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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Marcello MAGGI - Presidente rel. Patrizia NIGRI - Giudice Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5306 r.g.a.c. dell'anno 2023
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Maria De Carlo, Parte_1 ricorrente nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Di Noi Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M. in sede All'udienza del 27.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva con nota in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27.10.2023 , dopo aver premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in data 26.05.2001 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati e entrambi maggiorenni
[...] Persona_1 Per_2 Parte_1
(il primo autosufficiente economicamente, la seconda ancora convivente con la madre), che la separazione personale era stata pronunciata come da decreto di omologa n. 13345 del 30.10.2017 del Tribunale di Taranto (Rg n. 5390/2017); che il ricorrente si era accollato sia il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale che gli altri finanziamenti contratti nel corso del matrimonio, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con assegnazione della casa coniugale a convivente con la figlia , senza riconoscimento Controparte_1 Per_2 di assegno di divorzio e con determinazione di un assegno di mantenimento in favore della sola figlia non economicamente autosufficiente nella misura di € 250,00/mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì stabilirsi che l'assegno unico universale per la figlia fosse Per_2 percepito da ciascuno dei genitori in ragione del 50%. Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ma eccepiva la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per difetto dei requisiti di forma di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. e chiedeva che il mantenimento dovuto dal Parte_1 in favore della figlia fosse determinato in misura di € 500,00/mese, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie, nonché un assegno divorzile per € 500,00/mese essendo priva di reddito proprio. Con le memorie ex art. 473.bis.17 c.p.c. parte resistente adduceva di aver diritto all'assegno divorzile non avendo potuto lavorare per dedicarsi alla famiglia e così sopperire all'assenza del marito. Produceva, inoltre, attestazione di iscrizione al centro per l'impiego sin da 2004 al fine di comprovare di aver cercato attivamente lavoro. Con ordinanza del 6.3.2024, il giudice delegato assumeva provvedimenti provvisori revocando l'assegno previsto per il figlio e rideterminava l'assegno dovuto dal in Per_1 Parte_1 favore della figlia in € 380,00/mese, confermando per il resto le condizioni di separazione. Per_2
Istruita in seguito documentalmente e con prove orali, all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
******* Deve in primo luogo esaminarsi l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per difformità dei suoi contenuti ed allegazioni rispetto al modello delineato dall'art. 473bis.12 c.p.c. L'eccezione deve ritenersi infondata. I vizi rilevati, secondo i principi generali in tema di atti difformi dal modello, sono assoggettabili al principio di strumentalità delle forme e, in astratto, sanabili, prima della dichiarazione giudiziale di accertamento del vizio, come peraltro avvenuto nel caso di specie caratterizzato dalla integrazione delle informazioni mancanti nel corso del giudizio. A ciò si aggiunga, in chiave interpretativa, che il rito previsto per la famiglia, oggi trasfuso all'interno del Libro II c.p.c., non è più un rito speciale, ma un rito ordinario di cognizione a tutela dei minori e della famiglia al quale, in mancanza di specifiche previsioni, sono applicabili i principi generali in materia di validità degli atti giudiziari e, segnatamente, i commi 4 e 5 dell'articolo 164 c.p.c. che prevedono: "La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo [vale a dire ove si carente la sola determinazione della domanda e l'esposizione dei fatti, ndr]. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione”, così confermando l'emendabilità del difetto con allegazione degli elementi mancanti o assolutamente incerti. Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il 26.05.2001, sono separati in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 30.10.2017. Non essendo stata eccepita dalla resistente alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza, ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte L. 898/1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. Deve trovare conferma la revoca dell'assegno di concorso paterno al mantenimento del figlio Per_1 essendo incontestata la raggiunta autonomia economica da parte sua in quanto arruolato nella Marina Militare. Deve inoltre essere confermato ,per le ragioni ivi indicate e qui da intendersi richiamate, il provvedimento del 6-3-2024 in forza del quale dal marzo 2024 l'assegno di concorso paterno al mantenimento della figlia (pacificamente ancora non autonoma economicamente) è stato aumentato ad € 380 oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza;
a carico di entrambi i genitori permarrà l'obbligo di farsi carico del 50% delle spese straordinarie per il mantenimento di , da Per_2 individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022. Venendo alla domanda di assegno di divorzio proposta dall'attrice, occorre ricordare che la S.C. con la sentenza n. 18287/2018 a Sezioni Unite, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi del L. n. 898 del 