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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott.ssa Anna Rita PASCA Presidente
dott. Riccardo MELE Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n°349 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: , per sé e quale legale rappresentante PA C.F._1
della nonché della Controparte_1 Controparte_2
e (c.f.: ), entrambi
[...] Controparte_3 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Italo Zanchi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso in appello;
CP_4
E
[...]
(c.f. ), nella Controparte_5 P.IVA_1
persona del Direttore p.t., Dott.ssa , e del Responsabile del Processo legale, Controparte_6
Dott.ssa rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari Controparte_7
Dott.ssa Dott. , Dott.ssa , Dott. Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Dott.ssa Simonetta Tedeschini, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015,
[...]
n. 149, con elezione di domicilio digitale alla PEC t Email_1
-APPELLATO-
All'udienza collegiale del 13.3.2025, previo deposito di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite nel termine concesso, la causa è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, , per sé e quale legale rappresentante della PA [...]
e per sé e quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_3
proponevano opposizione, innanzi al Tribunale di Lecce, avverso le Controparte_2
ordinanze-ingiunzioni nn.571/21/A e 570/21/B, con le quali l' Controparte_5
ingiungeva loro il pagamento, in solido, delle somme di € 16.500,00 e di € 21,30, a titolo
[...]
di sanzioni amministrative e spese di procedura, per interposizione illecita di manodopera con riguardo al dipendente . Persona_1
In particolare, il esponeva: “di operare nel campo della commercializzazione dei PA
carburanti e di aver appaltato, con contratto del 01.11.2016, alla i Controparte_2
servizi di nove propri impianti in provincia di che in data 23.01.2018, i Carabinieri del CP_5
Nucleo Ispettorato del lavoro di avevano effettato un'ispezione presso il distributore di CP_5
CP_ carburanti di Melissano, rintracciandovi l'addetto , dipendente della ma da Persona_1
essi ritenuto dipendente della , alla quale avevano contestato l'interposizione Controparte_1
illecita di manodopera con verbale notificato alla fine del mese di gennaio 2018; che in data
01.03.2018, avverso detto verbale, era stato presentato un ricorso amministrativo al Comitato
regionale per i rapporti di lavoro, dall'Avv. Luigi Renna, delegato e domiciliatario della s.a.s.;
che, a loro insaputa (stanti i problemi di salute prima e il decesso poi dell'avv. Renna), il ricorso
era stato respinto con decreto n. 31 del 19.06.2018, e di tanto aveva avuto notizia solo con la
notifica in data 13.10.2021 dell'ordinanza ingiunzione n. 571/21/A. Sosteneva, pertanto, la legittimità della proposta opposizione tardiva - agli atti presupposti
l'ordinanza medesima - e quella alla stessa ordinanza ingiunzione, per mancata comunicazione
della decisione del Comitato o per causa di forza maggiore (il decesso del proprio domiciliatario)
che avevano impedito la conoscenza da parte del ricorrente degli atti successivi del procedimento,
impedendone la difesa.
Allegava che il verbale con cui era stata accertata l'interposizione di manodopera, e la stessa
decisione del , erano illegittimi e ingiusti, per violazione dell'art. 7 L. 241/99 e dell'art. CP_11
3 L. 141/99; allegava altresì che l'ordinanza ingiunzione opposta era inficiata da illegittimità
derivata dai medesimi vizi degli atti presupposti”.
L' costituendosi in giudizio, assumeva la legittimità del Controparte_5
procedimento accertativo e sanzionatorio, e rilevava l'infondatezza delle censure mosse dalle controparti, instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma delle ordinanze ingiunzione impugnate;
il tutto con vittoria delle spesse di lite.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed espletamento della prova testimoniale,
veniva decisa con sentenza n. 3478/2023 del 15.12.2023, con la quale il Tribunale di Lecce 1)
rigettava le opposizioni proposte, avverso le ordinanze ingiunzioni n. 571/21/A, notificata in data
13.10.2021, e n. 570/21/B, notificata in data 11.10.2021, emesse dal Direttore dell' Controparte_5
di 2) condannava , in proprio e quale legale rappresentante della
[...] CP_5 PA
e in proprio e quale legale Controparte_1 Controparte_3
rappresentante della tutti in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_2
dell' di delle spese di lite. Controparte_5 CP_5
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 16.4.2024, interponevano appello PA
- per sé e quale legale rappresentante della e della
[...] Controparte_1 [...]
- e domandando la riforma della sentenza Controparte_2 Controparte_3
impugnata e il contestuale rigetto delle ordinanze – ingiunzione nn.571/21/A e 570/21/B; il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Istauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo Controparte_5
il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
La causa, previo deposito -da parte dei procuratori delle parti- di note scritte, nel termine loro assegnato, è stata decisa all'udienza del 13.3.2025, con contestuale deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per aver il
Tribunale erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, con particolare riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente . Persona_1
Deducono, in particolare, che il giudice di prime cure abbia ritenuto provata l'attività di rifornimento ai clienti, basandosi esclusivamente sugli accertamenti svolti dai Carabinieri, senza considerare adeguatamente le prove contrarie, tra cui le dichiarazioni dei testi ES
e , clienti del distributore di benzina, che avevano negato di aver mai
[...] Tes_2
ricevuto tale servizio, nonché la documentazione aziendale da cui risultava che il fosse Per_1
adibito esclusivamente a mansioni interne, senza alcun coinvolgimento diretto nelle operazioni di rifornimento ai clienti.
2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che il primo giudice abbia attribuito eccessivo valore probatorio alle dichiarazioni rese dal dipendente ai Carabinieri, Persona_1
senza considerare il contesto in cui le stesse sono state rilasciate nonché le effettive dinamiche organizzative delle società coinvolte.
Evidenziando come la stretta parentela tra i legali rappresentanti delle società interessate – i fratelli
CP_
figli della sig.ra amministratrice della – abbia generato una PA Controparte_3
naturale collaborazione tra i soggetti coinvolti, determinando una confusione di ruoli che, tuttavia,
non può configurare un'ipotesi di meccanismo fraudolento.
Sottolineano, inoltre, che il dipendente stesso avesse dichiarato di aver avuto minimi contatti personali con la sig.ra e di aver ricevuto gli emolumenti direttamente dalla s.r.l., circostanza CP_3
confermata anche dalla testimonianza del dott. . Tes_3
Infine, gli appellanti rilevano che le dichiarazioni rese dal dipendente in occasione del Per_1
secondo accesso ispettivo del 20 dicembre 2022, siano state influenzate da uno stato di ansia e apprensione, circostanza che ne ha compromesso inevitabilmente l'affidabilità probatoria.
3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza de qua, per aver il Tribunale
attribuito un valore probatorio prevalente alle dichiarazioni rese dal lavoratore in Persona_1
sede ispettiva, rispetto a quelle fornite dallo stesso successivamente, quale teste nel giudizio,
ritenute invece inattendibili.
Segnatamente, evidenziano che le testimonianze raccolte nel processo, comprese quelle di terzi estranei alla vicenda, sono state coerenti e lineari, ma ingiustamente ignorate dal giudice.
Sottolineano, inoltre, che la documentazione fotografica non costituisce prova sufficiente dell'interposizione di manodopera e che la sentenza ha erroneamente desunto l'esistenza di tale illecito da elementi non idonei, trascurando prove di segno contrario.
4. Dette censure, da trattarsi congiuntamente per ragioni di evidente connessione logica e giuridica,
vanno rigettate in quanto infondate.
Ed invero, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle risultanze istruttorie emerse nella fase processuale e che sia, inequivocabilmente, fondata la commissione dell'illecito amministrativo addebitata agli odierni appellati, di interposizione illecita di manodopera.
Dagli atti emerge in modo evidente che il lavoratore interessato dall'accertamento, Per_1
sebbene formalmente assunto dalla prestava di fatto la
[...] Controparte_2
propria attività lavorativa in favore della in CP_1 Controparte_1
esecuzione di un appalto di servizi che, alla luce degli elementi acquisiti e delle ragioni che verranno di seguito esposte, deve ritenersi non genuino ai sensi del combinato disposto degli artt. Ed invero, è noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'appalto di opere o servizi
espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione
dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,
costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore,
senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto,
eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.” (v. Cass. n.
15557/2019, anche in motivazione “Il primo comma dell'art. 29, primo comma, del d. lgs. n.276
del 2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa”).
Ed ancora, “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino
appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario
verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"),
che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire
attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al
potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte
sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera
nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente,
restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del
personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento
fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro”. (cfr. Cass. n. 12551/2020).
Nel caso di specie, la vicenda riguarda la qualificazione giuridica del contratto di appalto stipulato,
in data 1.11.2016, tra la società e la per servizi “di CP_1 CP_2 Controparte_2 rilevazione e comunicazione giornaliera dei totalizzatori di carburante erogato ed indicato nelle colonnine di erogazione;
svuotamento cassa dei totem del self;
effettuazione, con le modalità e tempistiche ritenute opportune, dei versamenti degli incassi giornalieri alla committente presso la sede della stessa, o su apposito conto corrente indicato dalla committente;
controllare e comunicare il livello dei serbatoi di carburante;
controllare efficienza di tutte le attrezzature presenti senza intervento alcuno;
comunicare con sollecitudine qualsivoglia anomalia eventualmente riscontrata che possa inficiare il corretto funzionamento dell'impianto; raccolta e comunicazione alla committente di eventuali lamentele da parte della clientela trovata sugli impianti;
pulizia degli impianti e delle attrezzature (piazzale, erogatori, ecc.)”.
Sennonché, dagli accertamenti svolti in sede ispettiva – consistiti nell'esame della documentazione prodotta dalla Società e dalle dichiarazioni rese dal lavoratore interessato dall'accertamento,
, nel corso della visita ispettiva del 15.11.2017 e successivamente di quella Persona_1
effettuata in data 20.12.2017 – è emerso che la Società (appaltante) utilizzasse il CP_1
lavoratore dipendente della (appaltatore) sotto le direttive Per_1 Controparte_2
ed il controllo del proprio responsabile nonché socio accomandatario Controparte_12
esercitando una totale ingerenza nella gestione e nell'organizzazione dell'attività lavorativa.
Ed invero, all'atto del primo accesso ispettivo del 15.11.207, il - ascoltato dagli agenti Per_1
accertatori - dichiarava: “Lavoro alle dipendenze della con le Controparte_2
mansioni di addetto al distributore di benzina come da contratto che esibisco;
le direttive di lavoro
le ricevo dal Sig. il quale mi comunica in quale impianto andare a lavorare PA
e quale orario da lavoro osservare”; “anche i dispositivi di sicurezza me li ha forniti PA
.
[...]
Senonché, nel successivo verbale del 20.12.2017, sempre il dichiarava: “mi occupo di Per_1
erogare carburante negli automezzi dei vari clienti, dell'apertura e chiusura della stessa attività,
la busta paga ogni mese mi viene consegnata dal signor . Ogni qualvolta devo PA
assentarmi devo preventivamente comunicarlo al signor Gli ordini e le PA direttive mi vengono sempre impartiti da o dal fratello PA PA
ai quali devo sempre rendere conto su quello che accade presso la stazione di servizio”.
Pertanto, il contenuto delle suddette dichiarazioni “spontaneamente rese dal lavoratore” porta ad escludere gli elementi indicati come necessari dall'art. 29 primo comma D. Lgs. 276/2003 ai fini della configurabilità di un appalto lecito o genuino, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa.
Vieppiù, non può dubitarsi del valore probatorio degli elementi raccolti e acquisiti in sede ispettiva,
né tantomeno della validità delle dichiarazioni rese dal dipendente pur se Per_1
successivamente contraddette in sede di escussione testimoniale nel corso del giudizio.
Ed invero, è noto che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, in qualità
di pubblico ufficiale, è da considerarsi un atto pubblico, e perciò dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. Tale verbale, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, fa «piena prova relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese» (cfr. ex multis, Cass. n.
166/2014).
Ebbene, nel caso di specie, tra i fatti direttamente percepiti dagli ispettori verbalizzanti – in quanto avvenuti in loro presenza e privi di margini di apprezzamento soggettivo – rientra, senza alcun dubbio, l'attività svolta dal intento ad erogare carburante ai clienti. Tale circostanza, Per_1
peraltro documentata fotograficamente, attesta lo svolgimento di una mansione non prevista nel contratto di appalto de quo.
Con riguardo, invece, all'affidabilità e, dunque, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia, esse fanno fede «fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni» (Cass. n. 166/2014).
Dunque, in applicazione del principio testé enunciato, è necessario stabilire – con riferimento alla fattispecie concreta – se possano costituire prova contraria, rispetto alle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, le dichiarazioni, di tenore differente rispetto alle prime, successivamente rese dal medesimo soggetto, escusso in veste di testimone nel giudizio di opposizione.
Dirimente risulta all'uopo il principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
per cui deve conferirsi «alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo,
maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a
quelle rese in sede giudiziale» (Cass. n. 17774/2015). Ed ancora, “il giudice può riconoscere
valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche
se le stesse risultano poi contraddette da quanto dai medesimi riferito nella deposizione in
giudizio” (ex multis Cass. n. 24208/2020).
Ebbene, le testimonianze raccolte in sede giudiziaria davanti al giudice dell'opposizione, valutate ai sensi dell'art. 116 c.p.c., appaiono meno genuine e credibili rispetto alle dichiarazioni raccolte nel corso della verifica ispettiva.
Nel caso di specie la diversa versione dei fatti, in sede di deposizione giudiziale, risulta fornita a notevole distanza dall'accertamento (ben sei anni dopo) e quando lo stesso teste era ormai evidentemente venuto a conoscenza della sanzione irrogata al datore di lavoro.
Pertanto, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da parte del lavoratore, non possono che rivelare una spontaneità e genuinità tali da non potersi trascurare, non avendo lo stesso, al momento dell'ispezione, contezza alcuna circa la gravosità delle conseguenze delle proprie affermazioni sul proprio datore di lavoro, e non avendo alcuna ragione di riportare una versione dei fatti non conforme ai reali accadimenti. Dichiarazioni, peraltro, che contengono una serie di precisazioni e puntualizzazioni che non possono che rafforzare tale valutazione di attendibilità. Eguale attendibilità, al contrario, non può essere riconosciuta alle deposizioni successivamente rese in sede processuale, le quali risultano all'evidenza, non solo uniformate e cooptate alla tesi difensiva della società appaltante, ma anche non supportate da alcuna valida giustificazione circa le ragioni per cui in precedenza fosse stata fornita una difforme versione dei medesimi fatti.
Giustificazione la quale non può certo essere ricondotta allo stress o all'ansia del momento – come dedotto dall'appellante – o ad un'eventuale equivocità di interpretazione delle domande poste dagli ispettori.
Ed invero, si ribadisce, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento più che consolidato,
con riferimento all'apprezzamento di tali discrasie, attribuisce una prevalente concludenza probatoria alle dichiarazioni rese “a caldo” dai lavoratori in sede di accesso ispettivo, rispetto a quelle, difformi (perché di ridimensionata, se non totalmente annullata, portata indiziante a carico del datore di lavoro) dagli stessi rese successivamente (cfr. Cass. n. 17774/2015; Cass. n.
18551/2012; Cass. n. 24128/2007).
Com'è noto, secondo tale filone giurisprudenziale, detta discrasia, secondo l'id quod plerumque
accidit, va risolta a partire dalla oggettiva “asimmetria” delle posizioni ricollegabili allo “status”
di lavoratore rispetto a quello di datore di lavoro, tale da rendere altamente probabile che il lavoratore, nel lasso di tempo intercorso fra le prime dichiarazioni, rese “a caldo” e la successiva,
difforme, escussione giudiziale, sia stato indotto a rivedere le prime dichiarazioni in conseguenza di un condizionamento esercitato su di lui dal datore di lavoro e diretto a veder neutralizzati gli effetti indizianti a carico di quest'ultimo, delle prime, poco “ponderate”, dichiarazioni. A nulla rileva che il lavoratore escusso avesse interrotto il proprio rapporto lavorativo al momento della deposizione testimoniale.
Pertanto, in virtù del principio appena richiamato, la Corte ritiene che le valutazioni di parte appellante siano inidonee a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata e vada riconosciuto, in definitiva, un maggiore grado di attendibilità alle dichiarazioni rese “a caldo” dal in occasione dell'accesso ispettivo, rispetto a quelle rese dallo stesso, in veste di Per_1 testimone, in sede giudiziale.
Allo stesso modo, va sottolineata l'irrilevanza delle prove orali addotte dall'opponente, in quanto dirette a dimostrare circostanze genericamente dedotte e, comunque, insufficienti a comprovare l'effettiva permanenza, in capo alla dell'esercizio del potere direttivo e Controparte_2
organizzativo nei confronti dei propri dipendenti, nonché l'assunzione del rischio d'impresa.
Tali prove orali, inoltre, risultano inficiate nella loro credibilità, poiché viziate da rapporti di parentela tra i testimoni e i soggetti coinvolti. In particolare, il teste è socio accomandante Testimone_4
della opponente (committente dell'appalto) e stretto congiunto di Controparte_1 PA
(fratello e socio accomandatario della medesima società), nonché di
[...] Controparte_3
(madre di entrambi e legale rappresentante dell'appaltatrice , tutti Controparte_2
destinatari delle ordinanze ingiunzioni impugnate, in qualità di trasgressori e obbligati in solido.
D'altra parte, anche la giurisprudenza di legittimità afferma che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti,
anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. nn. 42/09 e 9662/01). Quindi, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito (Cass.
n. 20802/2011).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte, è evidente che il contratto di appalto per la gestione dei servizi oggetto di causa sia stato stipulato solo formalmente tra le due società, risultando privo dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1655 c.c. Si tratta, infatti, di un appalto meramente fittizio, finalizzato a dissimulare una somministrazione illecita di manodopera. Pertanto, la violazione contestata risulta pienamente fondata, configurandosi nel caso di specie un'ipotesi di interposizione illecita mediante pseudo-appalto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 84 del D. Lgs. n. 276/2003, in relazione al lavoratore oggetto dell'accertamento.
Le statuizioni della sentenza impugnata vanno, pertanto, integralmente confermate, con conseguente rigetto dei motivi di gravame in scrutinio.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013),
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , per sé e quale legale rappresentante della e della PA Controparte_1
nonché con atto depositato in data Controparte_2 Controparte_3
16/4/2024, nei confronti dell' , in persona del Direttore p.t., avverso la Controparte_5
sentenza del Tribunale di Lecce n. 3478/2023 del 15/12/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame, liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 23 marzo 2022.
Il consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott.ssa Anna Rita Pasca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 e 84 del D. Lgs. n. 276/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott.ssa Anna Rita PASCA Presidente
dott. Riccardo MELE Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n°349 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: , per sé e quale legale rappresentante PA C.F._1
della nonché della Controparte_1 Controparte_2
e (c.f.: ), entrambi
[...] Controparte_3 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Italo Zanchi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso in appello;
CP_4
E
[...]
(c.f. ), nella Controparte_5 P.IVA_1
persona del Direttore p.t., Dott.ssa , e del Responsabile del Processo legale, Controparte_6
Dott.ssa rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari Controparte_7
Dott.ssa Dott. , Dott.ssa , Dott. Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Dott.ssa Simonetta Tedeschini, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015,
[...]
n. 149, con elezione di domicilio digitale alla PEC t Email_1
-APPELLATO-
All'udienza collegiale del 13.3.2025, previo deposito di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite nel termine concesso, la causa è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, , per sé e quale legale rappresentante della PA [...]
e per sé e quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_3
proponevano opposizione, innanzi al Tribunale di Lecce, avverso le Controparte_2
ordinanze-ingiunzioni nn.571/21/A e 570/21/B, con le quali l' Controparte_5
ingiungeva loro il pagamento, in solido, delle somme di € 16.500,00 e di € 21,30, a titolo
[...]
di sanzioni amministrative e spese di procedura, per interposizione illecita di manodopera con riguardo al dipendente . Persona_1
In particolare, il esponeva: “di operare nel campo della commercializzazione dei PA
carburanti e di aver appaltato, con contratto del 01.11.2016, alla i Controparte_2
servizi di nove propri impianti in provincia di che in data 23.01.2018, i Carabinieri del CP_5
Nucleo Ispettorato del lavoro di avevano effettato un'ispezione presso il distributore di CP_5
CP_ carburanti di Melissano, rintracciandovi l'addetto , dipendente della ma da Persona_1
essi ritenuto dipendente della , alla quale avevano contestato l'interposizione Controparte_1
illecita di manodopera con verbale notificato alla fine del mese di gennaio 2018; che in data
01.03.2018, avverso detto verbale, era stato presentato un ricorso amministrativo al Comitato
regionale per i rapporti di lavoro, dall'Avv. Luigi Renna, delegato e domiciliatario della s.a.s.;
che, a loro insaputa (stanti i problemi di salute prima e il decesso poi dell'avv. Renna), il ricorso
era stato respinto con decreto n. 31 del 19.06.2018, e di tanto aveva avuto notizia solo con la
notifica in data 13.10.2021 dell'ordinanza ingiunzione n. 571/21/A. Sosteneva, pertanto, la legittimità della proposta opposizione tardiva - agli atti presupposti
l'ordinanza medesima - e quella alla stessa ordinanza ingiunzione, per mancata comunicazione
della decisione del Comitato o per causa di forza maggiore (il decesso del proprio domiciliatario)
che avevano impedito la conoscenza da parte del ricorrente degli atti successivi del procedimento,
impedendone la difesa.
Allegava che il verbale con cui era stata accertata l'interposizione di manodopera, e la stessa
decisione del , erano illegittimi e ingiusti, per violazione dell'art. 7 L. 241/99 e dell'art. CP_11
3 L. 141/99; allegava altresì che l'ordinanza ingiunzione opposta era inficiata da illegittimità
derivata dai medesimi vizi degli atti presupposti”.
L' costituendosi in giudizio, assumeva la legittimità del Controparte_5
procedimento accertativo e sanzionatorio, e rilevava l'infondatezza delle censure mosse dalle controparti, instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma delle ordinanze ingiunzione impugnate;
il tutto con vittoria delle spesse di lite.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed espletamento della prova testimoniale,
veniva decisa con sentenza n. 3478/2023 del 15.12.2023, con la quale il Tribunale di Lecce 1)
rigettava le opposizioni proposte, avverso le ordinanze ingiunzioni n. 571/21/A, notificata in data
13.10.2021, e n. 570/21/B, notificata in data 11.10.2021, emesse dal Direttore dell' Controparte_5
di 2) condannava , in proprio e quale legale rappresentante della
[...] CP_5 PA
e in proprio e quale legale Controparte_1 Controparte_3
rappresentante della tutti in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_2
dell' di delle spese di lite. Controparte_5 CP_5
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 16.4.2024, interponevano appello PA
- per sé e quale legale rappresentante della e della
[...] Controparte_1 [...]
- e domandando la riforma della sentenza Controparte_2 Controparte_3
impugnata e il contestuale rigetto delle ordinanze – ingiunzione nn.571/21/A e 570/21/B; il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Istauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo Controparte_5
il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
La causa, previo deposito -da parte dei procuratori delle parti- di note scritte, nel termine loro assegnato, è stata decisa all'udienza del 13.3.2025, con contestuale deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per aver il
Tribunale erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, con particolare riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente . Persona_1
Deducono, in particolare, che il giudice di prime cure abbia ritenuto provata l'attività di rifornimento ai clienti, basandosi esclusivamente sugli accertamenti svolti dai Carabinieri, senza considerare adeguatamente le prove contrarie, tra cui le dichiarazioni dei testi ES
e , clienti del distributore di benzina, che avevano negato di aver mai
[...] Tes_2
ricevuto tale servizio, nonché la documentazione aziendale da cui risultava che il fosse Per_1
adibito esclusivamente a mansioni interne, senza alcun coinvolgimento diretto nelle operazioni di rifornimento ai clienti.
2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che il primo giudice abbia attribuito eccessivo valore probatorio alle dichiarazioni rese dal dipendente ai Carabinieri, Persona_1
senza considerare il contesto in cui le stesse sono state rilasciate nonché le effettive dinamiche organizzative delle società coinvolte.
Evidenziando come la stretta parentela tra i legali rappresentanti delle società interessate – i fratelli
CP_
figli della sig.ra amministratrice della – abbia generato una PA Controparte_3
naturale collaborazione tra i soggetti coinvolti, determinando una confusione di ruoli che, tuttavia,
non può configurare un'ipotesi di meccanismo fraudolento.
Sottolineano, inoltre, che il dipendente stesso avesse dichiarato di aver avuto minimi contatti personali con la sig.ra e di aver ricevuto gli emolumenti direttamente dalla s.r.l., circostanza CP_3
confermata anche dalla testimonianza del dott. . Tes_3
Infine, gli appellanti rilevano che le dichiarazioni rese dal dipendente in occasione del Per_1
secondo accesso ispettivo del 20 dicembre 2022, siano state influenzate da uno stato di ansia e apprensione, circostanza che ne ha compromesso inevitabilmente l'affidabilità probatoria.
3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza de qua, per aver il Tribunale
attribuito un valore probatorio prevalente alle dichiarazioni rese dal lavoratore in Persona_1
sede ispettiva, rispetto a quelle fornite dallo stesso successivamente, quale teste nel giudizio,
ritenute invece inattendibili.
Segnatamente, evidenziano che le testimonianze raccolte nel processo, comprese quelle di terzi estranei alla vicenda, sono state coerenti e lineari, ma ingiustamente ignorate dal giudice.
Sottolineano, inoltre, che la documentazione fotografica non costituisce prova sufficiente dell'interposizione di manodopera e che la sentenza ha erroneamente desunto l'esistenza di tale illecito da elementi non idonei, trascurando prove di segno contrario.
4. Dette censure, da trattarsi congiuntamente per ragioni di evidente connessione logica e giuridica,
vanno rigettate in quanto infondate.
Ed invero, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle risultanze istruttorie emerse nella fase processuale e che sia, inequivocabilmente, fondata la commissione dell'illecito amministrativo addebitata agli odierni appellati, di interposizione illecita di manodopera.
Dagli atti emerge in modo evidente che il lavoratore interessato dall'accertamento, Per_1
sebbene formalmente assunto dalla prestava di fatto la
[...] Controparte_2
propria attività lavorativa in favore della in CP_1 Controparte_1
esecuzione di un appalto di servizi che, alla luce degli elementi acquisiti e delle ragioni che verranno di seguito esposte, deve ritenersi non genuino ai sensi del combinato disposto degli artt. Ed invero, è noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'appalto di opere o servizi
espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione
dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,
costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore,
senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto,
eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.” (v. Cass. n.
15557/2019, anche in motivazione “Il primo comma dell'art. 29, primo comma, del d. lgs. n.276
del 2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa”).
Ed ancora, “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino
appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario
verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"),
che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire
attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al
potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte
sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera
nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente,
restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del
personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento
fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro”. (cfr. Cass. n. 12551/2020).
Nel caso di specie, la vicenda riguarda la qualificazione giuridica del contratto di appalto stipulato,
in data 1.11.2016, tra la società e la per servizi “di CP_1 CP_2 Controparte_2 rilevazione e comunicazione giornaliera dei totalizzatori di carburante erogato ed indicato nelle colonnine di erogazione;
svuotamento cassa dei totem del self;
effettuazione, con le modalità e tempistiche ritenute opportune, dei versamenti degli incassi giornalieri alla committente presso la sede della stessa, o su apposito conto corrente indicato dalla committente;
controllare e comunicare il livello dei serbatoi di carburante;
controllare efficienza di tutte le attrezzature presenti senza intervento alcuno;
comunicare con sollecitudine qualsivoglia anomalia eventualmente riscontrata che possa inficiare il corretto funzionamento dell'impianto; raccolta e comunicazione alla committente di eventuali lamentele da parte della clientela trovata sugli impianti;
pulizia degli impianti e delle attrezzature (piazzale, erogatori, ecc.)”.
Sennonché, dagli accertamenti svolti in sede ispettiva – consistiti nell'esame della documentazione prodotta dalla Società e dalle dichiarazioni rese dal lavoratore interessato dall'accertamento,
, nel corso della visita ispettiva del 15.11.2017 e successivamente di quella Persona_1
effettuata in data 20.12.2017 – è emerso che la Società (appaltante) utilizzasse il CP_1
lavoratore dipendente della (appaltatore) sotto le direttive Per_1 Controparte_2
ed il controllo del proprio responsabile nonché socio accomandatario Controparte_12
esercitando una totale ingerenza nella gestione e nell'organizzazione dell'attività lavorativa.
Ed invero, all'atto del primo accesso ispettivo del 15.11.207, il - ascoltato dagli agenti Per_1
accertatori - dichiarava: “Lavoro alle dipendenze della con le Controparte_2
mansioni di addetto al distributore di benzina come da contratto che esibisco;
le direttive di lavoro
le ricevo dal Sig. il quale mi comunica in quale impianto andare a lavorare PA
e quale orario da lavoro osservare”; “anche i dispositivi di sicurezza me li ha forniti PA
.
[...]
Senonché, nel successivo verbale del 20.12.2017, sempre il dichiarava: “mi occupo di Per_1
erogare carburante negli automezzi dei vari clienti, dell'apertura e chiusura della stessa attività,
la busta paga ogni mese mi viene consegnata dal signor . Ogni qualvolta devo PA
assentarmi devo preventivamente comunicarlo al signor Gli ordini e le PA direttive mi vengono sempre impartiti da o dal fratello PA PA
ai quali devo sempre rendere conto su quello che accade presso la stazione di servizio”.
Pertanto, il contenuto delle suddette dichiarazioni “spontaneamente rese dal lavoratore” porta ad escludere gli elementi indicati come necessari dall'art. 29 primo comma D. Lgs. 276/2003 ai fini della configurabilità di un appalto lecito o genuino, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa.
Vieppiù, non può dubitarsi del valore probatorio degli elementi raccolti e acquisiti in sede ispettiva,
né tantomeno della validità delle dichiarazioni rese dal dipendente pur se Per_1
successivamente contraddette in sede di escussione testimoniale nel corso del giudizio.
Ed invero, è noto che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, in qualità
di pubblico ufficiale, è da considerarsi un atto pubblico, e perciò dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. Tale verbale, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, fa «piena prova relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese» (cfr. ex multis, Cass. n.
166/2014).
Ebbene, nel caso di specie, tra i fatti direttamente percepiti dagli ispettori verbalizzanti – in quanto avvenuti in loro presenza e privi di margini di apprezzamento soggettivo – rientra, senza alcun dubbio, l'attività svolta dal intento ad erogare carburante ai clienti. Tale circostanza, Per_1
peraltro documentata fotograficamente, attesta lo svolgimento di una mansione non prevista nel contratto di appalto de quo.
Con riguardo, invece, all'affidabilità e, dunque, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia, esse fanno fede «fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni» (Cass. n. 166/2014).
Dunque, in applicazione del principio testé enunciato, è necessario stabilire – con riferimento alla fattispecie concreta – se possano costituire prova contraria, rispetto alle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, le dichiarazioni, di tenore differente rispetto alle prime, successivamente rese dal medesimo soggetto, escusso in veste di testimone nel giudizio di opposizione.
Dirimente risulta all'uopo il principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
per cui deve conferirsi «alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo,
maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a
quelle rese in sede giudiziale» (Cass. n. 17774/2015). Ed ancora, “il giudice può riconoscere
valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche
se le stesse risultano poi contraddette da quanto dai medesimi riferito nella deposizione in
giudizio” (ex multis Cass. n. 24208/2020).
Ebbene, le testimonianze raccolte in sede giudiziaria davanti al giudice dell'opposizione, valutate ai sensi dell'art. 116 c.p.c., appaiono meno genuine e credibili rispetto alle dichiarazioni raccolte nel corso della verifica ispettiva.
Nel caso di specie la diversa versione dei fatti, in sede di deposizione giudiziale, risulta fornita a notevole distanza dall'accertamento (ben sei anni dopo) e quando lo stesso teste era ormai evidentemente venuto a conoscenza della sanzione irrogata al datore di lavoro.
Pertanto, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da parte del lavoratore, non possono che rivelare una spontaneità e genuinità tali da non potersi trascurare, non avendo lo stesso, al momento dell'ispezione, contezza alcuna circa la gravosità delle conseguenze delle proprie affermazioni sul proprio datore di lavoro, e non avendo alcuna ragione di riportare una versione dei fatti non conforme ai reali accadimenti. Dichiarazioni, peraltro, che contengono una serie di precisazioni e puntualizzazioni che non possono che rafforzare tale valutazione di attendibilità. Eguale attendibilità, al contrario, non può essere riconosciuta alle deposizioni successivamente rese in sede processuale, le quali risultano all'evidenza, non solo uniformate e cooptate alla tesi difensiva della società appaltante, ma anche non supportate da alcuna valida giustificazione circa le ragioni per cui in precedenza fosse stata fornita una difforme versione dei medesimi fatti.
Giustificazione la quale non può certo essere ricondotta allo stress o all'ansia del momento – come dedotto dall'appellante – o ad un'eventuale equivocità di interpretazione delle domande poste dagli ispettori.
Ed invero, si ribadisce, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento più che consolidato,
con riferimento all'apprezzamento di tali discrasie, attribuisce una prevalente concludenza probatoria alle dichiarazioni rese “a caldo” dai lavoratori in sede di accesso ispettivo, rispetto a quelle, difformi (perché di ridimensionata, se non totalmente annullata, portata indiziante a carico del datore di lavoro) dagli stessi rese successivamente (cfr. Cass. n. 17774/2015; Cass. n.
18551/2012; Cass. n. 24128/2007).
Com'è noto, secondo tale filone giurisprudenziale, detta discrasia, secondo l'id quod plerumque
accidit, va risolta a partire dalla oggettiva “asimmetria” delle posizioni ricollegabili allo “status”
di lavoratore rispetto a quello di datore di lavoro, tale da rendere altamente probabile che il lavoratore, nel lasso di tempo intercorso fra le prime dichiarazioni, rese “a caldo” e la successiva,
difforme, escussione giudiziale, sia stato indotto a rivedere le prime dichiarazioni in conseguenza di un condizionamento esercitato su di lui dal datore di lavoro e diretto a veder neutralizzati gli effetti indizianti a carico di quest'ultimo, delle prime, poco “ponderate”, dichiarazioni. A nulla rileva che il lavoratore escusso avesse interrotto il proprio rapporto lavorativo al momento della deposizione testimoniale.
Pertanto, in virtù del principio appena richiamato, la Corte ritiene che le valutazioni di parte appellante siano inidonee a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata e vada riconosciuto, in definitiva, un maggiore grado di attendibilità alle dichiarazioni rese “a caldo” dal in occasione dell'accesso ispettivo, rispetto a quelle rese dallo stesso, in veste di Per_1 testimone, in sede giudiziale.
Allo stesso modo, va sottolineata l'irrilevanza delle prove orali addotte dall'opponente, in quanto dirette a dimostrare circostanze genericamente dedotte e, comunque, insufficienti a comprovare l'effettiva permanenza, in capo alla dell'esercizio del potere direttivo e Controparte_2
organizzativo nei confronti dei propri dipendenti, nonché l'assunzione del rischio d'impresa.
Tali prove orali, inoltre, risultano inficiate nella loro credibilità, poiché viziate da rapporti di parentela tra i testimoni e i soggetti coinvolti. In particolare, il teste è socio accomandante Testimone_4
della opponente (committente dell'appalto) e stretto congiunto di Controparte_1 PA
(fratello e socio accomandatario della medesima società), nonché di
[...] Controparte_3
(madre di entrambi e legale rappresentante dell'appaltatrice , tutti Controparte_2
destinatari delle ordinanze ingiunzioni impugnate, in qualità di trasgressori e obbligati in solido.
D'altra parte, anche la giurisprudenza di legittimità afferma che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti,
anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. nn. 42/09 e 9662/01). Quindi, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito (Cass.
n. 20802/2011).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte, è evidente che il contratto di appalto per la gestione dei servizi oggetto di causa sia stato stipulato solo formalmente tra le due società, risultando privo dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1655 c.c. Si tratta, infatti, di un appalto meramente fittizio, finalizzato a dissimulare una somministrazione illecita di manodopera. Pertanto, la violazione contestata risulta pienamente fondata, configurandosi nel caso di specie un'ipotesi di interposizione illecita mediante pseudo-appalto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 84 del D. Lgs. n. 276/2003, in relazione al lavoratore oggetto dell'accertamento.
Le statuizioni della sentenza impugnata vanno, pertanto, integralmente confermate, con conseguente rigetto dei motivi di gravame in scrutinio.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013),
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , per sé e quale legale rappresentante della e della PA Controparte_1
nonché con atto depositato in data Controparte_2 Controparte_3
16/4/2024, nei confronti dell' , in persona del Direttore p.t., avverso la Controparte_5
sentenza del Tribunale di Lecce n. 3478/2023 del 15/12/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame, liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 23 marzo 2022.
Il consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott.ssa Anna Rita Pasca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 e 84 del D. Lgs. n. 276/2003.