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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 719/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Esposito - Presidente
2) Dott. Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 719 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2023
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elvira A.
[...]
Pasanisi e Giuseppina Capodacqua in virtù di deliberazione di G.C. n. 175 del 06/07/2021, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in alla via Umberto I n. Pt_1
40 (Palazzo di Città), giusta mandato allegato all'atto di appello – appellante principale
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Walter D. Zappatore - appellante incidentale
NONCHÉ
, in persona del Direttore Generale p.t., Dott. Controparte_2 CP_3
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Vinci, presso cui è
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Parabita, via Fratelli de Jatta n. 24, come da procura alle liti apposta in calce alla costituzione e verbale di delibera del Direttore Generale - appellante incidentale
E in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in alla CP_4 CP_2
Via Martiri d'Otranto n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio TANZA come da mandato in calce all'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato in data 19/09/2014 – appellata
All'udienza del 28.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo Cont conveniva in giudizio il e l' di al fine Controparte_1 Parte_1 CP_2 di conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati nel sinistro del 12.3.2012, che asseriva essere stati cagionati da un cane randagio improvvisamente apparso sulla S.S. 101 e che l'aveva repentinamente attraversata nel mentre la percorreva in direzione Gallipoli.
Esponeva di avere riportato lesioni personali da cui erano residuati danni permanenti quantificati in € 173.426,34; che l'autovettura di proprietà Lancia Y tg. DE556FA era andata completata distrutta, con un danno patrimoniale di € 7.100,00.
Con distinte comparse depositate in data 04.06.2014 e 13.06.2014, si costituivano in Cont giudizio la ed il All'esito della costituzione dei convenuti, che avevano Pt_1 contestato la responsabilità del sinistro, l'attrice chiedeva ed otteneva di essere di essere autorizzata alla chiamata in causa di proprietaria del tratto di strada lungo il CP_4 quale si era verificato il sinistro. Costituitasi in giudizio, la terza chiamata eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Istruita con prove orali e consulenze d'ufficio, il Tribunale di Lecce, con sentenza n.
1558/2021 del 17.5.2021, depositata il 21.5.2021: 1) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di 2) accoglieva per quanto di ragione la domanda e per l'effetto, CP_4 accertata la responsabilità del e della nella causazione del Parte_1 CP_6 sinistro occorso all'attrice il 12.3.2012 nella misura complessiva del 30%, condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.160,00 a titolo di danno patrimoniale, maggiorata di interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo, e della somma di € 18.900,00 a titolo di danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al marzo 2012 e dalla pronuncia al saldo;
3) condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice; 4) condannava l'attrice al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate ex CP_4
pag. 2/9 D.M. 55/2014 in € 3.200,00#, oltre spese generali e accessori di legge;
5) poneva definitivamente a carico dei convenuti, in solido, i costi delle consulenze.
Il difetto di legittimazione passiva dell' era dichiarato per avere invocato l'attrice la CP_4 responsabilità delle convenute ai sensi dell'art. 2043 cc e della L.R. 12/95, nel mentre la terza chiamata avrebbe potuto essere chiamata a rispondere solo ai sensi dell'art. 2051 cc, mai invocato.
Quanto al merito, il primo giudice riteneva che: Cont
- il e la quali enti “… preposti alla prevenzione del randagismo”, non avevano Pt_1 contestato l'avvenuto attraversamento della strada da parte di un cane randagio, circostanza confermata anche dati testi e;
Tes_1 Tes_2
- i convenuti non avevano fornito la prova di avere approntato un idoneo sistema di controllo e ricovero, come loro imposto dalla L.R 12/1995, e che solo a valle di tale prova sarebbe sorto l'onere per la danneggiata di provare che il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perchè c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito;
- in difetto di prova della condotta da ciascuno dei convenuti tenuta ai fini dell'assolvimento dell'onere di prevenzione, la responsabilità del sinistro andava equamente ripartita tra i medesimi, tenuti a risponderne in solido nella misura del 30 %, stante la prevalenza della responsabilità della danneggiata nella misura del 70 %, per avere la stessa ammesso di avere perso il controllo dell'auto.
Avverso la pronuncia, con atto di citazione notificato il 17.7.2021, il ha Parte_1 proposto sette motivi di appello.
Con comparsa del 9.9.2021, ha resistito al gravame ed ha proposto Controparte_1 appello incidentale ed appello incidentale condizionato.
Con comparsa del 26.10.2021, la ha proposto appello incidentale articolato in CP_6 due motivi.
Con comparsa del 12.11.2921 ha resistito al gravame e concluso per la CP_4 conferma della statuizione nella parte in cui ne ha escluso la legittimazione passiva.
Con ordinanza del 23.11.2021 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 3/9 All'udienza del 28.11.2023 svoltasi con trattazione critta, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti, cui sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
1.1 Con il primo motivo, condiviso anche da l'appellante principale censura CP_6 la pronuncia nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva dell CP_4
Secondo la prospettazione difensiva, il tribunale sarebbe pervenuto a tale conclusione sull'erroneo presupposto che l' potrebbe essere chiamata a rispondere solo quale CP_4 custode ai sensi dell'art. 2051 cc e non già ai sensi dell'art. 2043 cc invocato dall'attrice.
L'appellante sostiene, invece, che la responsabilità ex art. 2043 cc sia configurabile anche nei confronti dell' quale ente proprietario della strada, in quanto la responsabilità CP_4 prevista dall'art. 2051 cc, non sarebbe invocabile con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, bensì solo con riferimento a talune tipologie di strade quali, ad esempio, quelle autostradali, in ragione delle loro peculiari caratteristiche.
1.2 La censura non coglie nel segno.
A tutto voler concedere, in disparte la imputabilità anche all' ricorrendone i CP_4 presupposti, della responsabilità secondo i canoni di cui all'art. 2043 cc, né il né Pt_1
Cont l' hanno dedotto, né tanto meno allegato, tenuto conto delle caratteristiche del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, in cosa sia consistito il comportamento colposo ascrivibile all'ente proprietario della strada (cfr. Cass. Sez.1, Sentenza n. 9276 del
24/04/2014 - Rv.631131 - 01).
Nella vicenda in esame il sinistro si è verificato lungo la strada statale 101 all'altezza del km.
16,400, in Collemeto di Galatina, repentinamente attraversata, per quanto esposto dalla danneggiata, da un cane randagio;
nessuna delle parti però, ha ricondotto l'evento dannoso ad una concreta condotta, omissiva o commissiva, riferibile all a titolo di dolo o CP_4 colpa.
Ed invero, “La responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: a) la presenza di un evento dannoso;
b) l'ingiustizia dello stesso;
c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.;
d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione […]” (Cassazione civile, Sez.
Lavoro, ordinanza n. 2340 del 26 gennaio 2022).
pag. 4/9 Il difetto di legittimazione passiva dell' nella fattispecie in esame, pertanto, va CP_4 confermato anche in questa sede, tenuto conto che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
2.1 Con il secondo motivo, il censura la pronuncia nella parte in cui ha Pt_1 immotivatamente ritenuto che non vi sia stata contestazione sulla dinamica del sinistro e sulla presenza del randagio.
Con il terzo motivo lamenta la inattendibilità delle deposizioni testimoniali utilizzate ai fini della decisione e la mancanza di prova in ordine alla natura randagia del cane ed al proprio comportamento omissivo.
Con il quarto motivo, l'appellante principale lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio in ordine alla propria responsabilità ed all'assenza di prova in ordine alla presunta colpa e, con il quinto motivo, l'omessa motivazione in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva.