1970 art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Le Sezioni Unite del 2018 pertanto, pur confermando l'abbandono del parametro del "tenore di vita" e ribadendo che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione della prestazione, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti - in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico- patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica - per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, versi rispetto all'altro in condizioni economico- patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento, "compensativo-perequativo". L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente, o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa" (Cass. 24250/2021). In ogni caso lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale dell'assegno divorzile, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (Cassazione civile, sez. I, 11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n. 11796; Cass. 11/7/2018, n. 18287; Cass. 31/12/2021 n. 42145). Raffrontando pertanto le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, va rilevato che il resistente è percettore di un reddito da lavoro lordo per circa € 43.000 annui. Egli è poi proprietario Parte_1 della casa coniugale per l'acquisto della quale ha contratto un mutuo con rata di rimborso di € 563,95 al mese;
mentre non vi è prova che la ritenuta di ulteriori € 275 mensili in 120 rate per un secondo finanziamento sia in qualche modo collegata ad esigenze familiari. Quanto alla , la stessa ha allegato e provato a mezzo di testimone di essersi dedicata CP_1 alla famiglia ed alla gestione dei figli in costanza di matrimonio. La teste , Testimone_1 tuttavia, nel dichiarare: “da circa vent'anni ci frequentiamo con la Sig.ra e che spesso CP_1 la andavo a trovare, quotidianamente, a casa sua ed in quelle occasioni era sempre impegnata a governare la casa, accompagnavamo i bambini a scuola, li andava a riprendere, preparava il pranzo che doveva essere sempre pronto in orario perché il aveva impegni con la palestra alle ore Parte_1
15:00. Per quanto detto non c'era disponibilità di tempo nella vita della Sig.ra ”, ha CP_1 fotografato una situazione fattuale che nulla prova in merito alla assunzione di una scelta familiare a che la non lavorasse. CP_1
Né, tantomeno, parte resistente ha provato di aver dovuto sacrificare concrete occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia. Di contro la ha provato di essere iscritta al centro per l'impiego sin dal 2004, CP_1 consentendo di concludere che il mancato svolgimento di una attività lavorativa parte sua non rappresentava una scelta condivisa dai coniugi ovvero imposta dalle circostanze. Occorre inoltre considerare il lungo lasso di tempo intercorso dalla pronuncia di separazione, pronunciata nel 2017, successivamente alla quale, nonostante la non più tenera età dei figli della coppia, la non si è attivamente adoperata per la ricerca di una attività lavorativa. CP_1
Ciò posto, non potrà comunque non tenersi conto dell'età della resistente, implicante notorie difficoltà nell'inserimento, per la prima volta, nel mondo del lavoro, specie in mancanza di qualificazione professionale, circostanze che rendono solo astratta la capacità reddituale della . CP_1
La questione giuridica della spettanza dell'assegno divorzile deve, quindi, essere valutata ponderando unicamente la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, dovendo escludere sia la funzione perequativo-compensativa dello stesso, prendendo in considerazione l'oggettiva impossibilità attuale della resistente nel procurarsi dei redditi propri e la sussistenza di un concreto squilibrio economico a vantaggio del che tuttavia è gravato da rata di rimborso del mutuo contratto per la casa Parte_1 coniugale. Sulla scorta della globale considerazione di questi dati, l'assegno di divorzio richiesto può essere congruamente determinato in € 250,00 mensili con decorrenza dal corrente mese di dicembre 2025 oltre rivalutazione annuale istat, con la medesima decorrenza. Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 27.10.2023 da nei confronti di e sulla domanda Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale di quest'ultima, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 26.05.2001 da
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2001 (atto n. 46, p. 2^ serie A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) conferma la revoca, già stabilita con ordinanza del 6.03.2024, dell'obbligo di Parte_1 di provvedere al versamento di assegno mensile ed al concorso nelle spese straordinarie per il mantenimento del figlio;
Persona_1
4)conferma l'assegno di concorso al mantenimento della figlia a carico di Per_2 Parte_1 dell'importo di € 380 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2024, oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza;
conferma l'obbligo di entrambi i genitori di partecipare al 50% alle spese straordinarie per il mantenimento della figlia , spese da individuarsi sulla scorta del protocollo Per_2 adottato da questo Tribunale il 4-7-2022;
5) conferma l'assegnazione a , convivente con la figlia della Controparte_1 Per_2 Parte_1 casa coniugale sita in Taranto al Largo Europa n. 2;
6) in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente a un assegno di divorzio di
[...] Controparte_1 euro 250,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, il tutto con decorrenza dal corrente mese di dicembre 2025;; 7) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10-12-2025
IL PRESIDENTE REL.
(DOTT.MARCELLO MAGGI)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5306 r.g.a.c. dell'anno 2023
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Maria De Carlo, Parte_1 ricorrente nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Di Noi Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M. in sede All'udienza del 27.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva con nota in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27.10.2023 , dopo aver premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in data 26.05.2001 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati e entrambi maggiorenni
[...] Persona_1 Per_2 Parte_1
(il primo autosufficiente economicamente, la seconda ancora convivente con la madre), che la separazione personale era stata pronunciata come da decreto di omologa n. 13345 del 30.10.2017 del Tribunale di Taranto (Rg n. 5390/2017); che il ricorrente si era accollato sia il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale che gli altri finanziamenti contratti nel corso del matrimonio, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con assegnazione della casa coniugale a convivente con la figlia , senza riconoscimento Controparte_1 Per_2 di assegno di divorzio e con determinazione di un assegno di mantenimento in favore della sola figlia non economicamente autosufficiente nella misura di € 250,00/mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì stabilirsi che l'assegno unico universale per la figlia fosse Per_2 percepito da ciascuno dei genitori in ragione del 50%. Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ma eccepiva la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per difetto dei requisiti di forma di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. e chiedeva che il mantenimento dovuto dal Parte_1 in favore della figlia fosse determinato in misura di € 500,00/mese, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie, nonché un assegno divorzile per € 500,00/mese essendo priva di reddito proprio. Con le memorie ex art. 473.bis.17 c.p.c. parte resistente adduceva di aver diritto all'assegno divorzile non avendo potuto lavorare per dedicarsi alla famiglia e così sopperire all'assenza del marito. Produceva, inoltre, attestazione di iscrizione al centro per l'impiego sin da 2004 al fine di comprovare di aver cercato attivamente lavoro. Con ordinanza del 6.3.2024, il giudice delegato assumeva provvedimenti provvisori revocando l'assegno previsto per il figlio e rideterminava l'assegno dovuto dal in Per_1 Parte_1 favore della figlia in € 380,00/mese, confermando per il resto le condizioni di separazione. Per_2
Istruita in seguito documentalmente e con prove orali, all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
******* Deve in primo luogo esaminarsi l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per difformità dei suoi contenuti ed allegazioni rispetto al modello delineato dall'art. 473bis.12 c.p.c. L'eccezione deve ritenersi infondata. I vizi rilevati, secondo i principi generali in tema di atti difformi dal modello, sono assoggettabili al principio di strumentalità delle forme e, in astratto, sanabili, prima della dichiarazione giudiziale di accertamento del vizio, come peraltro avvenuto nel caso di specie caratterizzato dalla integrazione delle informazioni mancanti nel corso del giudizio. A ciò si aggiunga, in chiave interpretativa, che il rito previsto per la famiglia, oggi trasfuso all'interno del Libro II c.p.c., non è più un rito speciale, ma un rito ordinario di cognizione a tutela dei minori e della famiglia al quale, in mancanza di specifiche previsioni, sono applicabili i principi generali in materia di validità degli atti giudiziari e, segnatamente, i commi 4 e 5 dell'articolo 164 c.p.c. che prevedono: "La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo [vale a dire ove si carente la sola determinazione della domanda e l'esposizione dei fatti, ndr]. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione”, così confermando l'emendabilità del difetto con allegazione degli elementi mancanti o assolutamente incerti. Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il 26.05.2001, sono separati in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 30.10.2017. Non essendo stata eccepita dalla resistente alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza, ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte L. 898/1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. Deve trovare conferma la revoca dell'assegno di concorso paterno al mantenimento del figlio Per_1 essendo incontestata la raggiunta autonomia economica da parte sua in quanto arruolato nella Marina Militare. Deve inoltre essere confermato ,per le ragioni ivi indicate e qui da intendersi richiamate, il provvedimento del 6-3-2024 in forza del quale dal marzo 2024 l'assegno di concorso paterno al mantenimento della figlia (pacificamente ancora non autonoma economicamente) è stato aumentato ad € 380 oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza;
a carico di entrambi i genitori permarrà l'obbligo di farsi carico del 50% delle spese straordinarie per il mantenimento di , da Per_2 individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022. Venendo alla domanda di assegno di divorzio proposta dall'attrice, occorre ricordare che la S.C. con la sentenza n. 18287/2018 a Sezioni Unite, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi del L. n. 898 del 1970 art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Le Sezioni Unite del 