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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 12224/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PRUNOTTO FRANCESCA in forza di Parte_1
procura in atti
RICORRENTE contro
PM in sede
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (conclusioni come da ricorso precisate all'udienza del 23/01/2025):
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta e acquisito il parere del P.M., mantenendo ove ritenuto possibile e condivisibile l'identificazione dell'odierna parte
1 ricorrente nel prosieguo del presente procedimento e nella sentenza con genere femminile: In via istruttoria
- ammettere la documentazione prodotta, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori
Nel merito
Rettificare l'attribuzione di sesso relativa a nata in [...] il Parte_1
10/09/1994, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ” Per_1
Ordinare alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come “ ” e non Per_1 altrimenti
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del
1982.
Autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili ed alla rettificazione di attribuzione di sesso da Maschio a e del nome da a . Per_2 Parte_1 Per_1
Si chiede di valutare altresì la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 52, d.lgs. n. 196/2003 posti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte attrice, nonché degli altri soggetti nominativamente individuati nelle future pronunce che codesto On. le Tribunale riterrà di adottare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 06/07/2024 , Parte_1
avendo allegato disforia di genere e documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a nonché, contestualmente, di concedere l'autorizzazione a Parte_1 Per_1
sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 23/01/2025 il Giudice ha sentito la parte e, in tale sede, il suo difensore ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Pertanto, la causa è stata trattenuta a decisione.
2 ***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo
Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n.
15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione
- come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
3 Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere. Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, avendo la parte ricorrente allegato e documentato di doversi ancora sottoporre all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico- chirurgico.
Ciò chiarito, nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione. Difatti, dagli atti di causa, risulta che:
4 - parte ricorrente si è rivolta al di Torino il 02/10/2019 Parte_2
riportando la volontà iniziare una terapia ormale femminilizzante (doc. 3): “il bisogno principale che ha riportato è stato quello di poter iniziare una terapia ormonale Per_1
femminilizzante perché, nonostante il suo aspetto ancora maschile, la sua identità di genere
è femminile e vorrebbe intraprendere un iter di transizione”;
- parte ricorrente è seguita dal Centro Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere
(C.I.D.I.Ge.M.) dell'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di
Torino sin dal 20/01/2020;
- la relazione psichiatrica del C.I.D.I.Ge.M. del 19/12/2023 in atti (doc. 4) conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere: “l'indagine sullo sviluppo psicosessuale si è conclusa a Luglio 2021 con la conferma della Disforia di Genere e l'esclusione di psicopatologie tali da controindicare l'inizio del trattamento medico di affermazione di genere”. È stato rilevato come si senta da molti anni Parte_1
appartenente al genere femminile;
si legge nella predetta relazione: “in anamnesi emergono dati riferibili ad una Disforia di Genere esordita verosimilmente in epoca infantile e con una presa di coscienza effettiva strutturatasi durante la prima adolescenza”; e ancora: “tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile”. Sono state altresì escluse controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale: “per tali ragioni l'equipe curante ritine che non sussistano controindicazioni agli interventi di
Affermazione Chirurgica del Genere. […] Il soggetto è consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati dagli interventi di affermazione chirurgica del genere ed ha come prospettiva un notevole ulteriore miglioramento della qualità della propria vita” (cfr. rel. cit.);
- la relazione endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti (doc. 4) dà atto del percorso ormonale femminilizzante intrapreso da parte ricorrente confermando che “l'inizio del trattamento ormonale ha rappresentato per lei un importante passaggio che le ha permesso una maggiore integrazione tra l'identità del genere che sente come propria ed il sesso assegnato alla nascita. Inoltre, ha permesso a di raggiungere una maggior sicurezza in Per_1
se stessa ed una sempre maggior serenità nelle relazioni interpersonali. Rispetto al vissuto corporeo, riferisce un miglioramento della sua immagine corporea da quando ha Per_1
iniziato ad assumere terapia ormonale femminilizzante” (cfr. rel. cit.). Pertanto, l'intervento
5 chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali è stato ritenuto utile per il completamento del percorso di definizione della sua condizione femminile e della sua identità personale.
Peraltro, è stato rilevato come vi sia il “raggiungimento della maturità necessarie per affrontare gli interventi di Affermazione Chirurgica del Genere in modo consapevole e non idealizzato” (cfr. rel. cit.);
- le risultanze che precedono trovano riscontro anche nei referti endocrinologici della
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (cfr. docc. 7-8-9-10).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi Parte_1
immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile.
Trattandosi di soggetto rifugiato (doc. 2) si ordina alla commissione territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale. In seguito, deve accogliersi la domanda di parte ricorrente, ordinando all'ufficiale di Stato Civile dell'Anagrafe presso il
Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati (a partire da quello di nascita) dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del
1982.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l.
164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
6 Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da “ in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale Parte_1 Per_1
da molti anni parte attrice è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito
(cfr., ex multis, Trib. Roma, 04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017;
Trib. Padova, 16.11.2016).
Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di un interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass.
15138/2015) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e anzi ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda deve essere accolta.