2.2 L' condivide i motivi di appello del con esclusione del quinto. CP_6 Pt_1
2.3 Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo dell'appello principale, tra loro connessi in quanto attinenti alla ricostruzione del fatto, alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti ed alla conseguente responsabilità dell'ente comunale e dell
[...]
, possono essere trattati congiuntamente. CP_2
Le censure vanno accolte nei termini di seguito specificati.
2.4 In punto di diritto si premette che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della sola onde deve dichiararsi il difetto di CP_6 legittimazione passiva del Parte_1
“Ai sensi degli artt. 2, 6 e 8, l.r. Puglia n. 12 del 1995, il è privo di legittimazione passiva in Pt_1 rapporto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi, posto che in base alla menzionata legislazione regionale i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera 'accoglienza' dei cani randagi recuperati, mentre al relativo 'ricovero', che presuppone l'attività di recupero e cattura, sono Cont tenuti i Servizi veterinari delle .” (Cass. 17060/2018).
Il principio, per quanto occorra, è stato di recente ribadito da Cass. n. 33470/2022, dal momento che, pur essendo la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi pag. 5/9 regolata dalla regola generale di cui all'art. 2043 cod. civ., “trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio),” obbligo “che, per quanto specificamente concerne la normativa regionale pugliese
(legge regionale 3 aprile 1995, n. 12: in particolare, artt. 2, 6, 8), […] risulta essere stato attribuito ai Cont Servizi Veterinari delle , residuando, in capo ai Comuni, il diverso compito di provvedere alla gestione dei canili, in funzione dell'accoglienza, custodia e mantenimento degli animali recuperati.”
In applicazione degli esposti principi, nella vicenda in scrutinio deve escludersi la legittimazione passiva del in “continuità all'orientamento secondo il quale - Parte_1 posto che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge cornice statale n. 281 del 1991, attribuiscono i compiti di recupero, cattura e ricovero dei medesimi animali - nello specifico ambito dell'ordinamento regionale pugliese la legittimazione ad essere convenute con l'azione risarcitoria per i predetti pregiudizi spetta alle
[...]
cui i ricordati compiti sono affidati dalla legge regionale n. 12 del 1995, e non anche ai Controparte_7
Comuni, cui la medesima legge attribuisce i diversi compiti di accoglienza, custodia e mantenimento degli animali dopo che sono stati catturati.”
Premesso quanto sopra, alla luce della normativa statale e regionale, in ordine alla Con responsabilità della va anche detto che “allorché, come nella fattispecie in esame, l'erogazione Cont del servizio di recupero e cattura dei cani randagi spetti alla e la domanda risarcitoria sia fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, grava sull'ente
l'onere di allegare e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa;
solo ove questa prova venga fornita, spetterà al danneggiato allegare e dimostrare che, ad es., il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché vi erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito (Cass. n. 9671 del 2020, cit.; Cass. n. 32884 del 2021, cit.; Cass. n. 9621 del
2022, cit.) (cfr. Cass. n. 33470/2022).
Incombeva preliminarmente sulla dunque, la prova di essersi compiutamente CP_6 attivata per adempiere ai “compiti di recupero, cattura e ricovero” in attuazione della legge regionale n. 12 del 1995.
2.5 Tale prova è stata fornita.
pag. 6/9 All'udienza del 24.11.2016, il dr. dirigente veterinario dell'Area “A” Controparte_8 dell'Unità Operativa di ha riferito delle modalità operative seguite dal servizio Pt_1 veterinario di appartenenza che, ove allertato, procede alla cattura dei cani randagi segnalati, di poi provvedendo al loro ricovero che, all'epoca dei fatti, avveniva presso la
[...]
o l'ambulatorio associato del Dr. e Controparte_9 Persona_1 CP_10
, in quanto il canile sanitario del Comune era sottoposto a lavori di
[...] Parte_1 ristrutturazione, mentre quello rifugio era sottoposto a sequestro sanitario.
Solo in un secondo momento, ha riferito il Dr. a sterilizzazione eseguita e su CP_8 specifica richiesta del Comune di i cani erano reimmessi sul territorio di Pt_1 provenienza. Cont Secondo la difesa della la reimissione dei cani randagi sul territorio avveniva su richiesta del ma, di certo, tanto non faceva venire meno l'onere posto a carico Pt_1 della prima di provvedere compiutamente al controllo del territorio e di intervenire per evitare la “concretizzazione del rischio che la norma cautelare mira(va) ad evitare”. Cont Ad ogni buon conto, fornita dalla la prova dell'esistenza di un servizio adeguato di recupero e cattura dei cani randagi, ed anche a volere ammettere la natura randagia del cane visto sul luogo del sinistro dal teste , nessuna prova è stata fornita, nemmeno Tes_1
Cont presuntivamente, in ordine ad eventuali segnalazioni disattese dalla dal momento che il citato teste ha riferito di essere di passaggio e di non poter riferire nulla “circa la presenza di cani randagi”, mentre l'altro teste ha riferito di non sapere “chi abbia fatto le Tes_2 segnalazioni”.
2.6 A tutto voler concedere, non è nemmeno stata fornita la prova che il cane visto sul luogo del sinistro fosse uno dei randagi precedentemente catturati e reimmessi sul territorio, onde anche sotto tale profilo deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del che, pur in presenza della chiusura del canile sanitario e di quello Parte_1 rifugio, provvedeva al loro ricovero presso strutture private.
3. Stante il difetto di legittimazione passiva del e l'esclusione della Pt_1 responsabilità dell'azienda sanitaria, restano assorbiti il sesto ed il settimo motivo dell'appello principale, nonché il primo ed il secondo motivo dell'appello incidentale, tutti riferiti alla liquidazione del danno ed alle spese di lite.
pag. 7/9 4. Restano altresì assorbiti il motivo dell'appello incidentale con cui CP_1 lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui le ha imputato il 70 % della
[...] responsabilità nella causazione del sinistro, nonché il motivo dell'appello incidentale condizionato all'esclusione della responsabilità del Pt_1
5. All'esito complessivo del giudizio, confermata la statuizione del tribunale nella parte in cui ha posto a carico di le spese della terza chiamata Controparte_1 CP_4 vanno poste a carico della prima ed in favore del e della le Parte_1 CP_6 spese di lite del doppio grado.
Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo ex DM 55/2014, tenuto conto della domanda per il primo grado e, per il secondo, dei parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Vanno poste a carico dei due enti, in solido, ed in favore dell le spese dell'appello, CP_4 liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000.
Vanno infine poste definitivamente a carico di i costi delle cc.tt.uu. Controparte_1 espletate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto notificato il 17.7.2021, dal Parte_1 nei confronti di e e sull'appello incidentale e CP_4 CP_6 Controparte_1 incidentale condizionato proposto, con comparsa del 9.9.2021, da Controparte_1 nei confronti del e della nonché sull'appello incidentale Parte_1 CP_6 proposto, con comparsa del 26.10.2021, dalla nei confronti di del CP_6 CP_4
e di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, Parte_1 Controparte_1
n. 1558/2021 del 17.5.2021, depositata il 21.5.2021, notificata il 28.6.2021, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia gravata, CP_6
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
c) rigetta l'originaria domanda di parte attorea;
d) condanna al pagamento in favore del e della Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del doppio grado, per ognuno liquidate in € 8.000,00 per il CP_6
pag. 8/9 primo grado ed in complessivi € 3.288,50#, di cui € 382,50 per esborsi, per il secondo grado, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
e) condanna il e la in solido, al pagamento in favore di Parte_1 CP_6 delle spese del secondo grado, liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre CP_4 accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
f) pone definitivamente a carico di le spese delle cc.tt.uu. espletate Controparte_11 nella misura già liquidata;
g) conferma nel resto la pronuncia gravata.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione in data 25 febbraio 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Esposito
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Esposito - Presidente
2) Dott. Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 719 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2023
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elvira A.