2018 pertanto, pur confermando l'abbandono del parametro del "tenore di vita" e ribadendo che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione della prestazione, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti - in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico- patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica - per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, versi rispetto all'altro in condizioni economico- patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento, "compensativo-perequativo". L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente, o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa" (Cass. 24250/2021). In ogni caso lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale dell'assegno divorzile, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (Cassazione civile, sez. I, 11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n. 11796; Cass. 11/7/2018, n. 18287; Cass. 31/12/2021 n. 42145). Raffrontando pertanto le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, va rilevato che il resistente è percettore di un reddito da lavoro lordo per circa € 43.000 annui. Egli è poi proprietario Parte_1 della casa coniugale per l'acquisto della quale ha contratto un mutuo con rata di rimborso di € 563,95 al mese;
mentre non vi è prova che la ritenuta di ulteriori € 275 mensili in 120 rate per un secondo finanziamento sia in qualche modo collegata ad esigenze familiari. Quanto alla , la stessa ha allegato e provato a mezzo di testimone di essersi dedicata CP_1 alla famiglia ed alla gestione dei figli in costanza di matrimonio. La teste , Testimone_1 tuttavia, nel dichiarare: “da circa vent'anni ci frequentiamo con la Sig.ra e che spesso CP_1 la andavo a trovare, quotidianamente, a casa sua ed in quelle occasioni era sempre impegnata a governare la casa, accompagnavamo i bambini a scuola, li andava a riprendere, preparava il pranzo che doveva essere sempre pronto in orario perché il aveva impegni con la palestra alle ore Parte_1
15:00. Per quanto detto non c'era disponibilità di tempo nella vita della Sig.ra ”, ha CP_1 fotografato una situazione fattuale che nulla prova in merito alla assunzione di una scelta familiare a che la non lavorasse. CP_1
Né, tantomeno, parte resistente ha provato di aver dovuto sacrificare concrete occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia. Di contro la ha provato di essere iscritta al centro per l'impiego sin dal 2004, CP_1 consentendo di concludere che il mancato svolgimento di una attività lavorativa parte sua non rappresentava una scelta condivisa dai coniugi ovvero imposta dalle circostanze. Occorre inoltre considerare il lungo lasso di tempo intercorso dalla pronuncia di separazione, pronunciata nel 2017, successivamente alla quale, nonostante la non più tenera età dei figli della coppia, la non si è attivamente adoperata per la ricerca di una attività lavorativa. CP_1
Ciò posto, non potrà comunque non tenersi conto dell'età della resistente, implicante notorie difficoltà nell'inserimento, per la prima volta, nel mondo del lavoro, specie in mancanza di qualificazione professionale, circostanze che rendono solo astratta la capacità reddituale della . CP_1
La questione giuridica della spettanza dell'assegno divorzile deve, quindi, essere valutata ponderando unicamente la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, dovendo escludere sia la funzione perequativo-compensativa dello stesso, prendendo in considerazione l'oggettiva impossibilità attuale della resistente nel procurarsi dei redditi propri e la sussistenza di un concreto squilibrio economico a vantaggio del che tuttavia è gravato da rata di rimborso del mutuo contratto per la casa Parte_1 coniugale. Sulla scorta della globale considerazione di questi dati, l'assegno di divorzio richiesto può essere congruamente determinato in € 250,00 mensili con decorrenza dal corrente mese di dicembre 2025 oltre rivalutazione annuale istat, con la medesima decorrenza. Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 27.10.2023 da nei confronti di e sulla domanda Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale di quest'ultima, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 26.05.2001 da
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2001 (atto n. 46, p. 2^ serie A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) conferma la revoca, già stabilita con ordinanza del 6.03.2024, dell'obbligo di Parte_1 di provvedere al versamento di assegno mensile ed al concorso nelle spese straordinarie per il mantenimento del figlio;
Persona_1
4)conferma l'assegno di concorso al mantenimento della figlia a carico di Per_2 Parte_1 dell'importo di € 380 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2024, oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza;
conferma l'obbligo di entrambi i genitori di partecipare al 50% alle spese straordinarie per il mantenimento della figlia , spese da individuarsi sulla scorta del protocollo Per_2 adottato da questo Tribunale il 4-7-2022;
5) conferma l'assegnazione a , convivente con la figlia della Controparte_1 Per_2 Parte_1 casa coniugale sita in Taranto al Largo Europa n. 2;
6) in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente a un assegno di divorzio di
[...] Controparte_1 euro 250,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, il tutto con decorrenza dal corrente mese di dicembre 2025;; 7) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10-12-2025
IL PRESIDENTE REL.
(DOTT.MARCELLO MAGGI)