Nulla in punto spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
7 visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nato in [...] il Parte_1
10/09/1994, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”; Per_1
Ordina alla commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come ” e non Per_1
altrimenti;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati (a partire da quello di nascita) dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982;
Autorizza , nato in IRAN il [...], a [...] a Parte_1
trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.03.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 12224/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PRUNOTTO FRANCESCA in forza di Parte_1
procura in atti
RICORRENTE contro
PM in sede
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (conclusioni come da ricorso precisate all'udienza del 23/01/2025):
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta e acquisito il parere del P.M., mantenendo ove ritenuto possibile e condivisibile l'identificazione dell'odierna parte
1 ricorrente nel prosieguo del presente procedimento e nella sentenza con genere femminile: In via istruttoria
- ammettere la documentazione prodotta, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori
Nel merito
Rettificare l'attribuzione di sesso relativa a nata in [...] il Parte_1
10/09/1994, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ” Per_1
Ordinare alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come “ ” e non Per_1 altrimenti
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del
1982.
Autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili ed alla rettificazione di attribuzione di sesso da Maschio a e del nome da a . Per_2 Parte_1 Per_1
Si chiede di valutare altresì la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 52, d.lgs. n. 196/2003 posti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte attrice, nonché degli altri soggetti nominativamente individuati nelle future pronunce che codesto On. le Tribunale riterrà di adottare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 06/07/2024 , Parte_1
avendo allegato disforia di genere e documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a nonché, contestualmente, di concedere l'autorizzazione a Parte_1 Per_1
sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 23/01/2025 il Giudice ha sentito la parte e, in tale sede, il suo difensore ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Pertanto, la causa è stata trattenuta a decisione.
2 ***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo
Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n.
15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione
- come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
3 Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere. Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, avendo la parte ricorrente allegato e documentato di doversi ancora sottoporre all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico- chirurgico.
Ciò chiarito, nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione. Difatti, dagli atti di causa, risulta che:
4 - parte ricorrente si è rivolta al di Torino il 02/10/2019 Parte_2
riportando la volontà iniziare una terapia ormale femminilizzante (doc. 3): “il bisogno principale che ha riportato è stato quello di poter iniziare una terapia ormonale Per_1
femminilizzante perché, nonostante il suo aspetto ancora maschile, la sua identità di genere
è femminile e vorrebbe intraprendere un iter di transizione”;
- parte ricorrente è seguita dal Centro Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere
(C.I.D.I.Ge.M.) dell'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di
Torino sin dal 20/01/2020;
- la relazione psichiatrica del C.I.D.I.Ge.M. del 19/12/2023 in atti (doc. 4) conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere: “l'indagine sullo sviluppo psicosessuale si è conclusa a Luglio 2021 con la conferma della Disforia di Genere e l'esclusione di psicopatologie tali da controindicare l'inizio del trattamento medico di affermazione di genere”. È stato rilevato come si senta da molti anni Parte_1
appartenente al genere femminile;
si legge nella predetta relazione: “in anamnesi emergono dati riferibili ad una Disforia di Genere esordita verosimilmente in epoca infantile e con una presa di coscienza effettiva strutturatasi durante la prima adolescenza”; e ancora: “tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile”. Sono state altresì escluse controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale: “per tali ragioni l'equipe curante ritine che non sussistano controindicazioni agli interventi di
Affermazione Chirurgica del Genere. […] Il soggetto è consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati dagli interventi di affermazione chirurgica del genere ed ha come prospettiva un notevole ulteriore miglioramento della qualità della propria vita” (cfr. rel. cit.);
- la relazione endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti (doc. 4) dà atto del percorso ormonale femminilizzante intrapreso da parte ricorrente confermando che “l'inizio del trattamento ormonale ha rappresentato per lei un importante passaggio che le ha permesso una maggiore integrazione tra l'identità del genere che sente come propria ed il sesso assegnato alla nascita. Inoltre, ha permesso a di raggiungere una maggior sicurezza in Per_1
se stessa ed una sempre maggior serenità nelle relazioni interpersonali. Rispetto al vissuto corporeo, riferisce un miglioramento della sua immagine corporea da quando ha Per_1
iniziato ad assumere terapia ormonale femminilizzante” (cfr. rel. cit.). Pertanto, l'intervento
5 chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali è stato ritenuto utile per il completamento del percorso di definizione della sua condizione femminile e della sua identità personale.
Peraltro, è stato rilevato come vi sia il “raggiungimento della maturità necessarie per affrontare gli interventi di Affermazione Chirurgica del Genere in modo consapevole e non idealizzato” (cfr. rel. cit.);
- le risultanze che precedono trovano riscontro anche nei referti endocrinologici della
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (cfr. docc. 7-8-9-10).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi Parte_1
immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile.
Trattandosi di soggetto rifugiato (doc. 2) si ordina alla commissione territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale. In seguito, deve accogliersi la domanda di parte ricorrente, ordinando all'ufficiale di Stato Civile dell'Anagrafe presso il
Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati (a partire da quello di nascita) dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del
1982.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l.
164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
6 Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da “ in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale Parte_1 Per_1
da molti anni parte attrice è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito
(cfr., ex multis, Trib. Roma, 04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017;
Trib. Padova, 16.11.2016).
Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di un interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass.
15138/2015) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e anzi ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda deve essere accolta.
Nulla in punto spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
7 visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nato in [...] il Parte_1
10/09/1994, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”; Per_1
Ordina alla commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come ” e non Per_1
altrimenti;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati (a partire da quello di nascita) dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982;
Autorizza , nato in IRAN il [...], a [...] a Parte_1
trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.03.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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