Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/06/2025, n. 11148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11148 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11148/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05301/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5301 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
DA RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Scalcione e Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CE IO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano D'Emma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare dell’8.3.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli e per esami, per il reclutamento di otto orchestrali presso la banda musicale della Marina Militare, indetto con Decreto Dirigenziale del 30.1.2023, per la posizione “1° Clarinetto contralto in Mib - 1^ parte B”.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.6.2024: dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale nonché dell’eventuale atto che abbia determinato l’incorporamento del controinteressato.
C) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ER CE IO il 3.9.2024:
per l’annullamento:
a) del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare dell’8.3.2024, a firma del Vice Direttore Generale, pubblicato in data 11.3.2024, di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli e per esami, per il reclutamento di otto orchestrali presso la banda musicale della Marina Militare indetto con Decreto Dirigenziale del 30.1.2023, nella parte in cui, per la posizione 1° Clarinetto contralto in Mib – 1 parte B, ha riconosciuto illegittimamente - come è emerso dalla Relazione depositata in giudizio in data 18.6.2024 dall’Amministrazione resistente - al sig. DA RO (secondo classificato) il punteggio finale complessivo di 68,420;
b) del verbale n. 24 del 19.1.2024 con il quale allo stesso sig. DA RO è stato illegittimamente attribuito – come è emerso anche in questo caso dalla Relazione depositata in giudizio in data 18.6.2024 dall’Amministrazione 2 resistente – il punteggio di 4,420 nella valutazione dei titoli di merito di cui all’art. 14, comma 4, del bando concorsuale;
c) di tutti gli altri verbali e di tutte le altre operazioni concorsuali, anche di estremi ignoti;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente anche di estremi ignoti, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso incidentale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del sig. CE IO ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 8 orchestrali presso la Banda musicale della Marina Militare indetto in data 30.1.2023 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (doc. 1 ric.).
Ai sensi dell’art. 8 del Bando, rubricato “Svolgimento del concorso”, la procedura di selezione pubblica era articolata nelle seguenti fasi: a) accertamenti psico-fisici; b) accertamento attitudinale; c) prove pratiche di esecuzione; d) prova teorica; e) valutazione dei titoli di merito.
L’odierno ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha indicato di voler concorrere per i seguenti strumenti: “1° Clarinetto contralto in Mib - 1^ parte B” e “1° Clarinetto soprano in Sib n. 6 - 2^ parte A”.
Con verbale n. 1 del 12.6.2023 (doc. 4 ric.) la Commissione esaminatrice ha stabilito le modalità di esecuzione delle prove pratiche di esecuzione (ai sensi dell’art. 12 del Bando) e delle prove teoriche (ai sensi dell’art. 13 del Bando), nonché i criteri per la valutazione dei titoli di merito (art. 14 del Bando).
In particolare:
a. con riferimento alla fase pratica, è stata prevista un’articolazione in una “prova di concerto”, in una “prova di esecuzione a prima vista” e in una “prova con accompagnamento della banda”, individuando, per ciascuna di tali prove, degli “elementi di valutazione”;
b. con riferimento alla fase teorica, è stata prevista una prova consistente in un “colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico - acustica, alla storia ed al repertorio specifico dello strumento per il quale si concorre”, specificando che “per i candidati delle prime e seconde parti, il colloquio si estenderà anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono la banda e del loro impiego, sia in banda che in altri organici strumentali”;
c) con riferimento alla valutazione dei titoli di merito, infine, è stata prescritta la valutazione dei “titoli accademici”, dei “titoli didattici” e dei “titoli professionali” , attribuendo ad ognuno dei titoli uno specifico punteggio.
Nelle tre prove di fase pratica di cui alla lettera a) il ricorrente ha ottenuto, rispettivamente, i punteggi di 43, 45 e 44 mentre il candidato CE IO ER - che è poi risultato vincitore della competizione (ed assume pertanto la veste di controinteressato nella presente causa) - ha conseguito nelle stesse tre prove i seguenti punteggi: 48, 50 e 40.
Si è infine svolta il giorno 19.1.2024 la prova teorica (colloquio) nella quale ha ottenuto un voto di 20 il ricorrente e di 19 il controinteressato.
Lo stesso giorno la Commissione di concorso ha poi proceduto alla valutazione dei titoli sulla base dei criteri dalla stessa specificati con verbale n. 1 del 12.6.2023 attribuendo al ricorrente il punteggio di 4,420 e al controinteressato il punteggio di 8,470.
Dalla somma dei punteggi ottenuti nelle diverse fasi e prove di esame i due concorrenti hanno quindi rispettivamente ottenuto i seguenti punteggi finali:
1) ER CE: 73,470;
2) RO DA: 68,420.
Il sig. ER è quindi risultato vincitore collocandosi al primo posto della graduatoria approvata da PERSOMIL in data 8.3.2024.
2. L’esito concorsuale è stato impugnato dal secondo classificato sig. RO DA che, con ricorso notificato al Ministero della Difesa in data 6.5.2024 e al sig. ER il giorno successivo, ha proposto a questo TAR domanda di annullamento basata su plurimi motivi di gravame, afferenti alle modalità di svolgimento della selezione e alla valutazione di prove e titoli, che possono sintetizzarsi come segue.
(I)
2.1. Le censure di cui al punto I) del ricorso riguardano i punteggi assegnati ai titoli di merito presentati dal sig. ER.
Il controinteressato ha inteso documentare i titoli di merito nelle forme ammesse dall’art. 14, comma 4, lett. b) del bando che richiama le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.
2.1.1. Ad avviso del ricorrente, però, per ben n. 46 concerti (categoria: titoli professionali) non è stato indicato il nominativo del Presidente dell’ente organizzatore né del Direttore Artistico come era invece richiesto dallo stesso art. 14 della lex specialis a pena di inammissibilità del titolo.
2.1.2. Con riguardo ai medesimi concerti, ad avviso del ricorrente, l’Associazione committente ANTA non può assolutamente definirsi come una “importante associazione concertistica musicale” (nei termini richiesti dal bando) avendo come oggetto sociale, in base allo statuto visionabile sul sito internet, l’attività di “politica ambientale e sociale” . Ad ulteriore supporto della non serietà del titolo in campo musicale si allega anche che il presidente dell’ente è il padre dell’odierno controinteressato.
2.1.3. Con riguardo a n. 44 concerti organizzati dalla “Associazione Musica, Cultura ecc. F. Florio”, se ne contesta la rilevanza in quanto, sul piano formale, manca, anche in questo caso, l’indicazione del nominativo del Direttore Artistico ovvero del Presidente dell’Associazione, sul piano sostanziale si tratterebbe di ente che è risultato sconosciuto in base ad indagini svolte sui principali motori di ricerca (si dubita della stessa esistenza di esso e nulla si conosce della sua attività in campo musicale).
2.1.4. Con riguardo a n. 58 concerti organizzati dalla Associazione Onlus “Il Torchio” manca di nuovo il nominativo delle figure soggettive richieste dal Bando e quindi i titoli non sarebbero valutabili per omessa puntualizzazione delle informazioni prescritte obbligatoriamente dall’art. 14, comma 4, lett. b).
L’ente in questione sarebbe inoltre palesemente privo del carattere della “importanza”.
2.1.5. Devono ritenersi non valutabili i titoli indicati ai numeri 9, 19, 21 110 e 148 della dichiarazione presentata in concorso dal ricorrente (doc. 7 ric.) atteso che nell’indicazione degli stessi manca l’indicazione del Presidente o Direttore Artistico che ha rilasciato il titolo.
Devono ritenersi non valutabili i titoli indicati ai numeri 152, 158, 163, 168, 170, 171 e 247 (doc. 7 ric.) atteso che nell’indicazione degli stessi manca la data di rilascio dell’attestazione.
2.1.6. I concerti indicati dal controinteressato, in sede di partecipazione al concorso, con i nn. 251, 252, 256 e 257 sono provati mediante “attestati rilasciati dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione”.
2.1.7. Non valutabili i titoli indicati sotto la categoria “concorsi nazionali od internazionali da solista o in formazione da camera” con i nn. 1, 8, 11, 15 per omessa indicazione della “commissione esaminatrice” come richiesto dall’Allegato I al bando.
2.1.8. Non valutabili i titoli indicati sotto la categoria “concorsi nazionali od internazionali da solista o in formazione da camera” con i nn. 2, 9, e 13 per omessa indicazione del “punteggio” ottenuto nel concorso come richiesto dall’Allegato I al bando.
2.1.9. Detraendo dai punti assegnati al ricorrente i punteggi parziali relativi ai titoli relativi a concerti e concorsi musicali sopra passati in rassegna il controinteressato avrebbe dovuto ottenere un punteggio di 3,490 per i titoli in luogo degli 8,470 che la Commissione gli ha indebitamente assegnato.
(II)
3. Le censure ricorsuali sub II si riferiscono invece alla presunta sottostima od omessa valutazione di titoli regolarmente posseduti dal ricorrente e meritevoli di ottenere i punteggi previsti dalla “lex specialis”.
Il ricorrente deduce di avere subito una indebita decurtazione dei punteggi spettanti per i titoli esibiti nella categoria “contratti con importanti istituzioni sinfoniche italiane od estere, teatri d’opera, enti radiofonici per lo strumento per il quale si concorre o affine” (ne sono stati considerati 32 anziché i 51 che, quanto meno, dovevano essere conteggiati in considerazione delle Orchestre contraenti) e nella categoria “premi per vincite di importanti concorsi nazionali e internazionali”, con strumento solista e formazione da camera, nella quale sono stati valutati solo 14 dei 15 titoli spettanti (tutti relativi ad importanti concorsi).
Nel complesso gli sarebbero stati negati 0,94 punti per i titoli di merito sopra menzionati.
(III)
4. In via subordinata: il ricorrente ha contestato lo svolgimento della prova teorica che, in base al bando e al verbale n. 1 del 12.6.2023 doveva consistere in un colloquio sulle materie indicate dalla Commissione giudicatrice.
Al contrario, la Commissione ha fatto svolgere ai concorrenti, al termine del colloquio orale, una vera prova scritta avente ad oggetto degli “esercizi di trasposizione”.
Successivamente l’Amministrazione ha rifiutato di consegnare al ricorrente la documentazione sulla prova richiesta dal ricorrente, il che ingenera dei seri dubbi sulla trasparenza della prova e sulla legittimità dell’attribuzione al candidato controinteressato di ben 19 punti (a fronte dei 20 ottenuti dal ricorrente).
In ogni caso si è svolta una prova “extra ordinem” non prevedendo i documenti concorsuali una prova scritta aggiuntiva quale quella in effetti imposta dalla Commissione al termine dell’esame orale.
5. Si sono costituiti in causa sia il Ministero della Difesa che il controinteressato sig. CE IO ER. Quest’ultimo ha depositato doversi documenti afferenti alle associazioni (organizzatrici di eventi musicali) indicate dal controinteressato, i quali dovrebbero dimostrarne la piena operatività e serietà (anche) in campo musicale.
6. In data 4.6.2024 il ricorrente ha depositato atto per motivi aggiunti, in considerazione del quale il Collegio, all’udienza camerale del 19.6.2024, ha disposto il rinvio della camera di consiglio del 10.7.2024.
6.1. Invero con i motivi aggiunti sub I parte ricorrente mira a rafforzare, alla luce dei documenti consultati in occasione dell’accesso documentale, gli elementi a supporto delle censure di carattere formale già esposte al punto I) del ricorso in ordine alla illegittima modalità presentazione dei titoli di merito da parte del sig. ER, che non si sarebbe conformato alle formalità che l’art. 14 del bando prescriveva a pena di esclusione.
Si ribadisce che il Bando, all’art. 14, precisava che gli stessi potessero essere presentati secondo due modalità alternative (e non sovrapponibili):
“a) in originale o copia conforme secondo le modalità di legge”;
“b) con dichiarazione sostituiva di certificazione e dell’atto di notorietà ex artt. 46 e 47, dpr 28 dicembre 2000 n. 445; in tal caso il candidato dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente all’allegato I del bando. L’omissione anche di uno dei suddetti elementi comporterà la non valutazione del titolo certificato”.
Nella PEC all’Amministrazione del 6.5.2023 il sig. ER riportava la dichiarazione prevista dalla suddetta lett. b) (avendo deciso di avvalersi di tale modalità). L’opzione per tale modalità escludeva di potersi avvalere della diversa possibilità di cui alla lettera a) dell’art. 14 cit. e rendeva necessaria l’indicazione, nella stessa dichiarazione “autocertificata” (da redigere in conformità all’apposito modello allegato al bando), di tutti gli elementi prescritti per l’individuazione di ciascun titolo (concerto, esibizione, contratto o premio che sia): a nulla varrebbe invece l’ostensione di documenti ulteriori e diversi dalla dichiarazione a comprova del titolo “dovendo rilevare, ai fini della valutazione, solo quest’ultima” ( v. mot. agg. pag. 36).
6.2. Manca inoltre l’elenco in duplice copia dei titoli previsto dall’art. 14 del bando.
6.3. Si deduce che non è stato esibito al ricorrente, in sede di accesso, alcun verbale recante la (necessaria) spiegazione sulla modalità di acquisizione dei titoli da parte dei soggetti idonei, in modo da chiarire anche quali tra le alternative modalità previste dal bando per la presentazione siano state scelte dai candidati.
6.4. I certificati rilasciati dal segretario dell’Associazione “Il Torchio” non avrebbero potuto essere valutati in quanto sottoscritti dal segretario e non, come previsto dal Bando, dal Presidente o dal Direttore Artistico dell’Associazione.
6.5. Con le censure sub II dell’atto per motivi aggiunti il ricorrente deduce la mancata attribuzione di punteggi per una serie di titoli regolarmente dichiarati dal ricorrente (tra i quali n. 8 tirocini formativi presso una Fondazione musicale oltre alla partecipazione ad alcuni concorsi e concerti).
A causa di detti errori il ricorrente avrebbe subito la mancata attribuzione di ben 0,26 punti in relazione ai propri titoli.
7. Il controinteressato ha depositato, in data 13.6.2024 i documenti già presentati in sede concorsuale per dimostrare i titoli posseduti e, il giorno successivo, una memoria difensiva ove prende posizione, contestandone la fondatezza, sui motivi di gravame.
8. Ha prodotto memoria difensiva anche il Ministero della Difesa alla quale ha allegato: relazione tecnica dettagliata a firma del Presidente della Commissione d’esame; 12 allegati ad integrazione della relazione sopracitata.
9. Ha infine prodotto una propria memoria anche parte ricorrente in vista della camera di consiglio cautelare.
10. All’esito della camera di consiglio del 10.7.2024 questo Collegio ha ritenuto di respingere la domanda cautelare del ricorrente, volta a ottenere la sospensione della nomina del vincitore, motivando in questi termini: “ Considerato che la disamina adeguata delle contestazioni del ricorrente sulla illegittimità (sostanziale o formale) di numerosi titoli del controinteressato (al pari dell’esame delle opposte argomentazioni articolate da parte resistente e dal controinteressato in merito) richiede il necessario approfondimento possibile soltanto nella fase di merito;
Rilevato in ogni caso che, sia il controinteressato che l’Amministrazione hanno dichiarato che in data 3.4.2024, con contratto a tempo indeterminato, il sig. ER è stato incorporato nella banda musicale della Marina Militare quale Capo di 1° classe e lo stesso ha anche allegato di avere, in vista della assunzione in esame, lasciato il suo ruolo di docente presso l’Istituto Comprensivo Statale di Nettuno “Nettuno 2” , interrompendo il corso T.F.A presso l’Università degli Studi di Salerno (grazie al quale avrebbe potuto a breve conseguire l’immissione in ruolo)…”.
Nella stessa camera di consiglio il Collegio ha preso atto di quanto dichiarato dal difensore del ricorrente sul fatto che la produzione documentale dell'Avvocatura ha soddisfatto l'istanza di accesso già avanzata.
11. Successivamente, in data 3.9.2024, il sig. ER ha proposto ricorso incidentale avverso il verbale della Commissione n. 24 del 19.1.2024 il quale sarebbe “clamorosamente illegittimo” per avere riconosciuto al sig. RO il punteggio complessivo di 4,420 per i titoli dallo stesso allegati, mentre in realtà egli avrebbe presentato i relativi documenti in palese violazione dell’art. 14 della lex specialis e cioè allegando copia cartacea dei titoli di merito e certificando in prima persona (irritualmente) la loro conformità all’originale.
In tal modo i titoli non possono qualificarsi né come originali né come “copie conformi”.
Per l’effetto il ricorrente incidentale chiede l’annullamento della graduatoria finale nella parte in cui ha assegnato al secondo classificato 4,420 punti per i titoli.
12. In vista dell’udienza di merito hanno depositato:
- il ricorrente, memoria in data 3.10.2024 con la quale ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso incidentale proposto dal sig. ER;
- il controinteressato, in data 7.10.2024, breve memoria di replica avverso la memoria che precede;
- quindi il ricorrente memoria conclusionale sull’intero tema controverso (in data 8.2.2025);
- il controinteressato, infine, note di replica.
12. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025, dopo ampia discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
13. Oggetto della presente controversia è la procedura concorsuale per il reclutamento di otto orchestrali nella banda musicale della Marina Militare indetta con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale del Personale Militare della Difesa M_D AB05933 REG 2023 0055014 30-01-2023 (bando).
Con l’iniziativa giudiziale assunta il ricorrente, secondo classificato nella selezione relativa a Primo Clarinetto contralto in Mib – 1° parte B con il punteggio di 68,420 punti (derivanti dalla sommatoria dei punti conseguiti nelle varie prove sopra descritte e nella valutazione dei titoli), mira all’annullamento parziale della graduatoria finale nella quale si è collocato al primo posto, con il punteggio di 73,470, il controinteressato CE IO ER che, in caso di accoglimento totalitario dei motivi proposti, sarebbe superato dall’odierno ricorrente che, in tale ipotesi, verrebbe ad essere il nuovo vincitore del concorso.
Venendo all’esame del contenzioso instaurato, il Collegio ritiene di seguire l’ordine dei motivi come introdotti ed esposti dal ricorrente nell’atto introduttivo, prima e, quindi, nei motivi aggiunti, come sintetizzati nella superiore narrativa.
14. Il punto I) del ricorso introduttivo si articola in numerose microcensure di analogo tenore sostanziale (vedi i parr. da 2.1.1. a 2.1.8. della superiore narrativa in fatto) che, tuttavia, trovano un fondamento unificante e trasversale nel rilievo di carattere formale, relativo alla dedotta illegittimità della modalità di presentazione dei titoli seguita dal controinteressato, che ha mostrato di applicare la previsione di cui all’art. 14, comma 4, lett. b) del bando (autocertificazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 dei vari titoli accademici, didattici e professionali contemplati dal bando) per poi, di fatto, violarla non fornendo tutte le indicazioni identificative dei vari concerti, premi e concorsi che dovevano essere dichiarati in base al Modello Allegato I al bando (si contesta come visto, per alcuni concerti la mancata indicazione di Presidente o Direttore Artistico dell’ente organizzatore, oppure della commissione esaminatrice o del punteggio di alcuni concorsi ecc.).
Secondo il ricorrente, poiché la dichiarazione di autocertificazione resa dal ER sarebbe carente di alcuni degli elementi indicati nel suddetto Allegato I, i corrispondenti titoli autocertificati non dovevano essere valutati.
Di qui il richiesto abbattimento dei punteggi assegnati dalla Commissione in relazione ad essi.
Il comma 4 dell’art. 14 del bando è il seguente:
“4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità:
a) in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge;
b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; in tal caso il candidato dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente all’allegato I del bando. L’omissione anche di uno solo dei suddetti elementi comporterà la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovrà fornire una copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. La conformità agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potrà essere attestata dal candidato con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo.”.
Il comma 5 dello stessa disposizione del bando aggiunge che “ Sarà cura dell’Amministrazione effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, riservandosi la facoltà di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, l’esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.”.
Il modello Allegato I al bando, per la voce “concerti”, riferiva la tradizionale formula dettata dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ai seguenti elementi espressamente richiesti (evidentemente volti ad una inequivoca identificazione di ciascuna manifestazione concertistica): Denominazione concerto; Istituzione concertistica musicale; data e luogo esecuzione; tipo di formazione: solista, da camera con specifica dello strumento utilizzato.
Quindi seguiva il lemma “Attestazione di partecipazione rilasciata da (Pres./D.A.)…. in data….”.
Risulta dai documenti versati in atti (vedi, in particolare, la produzione documentale del ricorrente del 13.6.2024 ivi compreso l’elenco completo dei titoli “autocertificati”) che il sig. ER, in sede concorsuale, ha utilizzato una formula dichiarativa iniziale certamente conforme al modello per poi elencare i numerosi titoli accademici e, soprattutto, professionali (questi ultimi sotto la lettera C), mediante la specificazione degli elementi richiesti vale a dire: istituzione organizzatrice o committente; data e luogo esecuzione; tipo di formazione.
L’unica difformità che, in taluni casi (i.e. quelli evidenziati dal ricorrente nel motivo I del ricorso) si può rilevare, riguarda concerti per i quali si indica l’attestazione come rilasciata dall’Associazione o ente di riferimento senza indicazione nominativa di Direttore Artistico o Presidente di detta associazione o ente (vedi doc. 1 res. – “elenco titoli” - dep. 13.6.2024).
Ora, questo Collegio non ritiene che tale genere di mancanze possa ritenersi tale da determinare l’invalidità della dichiarazione ai fini concorsuali (implicante illegittimità della scelta della Commissione di conteggiare il titolo) in quanto le informazioni fornite sono già di per sé sufficienti ad identificare concerto, ente organizzatore, luogo di esecuzione, il tipo di formazione ecc., vale a dire “tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre” di cui parla il precitato art. 14, comma 4, lett. b).
La stessa clausola della “lex specialis” (sempre al comma 4 lett. b) cit.) prevede nel periodo immediatamente successivo che “L’omissione anche di uno solo dei suddetti elementi comporterà la non valutazione del titolo autocertificato”.
Ad avviso del Collegio la suddetta frase nel menzionare i “ suddetti elementi” non può che riferirsi e richiamare, letteralmente, “tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo…” di cui al periodo che precede.
Non si tratta quindi di una corrispondenza indefettibile e senza alternative (secondo la tesi rigoristica del ricorrente) al modello Allegato I ma della necessità che siano forniti dall’istante, con l’impegnativa dichiarazione sostitutiva di certificazione oppure di atto di notorietà (artt. 46 ovvero 47 d.P.R. n. 445/2000), tutti gli elementi che consentano di individuare il titolo dichiarato in modo chiaro ed evidente.
Ad avviso del Collegio, dunque, nel momento in cui il dichiarante (odierno controinteressato) ha “autocertificano” data, associazione committente, tipo di concerto e località dell’esecuzione, egli ha messo a disposizione della Commissione esaminatrice “tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo…” nonché per lo svolgimento dei controlli successivi espressamente contemplato dal comma 5 dell’art. 14 sopra integralmente trascritto (“Sarà cura dell’Amministrazione effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, riservandosi la facoltà di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, l’esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.”).
In altri termini: la clausola in questione, senza forzare il dato letterale (che per quanto precede appare rispettato), deve essere interpretata secondo canoni ermeneutici di buona fede e conservazione degli atti giuridici che, lungi dal condurre ad esiti ineluttabilmente escludenti in caso di minima difformità rispetto allo schema dell’Allegato (secondo la tesi rigoristica sostenuta da parte ricorrente), deve al contrario indurre l’interprete al riconoscimento del titolo laddove il dichiarato contenga “tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre” (vale a dire tutti gli elementi necessari ad individuarlo e, successivamente, a verificarne la veridicità in occasione dei controlli disposti).
A rinforzo e conferma di quanto precede il Collegio osserva altresì che, per tutti i titoli elencati (ivi compresi quelli contestati con il motivo I di ricorso) il sig. ER ha prodotto, oltre alla dichiarazione, analitica e specifica documentazione (in copia semplice): ad es. per la partecipazione ai concerti organizzati dalla Associazione ANTA sono state presentante in concorso (e versate agli atti di causa) le varie attestazioni datate e rilasciate dal Presidente dell’Associazione nominata (doc. 3 res. dep. 13.6.2024); allo stesso modo il candidato ha proceduto per i concerti organizzati dall’Associazione Florio di Mercato San Severino (doc. 4 in pari data) e dall’Associazione Il Torchio (doc. 5 in pari data).
Tutte le attestazioni riportano il nome ed il ruolo del soggetto (in genere “il Presidente”) che le ha firmate ed esaurienti indicazioni idonee alla identificazione del concerto. Pertanto, ove anche si volesse ritenere (come non ritiene però questo Collegio in base alla esegesi sopra argomentata) che nome di Presidente o Direttore artistico dell’ente committente e “attestazione” da parte del medesimo siano elementi necessari e irrinunciabili, vi è in atti la prova che la carenza, in taluni casi, di alcuni elementi di compilazione di cui all’Allegato I del bando, è stata superata dal ricorrente mediante l’allegazione in sede concorsuale di documenti completi (in genere “attestazioni”) idonei a fornire, titolo per titolo, ogni informazione richiesta.
14.1. L’argomentazione che precede induce il Collegio a respingere:
- le censure di cui al motivo I.a.1 del ricorso (superiore par. 2.1.1.) laddove si domanda l’azzeramento del punteggio conseguito dal controinteressato per n. 46 concerti (asseritamente) senza indicazione di Pres. o Dir. Art. dell’associazione organizzatrice;
- le analoghe censure esposte ai superiori paragrafi 2.1.3. (n. 44 concerti per Ass. “Florio”) e 2.1.4. (n. 58 concerti per l’Ass. Onlus “Il Torchio”);
- le censure esposte 2.1.5 (punto I.a.4. pag. 16 ricorso) secondo cui non erano valutabili i titoli indicati ai numeri 9, 19, 21 110 e 148 della dichiarazione presentata in concorso dal ricorrente (doc. 7 ric.), sempre per mancata indicazione del Presidente o Direttore Artistico che ha rilasciato il titolo (oltre a quanto esposto al paragrafo 14 vedi i docc. sub 6 depositati dal controinteressato il 13.6.2024).
Per quest’ultimo gruppo di titoli (trattasi di concerti) il sig. ER ha anche allegato, in termini che paiono al Collegio convincenti, che:
- il concerto n. 9 non ha un Presidente e/o un Direttore Artistico perché si tratta di un programma da sala di un recital di fine diploma presso il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Tale titolo, del resto, correttamente è stato valutato all’interessato anche nel precedente concorso del 2020.
- lo stesso vale per il concerto n. 19, visto che si tratta di tipologie di esecuzione assolutamente analoghe;
- per i concerti nn. 21 e 148 il nome del Presidente è regolarmente riportato nei rispettivi attestati regolarmente depositati ex art. 14, comma 4, lett. a del bando.
Senza contare che i titoli 9, 19 e 148 provengono dal Conservatorio di Salerno, il cui organigramma (oltre che la ovvia rilevanza in campo musicale) è agevolmente reperibile in base a dati pubblici e disponibili trattandosi di ente pubblico.
15. In merito a quanto dedotto dal ricorrente con il motivo I di ricorso, laddove deduce che l’Associazione ANTA non sarebbe un ente rilevante e valutabile in campo musicale, oltre ad essere presieduta dal padre dell’odierno controinteressato (vedi supra par. 2.1.2.), il Collegio deve rilevare che è certamente vero che l’Associazione menzionata non ha una specializzazione in ambito musicale e sembra interessarsi a settori eterogenei in ambito culturale.
Nel contempo osserva però anche che non esiste, in generale, un elenco o una “graduatoria” di associazioni come tali “qualificate” in ambito musicale dal Ministero della Cultura o altro organismo pubblico e la stessa “lex specialis” non richiedeva al riguardo indicazioni o requisiti particolari, sicché la valutazione della rilevanza dell’ente (e conseguentemente del concerto a cui il candidato ha partecipato) costituisce espressione di una valutazione tecnico-discrezionale riservata alla Commissione.
Il Presidente, nella relazione ministeriale in atti (doc. 2 dep. 18.6.2024), precisa che ogni associazione culturale ha la facoltà di ospitare mostre, concerti attività editoriali ecc. al fine di incrementarne l’importanza: la Commissione, per tutti i candidati idonei, ha ritenuto di valutare come “importanti” senza discriminazioni tutte le associazioni dagli stessi dichiarate nei rispettivi titoli ritenuti valutabili, non disponendo (certamente non nella lex specialis) di criteri per operare distinzioni che sarebbero state di difficile e opinabile argomentazione rispetto a migliaia di concerti da valutare per tutti i partecipanti al concorso.
Il fatto che il padre del sig. ER è stato il Presidente dell’Associazione ANTA non costituisce elemento di per sé ostativo.
Considerazioni in tutto analoghe possono svolgersi con riguardo alle Associazioni “F. Florio” e “Il Torchio”.
16. Con riguardo alla tardività degli attestati relativi ai concerti nn. 251, 252, 256 e 257 (supra par. 2.1.6.), in quanto rilasciati dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, giova rammentare che ai sensi dell’art. 14, comma 3 del bando i titoli dovevano essere presentati (in formato cartaceo o su supporto informatico) in un momento successivo a quello della presentazione delle domande, dai soli candidati risultati idonei alla prova di cui all’art. 13 e in occasione dell’ultima prova sostenuta.
La stessa clausola della lex specialis si limitava a sanzionare come non valutabili “i titoli di merito consegnati successivamente rispetto al giorno dell’ultima prova sostenuta dall’interessato”.
Da tale punto di vista non sembrano assumere rilievo decisivo le date di attestazione ma quelle di esecuzione dei concerti attestati, le quali, per tutti, sono pacificamente anteriori alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
La censura va quindi respinta.
17. Come visto con la censura sub I.a.7 (par. 2.1.7) si deduce la non valutabilità dei titoli indicati sotto la categoria “concorsi nazionali od internazionali da solista o in formazione da camera” con i nn. 1, 8, 11, 15, per omessa indicazione della “commissione esaminatrice” come era richiesto dal Modello Allegato I al bando.
Richiamando quanto sopra ampiamente esposto in merito alla corretta interpretazione da dare all’art. 14, comma 4, del bando, si osserva che il sig. ER ha comunque prodotto, nel termine assegnato in sede concorsuale, documenti integrativi rispetto alla dichiarazione ex art. 46 d.P.R. n. 445/2000 che hanno integrato “per relationem” quanto dichiarato. In particolare si evince dalla documentazione (prodotta anche in causa, cfr. doc. 9 dep. 13.6.2024 controint.) che per i concerti 1, 11 e 15 gli attestati recano le firme dei membri della Commissione.
