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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6104/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6104/2020, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania via Ardizzone Gioeni n.42, presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Filippo Marino che la rappresenta giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata in Trecastagni via Bologna n.5, presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Pietro Romano, che la rappresenta giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'opposizione proposta da infondata e deve essere rigettata. Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., con atto di Parte_3
citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1410/2020,
emesso il 27.03.2020 dal Tribunale di Catania, su istanza della società con Controparte_1
il quale è stato ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma di Euro 20.711,00, oltre interessi legali, nonché esborsi, compensi professionali, spese generali, iva e cpa.
Parte opponente ha sostenuto che la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti non è fondata su prova scritta, non essendo le fatture, prodotte in sede di ricorso ingiuntivo, titolo sufficiente ed idoneo per la dimostrazione della pretesa creditoria. La società ha, altresì, Parte_3
rilevato l'avvenuto pagamento delle prestazioni svolte dalla società , CP_1
proporzionalmente ai lavori eseguiti (per come documentato dalle fatture n.2 del 03.09.2019, n. 3 del
09.09.2019 e n.4 del 25.10.2019), contestando invece le somme richieste nel decreto ingiuntivo poiché
si tratterebbe di lavori svolti da soggetti terzi.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la società la quale ha eccepito CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Segnatamente ha dedotto che, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può,
pagina 2 di 8 dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito.
Orbene, giova premettere che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dalla parte opposta.
Nel caso concreto si ritiene che la parte opposta abbia dimostrato la sussistenza del credito,
anche indipendentemente dalle fatture.
Nel contratto di appalto l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto. Il suddetto contratto non è
soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, nè "ad substantiam", nè "ad probationem", potendo dunque essere concluso anche "per facta concludentia".
L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha inoltre l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore,
poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa.
Nel caso che ci occupa, la parte opposta, oltre alle fatture num. 6 del 02.12.2019 dell'importo di Euro 1.342,00 e num. 1 del 03.02.2020 dell' l'importo di Euro 19.069,00, su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, ha prodotto ulteriore documentazione che dimostra l'esistenza di un accordo verbale tra il Dott. legale rappresentante p.t. della società Persona_1 Parte_1
e la società , avente ad oggetto lavori di sbancamento e spianamento di un'area di CP_1
terreno sita in Zafferana, via Passopomo n.130, da adibire a vigneto, circostanza peraltro non contestata pagina 3 di 8 neanche dalla stessa parte opponente. La documentazione prodotta (bolla per lavori Luglio/Agosto
2019- bolla lavori 2-26 Settembre 2019 – screenshot di conversazioni whatsapp in PDF - perizia di parte descrittiva dello stato dei luoghi e dei lavori svolti dalla società ) descrive CP_1
inoltre sufficientemente la tipologia dei lavori che sono stati eseguiti e i relativi costi per l'attività
svolta.
Le bolle di consegna dei lavori controfirmate dal legale rappresentante p.t. Dott. Per_1
per altro verso descrivono e confermano la concreta esecuzione delle opere in questione,
[...]
effettuate nel periodo compreso tra il 3.07.2019 e l'inizio del 2020, e consistenti nella pulizia del terreno, eliminazione delle pietre presenti in superficie e nel sotto suolo, nello spianamento del terreno in origine costituito da dieci terrazzamenti e successivamente ridotto a due, con l'utilizzo di mezzi meccanici.
Ebbene, la suddetta documentazione è stata invero contestata e disconosciuta da parte opponente, affermando che le sigle apposte sulle bolle di lavoro non apparterrebbero al Dott. Per_1
Ed invero il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio
[...]
una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può
disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società.
Nella fattispecie tuttavia, pur a fronte del disconoscimento, la controparte ha comunque provato l'autenticità della firma, perché con l'ulteriore documentazione prodotta da parte opposta, consistente nelle conversazioni whatsapp, intercorse tra il legale rappresentante p.t. della società opposta CP_2
pagina 4 di 8 ed il legale rappresentante p.t. della società opponente, , integra e conferma quanto Persona_1
decritto nelle bolle documento che, peraltro, sono richiamate nelle medesime conversazioni.
Emerge altresì da tali conversazioni che, durante l'esecuzione dei lavori, la società
[...]
inviava anche documentazione fotografica al Dott. per aggiornarlo sugli stati di CP_1 Per_1
avanzamento dei lavori, nonché i conteggi dei lavori eseguiti in merito ai quali non si evidenzia alcuna obiezione da parte dello stesso Per_1
Sul punto, non trattandosi di sottoscrizione, deve ritenersi che parte opponente non possa limitarsi al disconoscimento e abbia contestato troppo genericamente la valenza probatoria di tali conversazioni, senza invero nemmeno negare l'avvenuto scambio di messaggi.
