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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1072/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott.ssa Michele Sirgiovanni Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1072 /2024 (a cui è riunita la causa n. 1509/2024 r.g.) tra le parti:
, c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Vanni e Parte_1 C.F._1
Marina Speca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Facchini, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
Avv. Ilaria Pinzauti, in qualità di curatore speciale della minore , nata a [...] il Persona_1
17/12/2020, non ancora costituita;
INTERVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
separazione personale dalla moglie , sposata in Bangladesh in data 01.05.2019, CP_1
1 con atto regolarmente trascritto nei registri del Comune di Prato dell'Anno 2019, al Numero 388,
Parte II, proponendo contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Dall'unione è nata, in data 17.12.2020, la figlia Per_1
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto che la convivenza, col tempo, è divenuta intollerabile, tanto che la , dopo un viaggio in Bangladesh, si è rifiutata di tornare in Italia, CP_1
decidendo di abbandonare la famiglia.
Ha quindi chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore, di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 100,00 mensili e di assegnare la casa coniugale al padre.
Con ricorso depositato in data 23.07.2024 rubricato al n. R.G. 1509/2024, anche CP_1 ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dal coniuge . Parte_1
A sostegno del ricorso , in particolare, ha allegato di esser stata vittima di violenza CP_1
domestica ed abusi familiari ed ha chiesto: (1) preliminarmente di emettere il divieto di avvicinamento per alla moglie ed alla figlia;
(2) di addebitate la separazione al Parte_1 marito;
(3) l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con previsione di modalità di incontri madre/figlia per il recupero graduale del rapporto, visti i condizionamenti attuati da parte del padre e della famiglia paterna, con collocazione di entrambe previa valutazione dei servizi sociali che hanno in carico la ricorrente;
(4) di porre a carico di un contributo per il Parte_1 mantenimento della moglie di € 500,00 mensili;
(5) di porre a carico di un contributo Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
(6) di sospendere, fino all'esito delle verifiche da parte dei Servizi Sociali, il diritto di visita del padre e della famiglia paterna con la minore, o, in denegata ipotesi, di predisporre incontri in modalità protetta;
(7) di autorizzare la madre a richiedere il rilascio e rinnovo del passaporto e documento di identità anche per la figlia, senza il consenso del padre.
Con provvedimento emesso in data 03.10.2024, il Pres. Dott. Sirgiovanni, nel procedimento RG
1509/2024 intrapreso da , ha disposto che i servizi Sociali predispongano un CP_1
programma di incontri in funzione della ripresa graduale delle frequentazioni madre-figlia evitando contatti diretti tra i genitori, facendo divieto a di avvicinamento a Parte_1 CP_1
.
[...]
Con provvedimento dell'11.02.2025 è stata disposta la riunione al procedimento RG 1079/2024 introdotto da della causa recante RG 1509/2024 successivamente intrapresa da Parte_1
. CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.03.2024 di comparizione personale dei coniugi, i quali sono stati ascoltati separatamente ed in particolare con l'ausilio CP_1
2 di un interprete, il Giudice, in via provvisoria ed urgente ha disposto l'affidamento della minore al Servizio Sociale competente per territorio ed ordinato la presa in carico da parte di Persona_2 quest'ultimo del nucleo familiare;
ha nominato come curatore speciale della minore, Persona_2
l'avv. Ilaria Pinzauti del foro di Prato;
ha disposto la collocazione prevalente della minore Per_2
presso il padre , al quale è assegnata la casa familiare, con obbligo a carico di
[...] Parte_1 quest'ultimo di provvedere integralmente al mantenimento della figlia;
ha disposto altresì che corrisponda a un contributo a titolo di mantenimento della Parte_1 CP_1 moglie di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici Istat;
in via istruttoria, ha chiesto informazioni alla Procura della Repubblica di Prato ed eventualmente copia degli atti relativi al procedimento penale n. 524/2023 r.g.n.r., ove non coperti da segreto.
Avendo le parti concordemente richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione, il
Giudice, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, così come modificata dal provvedimento del 25.03.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta: dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza si traggono presunzioni gravi, precise e concordanti della sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi, peraltro pacificamente cessata, vivendo le parti separate da tempo.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Essendo state proposte domande accessorie, oltre alla domanda di scioglimento del matrimonio, la separazione dev'essere pronunciata con sentenza non definitiva, rimettendo gli atti al giudice delegato come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese processuali va rimessa alla pronuncia di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio celebrato in Bangladesh in data 6.05.2019, con atto trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Prato dell'anno 2019, al n. 388 della parte II serie C;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Prato di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) spese processuali al definitivo.
3 Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.03.2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il Giudice rel. ed estensore Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott.ssa Michele Sirgiovanni Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1072 /2024 (a cui è riunita la causa n. 1509/2024 r.g.) tra le parti:
, c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Vanni e Parte_1 C.F._1
Marina Speca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Facchini, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
Avv. Ilaria Pinzauti, in qualità di curatore speciale della minore , nata a [...] il Persona_1
17/12/2020, non ancora costituita;
INTERVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
separazione personale dalla moglie , sposata in Bangladesh in data 01.05.2019, CP_1
1 con atto regolarmente trascritto nei registri del Comune di Prato dell'Anno 2019, al Numero 388,
Parte II, proponendo contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Dall'unione è nata, in data 17.12.2020, la figlia Per_1
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto che la convivenza, col tempo, è divenuta intollerabile, tanto che la , dopo un viaggio in Bangladesh, si è rifiutata di tornare in Italia, CP_1
decidendo di abbandonare la famiglia.
Ha quindi chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore, di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 100,00 mensili e di assegnare la casa coniugale al padre.
Con ricorso depositato in data 23.07.2024 rubricato al n. R.G. 1509/2024, anche CP_1 ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dal coniuge . Parte_1
A sostegno del ricorso , in particolare, ha allegato di esser stata vittima di violenza CP_1
domestica ed abusi familiari ed ha chiesto: (1) preliminarmente di emettere il divieto di avvicinamento per alla moglie ed alla figlia;
(2) di addebitate la separazione al Parte_1 marito;
(3) l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con previsione di modalità di incontri madre/figlia per il recupero graduale del rapporto, visti i condizionamenti attuati da parte del padre e della famiglia paterna, con collocazione di entrambe previa valutazione dei servizi sociali che hanno in carico la ricorrente;
(4) di porre a carico di un contributo per il Parte_1 mantenimento della moglie di € 500,00 mensili;
(5) di porre a carico di un contributo Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
(6) di sospendere, fino all'esito delle verifiche da parte dei Servizi Sociali, il diritto di visita del padre e della famiglia paterna con la minore, o, in denegata ipotesi, di predisporre incontri in modalità protetta;
(7) di autorizzare la madre a richiedere il rilascio e rinnovo del passaporto e documento di identità anche per la figlia, senza il consenso del padre.
Con provvedimento emesso in data 03.10.2024, il Pres. Dott. Sirgiovanni, nel procedimento RG
1509/2024 intrapreso da , ha disposto che i servizi Sociali predispongano un CP_1
programma di incontri in funzione della ripresa graduale delle frequentazioni madre-figlia evitando contatti diretti tra i genitori, facendo divieto a di avvicinamento a Parte_1 CP_1
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[...]
Con provvedimento dell'11.02.2025 è stata disposta la riunione al procedimento RG 1079/2024 introdotto da della causa recante RG 1509/2024 successivamente intrapresa da Parte_1
. CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.03.2024 di comparizione personale dei coniugi, i quali sono stati ascoltati separatamente ed in particolare con l'ausilio CP_1
2 di un interprete, il Giudice, in via provvisoria ed urgente ha disposto l'affidamento della minore al Servizio Sociale competente per territorio ed ordinato la presa in carico da parte di Persona_2 quest'ultimo del nucleo familiare;
ha nominato come curatore speciale della minore, Persona_2
l'avv. Ilaria Pinzauti del foro di Prato;
ha disposto la collocazione prevalente della minore Per_2
presso il padre , al quale è assegnata la casa familiare, con obbligo a carico di
[...] Parte_1 quest'ultimo di provvedere integralmente al mantenimento della figlia;
ha disposto altresì che corrisponda a un contributo a titolo di mantenimento della Parte_1 CP_1 moglie di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici Istat;
in via istruttoria, ha chiesto informazioni alla Procura della Repubblica di Prato ed eventualmente copia degli atti relativi al procedimento penale n. 524/2023 r.g.n.r., ove non coperti da segreto.
Avendo le parti concordemente richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione, il
Giudice, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, così come modificata dal provvedimento del 25.03.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta: dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza si traggono presunzioni gravi, precise e concordanti della sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi, peraltro pacificamente cessata, vivendo le parti separate da tempo.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Essendo state proposte domande accessorie, oltre alla domanda di scioglimento del matrimonio, la separazione dev'essere pronunciata con sentenza non definitiva, rimettendo gli atti al giudice delegato come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese processuali va rimessa alla pronuncia di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio celebrato in Bangladesh in data 6.05.2019, con atto trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Prato dell'anno 2019, al n. 388 della parte II serie C;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Prato di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) spese processuali al definitivo.
3 Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.03.2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il Giudice rel. ed estensore Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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