[...]
Pasanisi e Giuseppina Capodacqua in virtù di deliberazione di G.C. n. 175 del 06/07/2021, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in alla via Umberto I n. Pt_1
40 (Palazzo di Città), giusta mandato allegato all'atto di appello – appellante principale
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Walter D. Zappatore - appellante incidentale
NONCHÉ
, in persona del Direttore Generale p.t., Dott. Controparte_2 CP_3
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Vinci, presso cui è
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Parabita, via Fratelli de Jatta n. 24, come da procura alle liti apposta in calce alla costituzione e verbale di delibera del Direttore Generale - appellante incidentale
E in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in alla CP_4 CP_2
Via Martiri d'Otranto n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio TANZA come da mandato in calce all'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato in data 19/09/2014 – appellata
All'udienza del 28.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo Cont conveniva in giudizio il e l' di al fine Controparte_1 Parte_1 CP_2 di conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati nel sinistro del 12.3.2012, che asseriva essere stati cagionati da un cane randagio improvvisamente apparso sulla S.S. 101 e che l'aveva repentinamente attraversata nel mentre la percorreva in direzione Gallipoli.
Esponeva di avere riportato lesioni personali da cui erano residuati danni permanenti quantificati in € 173.426,34; che l'autovettura di proprietà Lancia Y tg. DE556FA era andata completata distrutta, con un danno patrimoniale di € 7.100,00.
Con distinte comparse depositate in data 04.06.2014 e 13.06.2014, si costituivano in Cont giudizio la ed il All'esito della costituzione dei convenuti, che avevano Pt_1 contestato la responsabilità del sinistro, l'attrice chiedeva ed otteneva di essere di essere autorizzata alla chiamata in causa di proprietaria del tratto di strada lungo il CP_4 quale si era verificato il sinistro. Costituitasi in giudizio, la terza chiamata eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Istruita con prove orali e consulenze d'ufficio, il Tribunale di Lecce, con sentenza n.
1558/2021 del 17.5.2021, depositata il 21.5.2021: 1) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di 2) accoglieva per quanto di ragione la domanda e per l'effetto, CP_4 accertata la responsabilità del e della nella causazione del Parte_1 CP_6 sinistro occorso all'attrice il 12.3.2012 nella misura complessiva del 30%, condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.160,00 a titolo di danno patrimoniale, maggiorata di interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo, e della somma di € 18.900,00 a titolo di danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al marzo 2012 e dalla pronuncia al saldo;
3) condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice; 4) condannava l'attrice al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate ex CP_4
pag. 2/9 D.M. 55/2014 in € 3.200,00#, oltre spese generali e accessori di legge;
5) poneva definitivamente a carico dei convenuti, in solido, i costi delle consulenze.
Il difetto di legittimazione passiva dell' era dichiarato per avere invocato l'attrice la CP_4 responsabilità delle convenute ai sensi dell'art. 2043 cc e della L.R. 12/95, nel mentre la terza chiamata avrebbe potuto essere chiamata a rispondere solo ai sensi dell'art. 2051 cc, mai invocato.
Quanto al merito, il primo giudice riteneva che: Cont
- il e la quali enti “… preposti alla prevenzione del randagismo”, non avevano Pt_1 contestato l'avvenuto attraversamento della strada da parte di un cane randagio, circostanza confermata anche dati testi e;
Tes_1 Tes_2
- i convenuti non avevano fornito la prova di avere approntato un idoneo sistema di controllo e ricovero, come loro imposto dalla L.R 12/1995, e che solo a valle di tale prova sarebbe sorto l'onere per la danneggiata di provare che il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perchè c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito;
- in difetto di prova della condotta da ciascuno dei convenuti tenuta ai fini dell'assolvimento dell'onere di prevenzione, la responsabilità del sinistro andava equamente ripartita tra i medesimi, tenuti a risponderne in solido nella misura del 30 %, stante la prevalenza della responsabilità della danneggiata nella misura del 70 %, per avere la stessa ammesso di avere perso il controllo dell'auto.
