CA
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
16-bis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 4.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1711/2024 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Armando Taglieri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Montaione
n. 48 APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
1662/2024 pubblicata il 05/04/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.3.2022 esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 Controparte_2
1
[...] dall'1.2.2018 al 31.12.2019 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- di aver osservato un orario fisso, distribuito su 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, per un totale di
20 ore settimanali dall'inizio del rapporto al 31.1.2019 con la mansione di operatrice di call center, e per un totale di 48 ore settimanali dall'1.2.2019 al 31.12.2019, quando veniva incaricata di gestire l'amministrazione della Business Builders, società in subappalto della - di essere Parte_1
stata assoggettata, per tutto il periodo, al potere direttivo e disciplinare di e Parte_2 [...]
- di aver percepito una retribuzione inferiore a quella sindacale e comunque non congrua Per_1
rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto;
- che non le erano state corrisposte la tredicesima mensilità, le competenze di fine rapporto e le indennità sostitutive delle ore di ferie non godute;
- che a seguito dell'attività ispettiva svolta dall'ITL di Terni-Rieti in data 17.12.2020 il rapporto era stato convertito in rapporto di lavoro subordinato con inquadramento al III livello del CCNL
Telecomunicazioni. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Accertare/Dichiarare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo per tutto il periodo dal 1.2.2018 al 31.12.2019; 2. Accertare/Dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, specificati in premessa;
3. Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte Parte_1 ricorrente della complessiva somma di € 24.621,31 di cui €2.536,51 a titolo di T.F.R., o della diversa somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'Art. 329 cod. proc. civ. e gli interessi legali;
4. Con interessi successivi, vittoria di spese e competenze, oltre Iva e C.p.a., nonché rimborso spese generali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato Procuratore Antistatario”.
Si costituiva in giudizio la contestando ed impugnando tutto quanto ex Parte_1
adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'esito del giudizio - nel corso del quale veniva espletata prova testimoniale - il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo il ricorso, così decideva:
“1. accerta e dichiara la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo per tutto il periodo dedotto in giudizio dal 1.2.2018 al 31.12.2019;
2. condanna la in persona del legale rappresentante protempore, al Parte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € Controparte_1
24.621,31, di cui € 2.536,51 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
2
3. condanna la in persona del legale rappresentante pro - tempore, al Parte_1 pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario”.
Avverso tale decisione proponeva appello la censurando la valutazione Parte_1
della prova testimoniale operata dal primo giudice: il quadro probatorio, ad avviso dell'appellante, aveva confermato che l'attività di collaborazione veniva svolta autonomamente dalla Proietti in favore della società – come previsto e disciplinato nell'ambito dei contratti a progetto stipulati tra le parti –, senza vincolo orario né controllo gerarchico. Il gravame, nel confutare la ricostruzione operata dal Tribunale, richiamava, poi, la circolare n. 14 del 2.4.2013 con la quale il Ministero del Lavoro aveva ribadito che i call center possono stipulare contratti co.co.co. senza progetto, pattuendo corrispettivi non inferiori a quanto fissato dalla contrattazione collettiva nazionale in una prospettiva di contrasto al fenomeno della delocalizzazione in paesi comunitari ed extracomunitari;
richiamava, altresì, la circolare n. 17/2006 con la quale il medesimo Ministero aveva evidenziato come in questo settore il collaboratore può essere considerato autonomo a condizione che possa “unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa”.
Sulla scorta delle predette censure la chiedeva la riforma della sentenza Parte_1 impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare per i motivi di cui al presente atto l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande di parte ricorrente e delle relative deduzioni ed eccezioni;
e, per l'effetto Rigettarle con tutte le consequenziali statuizioni di legge;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
In data 18.9.2024 la società appellante depositava, fuori udienza, atto di rinuncia all'appello avendo le parti raggiunto un accordo transattivo al di fuori del procedimento.
All'udienza del 25 febbraio 2025, attesa la mancata comparizione delle parti, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Anche all'odierna udienza del 4 marzo 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio;
pertanto, la causa è stata decisa con lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la
3 dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021; in senso conforme: Cass. Civ., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.: il che impedisce di valutare qualsiasi diversa circostanza, ivi compresa la dichiarazione di rinuncia all'appello depositata dal procuratore della società appellante fuori udienza.
3. Nulla deve statuirsi in merito alle spese del presente grado di giudizio, svoltosi senza la costituzione in giudizio della parte appellata.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma
1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 4.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1711/2024 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Armando Taglieri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Montaione
n. 48 APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
1662/2024 pubblicata il 05/04/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.3.2022 esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 Controparte_2
1
[...] dall'1.2.2018 al 31.12.2019 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- di aver osservato un orario fisso, distribuito su 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, per un totale di
20 ore settimanali dall'inizio del rapporto al 31.1.2019 con la mansione di operatrice di call center, e per un totale di 48 ore settimanali dall'1.2.2019 al 31.12.2019, quando veniva incaricata di gestire l'amministrazione della Business Builders, società in subappalto della - di essere Parte_1
stata assoggettata, per tutto il periodo, al potere direttivo e disciplinare di e Parte_2 [...]
- di aver percepito una retribuzione inferiore a quella sindacale e comunque non congrua Per_1
rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto;
- che non le erano state corrisposte la tredicesima mensilità, le competenze di fine rapporto e le indennità sostitutive delle ore di ferie non godute;
- che a seguito dell'attività ispettiva svolta dall'ITL di Terni-Rieti in data 17.12.2020 il rapporto era stato convertito in rapporto di lavoro subordinato con inquadramento al III livello del CCNL
Telecomunicazioni. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Accertare/Dichiarare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo per tutto il periodo dal 1.2.2018 al 31.12.2019; 2. Accertare/Dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, specificati in premessa;
3. Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte Parte_1 ricorrente della complessiva somma di € 24.621,31 di cui €2.536,51 a titolo di T.F.R., o della diversa somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'Art. 329 cod. proc. civ. e gli interessi legali;
4. Con interessi successivi, vittoria di spese e competenze, oltre Iva e C.p.a., nonché rimborso spese generali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato Procuratore Antistatario”.
Si costituiva in giudizio la contestando ed impugnando tutto quanto ex Parte_1
adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'esito del giudizio - nel corso del quale veniva espletata prova testimoniale - il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo il ricorso, così decideva:
“1. accerta e dichiara la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo per tutto il periodo dedotto in giudizio dal 1.2.2018 al 31.12.2019;
2. condanna la in persona del legale rappresentante protempore, al Parte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € Controparte_1
24.621,31, di cui € 2.536,51 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
2
3. condanna la in persona del legale rappresentante pro - tempore, al Parte_1 pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario”.
Avverso tale decisione proponeva appello la censurando la valutazione Parte_1
della prova testimoniale operata dal primo giudice: il quadro probatorio, ad avviso dell'appellante, aveva confermato che l'attività di collaborazione veniva svolta autonomamente dalla Proietti in favore della società – come previsto e disciplinato nell'ambito dei contratti a progetto stipulati tra le parti –, senza vincolo orario né controllo gerarchico. Il gravame, nel confutare la ricostruzione operata dal Tribunale, richiamava, poi, la circolare n. 14 del 2.4.2013 con la quale il Ministero del Lavoro aveva ribadito che i call center possono stipulare contratti co.co.co. senza progetto, pattuendo corrispettivi non inferiori a quanto fissato dalla contrattazione collettiva nazionale in una prospettiva di contrasto al fenomeno della delocalizzazione in paesi comunitari ed extracomunitari;
richiamava, altresì, la circolare n. 17/2006 con la quale il medesimo Ministero aveva evidenziato come in questo settore il collaboratore può essere considerato autonomo a condizione che possa “unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa”.
Sulla scorta delle predette censure la chiedeva la riforma della sentenza Parte_1 impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare per i motivi di cui al presente atto l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande di parte ricorrente e delle relative deduzioni ed eccezioni;
e, per l'effetto Rigettarle con tutte le consequenziali statuizioni di legge;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
In data 18.9.2024 la società appellante depositava, fuori udienza, atto di rinuncia all'appello avendo le parti raggiunto un accordo transattivo al di fuori del procedimento.
All'udienza del 25 febbraio 2025, attesa la mancata comparizione delle parti, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Anche all'odierna udienza del 4 marzo 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio;
pertanto, la causa è stata decisa con lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la
3 dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021; in senso conforme: Cass. Civ., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.: il che impedisce di valutare qualsiasi diversa circostanza, ivi compresa la dichiarazione di rinuncia all'appello depositata dal procuratore della società appellante fuori udienza.
3. Nulla deve statuirsi in merito alle spese del presente grado di giudizio, svoltosi senza la costituzione in giudizio della parte appellata.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma
1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi
4