Ordinanza cautelare 5 novembre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 06/06/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02542/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2024, proposto da
IM CA AR PP, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Rizzo, Michele Santarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Liceo Scientifico Statale “G. Falcone e P. Borsellino”, Commissione per la Valutazione dell'Esame di Stato c/o il Liceo Scientifico Statale “G. Falcone e P. Borsellino”, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento conclusivo degli esami di stato c/o il liceo scientifico statale “G. Falcone – P. Borsellino” di Arese, pubblicato in data 5 luglio 2024, nella parte in cui hanno reso nota l’attribuzione al ricorrente della votazione complessiva di 85/100;
- di tutti i verbali dei lavori della commissione di esame e in particolare dei verbali n. 8, 9 e 10 nella parte in cui hanno attribuito al ricorrente la votazione di 11/20 per la prima prova e di 14/20 per
la seconda prova dell’esame di stato;
- delle tabelle valutative della prima e della seconda prova;
- delle tabelle contenenti i criteri di valutazione utilizzate dalla medesima commissione;
- dei provvedimenti di nomina e costituzione della commissione d’esame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per parte ricorrente i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente ha conseguito la Maturità nel luglio 2024 dopo aver frequentato la 5a C del Liceo Scientifico Statale “G. Falcone – P. Borsellino” di Arese (MI).
Ha ottenuto la votazione di 85/100, somma del punteggio della prima prova, 11 punti sui 20, della seconda prova, 14 punti su 20, dell’orale 20 punti, cioè il massimo consentito ed essendo stato presentato con 40 punti per i crediti scolastici.
Con il presente ricorso, ha impugnato il voto di maturità, ritenendolo illegittimo oltre che ingiusto, soprattutto a fronte della lunga e brillante carriera da studente, articolando i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4 del d.lgs. N. 67/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 e 13 dell’ordinanza ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.m. n. 6/2007. Illegittimità della nomina della commissione d'esame: la Commissione sarebbe stata nominata in violazione alle disposizioni di legge, in quanto mancava il membro interno;
2) Violazione e falsa applicazione dell’artt. 12 del d.lgs. N. 62/2017. Eccesso di potere per cattivo esercizio della discrezionalità tecnica, illogicità e irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione e malgoverno dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza ex art. 97 Costituzione: ritiene il ricorrente che la Commissione non avrebbe valutato la sua brillante carriera scolastica;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4 del d.lgs. n. 67/2012. violazione e falsa applicazione dell’art. 12 dell’ordinanza ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024. eccesso di potere per cattivo esercizio della discrezionalità tecnica, illogicità e irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti: rispetto alla prova scritta di italiano la valutazione sarebbe illegittima per la totale assenza di motivazione; a margine dello scritto vi sono annotazioni, non accompagnate da una spiegazione motivata che chiarisca le ragioni di tali rilievi;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 17 e 18 del d.lgs. n. 67/2012. violazione e falsa applicazione degli artt. da 19 a 21 dell’ordinanza ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024; eccesso di potere per difetto di motivazione: in questo motivo parte ricorrente deduce la totale assenza di una specifica motivazione rispetto alla votazione delle prove scritte, necessaria in quanto molto inferiore rispetto ai voti ottenuti nel corso dell’anno scolastico;
5) Violazione e falsa applicazione dell’artt. 12 del d.lgs. n. 62/2017; eccesso di potere per cattivo esercizio della discrezionalità tecnica, illogicità e irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti sotto altro profilo, connesso alle genericità ed inadeguatezza dei criteri di valutazione utilizzati dalla commissione. Sostiene il ricorrente l’inadeguatezza dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione e la loro illegittimità, in quanto generici, scarsamente motivati e inidonei a rispecchiare le reali capacità dei candidati.
Il ricorrente ha altresì formulato istanza istruttoria ex art. 46 c.p.a. e istanza ex art. 116, comma 4, c.p.a. al fine di ottenere gli atti richiesti in data 26 settembre 2024 con domanda di accesso ex artt. 22 e 24, comma 7, della l. n. 241/1990.
Ha altresì chiesto ai sensi dell’art. 63, comma 3 c.p.a., l’ammissione della prova testimoniale della
Sig.na AR PP, sorella del ricorrente e presente durante lo svolgimento della prova orale.
Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha depositato la documentazione richiesta, opponendosi alla prova testimoniale.