Avverso la pronuncia, con atto di citazione notificato il 17.7.2021, il ha Parte_1 proposto sette motivi di appello.
Con comparsa del 9.9.2021, ha resistito al gravame ed ha proposto Controparte_1 appello incidentale ed appello incidentale condizionato.
Con comparsa del 26.10.2021, la ha proposto appello incidentale articolato in CP_6 due motivi.
Con comparsa del 12.11.2921 ha resistito al gravame e concluso per la CP_4 conferma della statuizione nella parte in cui ne ha escluso la legittimazione passiva.
Con ordinanza del 23.11.2021 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 3/9 All'udienza del 28.11.2023 svoltasi con trattazione critta, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti, cui sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
1.1 Con il primo motivo, condiviso anche da l'appellante principale censura CP_6 la pronuncia nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva dell CP_4
Secondo la prospettazione difensiva, il tribunale sarebbe pervenuto a tale conclusione sull'erroneo presupposto che l' potrebbe essere chiamata a rispondere solo quale CP_4 custode ai sensi dell'art. 2051 cc e non già ai sensi dell'art. 2043 cc invocato dall'attrice.
L'appellante sostiene, invece, che la responsabilità ex art. 2043 cc sia configurabile anche nei confronti dell' quale ente proprietario della strada, in quanto la responsabilità CP_4 prevista dall'art. 2051 cc, non sarebbe invocabile con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, bensì solo con riferimento a talune tipologie di strade quali, ad esempio, quelle autostradali, in ragione delle loro peculiari caratteristiche.
1.2 La censura non coglie nel segno.
A tutto voler concedere, in disparte la imputabilità anche all' ricorrendone i CP_4 presupposti, della responsabilità secondo i canoni di cui all'art. 2043 cc, né il né Pt_1
Cont l' hanno dedotto, né tanto meno allegato, tenuto conto delle caratteristiche del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, in cosa sia consistito il comportamento colposo ascrivibile all'ente proprietario della strada (cfr. Cass. Sez.1, Sentenza n. 9276 del
24/04/2014 - Rv.631131 - 01).
Nella vicenda in esame il sinistro si è verificato lungo la strada statale 101 all'altezza del km.
16,400, in Collemeto di Galatina, repentinamente attraversata, per quanto esposto dalla danneggiata, da un cane randagio;
nessuna delle parti però, ha ricondotto l'evento dannoso ad una concreta condotta, omissiva o commissiva, riferibile all a titolo di dolo o CP_4 colpa.
Ed invero, “La responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: a) la presenza di un evento dannoso;
b) l'ingiustizia dello stesso;
c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.;
d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione […]” (Cassazione civile, Sez.
Lavoro, ordinanza n. 2340 del 26 gennaio 2022).
pag. 4/9 Il difetto di legittimazione passiva dell' nella fattispecie in esame, pertanto, va CP_4 confermato anche in questa sede, tenuto conto che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
2.1 Con il secondo motivo, il censura la pronuncia nella parte in cui ha Pt_1 immotivatamente ritenuto che non vi sia stata contestazione sulla dinamica del sinistro e sulla presenza del randagio.
Con il terzo motivo lamenta la inattendibilità delle deposizioni testimoniali utilizzate ai fini della decisione e la mancanza di prova in ordine alla natura randagia del cane ed al proprio comportamento omissivo.
Con il quarto motivo, l'appellante principale lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio in ordine alla propria responsabilità ed all'assenza di prova in ordine alla presunta colpa e, con il quinto motivo, l'omessa motivazione in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva.
2.2 L' condivide i motivi di appello del con esclusione del quinto. CP_6 Pt_1
2.3 Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo dell'appello principale, tra loro connessi in quanto attinenti alla ricostruzione del fatto, alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti ed alla conseguente responsabilità dell'ente comunale e dell
[...]
, possono essere trattati congiuntamente. CP_2
Le censure vanno accolte nei termini di seguito specificati.
2.4 In punto di diritto si premette che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della sola onde deve dichiararsi il difetto di CP_6 legittimazione passiva del Parte_1
“Ai sensi degli artt. 2, 6 e 8, l.r. Puglia n. 12 del 1995, il è privo di legittimazione passiva in Pt_1 rapporto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi, posto che in base alla menzionata legislazione regionale i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera 'accoglienza' dei cani randagi recuperati, mentre al relativo 'ricovero', che presuppone l'attività di recupero e cattura, sono Cont tenuti i Servizi veterinari delle .” (Cass. 17060/2018).
Il principio, per quanto occorra, è stato di recente ribadito da Cass. n. 33470/2022, dal momento che, pur essendo la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi pag. 5/9 regolata dalla regola generale di cui all'art. 2043 cod. civ., “trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio),” obbligo “che, per quanto specificamente concerne la normativa regionale pugliese
(legge regionale 3 aprile 1995, n. 12: in particolare, artt. 2, 6, 8), […] risulta essere stato attribuito ai Cont Servizi Veterinari delle , residuando, in capo ai Comuni, il diverso compito di provvedere alla gestione dei canili, in funzione dell'accoglienza, custodia e mantenimento degli animali recuperati.”
In applicazione degli esposti principi, nella vicenda in scrutinio deve escludersi la legittimazione passiva del in “continuità all'orientamento secondo il quale - Parte_1 posto che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge cornice statale n. 281 del 1991, attribuiscono i compiti di recupero, cattura e ricovero dei medesimi animali - nello specifico ambito dell'ordinamento regionale pugliese la legittimazione ad essere convenute con l'azione risarcitoria per i predetti pregiudizi spetta alle
[...]
cui i ricordati compiti sono affidati dalla legge regionale n. 12 del 1995, e non anche ai Controparte_7
Comuni, cui la medesima legge attribuisce i diversi compiti di accoglienza, custodia e mantenimento degli animali dopo che sono stati catturati.”
Premesso quanto sopra, alla luce della normativa statale e regionale, in ordine alla Con responsabilità della va anche detto che “allorché, come nella fattispecie in esame, l'erogazione Cont del servizio di recupero e cattura dei cani randagi spetti alla e la domanda risarcitoria sia fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, grava sull'ente
l'onere di allegare e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa;
solo ove questa prova venga fornita, spetterà al danneggiato allegare e dimostrare che, ad es., il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché vi erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito (Cass. n. 9671 del 2020, cit.; Cass. n. 32884 del 2021, cit.; Cass. n. 9621 del
2022, cit.) (cfr. Cass. n. 33470/2022).
Incombeva preliminarmente sulla dunque, la prova di essersi compiutamente CP_6 attivata per adempiere ai “compiti di recupero, cattura e ricovero” in attuazione della legge regionale n. 12 del 1995.
2.5 Tale prova è stata fornita.
pag. 6/9 All'udienza del 24.11.2016, il dr. dirigente veterinario dell'Area “A” Controparte_8 dell'Unità Operativa di ha riferito delle modalità operative seguite dal servizio Pt_1 veterinario di appartenenza che, ove allertato, procede alla cattura dei cani randagi segnalati, di poi provvedendo al loro ricovero che, all'epoca dei fatti, avveniva presso la
[...]
o l'ambulatorio associato del Dr. e Controparte_9 Persona_1 CP_10
, in quanto il canile sanitario del Comune era sottoposto a lavori di
[...] Parte_1 ristrutturazione, mentre quello rifugio era sottoposto a sequestro sanitario.
