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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9778 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8641/2017 R.G. proposto da: GALLERIE COMMERCIALI ITALIA SPA, domiciliato in Napoli preso lo studio del difensore alla via Riviera di Chiaia n. 207, rappresentato e difeso dall'avvocato ALLODI VARRIALE TA ([...]) -ricorrente- contro CONSORZIO NI PA LI E OL, elettivamente domiciliato in ROMA V.ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO GE ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente Civile Sent. Sez. 5 Num. 9778 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 12/04/2023 2 all'avvocato NO CLAUDIO ([...]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LI n. 8205/2016 depositata il 26/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso. ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1.La società Gallerie Commerciali Italia s.p.a impugnava dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di pagamento notificatole il 25 luglio 2014 dal Consorzio di Bonifica Paludi di Napoli e Volla, avente ad oggetto il pagamento del contributo di bonifica e miglioramento fondiario, per l'anno di imposta 2014, in relazione ai terreni ubicati in Napoli alla via Argine 380, deducendo la carenza motivazionale dell’atto opposto e l’insussistenza dei presupposti per l’assoggettamento all’obbligo contributivo. La Commissione tributaria provinciale di Napoli respingeva il ricorso della contribuente. Interposto appello, la commissione tributaria regionale della Campania lo respingeva, affermando la sussistenza dei benefici per il fondo si proprietà dell’ente e disattendendo le censure sollevate avverso il piano di classifica per mancanza di specificità. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati nelle memorie difensive. Resiste con controricorso il consorzio di bonifica indicato in epigrafe. Il consorzio ha altresì depositato memorie ex art. 378 cod.proc.civ. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI DIRITTO 2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 36, co.2, n. 4 del d.lgs 31.12.1992, n. 546, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., criticando la sentenza impugnata per mancanza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, lamenta che anche nell’esposizione dei fatti, i giudici territoriali hanno omesso di considerare i rilievi sollevati con riferimento al piano di classifica, di cui contestava il contenuto per la carente allegazione all’avviso; obiettando che avevano altresì trascurato la disamina delle critiche specifiche sollevate in relazione al contenuto del piano di classifica. 3.Con la seconda e la quarta censura si lamenta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., per la mancata pronuncia sulla carenza di motivazione dell’atto opposto, nonché la violazione dell’art. 7 legge del 27/07/2000, n. 212 ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ; per avere la Regionale affermato che il Consorzio aveva adempiuto agli oneri probatori esibendo il piano di classifica ed elencando le opere di bonifica, ancorchè mancassero gli estremi della pubblicazione del piano. Carenza che ad avviso della ricorrente non poteva essere sanata dalla successiva produzione in giudizio del piano di classifica, assumendo di non aver saputo interpretare le planimetrie allegate tanto da dover ricorrere ad una perizia di parte. 4.Il terzo motivo reca il vizio di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., per omessa pronuncia in ordine alle censure relative al piano di classifica, in quanto, sebbene riproposte le eccezioni relative alla motivazione dell’avviso, i giudici territoriali hanno omesso di esaminarle, assumendo che le contestazioni erano generiche senza alcuna specifica deduzione con riferimento alle opere di bonifica eseguite. 5,Con la quinta doglianza si lamenta la violazione dell’art. 2697 cod.civ. ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., proposta subordinatamente al 4 rigetto del terzo motivo di ricorso, nell’ipotesi si ritenesse che la Regionale abbia implicitamente pronunciato in merito alle contestazioni al piano di classifica applicando il principio dell’inversione dell’onere della prova. A tal fine si deduce che la CT non poteva soffermarsi sulla produzione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, poiché la contribuente aveva contestato il piano di classifica, con la conseguenza che era onere del consorzio dimostrare i benefici a vantaggio della proprietà della società. Obietta di aver contestato la mancata indicazione delle spese ripartite;
- che i criteri di determinazione degli indici si ispirano a fatti generici, in particolare ai finanziamenti pubblici;
- che l’area in cui è ubicata la proprietà rientra tra quelle aree in cui non sono presenti corsi d’acqua gestiti dal Consorzio, e nonostante ciò, assoggettata all’obbligo consortile, ancorchè il par.
4.2.4 del Piano escluda dalle aree beneficiate: - le aree urbanizzate, dotate di rete scolante propria e scolanti nel mare o in corsi d’acqua del Consorzio nonché quelle in cui non sono presenti opere idrauliche ovvero quelle dotate di rete scolante propria recapitate in corpo idrico con gestione consortile a totale finanziamento pubblico. Assume che contraddittoriamente il Piano ammette anche le aree urbanizzate in cui non corrono corsi d’acqua, ma che possono essere beneficiate dall’azione di difesa idraulica effettuata tramite la rete di scolo. In conclusione, ad avviso della ricorrente il piano di classifica sarebbe carente delle regole per individuare il beneficio fondiario. Assume ancora: - che il calcolo degli indici del beneficio non è idoneo ad individuare i vantaggi per i singoli immobili;
- che, difetta l’importo complessivo per verificare la corretta ripartizione dello stesso, nonchè l’indicazione del criterio per giungere all’aliquota applicabile;
- che la cartografia allegata al piano non consente di individuare le opere esistenti alla via Argine 380; - che non è individuata la regola per coordinare il contributo di bonifica con quello di collettamento, indicato dalla legge reg. n. 4 del 3.03.2003; assume che l’area del piano di classifica includerebbe anche fabbricati senza rendita che vengono tuttavia ignorati nel piano di riparto degli oneri consortili. 5 6. Con l’ultima censura si contesta la violazione del paragrafo 4.2.4 del piano di classifica in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la CT dedicato un breve capo alla relativa censura secondo cui la proprietà rientrerebbe tra quelle in aree urbanizzate dotate di rete scolante propria e con recapito diretto in corsi d’acqua non consortili, opponendo, a tal fine, il pagamento del contributo idrico integrato, atteso che il sistema fognario raccoglie le acque meteoriche e non le immette in corsi d’acqua comunali o regionali. 7. La prima censura è priva di pregio. Nella riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ, sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. dell’8.10.2014, n. 21257; Cass. del 12/10/2017 , n. 23940; del 9.11.2017. n. 26538; Cass. del 20/04/2017, n. 9952; Cass. del 20.06.2018, n. 16247 ed altre). Sebbene, l’art. 118 disp. att. cod.proc.civ. prescriva la concisione della redazione della sentenza, permane il principio già affermato da questa Corte (vedi, in particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710), secondo il quale non adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa, e, dunque, non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta. La sentenza in esame non può essere sussunta nello stigma della motivazione apparente, avendo i giudici territoriali rappresentato adeguatamente le motivazioni che li hanno indotti a ritenere infondato il ricorso della società, citando, da una parte la giurisprudenza di legittimità in materia, dall’altra valutando le censure sollevate come destituite di fondamento sulla base di argomentazioni di cui è agevole ripercorrere l’iter logico – giuridico. 6 Il ricorrente, in altri termini, si è doluto unicamente della legittimità della sentenza impugnata che, per converso, risponde sicuramente al c.d. minimo costituzionale (Cass.S.U. del 7.04.2014, n. 8053). 8.La seconda e la quarta censura non possono avere ingresso. Non è revocabile in dubbio che la CT non si sia pronunciata sull’eccezione in esame, debitamente reiterata in appello, a seguito del suo esplicito rigetto in primo grado, con uno specifico motivo di gravame. Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conforme Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018). Di qui la possibilità d'integrare la motivazione della sentenza impugnata, ove lacunosa, nei termini che seguono, laddove la censura non imponga, come nella specie, ulteriori accertamenti in fatto, sollevando sostanzialmente questioni di diritto e rinvenendosi in atti elementi per la determinazione della base imponibile da utilizzare per il pagamento del tributo per cui è causa. 8.2 La questione sollevata dalla società ricorrente concerne l’omessa allegazione del piano di classificazione cui l’avviso di pagamento rinvia per relationem e l’omessa indicazione della data di pubblicazione di detto piano. Come le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, la sentenza, sempre delle SSUU, 14.5.2010 n. 11722) hanno chiarito, proprio in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, 7 deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27058 del 2014). Sennonchè, la censura contiene argomentazioni contraddittorie, laddove a pagina 2 del ricorso la stessa contribuente assume di aver reperito il piano di classifica sul web prima di predisporre il ricorso originario. In ogni caso, l’avviso reca la data della delibera con la quale è stato adottato il Piano, risultando irrilevante invece la data di adozione della stessa;
peraltro, risulta che il piano di classifica è stato assoggettato alle forme di pubblicazione e di accesso proprie di tutte le delibere dell’ente, cui si fa riferimento nella relazione tecnica di parte prodotta nel giudizio di merito. I requisiti motivazionali necessari e sufficienti, così come individuati da questo indirizzo giurisprudenziale, sono in effetti rinvenibili nell'atto impositivo in questione (nemmeno riportata, nei suoi stralci essenziali, in ricorso), il quale contiene espresso riferimento: - al piano di classifica approvato con delibera regolarmente pubblicato nel BURC, attraverso il quale era possibile individuare i beni gravati dal contributo. 9. Il terzo e il quinto strumento di ricorso sono privi di pregio. Come, in più occasioni, affermato da questa Corte, «l’acquisto della qualità di consorziato, e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l’ente consortile, consegue alla inclusione del fondo del singolo proprietario 8 “entro il perimetro del comprensorio” (art. 860 cod.civ), mentre l’entità del contributo imposto al proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici ricavabili (r.d. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1) dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vantaggio per il fondo <deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo> (Cass. Sez. Un. del 14.10.1996, 8960) non essendo sufficiente <un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene> (Cass. del 10.04. 2009, n. 8770; Sez. 6-5, ordinanza, del 14.04.2011, n. 8554; Sez. 6-3, ordinanza del 15.07.2011, n. 15607). In altri termini, il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell’area territoriale di competenza del consorzio (cfr. r.d. del 13.02. 1933, n. 215, artt. 58 e 59), ma beneficia, in modo diretto e specifico, di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica (Cass. n. del 30.12.2016, n. 24769). Nello stesso senso si è affermato, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 11 del 23.07.2003, art. 23, comma 1 lett. a), «nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”, (...) che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore», che se la (verificata) inclusione 9 di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (in tal senso S.U. del 14.05.2010, n. 11722).> Va anche evidenziato che dal momento che l’inserimento nel piano di classifica non è stato impugnato, sussiste una presunzione di vantaggiosità che va superata dal consorziato. Sennonché, questa Corte con sentenza del 21.07 2010, n. 17066 ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l’insussistenza del beneficio fondiario;
sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art. 7, 5 co., del d.lgs. del 30.12.1992, n. 546, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo. Questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. del 20.03.2014, n. 20681 e da Cass. dell’8.10.2014, n. n. 21176; Cass. del 23/04/2020, n. 8079 secondo cui: <in tema di contributi bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè perimetro contribuenza, piano contribuzione ed bilancio annuale previsione del consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto cartella esattoriale dinanzi tributario, legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo immobili sua proprietà traggono alcun beneficio diretto specifico dall'opera consorzio>. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro 10 d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente ( v. anche Cass. del 18.04.2018, n. 9511; Cass. del 29.11.2016. n. 24356). 9.1.Nella fattispecie, il consorzio ha prodotto in giudizio il piano di classifica, per cui è stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato;
ciò in quanto il presupposto dell'obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell'art. 860 cod.civ.., e r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 17066/10 già citata;
Cass. del 06/06/2012, n. 9099; nonché Cass. dell’11.07.2014, n. 13176; Cass. del 6.02.2015, n. 2241, in motiv.). Cosicché, quando l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria. Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, è finalizzata non alla disapplicazione di un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), ma alla eliminazione della rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, consentendo di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. del 30.10.2008, n. 26009, cui adde Cass. del 21.07.2010, n. 17066; Cass. del 23/04/2020, n. 8079). Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la succitata sentenza, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto 11 dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul Consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile, ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio. 9.2. Occorre allora esaminare i singoli rilievi evidenziati dalla contribuente per accertare la specificità della contestazione del Piano di classifica. Ebbene, parte contribuente - con l'originario ricorso – da un lato si è limitata ad eccepire che il piano di classifica contiene l’individuazione contraddittoria di aree ( in generale) escluse dall’obbligo tributario, il che è da eccettuare se si considera che, dopo aver esattamente individuato le aree escluse dai benefici, il piano prevede che comunque anche le aree urbanizzate possono considerarsi beneficate dall’azione di difesa idraulica tramite la gestione di scolo e delle opere su di esse insistenti. La sussistenza delle opere e l’azione di difesa idraulica rappresentano elementi idonei a determinare la sussistenza dell’obbligo di pagamento. Parimenti, la contestazione secondo la quale non sono indicati i benefici per i singoli fabbricati, ma per le aree del comprensorio non attinge la legittimità del Piano di classifica, ma è diretta a contestare la sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale è ubicato il singolo fabbricato incluso nel piano;
così come contraddittoria appare la contestazione in ordine all’aliquota calcolata in base, invece, alla formula chiaramente indicata ed esposta nel piano di classifica. 9.3 Priva di pregio è altresì la contestazione sulla omessa indicazione delle opere esistenti in via Argine che dovrebbero, ad avviso della contribuente, risultare dalla cartografia allegata al piano, opere che, invece, possono essere realizzate – come lo sono state - in luogo diverso da via Argine, e la cui realizzazione è stata accertata dalla stessa CT ( vedi in calce alla pagina 2 della sentenza), laddove fa riferimento alle opere inerenti ai canali Volla e Sebeto, all’alveo Sperone, ai fossi Petriccione e Reale, alla vasca Sperone, ai canali Corsea e Severtino, con i relativi canali serventi ad adduttori finalizzati alla tutela idrogeologica ed al risanamento igienico-sanitario del territorio interessato. 12 La censura dunque, nell'affermare circostanze fattuali contrastanti con quelle inferibili dalla sentenza gravata, devolve alla Corte di rielaborare l'accertamento di fatto, sicché non può trovare ingresso in base ai limiti propri del giudizio di legittimità. In particolare, occorre osservare che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di elementi fattuali ( in questo caso, opere idrauliche) costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito;
pertanto, il giudizio relativo alla esecuzione delle opere è è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. allorché si proponga di criticare il ragionamento del giudice di appello concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto( Cass, del 21/07/2022, n. ; Cass. del del 20/01/2020, n. 1102). 9.4.Altrettanto generica risulta la contestazione in merito alla determinazione dell’indice economico sulla base dei criteri di imposizione Ici, perché nel territorio de quo < vi sarebbero ubicati anche immobili privi di rendita>, omettendo, tuttavia, di indicare i loro estremi catastali e soprattutto il disposto esonero di detti immobili dalla contribuzione sulla base della sola assenza di rendita ( senza considerare che i Comuni possono procedere alla determinazione della base imponibile per gli immobili privi di rendita in base al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). Il piano di riparto, ad avviso del contribuente, non contiene specificamente i benefici e le utilità per i fondi dei contribuenti, il cui onere a suo avviso grava sul Consorzio, eccependo l'erronea adozione della rendita catastale al fine di determinare il quantum, in mancanza dell'adozione del Catasto consortile ex art. 18 legge reg. della Campania del 29.09. 1994, n. 34. Dacché, eccependo che il consorzio non avrebbe provato la sussistenza del beneficio, il consorziato, nella sostanza, non ha contestato specificamente il piano di classifica. 9.5 Quanto alla duplicazione tra contributi di bonifica e di collettamento, anche detta censura non sembra diretta a contestare la legittimità del Piano, ma l’atto impositivo;