La censura è dunque, anch’essa, da respingere.
18. Infine, con riguardo al Motivo I.a.8. (supra par. 2.1.8.), ad avviso del Collegio non rilevava e non era neanche richiesta, invero, ai candidati l’informazione sul punteggio, stante la chiara prescrizione del bando (art. 14, lett. c) che richiedeva soltanto le “ vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si concorre o affine”.
19. Per tutto quanto precede l’intero motivo I deve essere respinto con conseguente conservazione del punteggio per titoli riconosciuto al controinteressato.
20. Con il secondo motivo di ricorso il sig. RO lamenta la mancata valutazione di n. 8 contratti nella categoria
Da quanto allegato dal Presidente della Commissione nella relazione tecnica in atti si comprende che si trattava di tirocini formativi e il tirocinio formativo non è stato ritenuto valutabile come “contratto con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, ecc.”. Sembra dunque legittima (e, in ogni caso, non irragionevole) la scelta della Commissione di non conteggiare i titoli del ricorrente indicati con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Sulle residue censure di cui al motivo II la Commissione, nella relazione, ha precisato che non si è trattato di pretermissione di titoli legittimi e valutabili ma, semplicemente, del raggiungimento del limite massimo di punteggio assegnabile per la categoria di volta in volta considerata.
Anche il motivo II del ricorso va quindi integralmente respinto
21. Venendo al terzo motivo (modalità di svolgimento della prova teorica orale) - proposto in via soltanto subordinata dal ricorrente per il caso di rigetto di entrambi i motivi che precedono (e, dunque, ora da esaminare stante il rigetto dei primi due mezzi) - ad avviso del Collegio le allegazioni del ricorrente non sono state in grado di provare un sostanziale mutamento della prova teorica (che sarebbe stata convertita in una prova, almeno parzialmente, scritta) rispetto a come la stessa è configurata dall’art. 13 del bando.
In realtà lo stesso ricorrente non nega lo svolgimento di una prova orale ad ogni effetto sui temi individuati dalla lex specialis.
Semmai la Commissione, nel sottoporre ai candidati, durante il colloquio (ma non certo in sostituzione di esso) anche degli esercizi di trasposizione, ha inteso offrire agli stessi, per agevolarli, la possibilità di avvalersi di un supporto cartaceo per dare prova delle loro conoscenze.
Nello stesso racconto del ricorrente l’esercizio di trasposizione assume carattere marginale e secondario, una sorta di appendice della stessa prova teorica, di cui ha costituito un elemento integrante proposto, peraltro, a tutti i candidati.
Non si è trattato, all’evidenza, di un’autonoma prova scritta ma di un momento della più ampia prova teorica.
Così ricostruito “il fatto”, ne consegue che è destituita di fondamento la pretesa del RO ad una specifica verbalizzazione di una (inesistente) prova scritta. La stessa valutazione della prova teorica - peraltro non contestata nei suoi risultati - è stata complessiva e, quindi, estesa anche agli esercizi di trasposizione.
Il ricorrente non riesce, inoltre, a ben focalizzare il proprio interesse all’accoglimento di questa specifica censura, ove si consideri che egli ha conseguito il voto massimo (20) in tale prova (mentre il sig. ER si è fermato a 19) e che la doglianza investe una modalità di svolgimento che è stata seguita per tutti i candidati, di tal ché un ipotetico accoglimento dovrebbe condurre all’annullamento di tutte le prove teoriche con ripetizione/rivalutazione delle stesse.
Resta fermo, in ogni caso, che dagli elementi addotti dal ricorrente non può in alcun modo ritenersi fornita (neanche in via embrionale) una qualche prova di un voto eccessivamente generoso attribuito al controinteressato, in un contesto notoriamente connotato da amplissima discrezionalità valutativa dei commissari.
Il motivo va dunque respinto.
22. Quanto ai motivi aggiunti, si è visto che il primo di essi ritorna con qualche ulteriore elemento di supporto sul motivo I del ricorso introduttivo (violazione dell’art. 14, comma 4, lett. b) del bando, disciplinante le modalità di confezionamento e presentazione dei titoli di merito): su tale aspetto il Collegio ritiene che sia ampiamente sufficiente quanto già esposto e argomentato nel precedente par. 14 i cui argomenti conducono al pedissequo rigetto anche del primo motivo aggiunto.
Sulle restanti censure (mot. agg. II) il Collegio osserva quanto segue:
(i) sulla censura II.a.1 dei motivi aggiunti (mancata assegnazione di punti agli 8 tirocini formativi frequentati presso la Fondazione musicale “Tito Schipa” di Lecce) si osserva che il tirocinio formativo non è un “contratto con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche per lo strumento per il quale si concorre”. Legittimamente, dunque, la Commissione non ha valutato i titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 presentati dal ricorrente. Può in ogni caso osservarsi che, anche in caso di ipotetico accoglimento della specifica doglianza, ciò condurrebbe, per espressa ammissione di parte ricorrente, all’assegnazione di 0,16 punti in più (del tutto irrilevanti per l’esito del concorso stante il notevole distacco di punteggio tra i due concorrenti superiore a 5 punti).
Oltretutto, la valutazione sulla importanza della Istituzione sinfonica interessata è una valutazione squisitamente discrezionale.
