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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/10/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2053/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa SC AC Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2053/2024 V.G. promossa da:
nata Roma il 25.10.1982 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelina Rizzuti
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Oronzo
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
28.04.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 14.05.2024, e Parte_1 CP_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Roma (RM) in data
[...]
18.03.2007, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (RM) al n. 00100, parte 2, serie A03, anno 2007, che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(Roma, 21.09.2007) e (Roma, 23.06.2015) che - a seguito
[...] Persona_2 dell'udienza presidenziale del 03.03.2023 - con decreto n. 1751/2023 depositato in data
26.04.2023, il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
1) “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento avendo definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale;
3) la casa coniugale sita in Fonte Nuova (RM), Via Settembrini n. 72, di proprietà della sig.ra , madre della moglie, è assegnata a quest'ultima con quanto in Parte_2 essa contenuto;
4) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e dimora abituale presso la madre nella casa familiare sita in Fonte Nuova
(RM), Via Settembrini n. 72;
5) l'esercizio della responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
6) limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi periodi di convivenza: le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
7) il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e di vita di questi ultimi, previo accordo con la madre;
in ogni caso, il padre trascorrerà con i figli: a) i week-end alternati dal venerdì sera dalle ore 22.00 prelevandoli da casa della madre, al lunedì mattina, allorquando provvederà a riaccompagnarli presso la casa coniugale e/o presso la scuola: resta salvo che, laddove i turni lavorativi del sig. glielo consentiranno, quest'ultimo preleverà i figli prima CP_1 delle ore 22.00 come sopra previsto, dandone previa comunicazione alla madre;
b) le ulteriori visite infrasettimanali verranno concordate liberamente tra i coniugi, con congruo preavviso di almeno 1 giorno: inoltre, in considerazione dell'attività lavorativa della madre, il figlio maggiore verrà prelevato all'uscita da scuola dal nonno Per_1 materno e rimarrà presso la casa di quest'ultimo (stesso stabile ove si trova la casa familiare) allorquando la sera la madre lo preleverà per tornare alla casa familiare;
il figlio minore verrà prelevato all'uscita da scuola dalla nonna paterna e rimarrà Per_2 presso quest'ultima sino a quando la madre lo preleverà per tornare presso la casa familiare;
c) il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive durante il mese di luglio, o agosto, o settembre, previo accordo con la madre da concordare entro il 30/05 di ogni anno;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
d) per le festività natalizie, pasquali, i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. In ogni caso è fatta salva la facoltà delle parti di modificare congiuntamente quanto indicato ai punti a), b), c), e d) che precedono, per le vie brevi e con un congruo preavviso di almeno 1 giorno;
8) il padre si obbliga a corrispondere alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 300,00 mensile per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni su c/c intestato alla moglie, IBAN [...];
9) il marito verserà integralmente alla moglie l'importo relativo all'Assegno Unico per i figli attualmente percepito e, si impegna a collaborare per consentire la voltura della pratica a beneficio della moglie ovvero a versare le somme mensilmente percepite
(oggi complessivamente pari ad € 100,00) alla moglie brevi manu o a mezzo bonifico bancario sull'IBAN di cui al punto 7) che precede;
10) le spese straordinarie mediche, scolastiche (ivi comprese le rette mensili per le scuole private frequentate dai figli), ludiche o parascolastiche (a mero titolo esemplificativo: corsi di lingue, musica, informatica, vacanze, viaggi di istruzione), sportive e tutte quelle relative ad ogni attività dei figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, previo accordo ed idoneo giustificativo;
le spese straordinarie per le quali non è prevista la previa concertazione dei genitori (a mero titolo esemplificativo, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
11) restano integralmente a carico del sig. nella misura del 100% le CP_1 spese relative agli abbonamenti a Linkem, Dzon, Sky per un costo totale di € 105,00 mensili;
12) entrambi i genitori, in considerazione dell'età dei figli, congiuntamente si obbligano ad evitare di fare entrare i minori in contatto con soggetti terzi estranei sia al nucleo familiare sia alla quotidianità dei minori: quanto sopra, in special modo quando i figli, rispettivamente, soggiornano a casa del padre o dimorano a casa della madre;
13) i coniugi si prestano, sin d'ora, il reciproco consenso per il nulla osta e l'eventuale rinnovo del passaporto e di ogni eventuale documento.”
Preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18.03.2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, con la sola precisazione che medio tempore il figlio è divenuto Per_1 maggiorenne e che pertanto non trovano applicazione nei suoi confronti le condizioni relative al regime di affidamento e alla frequentazione non dovendo il Tribunale nulla prevedere rispetto a tali aspetti in considerazione del raggiungimento della maggiore età.
Ritiene pertanto il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti con le precisazioni anzidette. Vi sono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Roma (RM) in data 18.03.2007, atto trascritto nel
[...] Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (RM) al n. 00100, parte
2, serie A03, anno 2007 alle condizioni riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte ad eccezione di quelle relative al regime di affidamento e alla frequentazione del figlio (nato a [...] il Persona_1
21-09-2007) in considerazione del raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
SC AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa SC AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa SC AC Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2053/2024 V.G. promossa da:
nata Roma il 25.10.1982 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelina Rizzuti
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Oronzo
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
28.04.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 14.05.2024, e Parte_1 CP_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Roma (RM) in data
[...]
18.03.2007, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (RM) al n. 00100, parte 2, serie A03, anno 2007, che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(Roma, 21.09.2007) e (Roma, 23.06.2015) che - a seguito
[...] Persona_2 dell'udienza presidenziale del 03.03.2023 - con decreto n. 1751/2023 depositato in data
26.04.2023, il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
1) “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento avendo definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale;
3) la casa coniugale sita in Fonte Nuova (RM), Via Settembrini n. 72, di proprietà della sig.ra , madre della moglie, è assegnata a quest'ultima con quanto in Parte_2 essa contenuto;
4) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e dimora abituale presso la madre nella casa familiare sita in Fonte Nuova
(RM), Via Settembrini n. 72;
5) l'esercizio della responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
6) limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi periodi di convivenza: le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
7) il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e di vita di questi ultimi, previo accordo con la madre;
in ogni caso, il padre trascorrerà con i figli: a) i week-end alternati dal venerdì sera dalle ore 22.00 prelevandoli da casa della madre, al lunedì mattina, allorquando provvederà a riaccompagnarli presso la casa coniugale e/o presso la scuola: resta salvo che, laddove i turni lavorativi del sig. glielo consentiranno, quest'ultimo preleverà i figli prima CP_1 delle ore 22.00 come sopra previsto, dandone previa comunicazione alla madre;
b) le ulteriori visite infrasettimanali verranno concordate liberamente tra i coniugi, con congruo preavviso di almeno 1 giorno: inoltre, in considerazione dell'attività lavorativa della madre, il figlio maggiore verrà prelevato all'uscita da scuola dal nonno Per_1 materno e rimarrà presso la casa di quest'ultimo (stesso stabile ove si trova la casa familiare) allorquando la sera la madre lo preleverà per tornare alla casa familiare;
il figlio minore verrà prelevato all'uscita da scuola dalla nonna paterna e rimarrà Per_2 presso quest'ultima sino a quando la madre lo preleverà per tornare presso la casa familiare;
c) il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive durante il mese di luglio, o agosto, o settembre, previo accordo con la madre da concordare entro il 30/05 di ogni anno;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
d) per le festività natalizie, pasquali, i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. In ogni caso è fatta salva la facoltà delle parti di modificare congiuntamente quanto indicato ai punti a), b), c), e d) che precedono, per le vie brevi e con un congruo preavviso di almeno 1 giorno;
8) il padre si obbliga a corrispondere alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 300,00 mensile per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni su c/c intestato alla moglie, IBAN [...];
9) il marito verserà integralmente alla moglie l'importo relativo all'Assegno Unico per i figli attualmente percepito e, si impegna a collaborare per consentire la voltura della pratica a beneficio della moglie ovvero a versare le somme mensilmente percepite
(oggi complessivamente pari ad € 100,00) alla moglie brevi manu o a mezzo bonifico bancario sull'IBAN di cui al punto 7) che precede;
10) le spese straordinarie mediche, scolastiche (ivi comprese le rette mensili per le scuole private frequentate dai figli), ludiche o parascolastiche (a mero titolo esemplificativo: corsi di lingue, musica, informatica, vacanze, viaggi di istruzione), sportive e tutte quelle relative ad ogni attività dei figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, previo accordo ed idoneo giustificativo;
le spese straordinarie per le quali non è prevista la previa concertazione dei genitori (a mero titolo esemplificativo, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
11) restano integralmente a carico del sig. nella misura del 100% le CP_1 spese relative agli abbonamenti a Linkem, Dzon, Sky per un costo totale di € 105,00 mensili;
12) entrambi i genitori, in considerazione dell'età dei figli, congiuntamente si obbligano ad evitare di fare entrare i minori in contatto con soggetti terzi estranei sia al nucleo familiare sia alla quotidianità dei minori: quanto sopra, in special modo quando i figli, rispettivamente, soggiornano a casa del padre o dimorano a casa della madre;
13) i coniugi si prestano, sin d'ora, il reciproco consenso per il nulla osta e l'eventuale rinnovo del passaporto e di ogni eventuale documento.”
Preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18.03.2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, con la sola precisazione che medio tempore il figlio è divenuto Per_1 maggiorenne e che pertanto non trovano applicazione nei suoi confronti le condizioni relative al regime di affidamento e alla frequentazione non dovendo il Tribunale nulla prevedere rispetto a tali aspetti in considerazione del raggiungimento della maggiore età.
Ritiene pertanto il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti con le precisazioni anzidette. Vi sono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Roma (RM) in data 18.03.2007, atto trascritto nel
[...] Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (RM) al n. 00100, parte
2, serie A03, anno 2007 alle condizioni riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte ad eccezione di quelle relative al regime di affidamento e alla frequentazione del figlio (nato a [...] il Persona_1
21-09-2007) in considerazione del raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
SC AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa SC AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia