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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 1636/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
01/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28/06/2024 da e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. IANNUZZI FABIOLA, tendente ad ottenere la
[...] separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN (CE) in data 24/10/2020; rilevato che dal matrimonio sono nate due figlie: il 02/11/2017 e Persona_1 il 18/10/2022; Persona_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nelle note depositate in data 12/03/2025, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza passata in giudicato del 10/09/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
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ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Responsabilità genitoriale.
Le figlie minori: , nata a [...] in data [...], e , Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...], resteranno affidate in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. Tempi di permanenza.
Le minori avranno residenza anagrafica in via preferenziale presso la madre in Francolise alla via Merenda n 6.
Il padre potrà vederle e tenerle con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bimbe e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
- due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 per il periodo invernale, e per il periodo estivo due giorni a settimana (secondo impegni lavorativi dei genitori) dalle ore
09,00 alle ore 21,00 curando, per entrambi le incombenze e i pasti.
- Il padre potrà tenere con sé la primogenita anche per il pernotto ogni 15 giorni dal sabato alle ore 15,00 alle ore 19,00 della domenica. La minore potrà pernottare presso il padre, al Per_2 pari della primogenita, inserendo gradualmente il predetto pernotto, così da non far subire disagi alla bimba, e comunque al compimento dei tre anni di vita della piccola , il padre Per_2 potrà pernottare anche con ella alle seguenti modalità e tempi per . Persona_1
- Il sig. di impegna a fornire, mensilmente il proprio ordine di servizio turni lavorativi Pt_2 alla sig.ra , così da concordare eventuali cambi dei giorni di visita e prelievo delle minori, da Pt_1 parte del padre, dovuti ad improrogabili emergenze lavorative.
- Il padre potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi, con le minori, per il periodo estivo da concordare, con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ciascun anno.
- Alternanza annuale per le festività Natalizie e Pasquali.
- Inoltre le minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo e la festa del papà, come trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e l'onomastico di quest'ultima, oltre alla festa della mamma.
2 - I genitori festeggeranno i compleanni e onomastici delle minori presenziando insieme ai detti eventi, sempre con reciproco rispetto nell'interesse delle figlie. In caso di disaccordo le minori trascorreranno compleanno e onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena alternando annualmente.
- I ricorrenti si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per le minori.
3. Assegnazione casa coniugale.
- La casa coniugale sita Francolise alla via Merenda n. 6, in locazione, verrà assegnata alla sig.ra completa di arredi che abiterà stabilmente con le sue minori. Il sig. ha già Pt_1 Pt_2 asportato dalla casa coniugale i soli effetti personali.
- Il sig. ha reperito nuovo alloggio in Caserta, alla via Tescione, ove si è stabilito e ove Pt_2 tradurrà le minori, premurandosi di dare giusta comunicazione di eventuale cambio di residenza, al pari della sig.ra . Pt_1
4. Oneri di mantenimento
- Come da accordo tra le parti, in ragione delle ulteriori spese del canone di locazione che il sig. sostiene per essersi trasferito presso alloggio reperito in Caserta, lo stesso contribuirà Pt_2 al mantenimento delle minori nella misura di euro cinquecento/00 (euro duecentocinquanta/00 cadauna figlia) mensili che verserà in via anticipata entro il giorno 01 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie e con decorrenza dalla sottoscrizione dei presenti accordi. Importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT.
- I genitori percepiranno l'assegno unico, in favore delle figlie, nella misura del 50% cadauno.
- Il sig. contribuirà al 50% delle spese straordinarie delle minori siano esse di carattere Pt_2 ludico, scolastico, mediche (non coperte dal SS Nazionale) dentistiche, sportive e ricreative, previo accordo e documentate.
5. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. Il sig. Pt_2 svolge attività professionale infermieristica, mentre la sig.ra è docente, pertanto muniti di Pt_1 proprio reddito da lavoro dipendente.
Le parti dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
3 b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
d) Le parti si obbligano a tenere comportamenti reciprocamente rispettosi evitando ingestioni o molestie;
e) Le parti non ostacoleranno alcun rapporto tra le minori e i rispettivi nonni materni e paterni;
f) Le parti si obbligano a presentare eventuali compagni di vita alle minori, solo quando la relazione affettiva sarà stabile e duratura.
g) Le parti rinnovano la reciproca disponibilità al rilascio di passaporti, o carte valevoli per l'espatrio, per sé e per le minori;
h) Eventuali viaggi all'estero, di un solo genitore con le minori, saranno soggetti ad autorizzazione dell'altro genitore;
i) Eventuali viaggi, di un solo genitore con le minori, entro il confine italiano, sarà necessaria solo la comunicazione di un genitore all'altro del luogo e della struttura che ospiterà le minori, con numero telefonico. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse delle figlie minori;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN (CE) il
24/10/2020 da , nata il [...] in [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] in [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno
2020);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 01/04/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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