 5 Parte_1
(cinque) di ogni mese, sul conto corrente [...] intestato a
[...] la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita dal mese e dall'anno successivo a quello della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese straordinarie preventivamente con-cordate nonchè debitamente documentate approvate (elencate in protocollo di intesa del Tribunale di
Avezzano), tra le quali, in via esemplificativa e non esaustiva: quelle mediche, per interventi chirurgici, fisioterapia, per le spese dentistiche e quelle non coperte dal SSNL, allorquando si rendano necessarie per tempi di attesa non consoni con la salute dei minori, per gli occhiali da vista, quelle sportive, quelle per lezioni private, quelle di svago ludico ricreativo ivi comprese le gite scolastiche.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.05.2025, E Parte_2 Parte_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 24.6.2017 a Carsoli dal quale in data 23.01.2018 nasceva
, (c.f. ). Persona_2 C.F._3
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 60/2024 pubblicata in data 22.02.2024, ad oggi passata in giudicato per rinuncia ai termini di impugnazione. All'udienza del 25 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
22.02.2024, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
in data 24.6.2017 a Carsoli, trascritto presso Parte_3 il comune di Carsoli (AQ), al N.2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2017;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative: -all'affido del figlio Per_1
3) Confermare l'affidamento condiviso del figlio con le stesse modalità stabilite Per_1 nell'omologa della separazione, con ampia facoltà dei coniugi di determinare a seconda dei rispettivi impegni di lavoro, i giorni in cui tenere il figlio, con collocazione prevalente comunque presso la madre, nell'abitazione sita in Civita di Oricola, via Colle Fiorito n.6;
-all'assegno di mantenimento a favore del figlio:
“4) Disporre che versi a titolo di mantenimento del figlio, entro il giorno 5 Parte_1
(cinque) di ogni mese, sul conto corrente [...] intestato a
[...] la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita dal mese e dall'anno successivo a quello della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese straordinarie preventivamente con-cordate nonchè debitamente documentate approvate (elencate in protocollo di intesa del Tribunale di
Avezzano), tra le quali, in via esemplificativa e non esaustiva: quelle mediche, per interventi chirurgici, fisioterapia, per le spese dentistiche e quelle non coperte dal SSNL, allorquando si rendano necessarie per tempi di attesa non consoni con la salute dei minori, per gli occhiali da vista, quelle sportive, quelle per lezioni private, quelle di svago ludico ricreativo ivi comprese le gite scolastiche.
2) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carsoli (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 25 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo