TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, d.ssa Daniela Ammendola, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 26.3.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione previdenza, al n.RG 4500/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Gennaro Crispo Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
- in persona del Direttore legale rapp.nte
[...]
pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura richiamata in atti dall'avv.to Ida
Rampino
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2023 il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato dal 29.06.2006 al 27.10.2021 alle dipendenze dell'azienda “Murano Spa
Fatina”, azienda che si occupa di selezionare, tostare e confezionare frutta secca;
che, nell'espletamento di tale attività lavorativa, era stato sottoposto, per otto ore al giorno e per 6/7 giorni settimanali, a carichi usuranti quotidiani e protratti e posture incongrue conseguenti principalmente a: a) carico e scarico di sacchi (dai 500 ai 2000 sacchi al giorno) che giungevano in azienda tramite container, contenenti frutta secca, del peso di
25 o 50 Kg;
b) carico e scarico dei cartoni contenenti la frutta inscatolata;
c) carico dei forni per la tostatura della frutta;
d) carico della frutta su apparecchiatura munita di nastro trasportatore scorrevole;
che in sostanza, tutte le mansioni svolte comportavano il sollevamento di carichi con assunzione di posture incongrue e notevole carico sulla colonna vertebrale, con compromissione progressiva ed ingravescente dell'apparato osteoarticolare ed insorgenza di episodi recidivanti di lombosciatalgia, come attestato anche dal IC
Competente (dott. ) che, in data 26/4/21, giudicava il lavoratore Persona_1
idoneo alla mansione specifica con limitazione (“eviti la movimentazione manuale di carichi dal peso superiore ai 5 Kg”); che tali mansioni erano state svolte per 15 anni;
che in conseguenza del loro svolgimento aveva contratto una patologia osteoartrosica con interessamento del rachide lombo sacrale, ovvero ernia discale lombare e cervicale e tendinopatia quadricipitale;
che in data 6.07.2022 inoltrava domanda alla competente sede per essere sottoposto a visita medico-legale al fine di accertare la natura CP_1
professionale della suddetta malattia ed ottenerne un indennizzo per danno permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore;
che in data 8.10.2022 riceveva comunicazione di rigetto da parte dell' ; che in data 13.01.2023 presentava opposizione ex art. CP_1
104 DPR 1965 n. 1124 senza però ottenere alcun riscontro.
Pertanto, conclusosi infruttuosamente l'iter amministrativo, chiedeva, per tali causali, previo accertamento della misura del danno biologico in misura pari al 12% o nella misura maggiore o minore accertata in sede di giudizio, dichiararsi il diritto all'indennizzo e/o alla rendita per malattia professionale con conseguente condanna dell' resistente al pagamento delle corrispondenti somme, oltre vittoria di lite con CP_1
attribuzione.
L' , costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1
In corso di causa veniva espletata consulenza tecnica a seguito della quale e in base alla documentazione in atti, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza unitamente alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, si osserva che l' nel costituirsi in giudizio non ha contestato le CP_1
mansioni svolte dal ricorrente così come descritte in ricorso ma solo insussistenza del nesso di causalità tra tali mansioni e la malattia professionale denunciata.
È stato pertanto conferito incarico al CTU medico-legale , Dott. al Persona_2
fine di accertare la sussistenza della patologia denunciata ed il nesso causale tra quest'ultima e le lavorazioni svolte dal ricorrente così come descritte nell'atto introduttivo.
Il CTU ha accertato, sulla base dei dati emersi dalla visita medico-legale, dallo studio della certificazione sanitaria in atti, che il ricorrente è affetto da: “Ernia del disco L3-
L4, con impronta sullo spazio subaracnoideo anteriore ed impegno del forame di coniugazione destro, protrusione discale C3-C4 ed ernia del disco C5-C6 (reperto RM) con segni elettromiografici di sofferenza neurogena cronica in soggetto con esiti di artrodesi con cage (2019) C6-C7 ed artrite reumatoide in trattamento con immunosoppressori”. Il Ctu ha poi chiarito che tali patologie sono da ricondurre a causa di servizio per il ruolo “preponderante e necessario” rivestito dalla attività lavorativa svolta dal ricorrente nell'insorgenza e nel decorso ingravescente della patologia.
Va, pertanto, riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità materiale, inteso quale rapporto intercorrente tra due fenomeni, per cui l'uno ( quello posteriore, nella fattispecie la patologia rachidea) viene ad assumere la figura di effetto rispetto all'altro
(quello anteriore, nella fattispecie l'attività lavorativa), che, d'altra parte, presenta, nel caso di cui trattasi, entrambi i requisiti per il riconoscimento del nesso di causalità: la necessità e la sufficienza. Nel caso in esame, come evidenziato dal dott. , Per_2
infatti, risultano integralmente soddisfatti i criteri deputati al riconoscimento del nesso di causalità (il criterio topografico, il criterio cronologico, il criterio dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa, il criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni, il criterio della esclusione di altri momenti eziologici). Infatti: 1) la malattia professionale è stata riscontrata a carico della colonna vertebrale, organo sottoposto a continua usurante sollecitazione meccanica derivante dal tipo di lavoro espletato
(criterio topografico), 2) l'attività lavorativa usurante è durata dal 2006 al 2021 per circa quindici anni (criterio cronologico); 3) il tipo di lavoro, per natura, intensità e durata possiede l'efficienza lesiva per la produzione della patologia riscontrata (criterio dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa); 4) la patologia ha presentato nel tempo un decorso ingravescente fino a determinare un quadro clinico disfunzionale, per il quale al ricorrente è stato già riconosciuto l'assegno ordinario e l'assegno di invalidità civile (criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni); 5) la patologia ha manifestato una maggiore intensità e precocità di espressione rispetto alla popolazione normale per sesso ed età (criterio della esclusione di altri momenti eziologici).
Dunque il CTU ha operato la stima del danno biologico permanente facendo riferimento alla “tabella delle menomazioni”, di cui al D.M. 12 luglio 2000, in vigore all'epoca della presentazione dell'istanza e vigente tuttora. Ha concluso che “tale tabella valuta nella misura fino al 12% la patologia “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” (cod. 213), tenuto conto della storia clinica nel caso de quo, esaminata la documentazione tecnica relativa, viste le risultanze dell'esame clinico-obiettivo, appare equo attribuire alla patologia professionale, a far data dall'epoca della denuncia (6/7/22), un valore del 10% (dieci%)”.
Le conclusioni, non oggetto di contestazione, cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
La domanda va accolta e, per l'effetto, condannato l' resistente al pagamento in CP_1
favore del ricorrente dell'indennizzo nella misura corrispondente al 10% con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 6.07.2022, oltre interessi da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza ed in persona della d.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata dal ricorrente contro l' Parte_1 [...]
sede di Controparte_1
Nola - in persona del Direttore legale rapp.nte pro tempore, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura pari al 10% di danno biologico a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 6.07.2022 ; Condanna l' al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati con la decorrenza di cui CP_1
al capo precedente, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
2100,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Pone le spese di Ctu (come liquidate in separato decreto) a carico dell' CP_1
Nola, 26.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Ammendola