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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente relatore
RA Tolettini Giudice
Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Valsugana (TN), Via Per Telve n.60/5, rappresentata e difesa dall'Avv. Brigida Larocca (C.F.
del Foro di Vicenza;
C.F._1
e
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
(TN), Località Mesole n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Pasinato (C.F.
, del Foro di Vicenza C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 10 settembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 19.10.2002, a Bassano del Grappa, come da estratto di matrimonio nr. 104, p. 2, Serie A, anno 2002, hanno adito questo Tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti Per_ condizioni “1) Collocazione delle figlie: le figlie , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e di quasi 17 anni, manterranno allo stato e salva loro diversa volontà la Per_2 propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, attualmente a Borgo Valsugana (TN), Via Per Telve n.60/5. 2) Affido congiunto: i genitori continueranno ad esercitare in modo condiviso il ruolo genitoriale, condividendo e concordando le scelte educative che riguardano la figlia minore
. Per quanto riguarda la frequentazione del padre con la figlia di quasi 17 anni, Per_2 Per_2 verranno presi accordi diretti con la stessa, in quanto da settembre 2025 si trasferirà per Per_2 circa 10 mesi in Canada per ivi frequentare il IV anno di scuola superiore e rientrerà in Italia a giugno 2026 ed il mese successivo sarà maggiorenne. 3) Contributo al mantenimento delle figlie e spese straordinarie: il Sig. continuerà a provvedere al mantenimento in via diretta Controparte_1 Per_ della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, corrispondendo, a mezzo bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato o tramite ricarica su carte di credito o prepagate, la somma mensile di €.500,00 (con aggiornamento ISTAT annuale a partire da luglio 2026), da corrispondersi entro il giorno 05 di ciascun mese, oltre al pagamento in via diretta del Per_ canone di locazione dell'appartamento utilizzato da presso la sede universitaria (per attuali
€.315,00) e di ogni ulteriore spesa straordinaria di qualsiasi natura che la stessa dovesse Per_ ragionevolmente richiedere e previamente concordare con il padre. Il tutto fino a quando sarà economicamente autosufficiente ed avrà reperito idonea ed adeguata attività lavorativa. Quanto alla figlia , precisato che durante la permanenza in Canada della ragazza (prevista da settembre Per_2
2025 a giugno 2026 compresi, salvo variazioni ad oggi non preventivabili) le spese di vitto ed alloggio sono già state anticipate dal Sig. mediante esborso di complessivi Controparte_1
€.19.000,00 (di cui €.11.000,00 saranno rimborsati dalla Provincia Autonoma di Trento ed
€.2.000,00 saranno rimborsati dalla Sig.ra entro la fine del corrente anno), Parte_1
i genitori concordano che, per tutta la durata del soggiorno all'estero, ogni eventuale altra spesa ragionevolmente richiesta dalla ragazza verrà corrisposta dal padre direttamente alla figlia, mediante ricarica di carta prepagata. A partire dal mese di luglio 2026, ovvero al raggiungimento della maggiore età di , il padre s'impegna a provvedere al mantenimento in via diretta anche Per_2 della medesima, corrispondendo, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla figlia o tramite ricarica su carte di credito o prepagate, la somma mensile di €.200,00 (con aggiornamento ISTAT annuale a partire da agosto 2027) entro il giorno 05 di ciascun mese. Nell'eventualità che anche la figlia decida di proseguire con gli studi universitari, il Sig. altresì Per_2 Controparte_1
s'impegna al pagamento in via diretta dell'eventuale canone di locazione dell'appartamento utilizzato da presso la sede universitaria. In generale, il padre provvederà al pagamento di Per_2 ogni ulteriore spesa straordinaria di qualsiasi natura che dovesse ragionevolmente Per_2 richiedere e previamente concordare con il padre. Il tutto fino a quando la stessa sarà economicamente autosufficiente ed avrà reperito idonea ed adeguata attività lavorativa. 4) La Sig.ra a partire dal mese di settembre 2025 compreso provvederà al pagamento Parte_1 per intero del canone di locazione dell'abitazione di Borgo Valsugana (TN), delle relative utenze ed alla spesa alimentare per sé e le figlie quando conviventi con lei. Per il caso in cui la figlia , Per_2 non ancora economicamente autosufficiente, dovesse cessare di abitare stabilmente presso la madre (ad esempio, trasferendosi presso la sede universitaria), la Sig.ra si impegna Parte_1
a contribuire al mantenimento della figlia, corrispondendo in via diretta alla stessa, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla medesima o tramite ricarica su carte di credito o prepagate la somma mensile di €.100,00 (con aggiornamento ISTAT annuale), da corrispondersi entro il giorno 05 di ciascun mese. Il tutto fino a quando la figlia sarà economicamente autosufficiente ed Per_2 avrà reperito idonea ed adeguata attività lavorativa (i genitori concordano nell'assumere come parametro interpretativo sulla individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie il Protocollo in uso attualmente presso il Tribunale di Vicenza, che con la firma del presente documento dichiarano di conoscere ed accettare). 5) La Sig.ra sosterrà altresì tutte le Parte_1 spese di qualsivoglia natura inerenti l'autovettura Toyota Yaris e Lancia Ypsilon 10, oggi in uso Per_ anche della figlia , esonerando il Sig. da ogni richiesta, fermo restando quanto Controparte_1 dal medesimo già pagato in osservanza di quanto previsto negli accordi di separazione. 6) Le detrazioni per le spese sostenute per le figlie a carico spetteranno al 100% al Sig. , mentre CP_1
l'assegno unico verrà annualmente richiesto e gestito esclusivamente dalla madre e versato interamente sul suo conto corrente. 7) Definizione patrimoniale. I coniugi si dichiarano edotti delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali;
dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non avere rapporti patrimoniali da regolare tra di loro o da risolvere, essendo definita ogni questione economica tra di loro e di null'altro avere reciprocamente a pretendere. 8) Rinuncia alla impugnazione e acquiescenza”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2022 con decreto di omologa di accordi di separazione consensuale del 25.08.2022, pubblicato in data 26.08.2022, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 30.06.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità, tenuto conto della rispondenza dell'accordo delle parti all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 17 aprile 2024 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bassano del Grappa in data 19.10.2002 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 104, parte II, Serie A, dell'anno 2002), da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...] alle condizioni concordate dalle parti e
[...] riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 03 dicembre 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Bernardi