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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 1194/2025
R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente il via L. Parte_1
da Vinci n. 394D (CF ) e con domicilio eletto presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Valentina Guarrera in Cefalà Diana (PA) Via Roma n. 30, giusta mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende CP_2
-resistente -
Avente ad oggetto: Indebito
All'udienza del 15.04.2025, definitivamente pronunciando, dà lettura - ai sensi dell'art. 429 cpc - della seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione delle somme trattenute pari ad € 12.503,86;
CP_ Condanna l' a corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma di € 12.503,86, dal dì del dovuto al soddisfo;
1 CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori come per legge e che distrae in favore dell'Avv.to Valentina GUARRERA, dichiaratisi antistataria.
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso del 27.01.2025 la ricorrente, premesso che l' le aveva contestato, nella qualità di erede di , un indebito derivante dalla Persona_1
corresponsione di maggiori somme sulla pensione spettante a quest'ultimo, proponeva ricorso in via amministrativa chiedendo l'annullamento dell'indebito atteso che la stessa non era erede poiché coniuge divorziato, e la restituzione delle somme medio-tempore trattenute.
CP_ L' provvedeva ad annullare l'indebito ma non restituiva le somme.
Proponeva pertanto il presente giudizio.
CP_ Si costituiva l chiedendo la cessazione della materia del contendere atteso l'annullamento dell'indebito e faceva prontezza di restituzione delle somme trattenute.
All'udienza di oggi la ricorrente si opponeva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che, restituiti gli importi trattenuti, non erano stati corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Chiedeva pertanto la condanna a corrispondere quanto dovuto nonché al pagamento delle spese di lite.
CP_ Il procuratore dell' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite atteso l'annullamento dell'indebito e la restituzione delle somme trattenute.
La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene quindi decisa come in epigrafe.
*
CP_ Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta dall' dà atto che invero il provvedimento di indebito è stato annullato a seguito del ricorso in via amministrativa e, atteso anche quanto dichiarato dal procuratore della ricorrente, le
2 somme trattenute pari ad € 12.503,86 sono state restituite senza tuttavia che siano stati corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
CP_ Stante che l' ha riconosciuto l'illegittimità della richiesta alla ricorrente non essendo la stessa erede di , ed ha provveduto a restituire le somme Persona_1
trattenute, esse devono essere gravate degli interessi legali.
L'art. 16, comma 6, L. 412/91 prevede: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”. L'art. 22, comma 36, seconda parte, L. 724/94 a sua volta recita: “L'art. 16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale..”.
Va altresì riconosciuta la rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 tenuto conto dell'attività svolta e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 1194/2025
R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente il via L. Parte_1
da Vinci n. 394D (CF ) e con domicilio eletto presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Valentina Guarrera in Cefalà Diana (PA) Via Roma n. 30, giusta mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende CP_2
-resistente -
Avente ad oggetto: Indebito
All'udienza del 15.04.2025, definitivamente pronunciando, dà lettura - ai sensi dell'art. 429 cpc - della seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione delle somme trattenute pari ad € 12.503,86;
CP_ Condanna l' a corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma di € 12.503,86, dal dì del dovuto al soddisfo;
1 CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori come per legge e che distrae in favore dell'Avv.to Valentina GUARRERA, dichiaratisi antistataria.
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso del 27.01.2025 la ricorrente, premesso che l' le aveva contestato, nella qualità di erede di , un indebito derivante dalla Persona_1
corresponsione di maggiori somme sulla pensione spettante a quest'ultimo, proponeva ricorso in via amministrativa chiedendo l'annullamento dell'indebito atteso che la stessa non era erede poiché coniuge divorziato, e la restituzione delle somme medio-tempore trattenute.
CP_ L' provvedeva ad annullare l'indebito ma non restituiva le somme.
Proponeva pertanto il presente giudizio.
CP_ Si costituiva l chiedendo la cessazione della materia del contendere atteso l'annullamento dell'indebito e faceva prontezza di restituzione delle somme trattenute.
All'udienza di oggi la ricorrente si opponeva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che, restituiti gli importi trattenuti, non erano stati corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Chiedeva pertanto la condanna a corrispondere quanto dovuto nonché al pagamento delle spese di lite.
CP_ Il procuratore dell' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite atteso l'annullamento dell'indebito e la restituzione delle somme trattenute.
La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene quindi decisa come in epigrafe.
*
CP_ Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta dall' dà atto che invero il provvedimento di indebito è stato annullato a seguito del ricorso in via amministrativa e, atteso anche quanto dichiarato dal procuratore della ricorrente, le
2 somme trattenute pari ad € 12.503,86 sono state restituite senza tuttavia che siano stati corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
CP_ Stante che l' ha riconosciuto l'illegittimità della richiesta alla ricorrente non essendo la stessa erede di , ed ha provveduto a restituire le somme Persona_1
trattenute, esse devono essere gravate degli interessi legali.
L'art. 16, comma 6, L. 412/91 prevede: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”. L'art. 22, comma 36, seconda parte, L. 724/94 a sua volta recita: “L'art. 16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale..”.
Va altresì riconosciuta la rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 tenuto conto dell'attività svolta e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
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