Nel merito ha contestato la fondatezza delle censure e chiesto quindi il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1273 del 5.11.2024 la domanda cautelare veniva respinta, con la seguente motivazione:
“Premesso che
- parte ricorrente contesta, nel presente ricorso, il provvedimento con cui è stato attribuito il voto dell'esame di Stato di 85/1000, così composto: 40 punti per crediti scolastici, 25 punti quale risultato delle prove scritte e 20 punti per il colloquio finale;
- deduce l’illegittimità della sostituzione del membro interno della Commissione, l’eccesso di potere rispetto alla valutazione delle prove scritte (11/20 in italiano e 14/20 in matematica), a fronte dei risultati eccellenti conseguiti durante l’anno scolastico e del massimo dei voti ottenuti nella prova orale, nonché il difetto di motivazione;
Ritenuto che, seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, non sussistono elementi di fondatezza, in ragione del fatto che il provvedimento di sostituzione del Commissario interno sembra essere stato adottato nel rispetto dell’art. 16, comma 4 del D. Lgs. 62/2017 (che non richiede che i membri interni siano docenti della classe frequentata dallo studente), nonché degli artt. 16 del D.M. 6/2007 e 13 c.3 dell’O.M. 55/2024 che attribuiscono al capo dell’Istituto il potere di sostituire i Commissari interni, ove possibile, con docenti della stessa materia;
Ritenute poi infondate anche le censure articolate con riferimento ai voti delle prove scritte, in quanto nella valutazione degli esami di maturità assumono rilievo preminente le prove alle quali lo studente è sottoposto durante la sessione, mentre i risultati scolastici sono valorizzati attraverso l’attribuzione dei crediti riferiti al triennio precedente;
Ritenuto altresì che il voto numerico, anche con riguardo all'esame di maturità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori specificazioni e chiarimenti (da ultimo T.A.R. Ancona, sez. II, 19/04/2024, n.381);
Ritenuto, infine, che anche il danno prospettato dal ricorrente non abbia i necessari caratteri di concretezza ed attualità, non risultando invero che l’istante abbia partecipato a selezioni che comportino in via automatica l’esclusione, in ragione del voto conseguito all’esame di stato e contestato in questa sede”.
In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato memorie e ulteriore documentazione.
All’udienza pubblica del 28 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione al Collegio.
II) Il presente ricorso è proposto avverso la votazione della maturità ottenuta a conclusione di un brillante percorso scolastico.
Preliminarmente si dà atto che nel corso del giudizio la documentazione richiesta con istanza ex. art 116 comma 4 c.p.a. è stata rilasciata.
Pertanto la domanda va dichiarata improcedibile.
Sempre in via preliminare va respinta la richiesta di ammissione della prova testimoniale ai sensi dell’art. 63, comma 3 c.p.a., della sorella del ricorrente, testimone dello svolgimento della prova orale, in quanto i fatti oggetto della prova testimoniale richiesta non assumono rilevanza ai fini della decisione dei motivi di ricorso.
2.1 Nel merito il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla decisione della fase cautelare.
Nella prima censura viene dedotta l’illegittimità nella composizione della commissione, in quanto non è stata presente il membro interno della classe.
Come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale (doc. nn 1-6), la sostituzione del membro interno (la cui rinuncia era giustificata, come provato dalla documentazione prodotta), è avvenuta nel rispetto dei criteri dell’art. 16, comma 4 del D. Lgs. 62/2017 (che non richiede che i membri interni siano docenti della classe frequentata dallo studente), nonché degli artt. 16 del D.M. 6/2007 e 13 c.3 dell’O.M. 55/2024 che attribuiscono al capo dell’Istituto il potere di sostituire i Commissari interni, ove possibile, con docenti della stessa materia.
Dalla lettura dell’art. 16 D.M. 6/2007 emerge che il primo criterio di scelta del commissario interno in caso di sostituzione, è quello del docente della stessa materia: il comma 2 prevede infatti “Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso”. Nel caso poi non sia possibile nominare un docente dello stesso corso, in base al terzo comma, viene scelto un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire”.
Il criterio è quindi stato rispettato, essendo il docente prescelto insegnante della medesima materia della docente da sostituire.
2.2. Nel secondo motivo parte ricorrente lamenta la omessa considerazione della sua brillante carriera scolastica, come peraltro emerge dal punteggio conseguito per i crediti formativi.
La valutazione della Commissione sarebbe erronea, irragionevole e arbitraria.
Ben comprende il Collegio che il ricorrente abbia avuto un brillante percorso scolastico, con voti sempre eccellenti, fin dalla scuola primaria: a dimostrazione delle straordinarie capacità dello studente la difesa ha ritenuto di produrre anche le pagelle della scuola primaria e della scuola secondaria, oltre l’attestato finale della scuola dell’infanzia bilingue e tutte le certificazioni delle scuole di corso di lingua straniera.
Tuttavia la difesa del ricorrente omette di considerare che i percorsi scolastici sono autonomi, per cui laddove uno studente è brillante durante la scuola primaria e ha un percorso altrettante lodevole durante la scuola superiore, non necessariamente deve meritare una valutazione positiva negli scritti dell’esame di maturità.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 16, comma 7, dell’O.M. n. 55 del 22 marzo 2024, che impone alla Commissione, prima della prova orale di esaminare “ l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi” nonchè “copia dei verbali …relativi all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico”.
Secondo la tesi del ricorrente, se la Commissione avesse letto la documentazione relativa al suo percorso scolastico avrebbe confermato “la brillante carriera scolastica sostenuta dal Ricorrente mediante l’attribuzione di punteggi idonei e capaci di riflettere le qualità degli elaborati predisposti dal Ricorrente, valutati per contro, in via del tutto irrazionale e sproporzionata, ben al di sotto delle effettive capacità di quest’ultimo”.
La tesi del ricorrente porta a “vanificare” l’importanza delle prove scritte dell’esame di maturità; ed invero, mentre le singole verifiche nel corso dell’anno sono principalmente finalizzate a saggiare il progredire dello studente in parallelo allo svolgimento dei singoli segmenti del programma scolastico previsto per ciascuna materia, nell’esame di maturità lo studente deve affrontare argomenti non prevedibili, che non necessariamente vertono sul programma approfondito nel corso dell’anno.
La finalità della maturità è proprio quella di valutare il percorso di acquisizione delle conoscenze nel corso degli anni, per cui è un’evenienza possibile e di per sé non anomala che nel corso di una prova il maturando abbia un rendimento diverso rispetto a quelli ottenuti nel corso dell’anno scolastico.
Non si rinviene quindi alcuna illogicità nella votazione delle prove scritte, in quanto una eccellente carriera scolastica, non è la condizione per il conseguimento di una votazione massima nella prova di maturità, né appare contraddittorio il fatto che uno studente i cui risultati scolastici curriculari e di ammissione agli esami di maturità siano stati brillanti, sia risultato poi carente nella prova scritta.
Sarebbe illogico negare alla commissione d'esame il potere di emettere un giudizio di insufficienza frutto della valutazione delle singole prove (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3357 e, da ultimo, TAR Bologna, 5 luglio 2022, n. 532).
Non può certamente negarsi che il voto negativo nelle prove scritte sia stato determinato dallo stato d’ansia; tuttavia il timore e l’ansia nell’affrontare l’esame di maturità è un sentimento comune a tutti gli studenti, mentre ben diverso è lo stato d’ansia che necessita di un intervento, in alcuni casi anche sanitario, ma che nel caso in esame non è stato provato, non essendo stato prodotto alcun atto che provi detto stato.
Il motivo deve quindi essere respinto.
2.4 Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto in entrambi viene dedotto il difetto di motivazione nell’assegnazione del voto delle prove scritte: la discrepanza tra i voti ottenuti nel corso degli anni scolastici e la valutazione di accesso all’esame, imponeva, secondo la ricostruzione del ricorrente, alla Commissione di fornire un’adeguata e puntuale motivazione a conferma delle votazioni espresse rispetto alle prove scritte d’esame. Ritiene parte ricorrente che la Commissione aveva un “ preciso obbligo di chiarire dettagliatamente le ragioni alla base di un giudizio tanto divergente rispetto al brillante rendimento scolastico del Ricorrente” .
L’assenza di tale motivazione rappresenta quindi una grave carenza nell’iter valutativo.
Anche queste censure non sono fondate.
Come ha richiamato lo stesso ricorrente, vige il principio generale secondo cui il voto numerico, attribuito dalle commissioni d’Esame, esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.
Questo principio non può essere derogato né attenuato nel caso di differenza tra le votazioni riportate nel corso dell’anno e votazioni delle prove d’esame, in quanto si introdurrebbe in tal modo un diverso trattamento in relazione al voto e al giudizio di accesso.
La Commissione deve valutare liberamente le prove d’esame, applicando criteri uniformi adottati nell’occasione per tutti i candidati, senza alcun condizionamento rispetto al percorso scolastico pregresso, che viene valutato attraverso i crediti, voce che invero compone la votazione finale.
2.5 Anche il quinto motivo, in cui si lamenta l’inadeguatezza dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione nella terza seduta preliminare, è infondato.
Secondo la rappresentazione del ricorrente si tratterebbe di criteri “ generici, scarsamente motivati e inidonei a rispecchiare le reali capacità dei candidati”.
Le griglie di valutazioni delle due prove scritte (doc. nn. 13 e 14 di parte ricorrente) richiamano i criteri normativi del D. Lgs. 62/2017 e delle tabelle ministeriali (cfr. doc. n. 15).
Dalla lettura dei verbali e delle singole valutazioni non emergono profili di palese inattendibilità nella valutazione delle prove scritte e più in generale di tutto l’esame sostenuto dal ricorrente.
Il punteggio attribuito, pur opinabile come tutti i giudizi espressi dalle commissioni nell'ambito degli esami, non risulta irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica e ineliminabile opinabilità (cd. margine di elasticità) che si ritiene insindacabile ove non affetta da profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta, qui insussistenti, soprattutto a fronte di criteri molto dettagliati, che hanno permesso di ricostruire l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio.
III) Il ricorso va quindi respinto, mentre la domanda ex art. 116 comma 4 c.p.a. deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibile la domanda ex art. 116 comma 4 c.p.a.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Ministero intimato, quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO