Art. 38.
Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.