tuttavia, il regime degli scarichi nei canali consortili e dei 13 relativi contributi è regolato dal disposto dell’art. 13 della legge reg. n. 4 del 25 febbraio 2003. In particolare l’art. 13 comma 2 della legge reg. del 25.02.2003, n. 4 dispone che tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi in regola con le norme vigenti in materia di depurazione provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. In ogni caso, da quanto emerge dalla medesima sentenza impugnata, il contributo di bonifica era stato depurato dalle quote relative al servizio di raccolta e scolo delle acque meteoriche, in base all’art. 13 cit., il quale come statuito dalla Regionale (non) esenta dal relativo obbligo chi utilizza i canali consortili come recapito di scarico;
è evidente il lapsus calami della CT laddove nel trascrivere il disposto del menzionato art. 13 ha omesso un “non” esenta. In mancanza di una seria e specifica contestazione del piano, era onere della società ricorrente superare la presunzione di vantaggiosità delle opere idrauliche per i terreni inseriti nel Piano di Classifica, onere che non ha assolto, come si evince dalla pronuncia dei giudici di appello che, nell’esaminare la perizia di parte, hanno rilevato come il tecnico si sia limitato a contestazioni di carattere generale, omettendo di formulare specifiche eccezioni in ordine alle opere eseguite dal Consorzio ed ai conseguenti benefici;
e, limitandosi ad affermare che l’immobile della ricorrente non sarebbe beneficiato dalle attività svolte dal Consorzio sulla base di un di un eventuale alluvionamento concernente le aree interessate, poiché il Centro sarebbe munito di una propria rete di scolo con recapito finale in un collettore non gestito dal Consorzio, circostanza questa che esonererebbe dal pagamento di una parte del contributo, ma non anche da quella parte che copre l’esecuzione di opere di difesa idraulica. 10. Non vi è stata, dunque, la specifica contestazione afferente alla mancata approvazione del Piano generale di bonifica, la sola, effettivamente suscettibile di essere qualificata, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr. Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241) come contestazione specifica, in via incidentale, dinanzi al giudice tributario, del piano di classifica;
rilevandosi, invece, che l'eccezione relativa alla mancata delimitazione del perimetro di 14 contribuenza risultava essere stata superata dalla documentazione allegata dall'ente e le ulteriori contestazioni, quale la mancata dotazione di uno specifico catasto consortile secondo la previsione dell'art. 18 della citata legge regionale toscana n. 34/94, o come la dedotta mancata trascrizione del piano, non risultano comunque riconducibili agli effetti paventati dalla contribuente, avendo il Catasto una mera finalità repertoriale e la trascrizione l'effetto di mera pubblicità – notizia. La trascrizione del perimetro di contribuenza è necessaria a rendere opponibile alla generalità dei terzi l'inserimento del bene all'interno del perimetro di contribuenza medesimo;
là dove, nel caso di specie, il rapporto impositivo si svolge nei soli confronti del diretto consorziato, il quale aveva modo di verificare l'effettiva ricomprensione dei propri immobili all'interno di esso mediante la semplice consultazione del piano di classifica con il quale era stato adottato;
ed accessibile, pur in difetto di trascrizione, in quanto portato da una delibera di approvazione regolarmente pubblicata e depositata. Si richiama, in proposito, quanto stabilito da Cass. del 11/06/2014, n. 13167; Cass. dell’11.05. 2012, n. 7364 e Cass. del 23.04.2020, n. 8079, secondo cui: <in tema di contributi bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè perimetro contribuenza, piano contribuzione ed bilancio annuale previsione del consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto cartella esattoriale dinanzi tributario, legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo immobili sua proprietà traggono alcun beneficio diretto specifico dall'opera consorzio>. 15 Risulta, poi, dallo stesso ricorso che il Consorzio aveva prodotto in giudizio «il perimetro di contribuenza ed il piano di riparto, le cartografie ed il piano degli interventi;
e, correttamente, seguendo sul punto l'ormai costante orientamento di questa Corte, la sentenza impugnata rileva la decisività delle circostanze della dimostrata adozione da parte del Consorzio del «prescritto piano di classifica con allegata cartografia relativa al perimetro di contribuenza» e della mancata contestazione da parte del contribuente che «gli immobili in questione rientrassero nel perimetro di contribuenza». In difetto, quindi di puntuale e specifica contestazione della legittimità stessa del piano di classifica, regolarmente approvato, con conseguente riparto degli oneri, stante l'incontroversa ricomprensione dei fondi nel perimetro di contribuenza, la CT, ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, più di recente, Cass. n. del 18.04.2018, n. 9511; Cass. del 26.09.2016, n. 18891, in motiv.; Cass. del 9.11.2016, n. 24356; Cass. del 3.10.2014, n. 23223; Cass. dell’11.07.2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, nn. 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce del 30 ottobre 2008, n. 26009 e del 14 maggio 2010, n. 11722), non ritenendo superata la presunzione che i fondi compresi nel suddetto perimetro di contribuenza avessero goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate. Pertanto il giudice d'appello, decidendo la controversia in senso favorevole al Consorzio, ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui: «In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente (come è nel caso di specie), grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio» (Cass. n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass. n. 654 del 18 gennaio 2012). Ciò sulla base di quanto in via generale già stabilito da questa Corte di legittimità secondo cui: - l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento;
- qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal 16 consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. 11. Onere che parte contribuente non ha assolto, limitandosi a mere affermazioni di principio non corroborate da elementi probatori tali da escludere che le opere idrauliche abbiano prodotto un vantaggio per le proprietà. 12. I ricorrenti, inoltre, hanno lamentato per la prima volta in questo giudizio - sotto il profilo della violazione di legge - la coincidenza del piano di classifica con quello di contribuenza, avendo dedotto in primo grado esclusivamente che <nell'atto impositivo non risultava l'approvazione di un piano contribuenza>. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, e prima ancora del primo grado, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio(v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 - 1, 09/07/2013 n. 17041; del 25.10.2017, n. 25319; Cass. del 17.11.2018, n. 907; Cass. del 13/08/2018, n. ). Peraltro, detta nuova doglianza è stata formulata senza riprodurre il contenuto di detti atti amministrativi, che sarebbero stati "erroneamente interpretati dal decidente". Detta affermazione si scontra, del resto, con quanto rilevato dal decidente a pagina 4 della sentenza laddove si legge che è stata <versata in atti la delibera che individua il perimetro di contribuenza, talché è effettivamente dimostrata sussistenza dei presupposti per legittimità della pretesa>. A tal proposito, vale osservare altresì che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere 17 dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. del 16.01.2007, n. 828; Cass. del 15/01/2015, n. 635; Cass.del 06/03/2019, n. ). 12.1.Sotto altro profilo, qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato - al di là della qualificazione come "violazione di legge" - un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ.; né l'impugnabilità in cassazione dell'eventuale sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403, secondo comma, cod. proc. civ.) può essere idonea a trasformare un errore revocatorio in errore di diritto (Cass. del 27.04.2010, n. 10066; Cass. del 20.04.2015, n. 7941). 13. L'ultima censura è inammissibile, in quanto, in sostanza, si pretende (ancora una volta inammissibilmente) una valutazione diversa e conforme all'opinione e all'interpretazione della parte contribuente;
gli elementi indicati con il sesto motivo sono stati considerati e valutati dal giudice d'appello, il quale in particolare ha rilevato che le produzioni documentali di parte ricorrente erano inidonee a «fornire la prova dell'inesistenza o comunque dell'inadeguatezza del beneficio ricevuto a seguito dell'attività del Consorzio» (Cass. del primo 1gosto 2019, n. 20776, in motiv.). Il motivo di ricorso si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe, all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. 18 La censura risulta peraltro priva di pregio, risultando irrilevante la sola circostanza che la società versi il contributo idrico integrato e si avvalga del sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche e non, che confluiscono nei collettori comunali e regionali, avendo il consorzio sin da giudizio di primo grado chiarito che il contributo di bonifica era stato epurato della tariffa del servizio igienico integrato;
mentre il contributo è correlato ai benefici diretti che l’immobile riceve dalle opere di bonifica specificamente individuate dai giudici territoriali. 14. Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto, con aggravio di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal consorzio che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso all’udienza della Sezione tributaria del 14.03.2023. Il Consigliere estensore LE BA Il Presidente FE EN 19
- che i criteri di determinazione degli indici si ispirano a fatti generici, in particolare ai finanziamenti pubblici;
- che l’area in cui è ubicata la proprietà rientra tra quelle aree in cui non sono presenti corsi d’acqua gestiti dal Consorzio, e nonostante ciò, assoggettata all’obbligo consortile, ancorchè il par.
4.2.4 del Piano escluda dalle aree beneficiate: - le aree urbanizzate, dotate di rete scolante propria e scolanti nel mare o in corsi d’acqua del Consorzio nonché quelle in cui non sono presenti opere idrauliche ovvero quelle dotate di rete scolante propria recapitate in corpo idrico con gestione consortile a totale finanziamento pubblico. Assume che contraddittoriamente il Piano ammette anche le aree urbanizzate in cui non corrono corsi d’acqua, ma che possono essere beneficiate dall’azione di difesa idraulica effettuata tramite la rete di scolo. In conclusione, ad avviso della ricorrente il piano di classifica sarebbe carente delle regole per individuare il beneficio fondiario. Assume ancora: - che il calcolo degli indici del beneficio non è idoneo ad individuare i vantaggi per i singoli immobili;
- che, difetta l’importo complessivo per verificare la corretta ripartizione dello stesso, nonchè l’indicazione del criterio per giungere all’aliquota applicabile;
- che la cartografia allegata al piano non consente di individuare le opere esistenti alla via Argine 380; - che non è individuata la regola per coordinare il contributo di bonifica con quello di collettamento, indicato dalla legge reg. n. 4 del 3.03.2003; assume che l’area del piano di classifica includerebbe anche fabbricati senza rendita che vengono tuttavia ignorati nel piano di riparto degli oneri consortili. 5 6. Con l’ultima censura si contesta la violazione del paragrafo 4.2.4 del piano di classifica in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la CT dedicato un breve capo alla relativa censura secondo cui la proprietà rientrerebbe tra quelle in aree urbanizzate dotate di rete scolante propria e con recapito diretto in corsi d’acqua non consortili, opponendo, a tal fine, il pagamento del contributo idrico integrato, atteso che il sistema fognario raccoglie le acque meteoriche e non le immette in corsi d’acqua comunali o regionali. 7. La prima censura è priva di pregio. Nella riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ, sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. dell’8.10.2014, n. 21257; Cass. del 12/10/2017 , n. 23940; del 9.11.2017. n. 26538; Cass. del 20/04/2017, n. 9952; Cass. del 20.06.2018, n. 16247 ed altre). Sebbene, l’art. 118 disp. att. cod.proc.civ. prescriva la concisione della redazione della sentenza, permane il principio già affermato da questa Corte (vedi, in particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710), secondo il quale non adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa, e, dunque, non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta. La sentenza in esame non può essere sussunta nello stigma della motivazione apparente, avendo i giudici territoriali rappresentato adeguatamente le motivazioni che li hanno indotti a ritenere infondato il ricorso della società, citando, da una parte la giurisprudenza di legittimità in materia, dall’altra valutando le censure sollevate come destituite di fondamento sulla base di argomentazioni di cui è agevole ripercorrere l’iter logico – giuridico. 6 Il ricorrente, in altri termini, si è doluto unicamente della legittimità della sentenza impugnata che, per converso, risponde sicuramente al c.d. minimo costituzionale (Cass.S.U. del 7.04.2014, n. 8053). 8.La seconda e la quarta censura non possono avere ingresso. Non è revocabile in dubbio che la CT non si sia pronunciata sull’eccezione in esame, debitamente reiterata in appello, a seguito del suo esplicito rigetto in primo grado, con uno specifico motivo di gravame. Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conforme Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018). Di qui la possibilità d'integrare la motivazione della sentenza impugnata, ove lacunosa, nei termini che seguono, laddove la censura non imponga, come nella specie, ulteriori accertamenti in fatto, sollevando sostanzialmente questioni di diritto e rinvenendosi in atti elementi per la determinazione della base imponibile da utilizzare per il pagamento del tributo per cui è causa. 8.2 La questione sollevata dalla società ricorrente concerne l’omessa allegazione del piano di classificazione cui l’avviso di pagamento rinvia per relationem e l’omessa indicazione della data di pubblicazione di detto piano. Come le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, la sentenza, sempre delle SSUU, 14.5.2010 n. 11722) hanno chiarito, proprio in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, 7 deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27058 del 2014). Sennonchè, la censura contiene argomentazioni contraddittorie, laddove a pagina 2 del ricorso la stessa contribuente assume di aver reperito il piano di classifica sul web prima di predisporre il ricorso originario. In ogni caso, l’avviso reca la data della delibera con la quale è stato adottato il Piano, risultando irrilevante invece la data di adozione della stessa;
peraltro, risulta che il piano di classifica è stato assoggettato alle forme di pubblicazione e di accesso proprie di tutte le delibere dell’ente, cui si fa riferimento nella relazione tecnica di parte prodotta nel giudizio di merito. I requisiti motivazionali necessari e sufficienti, così come individuati da questo indirizzo giurisprudenziale, sono in effetti rinvenibili nell'atto impositivo in questione (nemmeno riportata, nei suoi stralci essenziali, in ricorso), il quale contiene espresso riferimento: - al piano di classifica approvato con delibera regolarmente pubblicato nel BURC, attraverso il quale era possibile individuare i beni gravati dal contributo. 9. Il terzo e il quinto strumento di ricorso sono privi di pregio. Come, in più occasioni, affermato da questa Corte, «l’acquisto della qualità di consorziato, e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l’ente consortile, consegue alla inclusione del fondo del singolo proprietario 8 “entro il perimetro del comprensorio” (art. 860 cod.civ), mentre l’entità del contributo imposto al proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici ricavabili (r.d. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1) dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vantaggio per il fondo <deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo> (Cass. Sez. Un. del 14.10.1996, 8960) non essendo sufficiente <un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene> (Cass. del 10.04. 2009, n. 8770; Sez. 6-5, ordinanza, del 14.04.2011, n. 8554; Sez. 6-3, ordinanza del 15.07.2011, n. 15607). In altri termini, il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell’area territoriale di competenza del consorzio (cfr. r.d. del 13.02. 1933, n. 215, artt. 58 e 59), ma beneficia, in modo diretto e specifico, di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica (Cass. n. del 30.12.2016, n. 24769). Nello stesso senso si è affermato, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 11 del 23.07.2003, art. 23, comma 1 lett. a), «nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”, (...) che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore», che se la (verificata) inclusione 9 di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (in tal senso S.U. del 14.05.2010, n. 11722).> Va anche evidenziato che dal momento che l’inserimento nel piano di classifica non è stato impugnato, sussiste una presunzione di vantaggiosità che va superata dal consorziato. Sennonché, questa Corte con sentenza del 21.07 2010, n. 17066 ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l’insussistenza del beneficio fondiario;
sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art. 7, 5 co., del d.lgs. del 30.12.1992, n. 546, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo. Questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. del 20.03.2014, n. 20681 e da Cass. dell’8.10.2014, n. n. 21176; Cass. del 23/04/2020, n. 8079 secondo cui: <in tema di contributi bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè perimetro contribuenza, piano contribuzione ed bilancio annuale previsione del consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto cartella esattoriale dinanzi tributario, legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo immobili sua proprietà traggono alcun beneficio diretto specifico dall'opera consorzio>. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro 10 d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente ( v. anche Cass. del 18.04.2018, n. 9511; Cass. del 29.11.2016. n. 24356). 9.1.Nella fattispecie, il consorzio ha prodotto in giudizio il piano di classifica, per cui è stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato;
ciò in quanto il presupposto dell'obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell'art. 860 cod.civ.., e r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 17066/10 già citata;
Cass. del 06/06/2012, n. 9099; nonché Cass. dell’11.07.2014, n. 13176; Cass. del 6.02.2015, n. 2241, in motiv.). Cosicché, quando l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria. Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, è finalizzata non alla disapplicazione di un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), ma alla eliminazione della rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, consentendo di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. del 30.10.2008, n. 26009, cui adde Cass. del 21.07.2010, n. 17066; Cass. del 23/04/2020, n. 8079). Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la succitata sentenza, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto 11 dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul Consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile, ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio. 9.2. Occorre allora esaminare i singoli rilievi evidenziati dalla contribuente per accertare la specificità della contestazione del Piano di classifica. Ebbene, parte contribuente - con l'originario ricorso – da un lato si è limitata ad eccepire che il piano di classifica contiene l’individuazione contraddittoria di aree ( in generale) escluse dall’obbligo tributario, il che è da eccettuare se si considera che, dopo aver esattamente individuato le aree escluse dai benefici, il piano prevede che comunque anche le aree urbanizzate possono considerarsi beneficate dall’azione di difesa idraulica tramite la gestione di scolo e delle opere su di esse insistenti. La sussistenza delle opere e l’azione di difesa idraulica rappresentano elementi idonei a determinare la sussistenza dell’obbligo di pagamento. Parimenti, la contestazione secondo la quale non sono indicati i benefici per i singoli fabbricati, ma per le aree del comprensorio non attinge la legittimità del Piano di classifica, ma è diretta a contestare la sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale è ubicato il singolo fabbricato incluso nel piano;
così come contraddittoria appare la contestazione in ordine all’aliquota calcolata in base, invece, alla formula chiaramente indicata ed esposta nel piano di classifica. 9.3 Priva di pregio è altresì la contestazione sulla omessa indicazione delle opere esistenti in via Argine che dovrebbero, ad avviso della contribuente, risultare dalla cartografia allegata al piano, opere che, invece, possono essere realizzate – come lo sono state - in luogo diverso da via Argine, e la cui realizzazione è stata accertata dalla stessa CT ( vedi in calce alla pagina 2 della sentenza), laddove fa riferimento alle opere inerenti ai canali Volla e Sebeto, all’alveo Sperone, ai fossi Petriccione e Reale, alla vasca Sperone, ai canali Corsea e Severtino, con i relativi canali serventi ad adduttori finalizzati alla tutela idrogeologica ed al risanamento igienico-sanitario del territorio interessato. 12 La censura dunque, nell'affermare circostanze fattuali contrastanti con quelle inferibili dalla sentenza gravata, devolve alla Corte di rielaborare l'accertamento di fatto, sicché non può trovare ingresso in base ai limiti propri del giudizio di legittimità. In particolare, occorre osservare che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di elementi fattuali ( in questo caso, opere idrauliche) costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito;
pertanto, il giudizio relativo alla esecuzione delle opere è è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. allorché si proponga di criticare il ragionamento del giudice di appello concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto( Cass, del 21/07/2022, n. ; Cass. del del 20/01/2020, n. 1102). 9.4.Altrettanto generica risulta la contestazione in merito alla determinazione dell’indice economico sulla base dei criteri di imposizione Ici, perché nel territorio de quo < vi sarebbero ubicati anche immobili privi di rendita>, omettendo, tuttavia, di indicare i loro estremi catastali e soprattutto il disposto esonero di detti immobili dalla contribuzione sulla base della sola assenza di rendita ( senza considerare che i Comuni possono procedere alla determinazione della base imponibile per gli immobili privi di rendita in base al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). Il piano di riparto, ad avviso del contribuente, non contiene specificamente i benefici e le utilità per i fondi dei contribuenti, il cui onere a suo avviso grava sul Consorzio, eccependo l'erronea adozione della rendita catastale al fine di determinare il quantum, in mancanza dell'adozione del Catasto consortile ex art. 18 legge reg. della Campania del 29.09. 1994, n. 34. Dacché, eccependo che il consorzio non avrebbe provato la sussistenza del beneficio, il consorziato, nella sostanza, non ha contestato specificamente il piano di classifica. 9.5 Quanto alla duplicazione tra contributi di bonifica e di collettamento, anche detta censura non sembra diretta a contestare la legittimità del Piano, ma l’atto impositivo;
tuttavia, il regime degli scarichi nei canali consortili e dei 13 relativi contributi è regolato dal disposto dell’art. 13 della legge reg. n. 4 del 25 febbraio 2003. In particolare l’art. 13 comma 2 della legge reg. del 25.02.2003, n. 4 dispone che tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi in regola con le norme vigenti in materia di depurazione provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. In ogni caso, da quanto emerge dalla medesima sentenza impugnata, il contributo di bonifica era stato depurato dalle quote relative al servizio di raccolta e scolo delle acque meteoriche, in base all’art. 13 cit., il quale come statuito dalla Regionale (non) esenta dal relativo obbligo chi utilizza i canali consortili come recapito di scarico;
è evidente il lapsus calami della CT laddove nel trascrivere il disposto del menzionato art. 13 ha omesso un “non” esenta. In mancanza di una seria e specifica contestazione del piano, era onere della società ricorrente superare la presunzione di vantaggiosità delle opere idrauliche per i terreni inseriti nel Piano di Classifica, onere che non ha assolto, come si evince dalla pronuncia dei giudici di appello che, nell’esaminare la perizia di parte, hanno rilevato come il tecnico si sia limitato a contestazioni di carattere generale, omettendo di formulare specifiche eccezioni in ordine alle opere eseguite dal Consorzio ed ai conseguenti benefici;
e, limitandosi ad affermare che l’immobile della ricorrente non sarebbe beneficiato dalle attività svolte dal Consorzio sulla base di un
rilevandosi, invece, che l'eccezione relativa alla mancata delimitazione del perimetro di 14 contribuenza risultava essere stata superata dalla documentazione allegata dall'ente e le ulteriori contestazioni, quale la mancata dotazione di uno specifico catasto consortile secondo la previsione dell'art. 18 della citata legge regionale toscana n. 34/94, o come la dedotta mancata trascrizione del piano, non risultano comunque riconducibili agli effetti paventati dalla contribuente, avendo il Catasto una mera finalità repertoriale e la trascrizione l'effetto di mera pubblicità – notizia. La trascrizione del perimetro di contribuenza è necessaria a rendere opponibile alla generalità dei terzi l'inserimento del bene all'interno del perimetro di contribuenza medesimo;
