Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5600 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12690/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di OL, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12690 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - mediazione
TRA
), con sede in OL alla via Nevio n. 102/A Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te pro tempore Ing. , Parte_2
elettivamente domiciliata in OL alla via dei Mille n.16 presso lo studio dell'avv. Marco Calvino (C.F.: ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
PEC: Email_1
OPPONENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.02.1964, ivi residente a[...], elett.te domiciliato in
OL alla Via Cilea 128 presso lo studio dell'avv. Sandro Del Bono (CF.
), dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura C.F._3
allegata al ricorso ingiuntivo;
PEC: Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate in data 20.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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L'opposizione proposta Srl è fondata e pertanto il decreto Parte_3
ingiuntivo opposto n. 3028/2022 del 22/04/2022 va revocato.
È necessario premettere che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria, a fronte delle deduzioni dell'opponente e delle eccezioni sollevate. In punto di diritto preme sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa
- 2 - creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, per quanto attiene alla prova dell'esistenza del credito azionato giova rilevare che non è il rapporto intercorrente tra le parti ad essere in discussione, pacifico e mai contestato, bensì la debenza della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sicchè non sarà più onere di parte creditrice dover dimostrare tale debenza, ma sarà il debitore a dover fornire la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione anche parziale di detto rapporto.
Orbene dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, dalla lettura del contratto e degli atti in corso di causa, risultano fatti pacifici e non contestati, quindi provati, le circostanze secondo cui, in data 13.12.2019 le parti sottoscrivevano un contratto annuale di collaborazione professionale alla mediazione, con cui l'agenzia di franchising facente capo alla Parte_1 conferiva all'Arch. l'incarico di Controparte_2 Controparte_1
sviluppare la clientela nel campo delle mediazioni, eseguire per conto della committenza attività di intermediazione tesa all'acquisizione di incarichi aventi ad oggetto immobili in vendita, in acquisto o da locare, con autonoma scelta di tempi, mezzi e metodologie, salvo il necessario coordinamento con l'organizzazione e la struttura funzionale del medesimo committente (cfr. all.
2 art. 2 – fasc. parte opponente).
Del pari risulta che, in virtù di detto contratto di collaborazione, il CP_1
si impegnava a svolgere attività di intermediazione immobiliare al fine di promuovere la vendita di un immobile di pregio, sito in OL alla Via
Manzoni n. 146, denominato “Villa Carmen”, che faceva visionare il suddetto immobile in più occasioni, precisamente ad inizio maggio 2020, il 19.05.2020 ed ancora il 23.05.2020 alla sig.ra interessata all'acquisto, Parte_4
come da scheda contatti della Engel & Voelkers ed allegata dallo stesso a fondamento del proprio credito (cfr. all. 3 – fasc. parte opponente), e che la promissaria acquirente in data 18.06.2020 formulava proposta di acquisto per
- 3 - €1.800.000,00, poi accettata dalla venditrice in data 29.06.2020 (cfr. all. 4 – fasc. parte opponente). Dette circostanze trovano altresì valido riscontro probatorio nella testimonianza resa in corso di causa all'udienza del
20.06.2024, in cui la teste confermava le attività svolte dal Testimone_1
in favore della ed in particolare attività di reperimento CP_1 Parte_1
clientela, di promozione vendita, acquisto e locazione immobili, aggiornamento dei dati forniti dalla società madre per l'inserimento in database dei clienti, nonché la gestione delle conseguenti attività di visita e di trattativa, con l'aggiunta di apporto tecnico ed elaborazione planimetrie.
Risulta altresì che detto rapporto di collaborazione si interrompeva in data
15.12.2020 per volontà dello stesso opposto (cfr. doc. 6 – fasc. parte opposta)
e che, a causa di problematiche di natura urbanistica e catastale inerenti all'immobile oggetto di causa, poi risolti dallo stesso proprietario (cfr. doc. 11
– fasc. parte opponente), la vendita definitiva della villa si concludeva solamente in data 28.12.2021 mediante atto a rogito del Notaio in Per_1
OL (cfr. doc. 7 – fasc. parte opposta), dandosi atto della sola intermediazione della con certificazione della percezione di Parte_1 provvigioni per complessivi € 66.300,00 (di cui € 22.100,00 erogati dalla parte venditrice ed € 44.200 dalla sig,.ra ). Parte_4
Orbene, come correttamente sostenuto dall'opponente, in tema di interpretazione del contratto de quo, nella specie rubricato “contratto di collaborazione professionale finalizzato allo svolgimento dell'attività di mediazione con un soggetto abilitato ex art. 3 co 2 L. 39/1989”, la fattispecie in esame è da qualificarsi come contratto di mediazione e non come contratto di agenzia, non trovandosi il in un rapporto continuativo e CP_1 duraturo, ma solo occasionalmente svolto, con l'impresa di mediazione.
Nel merito è opportuno, infatti, sottolineare che la differenza tra contratto di agenzia e mediazione si fonda principalmente sul tipo di rapporto, sulla continuità dell'attività e degli obblighi delle parti.
- 4 - Infatti il contratto di agenzia, ex art.1742 c.c., è il contratto con cui una parte
(agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra
(preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata ed è caratterizzato da stabilità, professionalità ed abitualità dell'attività svolta, da obblighi reciproci di diligenza e fedeltà, con la conseguenza che il diritto alla provvigione spetta all'agente solo in caso in cui l'affare sia andato a buon fine.
Al contrario, ai sensi dell'art. 1754 c.c., nel contratto di mediazione il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti duraturi di collaborazione, dipendenza e rappresentanza, ed è caratterizzato da occasionalità, neutralità ed imparzialità, con la conseguenza che la provvigione spetterà al mediatore unicamente quando l'affare si conclude per effetto della sua sola attività.
Quanto suesposto trova valido riscontro altresì nell'art. 3 del contratto stesso, secondo cui, in ossequio alla disciplina prevista dalla legge 39/1989,
l'impresa committente può avvalersi, come nella specie, nell'esecuzione di incarichi di intermediazione immobiliare, di terzi mediatori purchè aventi i requisiti necessari per l'esercizio della mediazione a norma del predetto disposto di legge.
Da tanto deriva che, qualificandosi come contratto di mediazione, alla fattispecie de quo è da applicarsi la normativa di riferimento in materia di provvigione, che spetterebbe al mediatore, come detto, unicamente in caso di affare andato a buon fine e fermo restando il contributo causale offerto dalla propria attività indispensabile alla sua conclusione.
Orbene, nel caso di specie, l'affare non si è positivamente concluso in quanto la proposta contrattuale inizialmente posta in essere dalla promissaria acquirente, formalizzata il 18.06.2020 ed accettata il 29.06.2020, risultava sospensivamente condizionata all'ottenimento del mutuo da parte della stessa, mutuo non concesso a causa di problematiche catastali legate all'immobile oggetto del contratto de quo, poi risoltesi solo in un secondo momento grazie
- 5 - all'intermediazione della a nulla contando il contributo apportato Parte_1
dal professionista opposto, il cui rapporto lavorativo, alla data del rogito notarile, si era già interrotto per sua volontà.
Del pari il diritto alla provvigione dell'opposto mediatore non risulta sufficientemente provato, sia documentalmente, sia sulla base delle contestazioni dell'opponente circa l'attività di intermediazione espletata dall'opposto ai fini della conclusione dell'affare successivamente concretizzatosi tra le parti.
Ed infatti il non forniva prova sufficiente del contributo causale CP_1 tra la propria attività e la vendita dell'immobile oggetto dell'accordo di mediazione, apporto causale che costituisce il presupposto fondamentale ai fini dell'ottenimento della provvigione nel contratto de quo.
Sul punto è da rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l'attività del mediatore sia da riconoscersi causa efficiente per il buon esito dell'affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo intercorrente tra il contatto iniziale tra le parti (procurato dall'intermediario) e l'accordo definitivo, sia dall'attività concretamente svolta dall'agente: “il diritto alla provvigione sorge ogni qualvolta vi sia un rapporto causale tra l'attività di intermediazione e la conclusione dell'affare, non essendo necessario che il nesso eziologico sia immediato e diretto ma essendo solo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti in modo da costituire
l'antecedente indispensabile per la conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cfr. Cass. n.
11443 del 2022 l Cass;
Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
- 6 - Nella specie, infatti, si rileva che la compravendita immobiliare non si concludeva unicamente grazie all'attività dell'opposto, essendosi la Pt_1
servita della propria piattaforma per il reperimento della clientela ed, in particolare, per il reperimento della sig.ra promissaria acquirente, e Pt_4 tanto si deduce dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opponente relativa al “Gestionale del Cliente” di (cfr. doc. n.3 – fasc. Controparte_2 parte opponente), dalla quale risulta il contatto e l'inserimento del nominativo della come “contatto inserzione” da parte della “team assistant” della Pt_4
società opponente Dunque il nominativo della Sig. Controparte_3 Pt_4
proveniva direttamente dal database Engel & Völker e la stessa non può dirsi
Cliente di contatto diretto dell'Arch. . CP_1
A tanto si aggiunga, a fondamento dell'interruzione del nesso di causalità tra l'attività svolta dall'opposto e la conclusione dell'affare, la circostanza secondo cui la faceva visionare ad altri potenziali clienti Parte_1
l'immobile oggetto di causa, dal momento che l'affare iniziale era definitivamente naufragato per effetto di problematiche catastali dell'immobile (cfr. doc. nn. 5 a 11 – fasc. parte opponente) e che, solo dopo molto tempo, una volta ottenuta la regolarizzazione, veniva ricontattata la Sig.
ed indicata come “in attesa della documentazione” per le valutazioni di Pt_4
ulteriori trattative in corso (cfr. doc. n. 12 – fasc. parte opponente).
Orbene, dette circostanze non solo provano la risoluzione dell'accordo di compravendita con l'originaria acquirente, ma altresì la rinegoziazione dell'affare all'atto della stipula del rogito notarile.
Sul punto va ricordato che, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, il nesso tra l'attività intermediatrice e la conclusione dell'affare non deve essere interrotto, poiché, in caso di interruzione dell'attività di mediazione immobiliare per effetto di trattative indipendenti ed autonome rispetto alle precedenti, il diritto alla provvigione per il mediatore viene meno.
A sostegno di tanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
“non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una
- 7 - prima fase delle trattative avviate con l'intervento di quest'ultimo non dia risultato positivo e le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicchè possa escludersi la rilevanza dell'originario intervento del mediatore”(Cass. 11443/2022).
Nel caso di specie, si rileva come il suddetto nesso causale sia stato interrotto non solo dal recesso dell'opposto dal contratto di mediazione in data
15.12.2020, ma altresì dal notevole lasso di tempo intercorso tra una prima fase delle trattative avviate con l'intervento della mediazione del e CP_1
le successive trattative proseguite in autonomia dalla che hanno Parte_1 poi di fatto condotto all'effettiva conclusione dell'affare avvenuta solo nel dicembre 2021.
A tanto si aggiunga che dette determinazioni trovano valido riscontro probatorio nel corpo dello stesso contratto, che integralmente si richiama ed in particolare, all'art. 6 secondo cui: “in nessun caso il recesso anticipato del mediatore potrà comportare indennizzi di sorta a favore dello stesso, fatto salvo il diritto a ricevere la provvigione spettante qualora venissero positivamente conclusi entro i trenta giorni successivi alla conclusione del rapporto, affari relativi ad incarichi assunti direttamente dal Collaboratore”.
Deriva da tanto che la conclusione dell'affare ad oltre un anno di distanza dalla prima proposta dell'acquirente, come documentato dallo stesso opposto
(cfr. doc. 6 – fasc. parte opposta), interveniva per effetto della sola attività della dal momento che la stipulazione del rogito notarile del Parte_1
29.11.2021 avveniva in un momento in cui il rapporto con l'opposto era già cessato da tempo, quindi ben oltre i 30 giorni successivi al recesso anticipato dalla collaborazione professionale da parte del , sia ben oltre i 120 CP_1
giorni dalla prima proposta/accettazione, nel frattempo decaduta, per la sussistenza delle citate problematiche catastali che impedivano l'erogazione del mutuo.
- 8 - A sostegno di tanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “in materia di contratto di mediazione immobiliare, nell'ipotesi di una condizione sospensiva come l'ottenimento di un mutuo, il mediatore ovvero l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione se tale condizione non si realizza, rafforzando la necessità di una conclusione effettiva dell'affare per la maturazione di detto diritto alla provvigione” (Cass Civ n. 19584 del 2024).
Peraltro giova sottolineare che, alla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione alla mediazione, il non dava prova dei requisiti CP_1
professionali indispensabili dalla normativa vigente in materia di contratto de quo alla suddetta attività, quali l'iscrizione all'Albo dei mediatori immobiliari, ovvero il possesso di una Partita I.V.A. dedicata, ma provava unicamente il superamento dell'esame di abilitazione all'attività di mediatore (cfr. doc. 3 – fasc. parte opposta).
Sul punto, dalla lettura dell'art. 2 del contratto di collaborazione alla mediazione stipulato tra le parti, emerge chiaramente che: “la Committente intende incrementare le proprie iniziative relative all'impulso all'acquisto e/o vendita e/o locazione di immobili ed aziende in genere nella area geografica di OL Chiaia Posillipo ed, in conseguenza, alla gestione dei conseguenti incarichi/mandati di mediazione;
la L. 39/1989 espressamente autorizza la delega delle attività inerenti l'esecuzione di incarichi d'intermediazione immobiliari da parte di Agenti Immobiliari, in qualsivoglia modo configurati, terzi, purché a loro volta in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della mediazione immobiliare a norma del vigente disposto di legge;
la
Società, perciò, intende avvalersi della sopraddetta facoltà delegando a terzi l'esecuzione di incarichi di mediazione immobiliare;
il collaboratore, come sopra identificato, si dichiara in possesso dei requisiti richiesti per svolgere tale attività a norma di legge ed in qualità di Agente immobiliare, o comunque si rende disponibile a prendere in tempi brevi le necessarie abilitazioni, accettando pertanto l'incarico”.
- 9 - Al riguardo è opportuno sottolineare che, ai sensi della citata disciplina di legge, nell'ambito dell'attività professionale di mediazione, il mediatore che vuole esercitare regolarmente la propria professione in modo continuativo e retribuito deve obbligatoriamente essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, aprire una partita Iva ed essere in possesso dei requisiti professionali (corso abilitante e superamento dell'esame).
Pertanto, ai sensi dell'art. 6 della L. 39/1989, così come modificata dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 in materia di mediazione, senza i suddetti adempimenti, non è lecito esercitare professionalmente tale attività e non si ha diritto alla provvigione.
A fondamento di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale,
“anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di mediazione, l'art. 6 della L. 39/1989 va interpretato nel senso che hanno diritto alla provvigione solo i mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di commercio, né possono pretendere alcun compenso neppure con l'azione generale di arricchimento senza causa, in quanto l'art. 8 della stessa legge prevede l'obbligo di restituzione delle provvigioni percepite” (cfr. ex multis Cass. Civ, Sezioni Unite, Sent. n. 19161 del
02/08/2017; Cass Civ., Sez III, Sent. n. 10205/2011).
Alla luce di tutto quanto suesposto, considerato che il primo incontro di volontà delle parti risulta concretamente scollegato e, quindi, svincolato rispetto al secondo incontro di volontà concretamente determinante la vendita dell'immobile de quo, che non sussiste il nesso di causalità tra l'attività concretamente esercitata dal e la conclusione dell'affare anche CP_1 considerando iol notevole lasso di tempo intercorso, l'opposizione proposta da va accolta e il decreto ingiuntivo n. 3028/2022 del 22/04/2022 Parte_1
va revocato.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata dall'opponente ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla legge. Invero, la norma in analisi sanziona quel
- 10 - comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Si tratta del comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione
(mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). Si riconosce, infatti, al giudice il potere di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refusione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere il c.d. illecito processuale;
a fondamento di tale fattispecie si pone il concetto di abuso del diritto o abuso del processo, ossia l'impiego distorto del “processo” per fini che esulano dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Tanto premesso, nel caso di specie, non si ritiene sussistano detti presupposti, né tantomeno che l'opposta abbia dimostrato il dolo o la mala fede della società opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi cui al D.M. di cui al D.M. 55/2014 e successivo
D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, nei Parte_1 confronti dell'Arch. , disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_1
eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla in Parte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti dell'Arch.
[...]
, e per l'effetto: Controparte_1
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 3028/2022 emesso dal Tribunale di
OL in data 22/04/2022 nella persona del G.U. Dott. Impresa;
- 11 - - Rigetta la domanda dell'opponente di condanna dell'opposto per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- Condanna l'Arch al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore della in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore, spese che si liquidano in € 5.077,00, per competenze, €
118,50 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., se dovute.
Così deciso in OL, 05.06.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
- 12 -