I messaggi "Whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica. Più in particolare la Corte di Cassazione ha riconosciuto il valore di piena prova anche agli sms e ai messaggi e- mail (rientranti nelle riproduzioni meccaniche dell'articolo 2712 del Codice
civile), i quali non possono essere disconosciuti mediante una generica contestazione. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte per privare una riproduzione informatica del valore di piena prova e degradarla a una presunzione semplice, occorre disconoscerla in modo “chiaro,
circostanziato ed esplicito” nonché supportato dalla allegazione di “elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”. Nel caso di specie, i messaggi telematici riprodotti negli screenshot versati in causa formano piena prova nonostante la loro generica contestazione o disconoscimento, atteso che parte opponente non ha chiarito né specificato in che modo il contenuto di tali screenshot si discosti dalla realtà. (Cass. Civ. n. 12794/2021 del 13 maggio 2021-
Cass. Civ. n. 19155/2019). Tantomeno sono state anche genericamente ipotizzate le eventuali modalità
pagina 5 di 8 di falsificazione del documento.
Anche la perizia di parte prodotta dalla società opposta, pur avendo valore meramente indiziario, contribuisce a descrivere lo stato dei luoghi prima e dopo lo svolgimento dei lavori, nonché
la tipologia delle attività svolte. In linea generale, la perizia di parte non ha valore di prova, ma può
costituire un indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo. Ne consegue che spetterà al giudice ogni valutazione discrezionale in merito alla stessa (Cass nn. 33503/2018; 9551/2009;
4437/1997).
Infine, deve rilevarsi che, sul piano dell'istruttoria orale, è stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società , . CP_1 Controparte_2
Quest'ultimo non ha ammesso circostanze a sé sfavorevoli, piuttosto confermando che tutti i lavori, consistenti in sbancamenti del terreno, sono stati svolti personalmente dallo stesso con l'utilizzo di mezzi della sua società, secondo gli accordi stabiliti con il Dott. e che il Persona_1
compenso è stato determinato in base alle giornate impiegate per svolgere i suddetti lavori. Lo stesso infine ha rifertio di aver lasciato il terreno pronto per impiantare il vigneto. Il ha altresì CP_2
dichiarato di non conoscere tale , indicato quale direttore dei lavori oggetto Persona_2
della presente controversia.
Esaminate le ulteriori richieste istruttorie formulate da parte opponente, considerato che le stesse vertono su articolati analoghi a quelli indicati per l'interrogatorio formale e che appare irrilevante la circostanza che fosse o meno presente un direttore dei lavori, il precedente giudice istruttore ha rigettato le restanti richieste istruttorie, poi reiterate da parte opponente. Ed invero, alla luce degli elementi di valutazione già acquisti, le circostanze di cui ai capitoli di prova testimoniale non pagina 6 di 8 sono rilevanti.
In conclusione, si ritiene che parte opposta abbia fornito sufficienti elementi a fondamento della propria pretesa creditoria, a fronte delle eccezioni, contestazioni e difese della parte opponente che risultano essere generiche. Al contempo la tesi sostenuta da parte opponente, ovvero che i lavori per i quali si chiede il pagamento non sono stati eseguiti dalla società , ma da bensì da CP_1
soggetti terzi, contrasta con le prove documentali e non è comunque provata. A tal fine parte opponente si è limitata a indicare genericamente i nominativi delle ditte che avrebbero eseguito i lavori e non risulta agli atti del giudizio alcuna documentazione che descriva le opere eseguite da terzi o che,
perlomeno, consenta di collocare temporalmente tali opere. Appare inoltre, irrilevante l'esistenza o meno di un direttore dei lavori, che in ogni caso rimane una figura esterna al contraente incaricato di svolgere i lavori. La circostanza che il presunto direttore dei lavori avrebbe omesso di redigere le certificazioni necessarie, con interruzione dei lavori successivamente proseguiti da terzi, non risulta peraltro confermata né dall'esito dell'attività istruttoria né dalla documentazione versata in atti.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto Ingiuntivo opposto.
Le spese, liquidate come da dispositivo (valore come dichiarato in citazione, tariffa media in relazione al valore per ciascuna fase del giudizio) seguono la soccombenza dell'opponente
[...]
ei confronti dell'opposto Parte_1 Controparte_1
Non si ritiene invece che, considerando la natura delle contestazioni e la corretta condotta processuale, sussistano i presupposti per condannare parte opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 6104/2020;
1) rigetta l'opposizione proposta da conseguentemente Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1410/2020 recante la somma di Euro 20.711,00;
2) visto l'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.1410/2020;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dell'opposto che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, Controparte_1
oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% pari ad € 761,55, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 3 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6104/2020, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania via Ardizzone Gioeni n.42, presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Filippo Marino che la rappresenta giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata in Trecastagni via Bologna n.5, presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Pietro Romano, che la rappresenta giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'opposizione proposta da infondata e deve essere rigettata. Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., con atto di Parte_3
citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1410/2020,
emesso il 27.03.2020 dal Tribunale di Catania, su istanza della società con Controparte_1
il quale è stato ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma di Euro 20.711,00, oltre interessi legali, nonché esborsi, compensi professionali, spese generali, iva e cpa.
