TRIB
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/11/2024, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 22.11.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2628/2019 R.G., avente ad oggetto “Assegno - pensione”
e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Coppola ed elettivamente domiciliato in
Avellino, al C.so V. Emanuele, n. 8;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabrina Pancari e Silvio
Garofalo, giusta procura generale alle liti del 21.07.2015 a rogito del dott.
[...] ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Avellino, al Per_1
Viale Italia, 197/B;
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del l.r.p.t. CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 4.7.2019, il ricorrente contestava il giudizio espresso dal C.T.U. dott.
nel procedimento per A.T.P.O, conclusosi con il diniego dei Persona_2 presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della invalidità civile in misura del
100% nonché dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Deduceva, al riguardo, di aver presentato osservazioni tecniche al C.T.U. e di aver depositato dichiarazione di dissenso con cui contestava le conclusioni rese.
Impugnava l'elaborato peritale eccependo il mancato esame del complesso patologico da cui risultava affetto l'istante e, in specie, della patologia nefrologica, lamentando altresì il mancato utilizzo dei codici di riferimento previsti dalle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992.
Evidenziava il collegamento della sindrome metabolica ad un insieme di fattori di rischio relativi a patologie cerebro, cardiovascolari e diabete idonee a degenerare in specifiche malattie.
Riferiva, peraltro, l'evoluzione della malattia endocrinologica, allegando i relativi referti, e rappresentava l'erronea valutazione dell'obesità da cui era affetto.
Eccepiva il mancato esame della documentazione medica sopraggiunta attestante l'aggravamento della patologia respiratoria e di quella nefrologica, nonché la mancata valutazione della patologia neurologica, deducendo in specie che il C.T.U. non aveva considerato gli scompensi derivanti dalla sindrome dismetabolica, dalla patologia respiratoria e da quella cardiologica ed evidenziando di essere affetto da spondilodiscoartrosi diffusa, oltre che da sindrome ansiosa depressiva.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' e l' innanzi al Tribunale CP_1 CP_2 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di dichiarare l'istante invalido al 100%, nonché portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/1992 con diritto al pagamento della pensione di inabilità e dell'assegno di accompagnamento fin dall'epoca della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei relativi ratei, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
24.12.2019 si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1 per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c. ed ex art. art. 4 del
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, nonché per
2 carenza del requisito della specifica contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal
C.T.U..
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per insussistenza dello stato invalidante rivendicato ed eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza, opponendosi ad una nuova perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva l' , sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica CP_2 del 27/9/2019).
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 1010/2018 e a mezzo di rinnovazione delle operazioni peritali con il C.T.U. dott. (ordinanza Persona_3 del 14.6.2024), nominato - in sostituzione del C.T.U. già nominato nella precedente fase, in difetto del deposito della relazione integrativa nel termine fissato (20 giorni prima della udienza del 6.2.2024), giusta ordinanza del 16.6.2023 ritualmente comunicata.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.. Cont
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' nel presente giudizio, nonché la sua carenza di legittimazione passiva.
Invero deve evidenziarsi che la S.C. di Cassazione (ad es. sent. 26317/2022) ha affermato che nel nuovo contesto normativo disciplinato dall'art. 10 co. 6 della L.
203/2005 a norma del quale «a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell' delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali CP_1 in materia di (...) handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati (in via esclusiva) all' , presso le sedi CP_1 provinciali territorialmente competenti, va agganciato il disposto dell'art. 38 della legge 15 luglio 2011, n 111, che, al fine rendere maggiormente economica l'azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso contenendo la durata dei processi previdenziali, ha introdotto l'istituto processuale dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445 bis c.p.c.). La novella (a far tempo dal 10 gennaio 2012) riguarda le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dei diritti in materia di invalidità in via preventiva, attraverso una consulenza tecnica a fini conciliativi al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso ordinario. Dunque, l'ambito di operatività dell'art. 445 bis c.p.c. risulta circoscritto alle sole ipotesi in cui la domanda sia volta ad accertare le
3 condizioni sanitarie dell'handicap o della disabilità, mentre, qualora la contestazione tra il privato e l' (unico legittimato passivo) sorga in merito all'accertamento di CP_1 un requisito diverso da quello sanitario, la soluzione della controversia seguirà la comune via del giudizio ordinario. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dunque, ha innovato il modello processuale di settore, anche perché ha individuato nell' l'unico contraddittore tecnico necessario, sempre che l'oggetto CP_1 del procedimento, sia non il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato. In definitiva, quanto al procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l' anche laddove l'interessato intenda CP_1 poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile.
4. Sempre in via preliminare, in rito, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso introduttivo della fase di opposizione.
Il ricorso in esame risulta, infatti, depositato tempestivamente, ossia in data 4.07.2019
e quindi entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data
13.06.2019 nel fascicolo della prima fase acquisto dalla scrivente in visione, dichiarazione di dissenso questa a sua volta tempestivamente depositata nel termine di trenta giorni assegnato ex art. 445 bis co. 4 in data 16.5.2019.
5. Ciò detto, vale rilevare che la specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo ed in virtù dell'aggravamento delle condizioni cliniche, dedotto mediante allegazione di certificazione sanitaria sopravvenuta, si è proceduto dapprima alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. , già Persona_2 nominato nella fase sommaria e di poi, alla udienza del 14.06.2024, rilevato il mancato
4 deposito nel termine assegnato dei chiarimenti richiesti al C.T.U. dott. e vista Per_2 la ulteriore certificazione medica di formazione sopravvenuta depositata da parte ricorrente, alla rinnovazione delle operazioni peritali mediante sostituzione del C.T.U. dott. e designazione di un nuovo C.T.U., dott. il quale ha Per_2 Persona_3 provveduto al deposito del proprio elaborato peritale in data 30.10.2024.
Va inoltre precisato che non si terrà conto della relazione integrativa a firma del dott. depositata il 16.7.2024, in quanto depositata in data successiva alla sostituzione Per_2 del predetto C.T.U. con il dott. , quale C.T.U. designato per il rinnovo delle Persona_4 operazioni peritali con ordinanza del 14.6.2024.
6. Nel merito, il ricorso in opposizione risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Al riguardo, va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., il dott. , previo esame di tutta Persona_2 la documentazione sanitaria in atti e sottoposta la parte ricorrente a visita medico- legale, poneva la diagnosi di: “− a livello ortopedico: da sindrome poliartrosica con alterazioni del rachide nonché ernie e deformazioni articolari ed ossee strettamente connesse all'obesità; si tratta di una condizione che comporta limitazioni funzionali ma che non compromette l'efficienza d'apparato; in tal senso essa può rientrare come sindrome strettamente connessa all'obesità; − a livello pneumologico: da deficit ventilatorio di grado moderato severo di tipo misto a prevalente componente ostruttiva;
tale stato contribuisce a determinare una ridotta funzionalità d'apparato con inefficienze moderate;
sotto sforzo si palesa dispnea;
− a livello cardio-vascolare: da ipertensione arteriosa;
sclerosi aortica;
lieve insufficienza tricuspidale (certificato del 6.9.2018 A.O.R.N. Moscati, come da autorizzazione del Giudice) che corrispondono a una classe NYHA I;
− a livello endocrinologico: da diabete mellito di tipo 2 trattato con ipoglicemizzanti senza evidenza di complicanze se non quelle riconducibile alla sindrome dismetaboliche;
i reperti in ambito oculistico non comprometto l'apparato visivo ed a livello neurologico tali reperti non sono tali da compromettere la funzionalità neuromuscolare;
la sindrome dismetabolica ha determinato l'obesità con un indice di massa corporea pari a 42 circa (obesità).” e, confermando il giudizio espresso dall' in sede amministrativa, concludeva CP_1 ritenendo l'insussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della invalidità civile in misura del 100%, nonché dei presupposti per il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
5 Ciò precisato si osserva che a seguito del rinnovo delle operazioni peritali, il dott. non condividendo il giudizio espresso dal C.T.U. all'esito della fase Persona_3 sommaria ha ritenuto, invece, l'istante invalido nella percentuale del 100%, nonché in possesso dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co.3 L. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa, pur non riscontrando i requisiti sanitari per la concessione della richiesta indennità di accompagnamento.
In particolare, all'esito della raccolta anamnestica e dell'esame obiettivo condotto in sede peritale, il C.T.U. ha posto la seguente diagnosi: “Insufficienza Per_3 respiratoria cronica da broncopneumopatia cronica ostruttiva in ossigeno-terapia
h24. Rene policistico. Diabete mellito insulino-trattato con complicanze microvascolari. Obesità gravissima con complicanze artrosiche. Ipertrofia prostatica. Cataratta bilaterale asportata chirurgicamente.” e, riportando le valutazioni operate dal dott. sulle gravi patologie sofferte dal ricorrente, ha Per_2 ritenuto di ricorrere ad un diverso iter valutativo basato su una visione d'insieme dello stato di salute del periziato e sulla considerazione delle “minime energie lavorative residue che un soggetto portatore di imponenti patologie ancora possiede, ma che da sole non giustificano l'esclusione della sua totale inabilità” (cosiddetti “cascami funzionali”).
Pertanto, a parere del perito “Il risultato ottenuto nel caso specifico fa apparire chiaro come il ricorrente versasse nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ipotizzabile secondo le sue condizioni personali (100%) sin dalla domanda amministrativa del 19/10/2017”.
Il C.T.U. incaricato non ha ritenuto, tuttavia, sussistenti le condizioni medico-legali per il riconoscimento della pretesa indennità di accompagnamento, specificando al riguardo quanto segue: “Tuttavia, tali disturbi assieme non hanno mai abolito
l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante né inficiato in maniera cospicua gli atti quotidiani della vita del periziato al punto da dover ricorrere necessariamente e permanentemente ad una presenza esterna costante. Difatti, dall'esame obiettivo condotto in sede peritale non sono emersi elementi tali da giustificare la necessità di un accompagnatore nella deambulazione o nello svolgimento di atti quotidiani legati alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'orientamento.”
Infine, tenuto conto delle condizioni fisiche, della realtà di vita, del contesto sociale, nonché delle specifiche esigenze relazionali globali quotidiane del ricorrente ha
6
ritenuto che
“le minorazioni di cui è affetto il periziato abbiano ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, avendo assunto la connotazione di gravità ex comma 3 dell'art. 3 della
Legge 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa.”.
Ha formulato, dunque, le seguenti conclusioni: “Il Sig. , nato il Parte_1
07/06/1965 a Capriglia Irpina (AV) ed ivi residente a[...], è affetto da insufficienza respiratoria cronica da broncopneumopatia cronica ostruttiva in ossigeno-terapia h24, rene policistico, diabete mellito insulino-trattato con complicanze microvascolari, obesità gravissima con complicanze artrosiche, ipertrofia prostatica, cataratta bilaterale asportata chirurgicamente. Il giudizio espresso nei riguardi della parte ricorrente dalla Commissione medica dell' di CP_1
Avellino nella seduta del 19/12/2017, confermato dal CTU nominato in sede di ATP, non è condivisibile in quanto le condizioni di salute del periziato determinano uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa (100%) a far data dalla domanda amministrativa del 19/10/2017. Lo stesso non ha mai posseduto i requisiti medico- legali previsti per ottenere il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, per
i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico- legale. Viceversa, il periziato possiede i requisiti medico-legali previsti per il riconoscimento dello status di persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art.3 della Legge 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19/10/2017.”.
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali ritiene questo giudice che non sussistano motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
7 7. A questo punto, occorre ricordare che l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario predetto, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
Entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno, infatti, ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione (cfr. sent. Cass. civ. n. 9755/2019).
Ciò in considerazione dello stretto legame funzionale che lega l'accertamento tecnico preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda -che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio- economici- di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano
20.3.2014 n. 939).
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire le provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al pagamento dei relativi ratei con la maggiorazione degli accessori di legge.
8. In conclusione, il ricorso risulta, quindi, parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi ritenere, in capo a parte ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario volto al riconoscimento della invalidità civile nella percentuale del
100%, nonché dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/1992 fin dalla data della domanda amministrativa del 19.10.2017.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento del requisito sanitario utile per la indennità di accompagnamento.
Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
9. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento del ricorso (limitatamente al requisito sanitario utile perla pensione di inabilità e allo status di handicap grave, ma non anche con riferimento alla indennità di accompagnamento), gli esiti del procedimento della fase sommaria (sfavorevoli al ricorrente e favorevoli all' ne giustifica la compensazione nella misura di 1/2. CP_1
8 Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di
A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' così come quelle della CP_1 presente fase, liquidate con separato decreto, stante le dichiarazioni ex art, 152 d.a.
c.p.c. in atti.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: Cont 1) dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva dell' AV;
2) dichiara invalido con totale e permanente inabilità lavorativa Parte_1
(100%) fin dalla data della domanda amministrativa (19.10.2017), nonché soggetto con handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 fin dalla data della domanda amministrativa (19.10.2017);
3) dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
4) dichiara non ripetibili le spese tra la parte ricorrente e la parte contumace;
5) Compensa per un mezzo le spese di lite, e condanna l' al pagamento della restante CP_1 parte liquidata in € 1.348,50 (euromilletrecentoquaratotto/50) oltre spese generali,
Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
6) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, già CP_1 liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O. nonché quelle della presente fase, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 22.11.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 22.11.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2628/2019 R.G., avente ad oggetto “Assegno - pensione”
e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Coppola ed elettivamente domiciliato in
Avellino, al C.so V. Emanuele, n. 8;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabrina Pancari e Silvio
Garofalo, giusta procura generale alle liti del 21.07.2015 a rogito del dott.
[...] ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Avellino, al Per_1
Viale Italia, 197/B;
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del l.r.p.t. CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 4.7.2019, il ricorrente contestava il giudizio espresso dal C.T.U. dott.
nel procedimento per A.T.P.O, conclusosi con il diniego dei Persona_2 presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della invalidità civile in misura del
100% nonché dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Deduceva, al riguardo, di aver presentato osservazioni tecniche al C.T.U. e di aver depositato dichiarazione di dissenso con cui contestava le conclusioni rese.
Impugnava l'elaborato peritale eccependo il mancato esame del complesso patologico da cui risultava affetto l'istante e, in specie, della patologia nefrologica, lamentando altresì il mancato utilizzo dei codici di riferimento previsti dalle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992.
Evidenziava il collegamento della sindrome metabolica ad un insieme di fattori di rischio relativi a patologie cerebro, cardiovascolari e diabete idonee a degenerare in specifiche malattie.
Riferiva, peraltro, l'evoluzione della malattia endocrinologica, allegando i relativi referti, e rappresentava l'erronea valutazione dell'obesità da cui era affetto.
Eccepiva il mancato esame della documentazione medica sopraggiunta attestante l'aggravamento della patologia respiratoria e di quella nefrologica, nonché la mancata valutazione della patologia neurologica, deducendo in specie che il C.T.U. non aveva considerato gli scompensi derivanti dalla sindrome dismetabolica, dalla patologia respiratoria e da quella cardiologica ed evidenziando di essere affetto da spondilodiscoartrosi diffusa, oltre che da sindrome ansiosa depressiva.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' e l' innanzi al Tribunale CP_1 CP_2 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di dichiarare l'istante invalido al 100%, nonché portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/1992 con diritto al pagamento della pensione di inabilità e dell'assegno di accompagnamento fin dall'epoca della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei relativi ratei, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
24.12.2019 si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1 per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c. ed ex art. art. 4 del
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, nonché per
2 carenza del requisito della specifica contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal
C.T.U..
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per insussistenza dello stato invalidante rivendicato ed eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza, opponendosi ad una nuova perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva l' , sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica CP_2 del 27/9/2019).
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 1010/2018 e a mezzo di rinnovazione delle operazioni peritali con il C.T.U. dott. (ordinanza Persona_3 del 14.6.2024), nominato - in sostituzione del C.T.U. già nominato nella precedente fase, in difetto del deposito della relazione integrativa nel termine fissato (20 giorni prima della udienza del 6.2.2024), giusta ordinanza del 16.6.2023 ritualmente comunicata.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.. Cont
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' nel presente giudizio, nonché la sua carenza di legittimazione passiva.
Invero deve evidenziarsi che la S.C. di Cassazione (ad es. sent. 26317/2022) ha affermato che nel nuovo contesto normativo disciplinato dall'art. 10 co. 6 della L.
203/2005 a norma del quale «a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell' delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali CP_1 in materia di (...) handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati (in via esclusiva) all' , presso le sedi CP_1 provinciali territorialmente competenti, va agganciato il disposto dell'art. 38 della legge 15 luglio 2011, n 111, che, al fine rendere maggiormente economica l'azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso contenendo la durata dei processi previdenziali, ha introdotto l'istituto processuale dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445 bis c.p.c.). La novella (a far tempo dal 10 gennaio 2012) riguarda le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dei diritti in materia di invalidità in via preventiva, attraverso una consulenza tecnica a fini conciliativi al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso ordinario. Dunque, l'ambito di operatività dell'art. 445 bis c.p.c. risulta circoscritto alle sole ipotesi in cui la domanda sia volta ad accertare le
3 condizioni sanitarie dell'handicap o della disabilità, mentre, qualora la contestazione tra il privato e l' (unico legittimato passivo) sorga in merito all'accertamento di CP_1 un requisito diverso da quello sanitario, la soluzione della controversia seguirà la comune via del giudizio ordinario. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dunque, ha innovato il modello processuale di settore, anche perché ha individuato nell' l'unico contraddittore tecnico necessario, sempre che l'oggetto CP_1 del procedimento, sia non il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato. In definitiva, quanto al procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l' anche laddove l'interessato intenda CP_1 poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile.
4. Sempre in via preliminare, in rito, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso introduttivo della fase di opposizione.
Il ricorso in esame risulta, infatti, depositato tempestivamente, ossia in data 4.07.2019
e quindi entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data
13.06.2019 nel fascicolo della prima fase acquisto dalla scrivente in visione, dichiarazione di dissenso questa a sua volta tempestivamente depositata nel termine di trenta giorni assegnato ex art. 445 bis co. 4 in data 16.5.2019.
5. Ciò detto, vale rilevare che la specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo ed in virtù dell'aggravamento delle condizioni cliniche, dedotto mediante allegazione di certificazione sanitaria sopravvenuta, si è proceduto dapprima alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. , già Persona_2 nominato nella fase sommaria e di poi, alla udienza del 14.06.2024, rilevato il mancato
4 deposito nel termine assegnato dei chiarimenti richiesti al C.T.U. dott. e vista Per_2 la ulteriore certificazione medica di formazione sopravvenuta depositata da parte ricorrente, alla rinnovazione delle operazioni peritali mediante sostituzione del C.T.U. dott. e designazione di un nuovo C.T.U., dott. il quale ha Per_2 Persona_3 provveduto al deposito del proprio elaborato peritale in data 30.10.2024.
Va inoltre precisato che non si terrà conto della relazione integrativa a firma del dott. depositata il 16.7.2024, in quanto depositata in data successiva alla sostituzione Per_2 del predetto C.T.U. con il dott. , quale C.T.U. designato per il rinnovo delle Persona_4 operazioni peritali con ordinanza del 14.6.2024.
6. Nel merito, il ricorso in opposizione risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Al riguardo, va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., il dott. , previo esame di tutta Persona_2 la documentazione sanitaria in atti e sottoposta la parte ricorrente a visita medico- legale, poneva la diagnosi di: “− a livello ortopedico: da sindrome poliartrosica con alterazioni del rachide nonché ernie e deformazioni articolari ed ossee strettamente connesse all'obesità; si tratta di una condizione che comporta limitazioni funzionali ma che non compromette l'efficienza d'apparato; in tal senso essa può rientrare come sindrome strettamente connessa all'obesità; − a livello pneumologico: da deficit ventilatorio di grado moderato severo di tipo misto a prevalente componente ostruttiva;
tale stato contribuisce a determinare una ridotta funzionalità d'apparato con inefficienze moderate;
sotto sforzo si palesa dispnea;
− a livello cardio-vascolare: da ipertensione arteriosa;
sclerosi aortica;
lieve insufficienza tricuspidale (certificato del 6.9.2018 A.O.R.N. Moscati, come da autorizzazione del Giudice) che corrispondono a una classe NYHA I;
− a livello endocrinologico: da diabete mellito di tipo 2 trattato con ipoglicemizzanti senza evidenza di complicanze se non quelle riconducibile alla sindrome dismetaboliche;
i reperti in ambito oculistico non comprometto l'apparato visivo ed a livello neurologico tali reperti non sono tali da compromettere la funzionalità neuromuscolare;
la sindrome dismetabolica ha determinato l'obesità con un indice di massa corporea pari a 42 circa (obesità).” e, confermando il giudizio espresso dall' in sede amministrativa, concludeva CP_1 ritenendo l'insussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della invalidità civile in misura del 100%, nonché dei presupposti per il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
5 Ciò precisato si osserva che a seguito del rinnovo delle operazioni peritali, il dott. non condividendo il giudizio espresso dal C.T.U. all'esito della fase Persona_3 sommaria ha ritenuto, invece, l'istante invalido nella percentuale del 100%, nonché in possesso dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co.3 L. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa, pur non riscontrando i requisiti sanitari per la concessione della richiesta indennità di accompagnamento.
In particolare, all'esito della raccolta anamnestica e dell'esame obiettivo condotto in sede peritale, il C.T.U. ha posto la seguente diagnosi: “Insufficienza Per_3 respiratoria cronica da broncopneumopatia cronica ostruttiva in ossigeno-terapia
h24. Rene policistico. Diabete mellito insulino-trattato con complicanze microvascolari. Obesità gravissima con complicanze artrosiche. Ipertrofia prostatica. Cataratta bilaterale asportata chirurgicamente.” e, riportando le valutazioni operate dal dott. sulle gravi patologie sofferte dal ricorrente, ha Per_2 ritenuto di ricorrere ad un diverso iter valutativo basato su una visione d'insieme dello stato di salute del periziato e sulla considerazione delle “minime energie lavorative residue che un soggetto portatore di imponenti patologie ancora possiede, ma che da sole non giustificano l'esclusione della sua totale inabilità” (cosiddetti “cascami funzionali”).
Pertanto, a parere del perito “Il risultato ottenuto nel caso specifico fa apparire chiaro come il ricorrente versasse nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ipotizzabile secondo le sue condizioni personali (100%) sin dalla domanda amministrativa del 19/10/2017”.
Il C.T.U. incaricato non ha ritenuto, tuttavia, sussistenti le condizioni medico-legali per il riconoscimento della pretesa indennità di accompagnamento, specificando al riguardo quanto segue: “Tuttavia, tali disturbi assieme non hanno mai abolito
l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante né inficiato in maniera cospicua gli atti quotidiani della vita del periziato al punto da dover ricorrere necessariamente e permanentemente ad una presenza esterna costante. Difatti, dall'esame obiettivo condotto in sede peritale non sono emersi elementi tali da giustificare la necessità di un accompagnatore nella deambulazione o nello svolgimento di atti quotidiani legati alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'orientamento.”
Infine, tenuto conto delle condizioni fisiche, della realtà di vita, del contesto sociale, nonché delle specifiche esigenze relazionali globali quotidiane del ricorrente ha
6
ritenuto che
“le minorazioni di cui è affetto il periziato abbiano ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, avendo assunto la connotazione di gravità ex comma 3 dell'art. 3 della
Legge 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa.”.
Ha formulato, dunque, le seguenti conclusioni: “Il Sig. , nato il Parte_1
07/06/1965 a Capriglia Irpina (AV) ed ivi residente a[...], è affetto da insufficienza respiratoria cronica da broncopneumopatia cronica ostruttiva in ossigeno-terapia h24, rene policistico, diabete mellito insulino-trattato con complicanze microvascolari, obesità gravissima con complicanze artrosiche, ipertrofia prostatica, cataratta bilaterale asportata chirurgicamente. Il giudizio espresso nei riguardi della parte ricorrente dalla Commissione medica dell' di CP_1
Avellino nella seduta del 19/12/2017, confermato dal CTU nominato in sede di ATP, non è condivisibile in quanto le condizioni di salute del periziato determinano uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa (100%) a far data dalla domanda amministrativa del 19/10/2017. Lo stesso non ha mai posseduto i requisiti medico- legali previsti per ottenere il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, per
i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico- legale. Viceversa, il periziato possiede i requisiti medico-legali previsti per il riconoscimento dello status di persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art.3 della Legge 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19/10/2017.”.
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali ritiene questo giudice che non sussistano motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
7 7. A questo punto, occorre ricordare che l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario predetto, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
Entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno, infatti, ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione (cfr. sent. Cass. civ. n. 9755/2019).
Ciò in considerazione dello stretto legame funzionale che lega l'accertamento tecnico preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda -che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio- economici- di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano
20.3.2014 n. 939).
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire le provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al pagamento dei relativi ratei con la maggiorazione degli accessori di legge.
8. In conclusione, il ricorso risulta, quindi, parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi ritenere, in capo a parte ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario volto al riconoscimento della invalidità civile nella percentuale del
100%, nonché dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/1992 fin dalla data della domanda amministrativa del 19.10.2017.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento del requisito sanitario utile per la indennità di accompagnamento.
Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
9. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento del ricorso (limitatamente al requisito sanitario utile perla pensione di inabilità e allo status di handicap grave, ma non anche con riferimento alla indennità di accompagnamento), gli esiti del procedimento della fase sommaria (sfavorevoli al ricorrente e favorevoli all' ne giustifica la compensazione nella misura di 1/2. CP_1
8 Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di
A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' così come quelle della CP_1 presente fase, liquidate con separato decreto, stante le dichiarazioni ex art, 152 d.a.
c.p.c. in atti.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: Cont 1) dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva dell' AV;
2) dichiara invalido con totale e permanente inabilità lavorativa Parte_1
(100%) fin dalla data della domanda amministrativa (19.10.2017), nonché soggetto con handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 fin dalla data della domanda amministrativa (19.10.2017);
3) dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
4) dichiara non ripetibili le spese tra la parte ricorrente e la parte contumace;
5) Compensa per un mezzo le spese di lite, e condanna l' al pagamento della restante CP_1 parte liquidata in € 1.348,50 (euromilletrecentoquaratotto/50) oltre spese generali,
Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
6) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, già CP_1 liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O. nonché quelle della presente fase, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 22.11.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
9