là dove, nel caso di specie, il rapporto impositivo si svolge nei soli confronti del diretto consorziato, il quale aveva modo di verificare l'effettiva ricomprensione dei propri immobili all'interno di esso mediante la semplice consultazione del piano di classifica con il quale era stato adottato;
ed accessibile, pur in difetto di trascrizione, in quanto portato da una delibera di approvazione regolarmente pubblicata e depositata. Si richiama, in proposito, quanto stabilito da Cass. del 11/06/2014, n. 13167; Cass. dell’11.05. 2012, n. 7364 e Cass. del 23.04.2020, n. 8079, secondo cui: <in tema di contributi bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè perimetro contribuenza, piano contribuzione ed bilancio annuale previsione del consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto cartella esattoriale dinanzi tributario, legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo immobili sua proprietà traggono alcun beneficio diretto specifico dall'opera consorzio>. 15 Risulta, poi, dallo stesso ricorso che il Consorzio aveva prodotto in giudizio «il perimetro di contribuenza ed il piano di riparto, le cartografie ed il piano degli interventi;
e, correttamente, seguendo sul punto l'ormai costante orientamento di questa Corte, la sentenza impugnata rileva la decisività delle circostanze della dimostrata adozione da parte del Consorzio del «prescritto piano di classifica con allegata cartografia relativa al perimetro di contribuenza» e della mancata contestazione da parte del contribuente che «gli immobili in questione rientrassero nel perimetro di contribuenza». In difetto, quindi di puntuale e specifica contestazione della legittimità stessa del piano di classifica, regolarmente approvato, con conseguente riparto degli oneri, stante l'incontroversa ricomprensione dei fondi nel perimetro di contribuenza, la CT, ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, più di recente, Cass. n. del 18.04.2018, n. 9511; Cass. del 26.09.2016, n. 18891, in motiv.; Cass. del 9.11.2016, n. 24356; Cass. del 3.10.2014, n. 23223; Cass. dell’11.07.2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, nn. 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce del 30 ottobre 2008, n. 26009 e del 14 maggio 2010, n. 11722), non ritenendo superata la presunzione che i fondi compresi nel suddetto perimetro di contribuenza avessero goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate. Pertanto il giudice d'appello, decidendo la controversia in senso favorevole al Consorzio, ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui: «In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente (come è nel caso di specie), grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio» (Cass. n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass. n. 654 del 18 gennaio 2012). Ciò sulla base di quanto in via generale già stabilito da questa Corte di legittimità secondo cui: - l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento;
- qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal 16 consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. 11. Onere che parte contribuente non ha assolto, limitandosi a mere affermazioni di principio non corroborate da elementi probatori tali da escludere che le opere idrauliche abbiano prodotto un vantaggio per le proprietà. 12. I ricorrenti, inoltre, hanno lamentato per la prima volta in questo giudizio - sotto il profilo della violazione di legge - la coincidenza del piano di classifica con quello di contribuenza, avendo dedotto in primo grado esclusivamente che <nell'atto impositivo non risultava l'approvazione di un piano contribuenza>. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, e prima ancora del primo grado, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio(v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 - 1, 09/07/2013 n. 17041; del 25.10.2017, n. 25319; Cass. del 17.11.2018, n. 907; Cass. del 13/08/2018, n. ). Peraltro, detta nuova doglianza è stata formulata senza riprodurre il contenuto di detti atti amministrativi, che sarebbero stati "erroneamente interpretati dal decidente". Detta affermazione si scontra, del resto, con quanto rilevato dal decidente a pagina 4 della sentenza laddove si legge che è stata <versata in atti la delibera che individua il perimetro di contribuenza, talché è effettivamente dimostrata sussistenza dei presupposti per legittimità della pretesa>. A tal proposito, vale osservare altresì che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere 17 dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. del 16.01.2007, n. 828; Cass. del 15/01/2015, n. 635; Cass.del 06/03/2019, n. ). 12.1.Sotto altro profilo, qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato - al di là della qualificazione come "violazione di legge" - un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ.; né l'impugnabilità in cassazione dell'eventuale sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403, secondo comma, cod. proc. civ.) può essere idonea a trasformare un errore revocatorio in errore di diritto (Cass. del 27.04.2010, n. 10066; Cass. del 20.04.2015, n. 7941). 13. L'ultima censura è inammissibile, in quanto, in sostanza, si pretende (ancora una volta inammissibilmente) una valutazione diversa e conforme all'opinione e all'interpretazione della parte contribuente;
gli elementi indicati con il sesto motivo sono stati considerati e valutati dal giudice d'appello, il quale in particolare ha rilevato che le produzioni documentali di parte ricorrente erano inidonee a «fornire la prova dell'inesistenza o comunque dell'inadeguatezza del beneficio ricevuto a seguito dell'attività del Consorzio» (Cass. del primo 1gosto 2019, n. 20776, in motiv.). Il motivo di ricorso si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe, all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. 18 La censura risulta peraltro priva di pregio, risultando irrilevante la sola circostanza che la società versi il contributo idrico integrato e si avvalga del sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche e non, che confluiscono nei collettori comunali e regionali, avendo il consorzio sin da giudizio di primo grado chiarito che il contributo di bonifica era stato epurato della tariffa del servizio igienico integrato;
mentre il contributo è correlato ai benefici diretti che l’immobile riceve dalle opere di bonifica specificamente individuate dai giudici territoriali. 14. Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto, con aggravio di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal consorzio che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso all’udienza della Sezione tributaria del 14.03.2023. Il Consigliere estensore LE BA Il Presidente FE EN 19