Parte opponente ha sostenuto che la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti non è fondata su prova scritta, non essendo le fatture, prodotte in sede di ricorso ingiuntivo, titolo sufficiente ed idoneo per la dimostrazione della pretesa creditoria. La società ha, altresì, Parte_3
rilevato l'avvenuto pagamento delle prestazioni svolte dalla società , CP_1
proporzionalmente ai lavori eseguiti (per come documentato dalle fatture n.2 del 03.09.2019, n. 3 del
09.09.2019 e n.4 del 25.10.2019), contestando invece le somme richieste nel decreto ingiuntivo poiché
si tratterebbe di lavori svolti da soggetti terzi.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la società la quale ha eccepito CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Segnatamente ha dedotto che, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può,
pagina 2 di 8 dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito.
Orbene, giova premettere che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dalla parte opposta.
Nel caso concreto si ritiene che la parte opposta abbia dimostrato la sussistenza del credito,
anche indipendentemente dalle fatture.
Nel contratto di appalto l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto. Il suddetto contratto non è
soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, nè "ad substantiam", nè "ad probationem", potendo dunque essere concluso anche "per facta concludentia".
L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha inoltre l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore,
poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa.
Nel caso che ci occupa, la parte opposta, oltre alle fatture num. 6 del 02.12.2019 dell'importo di Euro 1.342,00 e num. 1 del 03.02.2020 dell' l'importo di Euro 19.069,00, su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, ha prodotto ulteriore documentazione che dimostra l'esistenza di un accordo verbale tra il Dott. legale rappresentante p.t. della società Persona_1 Parte_1
e la società , avente ad oggetto lavori di sbancamento e spianamento di un'area di CP_1
terreno sita in Zafferana, via Passopomo n.130, da adibire a vigneto, circostanza peraltro non contestata pagina 3 di 8 neanche dalla stessa parte opponente. La documentazione prodotta (bolla per lavori Luglio/Agosto
2019- bolla lavori 2-26 Settembre 2019 – screenshot di conversazioni whatsapp in PDF - perizia di parte descrittiva dello stato dei luoghi e dei lavori svolti dalla società ) descrive CP_1
inoltre sufficientemente la tipologia dei lavori che sono stati eseguiti e i relativi costi per l'attività
svolta.
Le bolle di consegna dei lavori controfirmate dal legale rappresentante p.t. Dott. Per_1
per altro verso descrivono e confermano la concreta esecuzione delle opere in questione,
[...]
effettuate nel periodo compreso tra il 3.07.2019 e l'inizio del 2020, e consistenti nella pulizia del terreno, eliminazione delle pietre presenti in superficie e nel sotto suolo, nello spianamento del terreno in origine costituito da dieci terrazzamenti e successivamente ridotto a due, con l'utilizzo di mezzi meccanici.
Ebbene, la suddetta documentazione è stata invero contestata e disconosciuta da parte opponente, affermando che le sigle apposte sulle bolle di lavoro non apparterrebbero al Dott. Per_1
Ed invero il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio
[...]
una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può
disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società.
Nella fattispecie tuttavia, pur a fronte del disconoscimento, la controparte ha comunque provato l'autenticità della firma, perché con l'ulteriore documentazione prodotta da parte opposta, consistente nelle conversazioni whatsapp, intercorse tra il legale rappresentante p.t. della società opposta CP_2
pagina 4 di 8 ed il legale rappresentante p.t. della società opponente, , integra e conferma quanto Persona_1
decritto nelle bolle documento che, peraltro, sono richiamate nelle medesime conversazioni.
Emerge altresì da tali conversazioni che, durante l'esecuzione dei lavori, la società
[...]
inviava anche documentazione fotografica al Dott. per aggiornarlo sugli stati di CP_1 Per_1
avanzamento dei lavori, nonché i conteggi dei lavori eseguiti in merito ai quali non si evidenzia alcuna obiezione da parte dello stesso Per_1
Sul punto, non trattandosi di sottoscrizione, deve ritenersi che parte opponente non possa limitarsi al disconoscimento e abbia contestato troppo genericamente la valenza probatoria di tali conversazioni, senza invero nemmeno negare l'avvenuto scambio di messaggi.
I messaggi "Whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica. Più in particolare la Corte di Cassazione ha riconosciuto il valore di piena prova anche agli sms e ai messaggi e- mail (rientranti nelle riproduzioni meccaniche dell'articolo 2712 del Codice
civile), i quali non possono essere disconosciuti mediante una generica contestazione. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte per privare una riproduzione informatica del valore di piena prova e degradarla a una presunzione semplice, occorre disconoscerla in modo “chiaro,
circostanziato ed esplicito” nonché supportato dalla allegazione di “elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”. Nel caso di specie, i messaggi telematici riprodotti negli screenshot versati in causa formano piena prova nonostante la loro generica contestazione o disconoscimento, atteso che parte opponente non ha chiarito né specificato in che modo il contenuto di tali screenshot si discosti dalla realtà. (Cass. Civ. n. 12794/2021 del 13 maggio 2021-
Cass. Civ. n. 19155/2019). Tantomeno sono state anche genericamente ipotizzate le eventuali modalità
pagina 5 di 8 di falsificazione del documento.
Anche la perizia di parte prodotta dalla società opposta, pur avendo valore meramente indiziario, contribuisce a descrivere lo stato dei luoghi prima e dopo lo svolgimento dei lavori, nonché
la tipologia delle attività svolte. In linea generale, la perizia di parte non ha valore di prova, ma può
costituire un indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo. Ne consegue che spetterà al giudice ogni valutazione discrezionale in merito alla stessa (Cass nn. 33503/2018; 9551/2009;
4437/1997).
Infine, deve rilevarsi che, sul piano dell'istruttoria orale, è stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società , . CP_1 Controparte_2
Quest'ultimo non ha ammesso circostanze a sé sfavorevoli, piuttosto confermando che tutti i lavori, consistenti in sbancamenti del terreno, sono stati svolti personalmente dallo stesso con l'utilizzo di mezzi della sua società, secondo gli accordi stabiliti con il Dott. e che il Persona_1
compenso è stato determinato in base alle giornate impiegate per svolgere i suddetti lavori. Lo stesso infine ha rifertio di aver lasciato il terreno pronto per impiantare il vigneto. Il ha altresì CP_2
dichiarato di non conoscere tale , indicato quale direttore dei lavori oggetto Persona_2
della presente controversia.
Esaminate le ulteriori richieste istruttorie formulate da parte opponente, considerato che le stesse vertono su articolati analoghi a quelli indicati per l'interrogatorio formale e che appare irrilevante la circostanza che fosse o meno presente un direttore dei lavori, il precedente giudice istruttore ha rigettato le restanti richieste istruttorie, poi reiterate da parte opponente. Ed invero, alla luce degli elementi di valutazione già acquisti, le circostanze di cui ai capitoli di prova testimoniale non pagina 6 di 8 sono rilevanti.
In conclusione, si ritiene che parte opposta abbia fornito sufficienti elementi a fondamento della propria pretesa creditoria, a fronte delle eccezioni, contestazioni e difese della parte opponente che risultano essere generiche. Al contempo la tesi sostenuta da parte opponente, ovvero che i lavori per i quali si chiede il pagamento non sono stati eseguiti dalla società , ma da bensì da CP_1
soggetti terzi, contrasta con le prove documentali e non è comunque provata. A tal fine parte opponente si è limitata a indicare genericamente i nominativi delle ditte che avrebbero eseguito i lavori e non risulta agli atti del giudizio alcuna documentazione che descriva le opere eseguite da terzi o che,
perlomeno, consenta di collocare temporalmente tali opere. Appare inoltre, irrilevante l'esistenza o meno di un direttore dei lavori, che in ogni caso rimane una figura esterna al contraente incaricato di svolgere i lavori. La circostanza che il presunto direttore dei lavori avrebbe omesso di redigere le certificazioni necessarie, con interruzione dei lavori successivamente proseguiti da terzi, non risulta peraltro confermata né dall'esito dell'attività istruttoria né dalla documentazione versata in atti.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto Ingiuntivo opposto.
Le spese, liquidate come da dispositivo (valore come dichiarato in citazione, tariffa media in relazione al valore per ciascuna fase del giudizio) seguono la soccombenza dell'opponente
[...]
ei confronti dell'opposto Parte_1 Controparte_1
Non si ritiene invece che, considerando la natura delle contestazioni e la corretta condotta processuale, sussistano i presupposti per condannare parte opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 6104/2020;
1) rigetta l'opposizione proposta da conseguentemente Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1410/2020 recante la somma di Euro 20.711,00;
2) visto l'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.1410/2020;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dell'opposto che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, Controparte_1
oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% pari ad € 761,55, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 3 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8