Solo in un secondo momento, ha riferito il Dr. a sterilizzazione eseguita e su CP_8 specifica richiesta del Comune di i cani erano reimmessi sul territorio di Pt_1 provenienza. Cont Secondo la difesa della la reimissione dei cani randagi sul territorio avveniva su richiesta del ma, di certo, tanto non faceva venire meno l'onere posto a carico Pt_1 della prima di provvedere compiutamente al controllo del territorio e di intervenire per evitare la “concretizzazione del rischio che la norma cautelare mira(va) ad evitare”. Cont Ad ogni buon conto, fornita dalla la prova dell'esistenza di un servizio adeguato di recupero e cattura dei cani randagi, ed anche a volere ammettere la natura randagia del cane visto sul luogo del sinistro dal teste , nessuna prova è stata fornita, nemmeno Tes_1
Cont presuntivamente, in ordine ad eventuali segnalazioni disattese dalla dal momento che il citato teste ha riferito di essere di passaggio e di non poter riferire nulla “circa la presenza di cani randagi”, mentre l'altro teste ha riferito di non sapere “chi abbia fatto le Tes_2 segnalazioni”.
2.6 A tutto voler concedere, non è nemmeno stata fornita la prova che il cane visto sul luogo del sinistro fosse uno dei randagi precedentemente catturati e reimmessi sul territorio, onde anche sotto tale profilo deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del che, pur in presenza della chiusura del canile sanitario e di quello Parte_1 rifugio, provvedeva al loro ricovero presso strutture private.
3. Stante il difetto di legittimazione passiva del e l'esclusione della Pt_1 responsabilità dell'azienda sanitaria, restano assorbiti il sesto ed il settimo motivo dell'appello principale, nonché il primo ed il secondo motivo dell'appello incidentale, tutti riferiti alla liquidazione del danno ed alle spese di lite.
pag. 7/9 4. Restano altresì assorbiti il motivo dell'appello incidentale con cui CP_1 lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui le ha imputato il 70 % della
[...] responsabilità nella causazione del sinistro, nonché il motivo dell'appello incidentale condizionato all'esclusione della responsabilità del Pt_1
5. All'esito complessivo del giudizio, confermata la statuizione del tribunale nella parte in cui ha posto a carico di le spese della terza chiamata Controparte_1 CP_4 vanno poste a carico della prima ed in favore del e della le Parte_1 CP_6 spese di lite del doppio grado.
Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo ex DM 55/2014, tenuto conto della domanda per il primo grado e, per il secondo, dei parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Vanno poste a carico dei due enti, in solido, ed in favore dell le spese dell'appello, CP_4 liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000.
Vanno infine poste definitivamente a carico di i costi delle cc.tt.uu. Controparte_1 espletate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto notificato il 17.7.2021, dal Parte_1 nei confronti di e e sull'appello incidentale e CP_4 CP_6 Controparte_1 incidentale condizionato proposto, con comparsa del 9.9.2021, da Controparte_1 nei confronti del e della nonché sull'appello incidentale Parte_1 CP_6 proposto, con comparsa del 26.10.2021, dalla nei confronti di del CP_6 CP_4
e di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, Parte_1 Controparte_1
n. 1558/2021 del 17.5.2021, depositata il 21.5.2021, notificata il 28.6.2021, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia gravata, CP_6
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
c) rigetta l'originaria domanda di parte attorea;
d) condanna al pagamento in favore del e della Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del doppio grado, per ognuno liquidate in € 8.000,00 per il CP_6
pag. 8/9 primo grado ed in complessivi € 3.288,50#, di cui € 382,50 per esborsi, per il secondo grado, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
e) condanna il e la in solido, al pagamento in favore di Parte_1 CP_6 delle spese del secondo grado, liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre CP_4 accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
f) pone definitivamente a carico di le spese delle cc.tt.uu. espletate Controparte_11 nella misura già liquidata;
g) conferma nel resto la pronuncia gravata.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione in data 25 febbraio 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Esposito
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