(ii) Legittimamente la Commissione non ha valutato il concorso citato nel motivo aggiunto II.b: l’evento è del tutto privo di data di esecuzione sia nell’elenco che nell’allegato certificato, il che non ha consentito alla Commissione di valutare se lo stesso si è svolto prima della scadenza della domanda di concorso (cfr. all. 24 ric., pag. 9).
(iii) Sul punto II.c dei motivi aggiunti: il Collegio non ritiene censurabile la determinazione della Commissione di valutare una sola volta i concerti in esame (si tratta delle coppie o terne di titoli indicati nella documentazione concorsuale del ricorrente con i numeri: 2 e 3; 11 e 12; 14, 15 e 16; 18 e 19) manifestazioni unitarie svoltesi nella stessa giornata e nello stesso luogo, relative ad una medesima occasione (cfr. all. n. 24 di controparte, pag. 6).
Parte ricorrente lamenta che si sarebbe trattato di un “macroscopico errore” della Commissione che avrebbe trattato come uno solo diversi concerti, “soltanto perché eseguiti nel corso della stessa giornata”.
Il Collegio osserva, tuttavia, che lo stesso ricorrente non ha fornito elementi a supporto di tale affermazione e cioè del criterio che avrebbe diversificato, in concreto, come “diversi concerti” esibizioni svoltesi nell’ambito di uno stesso contesto e che (in assenza di elementi informativi che erano necessariamente nella disponibilità del candidato e non certo della Commissione) sono stati ritenuti, in modo plausibile, come diversi brani o “momenti esecutivi” di un unico programma concertistico.
Si tratterebbe, in ogni caso, di un punteggio aggiuntivo pari a soli 0,05.
Per tutto quanto precede nessuno dei motivi aggiunti merita accoglimento.
23. Non resta ora che esaminare il ricorso incidentale proposto dal controinteressato.
Si può, invero, dubitare della stessa persistenza dell’interesse alla disamina dei motivi proposti, i quali mirano alla decurtazione dei punti attribuiti al sig. RO in relazione a titoli che lo stesso non avrebbe presentato secondo le modalità consentite dalla lex specialis (documenti in copia semplice attestati come conformi dal medesimo candidato): stante l’integrale rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti, l’ipotetico accoglimento del ricorso incidentale non avrebbe alcun effetto ulteriore sull’esito del concorso (potendo al massimo condurre all’ampliamento del divario tra i due contendenti).
In ogni caso questo Collegio può agevolmente osservare che, come eccepito dal ricorrente, il gravame incidentale è inammissibile per tardività.
Il ricorso incidentale, infatti, è stato notificato soltanto in data 3.9.2024, a fronte della notificazione del ricorso incidentale eseguita in data 18.5.2024, quindi con ampio superamento del temine di gg. 60 di cui all’art. 42, comma 1, c.p.a., decorrenti da quest’ultima data.
Non vale a far ritenere tempestiva la notifica la circostanza, valorizzata dalla difesa del sig. ER, dell’avvenuta acquisizione della conoscenza del possibile vizio soltanto a seguito del deposito in giudizio della “relazione tecnica” del Presidente della Commissione, avvenuto il 18.6.2024.
Il controinteressato, infatti, una volta ricevuta la notifica del ricorso principale, aveva l’onere di presentare all’Amministrazione apposita istanza di accesso alla documentazione al fine di appurare eventuali vizi afferenti la partecipazione e la valutazione dei titoli del ricorrente. Solo la presentazione di tale istanza avrebbe consentito, ipoteticamente, al sig. ER di poter dilazionare il termine per la proposizione del ricorso incidentale, nelle more dell’evasione della stessa istanza. Il Sig. ER, al contrario, non ha mai presentato alcuna istanza di accesso alla documentazione amministrativa e ha articolato delle censure sulla posizione del proprio concorrente e avverso gli atti, di gara senza aver in precedenza visionato la stessa documentazione.
Diversamente opinando si consentirebbe alle parti (resistente e controinteressata) di differire a proprio piacimento il rispetto di un fondamentale termine processuale, a prescindere dalla diligenza difensiva esplicata.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale perché proposto oltre il termine di gg. 60 decorrenti dalla notifica del ricorso principale ai sensi dell’art. 42, comma 1, c.p.a..
24. Conclusivamente, richiamando tutto quanto sopra esposto e argomentato, il Collegio: respinge in quanto infondato il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti da RO DA; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da ER CE IO.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la precisazione che, nei rapporti tra ricorrente principale e controinteressato, si deve considerare la soccombenza parziale del controinteressato in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale da lui proposto e, pertanto, si perviene alla compensazione, ma soltanto parziale (considerata la complessiva materia del contendere e l’esito finale della causa ), delle spese di lite tra le stesse parti, che si quantificano nella misura del 50 % dell’intero dovuto (quindi Euro 4.000,00 : 2 = Euro 2.000,00 a favore del sig. ER).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso;
- respinge i motivi aggiunti;
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal sig. CE IO ER.
Condanna il sig. DA RO alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che liquida in Euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Condanna lo stesso sig. DA RO alla refusione delle spese processuali in favore del sig. CE IO ER che, previa compensazione parziale nella misura sopra indicata, liquida in Euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre Iva, Cassa Avvocati e accessori di legge ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO