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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 228/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2023 da ià (C.F. ), ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in appello dagli avvocati EMILIANO BANDARIN TROI e MARIA
GIOVANNA CORTESE con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Padova, via N. Tommaseo n. 69/D appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso sottoscritto CP_1 P.IVA_2
dall'avvocato MARCO GENIO con domicilio eletto presso il suo studio in Montemarciano (AN) Frazione Marina Via Rossini n. 7 , come da procura in calce comparsa di appello appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ill.mo Corte D'Appello di Trento, disattese le domande ed eccezioni avversarie perché infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti,
Nel merito, in via principale:
1. in riforma della sentenza impugnata, revocare/dichiarare nullo e inefficace/annullare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti e, per l'effetto, condannare a restituire a la somma di CP_1 Parte_1
€ 429.216,41, versata dall'attrice in data 28.05.2021 (cfr. doc. 12 del fascicolo di primo grado) in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., oltre interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti di del contratto di “Engineering Mandate” Parte_1
datato 15.06.2017 e del contratto di “Engineering Mandate” datato
03.07.2017/05.06.2017, entrambi conclusi con da CP_1 Pt_3
oltre i limiti del proprio mandato e, per l'effetto, dichiarare privo
[...]
di titolo il pagamento dell'importo di € 622.200,00 effettuato dall'attrice in favore di in esecuzione dei predetti contratti, con conseguente CP_1
condanna di quest'ultima a restituire a il medesimo importo Parte_1
di € 622.200,00, oltre agli interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
pag. 2/18 Nel merito, in via subordinata: in riforma della sentenza impugnata, revocare/dichiarare nullo e inefficace/annullare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti e, per l'effetto, condannare a restituire a la somma di CP_1 Parte_1
€ 429.216,41, versata dall'attrice in data 28.05.2021 (cfr. doc. 12 del fascicolo di primo grado) in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., oltre interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
in riforma della sentenza impugnata, dichiarare risolti per grave inadempimento di il contratto di “Engineering Mandate” datato CP_1
15.06.2017 ed il contratto di “Engineering Mandate” datato
03.07.2017/05.06.2017 e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attrice i corrispettivi percepiti in forza dei predetti contratti pari all'importo complessivo di € 622.200,00, oltre agli interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
Nel merito, in via di ulteriore subordine: in riforma della sentenza impugnata, revocare/dichiarare nullo e inefficace/annullare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti e, per l'effetto, condannare a restituire all'attrice appellante la CP_1
somma di € 429.216,41, da quest'ultima versata in data 28.05.2021 (cfr. doc. 12 del fascicolo di primo grado) in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., oltre interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda pag. 3/18 giudiziale al saldo effettivo;
in riforma della sentenza impugnata, rideterminare i corrispettivi eventualmente dovuti da (già Parte_1
a in ragione delle prestazioni di cui dovesse Parte_2 CP_1
essere provata l'esecuzione in forza del contratto di “Engineering Mandate” datato 15.06.2017 e del contratto di “Engineering Mandate” datato
03.07.2017/05.06.2017, con condanna di a restituire a CP_1 Parte_1
gli eventuale maggiori importi percepiti che risultassero non dovuti,
[...]
maggiorati degli interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna di a restituire a l'importo CP_1 Parte_1
di € 10.316,70 (cfr. all. F) percepito a titolo di spese legali liquidate nella sentenza appellata.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis,
Nel merito: dichiarare inammissibile e comunque respingere e rigettare integralmente l'appello proposto da già Parte_1 Parte_2
(codice fiscale e partita iva ) in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore avverso la sentenza n. 404/2023 del Tribunale di Trento emessa il 09/05/2023 e pubblicata il 10/05/2023, perché inammissibile e totalmente infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, e respingere e rigettare totalmente, tutte le domande e le richieste dell'appellante, di cui al presente giudizio, nessuna esclusa, confermando la sentenza di primo grado n. 404/2023 del Tribunale di
Trento, con ogni conseguente statuizione.
pag. 4/18 In ogni caso con vittoria di spese, anticipazioni, compenso professionale,
15 % rimborso forfetario spese generali, Cap ed Iva come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 dicembre 2019, Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1198/2019 con cui le era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di euro CP_1
353.800,00, oltre interessi ex d.lgs n. 231 del 2002 e spese delle fase monitoria in relazione alle fatture n 37 del 2018 e n. 38 del 2018 emesse in riferimento a due contratti aventi ad oggetto “Engineering Mandate” rispettivamente del 15 Giugno 2017 e del 3 Luglio 2017. Eccepiva che entrambi i contratti non erano vincolanti per l'opponente in quanto erano stati sottoscritti a nome di da uno degli amministratori Parte_2
delegati, , il quale tuttavia all'epoca aveva facoltà di Parte_3
firma singola solo fino ad euro 25.000,00 per ogni operazione o per una serie di operazioni collegate mentre di firma congiunta (con un altro amministratore della società o con un procuratore munito dei necessari poteri) per somme superiori e comunque fino ad un massimo di euro
150.000,00 per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate tra loro, purché nei limiti del compimento di atti intesi al perseguimento dell'oggetto sociale, tra cui la gestione di progetti di ricerca e la stipula di contratti di consulenza e prestazione di opera intellettuale.
Evidenziava che, di contro, gli importi dei contratti di ricerca e sviluppo per cui erano state emesse le fatture azionate erano ampiamente superiori ai limiti dei poteri di rappresentanza conferiti al dal momento che Pt_3
prevedevano rispettivamente un corrispettivo di euro 427.000,00 ed euro
549.000,00. Al contempo negava che potesse attribuirsi valore di ratifica al pag. 5/18 pagamento di euro 622.200,00 , eseguito a titolo di acconto, in quanto era stato autorizzato da , quale Presidente del C.d.A., Parte_3
parimenti in carenza di poteri, dal momento che all'epoca poteva disporre pagamenti sino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate tra loro, mentre per il pagamento di importi superiori e comunque fino ad un massimo di euro 150.000,00 era richiesta la firma congiunta con quella di un altro amministratore della società o di un procuratore munito dei necessari poteri.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna della convenuta alla restituzione in proprio favore dell'importo di euro 622.200,00, indebitamente versato dall'attrice in esecuzione di contratti rimasti inefficaci. Al contempo eccepiva che controparte non aveva adempiuto alle obbligazioni assunte con i contratti, non avendo mai consegnato né le relazioni né i prototipi che avrebbe dovuto predisporre.
Pertanto, a fronte del protratto grave inadempimento avversario, nella denegata ipotesi in cui i contratti azionati fossero in qualunque modo ritenuti come vincolanti per l'attrice, ne chiedeva la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., per fatto e colpa di Clouds srl.
In subordine chiedeva la riduzione del corrispettivo dovuto alla controparte, in ragione dell'effettivo valore delle prestazioni che la convenuta dovesse risultare aver reso nell'interesse di . Parte_2
Si costituiva contestando la fondatezza della eccezione di CP_1
inefficacia dei contratti di Engineering Mandate per essere stati stipulati dal rappresentante eccedendo dai poteri conferiti, in quanto ai sensi dell'art
2384 c.c, non era sufficiente neppure la prova della mala fede del terzo pag. 6/18 per contestare validamente l'efficacia dell'atto posto in essere dal rappresentante, occorrendo la dimostrazione di un accordo fraudolento, volto a danneggiare la società, che nello specifico non sussisteva. Con analoghe argomentazioni contestava la fondatezza delle eccezioni sollevate con riguardo al pagamento della somma di euro 622.000,00 eseguito dal
Chiedeva quindi il rigetto della declaratoria di inefficacia del Pt_3
contratto di “Engineering Mandate” datato 15.06.2017 e di quello di
“Engineering Mandate” datato 03.07.2017 nonché della domanda dell'opponente di dichiarare privo di titolo il pagamento di euro
622.200,00.
Con riguardo alla eccezione di inadempimento ad essa imputato, produceva a dimostrazione della esecuzione di entrambe le commesse i due verbali di conclusione lavori sottoscritti dal legale rappresentante di in data 23/01/2018 relativi sia alla Parte_2 Parte_3
commessa “Engineering Mandate for study and analysis about SOFC m-
CHP integration with electrical storage systems” sia alla commessa
“Engineering Mandate for optimization of SOFC m-CHP performances depending on thermal recovery conditions”. Evidenziava che con tali documenti la società opponente aveva dichiarato che le attività oggetto delle due commesse potevano considerarsi concluse, rispettivamente alla data del 15/01/2018 e del 20/01/2018 e che le stesse erano state eseguite in tempo utile e validate conformemente a quanto pianificato ed ai requisiti espressi. In ragione di ciò, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutorietà, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande riconvenzionali.
pag. 7/18 Con sentenza n. 404/2023 del 10 maggio 2023, il Tribunale di Trento respingeva l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte da e confermava il decreto ingiuntivo n 1198 del 13 Parte_2
novembre 2019 ; condannava l'opponente alla rifusione delle spese del grado.
Ravvisava che parte opposta aveva assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva ai sensi dell'art 2697 c.c avendo dimesso i titoli negoziali costituiti dal contratto di “Engineering Mandate for study and analysis about SOFC m-CHP integration with electrical storage systems” stipulato a Mezzolombardo il 15 Giugno 2017 dalla Società e da Parte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. nonché il CP_1
contratto di “Engineering Mandate for optimization of SOFC m-CHP perfomances depending on thermal recovery conditions” stipulato dalle stesse parti in data 3 Luglio 2017; come pure le fatture n. 37 dell'importo di euro 427.000,00 e n. 38 dell'importo di euro 549.000,00.
Al contrario, rilevava che l'opponente non aveva fornito prova dei fatti impeditivi ovvero estintivi dei crediti azionati, dal momento che le eccezioni e deduzioni difensive erano rimaste prive di riscontro.
Affermava che la infondatezza dei rilievi di inefficacia dei contratti, allegata in forza di una carenza di poteri di , derivava dal Pt_3
disposto dell'art. 2384 c.c., norma inderogabile a garanzia dei terzi che contrattano con gli amministratori muniti di rappresentanza;
ricordava inoltre che l'inopponibilità era superabile solo nel caso in cui si provi che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società; ma la parte opponente, gravata dal relativo onere, non aveva fornito tale prova.
pag. 8/18 Dichiarava poi infondata la contestazione di inadempimento sollevato da che aveva chiesto anche la risoluzione dei contratti ai Parte_2
sensi dell'art 1453 c.c..
Prendeva atto che nel verbale di conclusione dei lavori del 23 Gennaio
2018 a firma dei legali rappresentanti di e di Parte_2 CP_1
si dava atto che le attività oggetto della commessa di ricerca avviate il
[...]
15 Giugno 2017 erano state concluse ed erano state eseguite in tempo utile e validate in modo conforme a quanto pattuito ed ai requisiti espressi, con consegna di tutta la documentazione in favore della sia in Parte_2
formato cartaceo che su CD-ROM; e che analoga attestazione era contenuta nel verbale di pari data, a firma delle stesse parti, in cui si attestava che le attività previste nel contratto del 3 Luglio 2017 erano state completate in tempo utile e conformemente a quanto pianificato, con consegna dei relativi materiali nei modi e nei termini previsti.
Aggiungeva che la corretta e tempestiva esecuzione delle opere pattuite nei contratti stipulati con la parte opposta aveva trovato conferma nella deposizione di escusso all'udienza del 28 Gennaio 2022. Parte_3
Il Tribunale riteneva che con tali risultanze istruttorie l'opposta aveva dimostrato l'esatta esecuzione delle prestazioni pattuite.
Pertanto respingeva la domanda di risoluzione del contratto, al pari di quella di riduzione del prezzo, non essendo emersi elementi a conferma di una alterazione del sinallagma contrattuale .
Infine, riteneva prive di pregio le contestazioni mosse ai documenti di causa sulla base della perizia dimessa dalla opponente, che era stata eseguita su una copia degli stessi ed inoltre non attestava la mancanza di autenticità delle sottoscrizioni apposte sui verbali di conclusione dei lavori,
pag. 9/18 ma si limitava ad affermare che almeno una delle due sottoscrizioni fosse la copia di un modello;
reputava che tali risultanze non elidevano il valore probatorio della documentazione dimessa dalla opposta che pertanto conservava “la propria validità e rilevanza ai fini del decidere.”
Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2023 proponeva appello
(già chiedendo, in riforma della impugnata Parte_1 Parte_2
sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione dell'importo di euro 429.216,41 versati in data 28 maggio 2021 in esecuzione del titolo giudiziale, nonché l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità CP_1
dell'appello, di cui domandava in ogni caso il rigetto
Con provvedimento in data 2 dicembre 2024 , la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura che il Tribunale ha respinto l'opposizione in ragione di una non corretta applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova, avendo ritenuto che fosse CP_1
gravata unicamente dell'onere di provare il titolo contrattuale e non pure il corretto adempimento delle obbligazioni, di cui era stato chiesto il pagamento. Obietta che se controparte avesse eseguito le prestazioni contrattualmente assunte avrebbe inviato la relazione ed il prototipo ovvero l'evidenza del prototipo.
Analoghe censure sono articolate con il terzo motivo, con cui CP_1
impugna il mancato accoglimento della domanda di risoluzione avendo il
Tribunale accertato che l'esatta esecuzione delle prestazioni era stata provata per mezzo dei verbali datati 23 gennaio 2018, che avevano pag. 10/18 attestato la conclusione delle attività, considerando invece priva di pregio la contestazione mossa ai predetti documenti in ragione del fatto che la relazione di parte non attestava la mancanza di autenticità delle sottoscrizioni ma si era limitata ad affermare che una di essere era la copia di un modello, per cui ha ritenuto che i due verbali avessero rilevanza probatoria .
L'appellante sottolinea che alla udienza di prima comparizione dell'11 dicembre 2020, il procuratore di aveva espressamente Parte_2
disconosciuto, ex art. 2712 c.c., la conformità all'originale delle copie dei verbali anzidetti, ex adverso prodotti come documenti n. 4 e 6; ed aveva parimenti disconosciuto l'autografia delle sottoscrizioni del dott. Pt_3
che figurano in calce ai verbali in parola, dimettendo, a sostegno delle proprie contestazioni, la perizia grafologica del dott. , Persona_1
secondo cui era verosimile ritenere che le firme disconosciute non fossero autografe, bensì una mera scansione di una firma posta altrove da Pt_3
[...]
Evidenziato che la controparte non aveva prodotto gli originali dei verbali in questione né aveva chiesto la verificazione delle presunte firme di in calce agli stessi, conclude che tali documenti, Parte_3
contenenti i verbali di fine lavori, non potevano quindi essere utilizzati a fini probatori.
Al contempo, censura che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto la testimonianza resa da attendibile ed idonea Parte_3
a confermare il corretto adempimento agli obblighi contrattuali. Sostiene che la valutazione delle dichiarazioni avrebbe dovuto essere più rigorosa sia in considerazione della circostanza che il teste aveva firmato in pag. 11/18 carenza di poteri ed aveva inoltre interesse a difendere la bontà del proprio operato;
sia anche del fatto che non aveva citato altri CP_1
testi , ad esempio i tecnici che avrebbero eseguito l'attività di ricerca e sviluppo, e non aveva prodotto alcun elemento documentale a riscontro della esecuzione delle medesime. Aggiunge che una chiave di lettura delle dichiarazioni rese da poteva essere fornita dall'email Parte_3
inviata da quest'ultimo a il 9 febbraio 2021 , prodotta da CP_1
controparte con la memoria ex art 183 n 2 c.p.c., con cui egli aveva confermato semplicemente che a distanza di tre anni non aveva memoria di contestazioni, per cui i lavori a sua conoscenza erano stati conclusi secondo le aspettative.
Aggiunge che l'inattendibilità del trovava ulteriore conferma nei Pt_3
contenuti del verbale di contestazione della Guardia di Finanza datato 9 maggio 203, che chiede di potere produrre in quanto documento sopravvenuto, dai quali emerge che i contratti di “Engineering Mandate” azionati in via monitoria hanno ad oggetto prestazioni del tutto inesistenti, fatturate al solo fine di creare un credito di imposta del 50% dei costi ivi previsti , come era stato confermato anche dalla dipendente Pt_4
[...]
In ragione dell'inadempimento di controparte, in riforma della sentenza appellata, chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, ferma la volontà di di non ratificare l'operato di Pt_1 Parte_3
in via di subordine rispetto alla declaratoria di inefficacia dei contratti da questi conclusi in mancanza dei relativi poteri di firma, domanda la risoluzione dei contratti de quibus ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per pag. 12/18 fatto e colpa di , con conseguente condanna di quest'ultima alla CP_1
restituzione degli acconti percepiti per complessivi euro 622.200,00.
Dal momento che entrambi i motivi censurano il mancato accertamento dell'inadempimento imputato a , ne appare opportuna la CP_1
disamina congiunta .
Va ricordato che con la comparsa di costituzione di primo grado l'opposta aveva confutato la contestazione di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, del cui compenso aveva chiesto il pagamento in via monitoria, dimettendo il verbale di conclusione dei lavori, relativo all'incarico conferito il 15 giugno 2017, in cui si dava atto che le attività della commessa di ricerca potevano considerarsi concluse alla data del 15 gennaio 2018 , eseguite in tempo utile e “validate conformemente a quanto pianificato ed ai requisiti richiesti”(doc.4) ; ed il verbale di conclusioni dei lavori relativi all'incarico conferito il 3 luglio 2017 , ed avviati il primo agosto 2018, in cui si dichiarava che le attività potevano considerarsi concluse alla data del 20 gennaio 2018 , eseguite in tempo utile e “validate conformemente a quanto pianificato es ai requisiti richiesti”(doc.6). Entrambi i verbali, datati 23 gennaio 2018, risultavano firmati da CE di . Parte_3 Parte_2
Emerge dagli atti che alla udienza di prima comparizione dell'11 dicembre 2020, il procuratore di aveva espressamente Parte_2
disconosciuto, ex art. 2712 c.c., la conformità all'originale delle copie dei verbali ex adverso prodotti come documenti n. 4 e 6; ed aveva parimenti disconosciuto l'autografia delle sottoscrizioni del dott. che Pt_3
figurano in calce ai verbali in parola, dimettendo, a sostegno delle proprie contestazioni, una perizia grafologica in cui si deduceva che fosse pag. 13/18 verosimile che le firme disconosciute non fossero autografe, bensì una mera scansione di una firma posta altrove da Parte_3
Incontestata la ritualità di tali disconoscimenti, effettuati alla prima udienza immediatamente successiva alla costituzione di ed alla CP_1
produzione dei documenti nonché adeguatamente circostanziati, in quanto il procuratore si era richiamato alle valutazioni contenute nella relazione di parte, l'utilizzabilità dei verbali come prova dell'avvenuta consegna degli elaborati che erano stati commissionati a con i CP_1
due contratti risulta subordinata all'esito positivo della verificazione della sottoscrizione apparentemente riferibile ad Parte_3
Se, come sottolineato dalla difesa della appellata, la istanza di verificazione era stata formulata da con la memoria ex art 183 n. CP_1
2 c.p.c. mediante la richiesta di prova testimoniale , deve tuttavia evidenziarsi che nessuno dei capitoli ammessi era diretto a confermare che Parte_3
avesse apposto la firma sui due verbali dimessi.
Pertanto, in mancanza di altre istanze istruttorie, la sottoscrizione non può ritenersi di pugno del Pt_3
Al contempo, non può ritenersi che l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle due commesse di ricerca sia stata provata all'esito della prova testimoniale, resa da avendo alla udienza del 31 Parte_3
maggio 2022 il procuratore dell'opposta rinunciato all'altro testimone , senza che la controparte si opponesse.
Il teste, riconosciuti i due contratti dimessi in atti, si è limitato a dichiarare che la controparte aveva svolto i mandati e che non vi erano state contestazioni ( sul capitolo3 : preciso che ha svolto entrambi i CP_1
pag. 14/18 mandati conferiti di cui al capitolo di prova ed al documento stesso.
Entrambi i mandati prevedevano, inoltre dei sotto progetti. Preciso che seguivo l'area dei contratti e dello sviluppo tecnico a livello commerciale.
Sui capitoli 4) 5), 6) e 7): Mi ricordo che aveva adempiuto ad CP_1
entrambi i mandati conferiti ed i risultati dei lavori ci erano stati consegnati e non aveva sollevato contestazioni. Ricordo che si Parte_2
erano conclusi nel 2018 ma non ricordo la data precisa. Preciso che
aveva consegnato tutta la documentazione necessaria ma non sono CP_1
in grado di riferire se avesse conservato per sé copia della stessa”. CP_1
Tale deposizione appare in linea con quanto confermato nella mail inviata il 9 mail 2021 a che lo aveva interpellato in merito alle CP_1
due commesse.
Inoltre, l'assoluta genericità di tali dichiarazioni non può essere in alcun modo sopperita da altri riscontri, non avendo la difesa della ingiungente dimesso alcuna documentazione attestante il lavoro di ricerca che sarebbe stato svolto , peraltro mai specificato negli scritti difensivi.
Al contempo coglie nel segno la difesa della appellante nel rilevare che la attendibilità del teste debba essere valutata in modo rigoroso: Pt_3
dalla allegazione di entrambe le difese emerge che egli era stato il referente per di tale rapporto contrattuale, ed aveva Parte_2
inoltre autorizzato il pagamento di un acconto di euro 622.200,00; pertanto del tutto ragionevolmente poteva essere interessato a confermare la regolarità del proprio operato, per non incorrere in responsabilità nei confronti della società per cui aveva agito.
Non può inoltre sottacersi che dal verbale della Guardia di Finanza dimesso nel presente grado dalla appellante, di cui va dichiarata la pag. 15/18 ammissibilità trattandosi di documento datato il 9 maggio 2023 e quindi di formazione successiva alla precisazione delle conclusioni, si desumono elementi che hanno indotto gli inquirenti , anche in ragione della mancanza di riscontri alla esecuzione della attività oggetto dei contratti, ad ipotizzare la commissione di violazioni finanziarie mediante l'esecuzione di operazioni inesistenti anche per i rapporti intercorsi fra le parti in causa , nell'ambito di una più ampia attività illecita che avrebbe interessato più soggetti.
Impregiudicato ogni approfondimento che sarà effettuato nelle sedi competenti, tale situazione porta a dubitare ulteriormente dell'attendibilità del Pt_3
Conclusivamente, sulla base della generica deposizione del teste Pt_3
ed in assenza di altri elementi, non può ritenersi dimostrata l'esecuzione neppure parziale delle prestazioni di cui era stata incaricata con i CP_1
contratti rispettivamente del 15.6.2017 e 3.7.2017, della cui prova l'appellata era onerata a fronte della eccezioni sollevata da controparte (ex plurimis Cass. 3587/2021).
A fronte dell'inadempimento della appellata, che presenta i requisiti di cui all'art 1455 c.c., in applicazione del principio della questione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.( ex plurimis Cass.363/2019) va dichiarata ai sensi dell'art 1453 c.c. la risoluzione del contratto di
“Engineering Mandate” datato 15.06.2017 e del contratto di “Engineering
Mandate” datato 03.07.2017/05.06.2017 .
Conseguentemente , essendo venuto meno il titolo giustificativo, va revocato il decreto ingiuntivo n 1198/2019 e pertanto va CP_1
condannata alla restituzione la somma di euro 429.216,41, con interessi ex pag. 16/18 art 1284 co IV c.c. dal 28.05.2021 al saldo;
parimenti va CP_1
condannata alla restituzione della somma di euro 622.200,00, bonificata in data 25.9.2018 il cui versamento non è stato mai contestato dalla appellata nel corso del presente giudizio, oltre agli interessi di cui all'art 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo .
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Pertanto ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata a rifondere a CP_1
le spese di lite ai sensi del DM 147/2022, che Parte_1
per il primo grado si liquidano in euro 3544,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2338,00 per la fase introduttiva;
euro 10.411,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 6.164,000 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 22.457,00, oltre euro 1713,00 per esborsi, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge;
e per il presente si liquidano in euro 4389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2552,00 per la fase introduttiva;
euro 3880,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 7298,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 18.119,00,00, oltre euro 2529,00 per esborsi, i quali vanno maggiorati del 15% a titolo di spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge.
Parte appellata va infine condannata alla restituzione delle somme ricevute a titolo di rifusione delle spese di primo grado pari a euro pag. 17/18 10.316,70 con interessi dal pagamento al saldo , come da distinta di bonifico in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n 404/2023 Parte_1
dichiara ai sensi dell'art 1453 c.c. la risoluzione del contratto di
“Engineering Mandate” datato 15.06.2017 e del contratto di “Engineering
Mandate” datato 05.06.2017/03.07.2017; per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n 1198/2019 del Tribunale di
Trento; condanna a restituire a la somma di euro CP_1 Parte_2
429.216,41, con interessi ex art 1284 co IV c.c. dal 28.05.2021 al saldo, nonché di euro 622.200,00, oltre agli interessi di cui all'art 1284 comma
IV c.c. dalla domanda al saldo.
Condanna a rifondere a le spese di lite che per il CP_1 Parte_1
primo grado si liquidano in euro 22.457,00, oltre euro 1713,00 per esborsi, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge;
per il presente in euro 18.119,00, oltre euro 2529,00 per esborsi, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge.
Condanna a restituire a le spese di primo grado per CP_1 Parte_1
euro 10.316,70, con interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 07/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 228/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2023 da ià (C.F. ), ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in appello dagli avvocati EMILIANO BANDARIN TROI e MARIA
GIOVANNA CORTESE con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Padova, via N. Tommaseo n. 69/D appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso sottoscritto CP_1 P.IVA_2
dall'avvocato MARCO GENIO con domicilio eletto presso il suo studio in Montemarciano (AN) Frazione Marina Via Rossini n. 7 , come da procura in calce comparsa di appello appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ill.mo Corte D'Appello di Trento, disattese le domande ed eccezioni avversarie perché infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti,
Nel merito, in via principale:
1. in riforma della sentenza impugnata, revocare/dichiarare nullo e inefficace/annullare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti e, per l'effetto, condannare a restituire a la somma di CP_1 Parte_1
€ 429.216,41, versata dall'attrice in data 28.05.2021 (cfr. doc. 12 del fascicolo di primo grado) in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., oltre interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti di del contratto di “Engineering Mandate” Parte_1
datato 15.06.2017 e del contratto di “Engineering Mandate” datato
03.07.2017/05.06.2017, entrambi conclusi con da CP_1 Pt_3
oltre i limiti del proprio mandato e, per l'effetto, dichiarare privo
[...]
di titolo il pagamento dell'importo di € 622.200,00 effettuato dall'attrice in favore di in esecuzione dei predetti contratti, con conseguente CP_1
condanna di quest'ultima a restituire a il medesimo importo Parte_1
di € 622.200,00, oltre agli interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
pag. 2/18 Nel merito, in via subordinata: in riforma della sentenza impugnata, revocare/dichiarare nullo e inefficace/annullare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti e, per l'effetto, condannare a restituire a la somma di CP_1 Parte_1
€ 429.216,41, versata dall'attrice in data 28.05.2021 (cfr. doc. 12 del fascicolo di primo grado) in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., oltre interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
in riforma della sentenza impugnata, dichiarare risolti per grave inadempimento di il contratto di “Engineering Mandate” datato CP_1
15.06.2017 ed il contratto di “Engineering Mandate” datato
03.07.2017/05.06.2017 e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attrice i corrispettivi percepiti in forza dei predetti contratti pari all'importo complessivo di € 622.200,00, oltre agli interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
Nel merito, in via di ulteriore subordine: in riforma della sentenza impugnata, revocare/dichiarare nullo e inefficace/annullare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti e, per l'effetto, condannare a restituire all'attrice appellante la CP_1
somma di € 429.216,41, da quest'ultima versata in data 28.05.2021 (cfr. doc. 12 del fascicolo di primo grado) in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., oltre interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda pag. 3/18 giudiziale al saldo effettivo;
in riforma della sentenza impugnata, rideterminare i corrispettivi eventualmente dovuti da (già Parte_1
a in ragione delle prestazioni di cui dovesse Parte_2 CP_1
essere provata l'esecuzione in forza del contratto di “Engineering Mandate” datato 15.06.2017 e del contratto di “Engineering Mandate” datato
03.07.2017/05.06.2017, con condanna di a restituire a CP_1 Parte_1
gli eventuale maggiori importi percepiti che risultassero non dovuti,
[...]
maggiorati degli interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna di a restituire a l'importo CP_1 Parte_1
di € 10.316,70 (cfr. all. F) percepito a titolo di spese legali liquidate nella sentenza appellata.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis,
Nel merito: dichiarare inammissibile e comunque respingere e rigettare integralmente l'appello proposto da già Parte_1 Parte_2
(codice fiscale e partita iva ) in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore avverso la sentenza n. 404/2023 del Tribunale di Trento emessa il 09/05/2023 e pubblicata il 10/05/2023, perché inammissibile e totalmente infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, e respingere e rigettare totalmente, tutte le domande e le richieste dell'appellante, di cui al presente giudizio, nessuna esclusa, confermando la sentenza di primo grado n. 404/2023 del Tribunale di
Trento, con ogni conseguente statuizione.
pag. 4/18 In ogni caso con vittoria di spese, anticipazioni, compenso professionale,
15 % rimborso forfetario spese generali, Cap ed Iva come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 dicembre 2019, Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1198/2019 con cui le era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di euro CP_1
353.800,00, oltre interessi ex d.lgs n. 231 del 2002 e spese delle fase monitoria in relazione alle fatture n 37 del 2018 e n. 38 del 2018 emesse in riferimento a due contratti aventi ad oggetto “Engineering Mandate” rispettivamente del 15 Giugno 2017 e del 3 Luglio 2017. Eccepiva che entrambi i contratti non erano vincolanti per l'opponente in quanto erano stati sottoscritti a nome di da uno degli amministratori Parte_2
delegati, , il quale tuttavia all'epoca aveva facoltà di Parte_3
firma singola solo fino ad euro 25.000,00 per ogni operazione o per una serie di operazioni collegate mentre di firma congiunta (con un altro amministratore della società o con un procuratore munito dei necessari poteri) per somme superiori e comunque fino ad un massimo di euro
150.000,00 per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate tra loro, purché nei limiti del compimento di atti intesi al perseguimento dell'oggetto sociale, tra cui la gestione di progetti di ricerca e la stipula di contratti di consulenza e prestazione di opera intellettuale.
Evidenziava che, di contro, gli importi dei contratti di ricerca e sviluppo per cui erano state emesse le fatture azionate erano ampiamente superiori ai limiti dei poteri di rappresentanza conferiti al dal momento che Pt_3
prevedevano rispettivamente un corrispettivo di euro 427.000,00 ed euro
549.000,00. Al contempo negava che potesse attribuirsi valore di ratifica al pag. 5/18 pagamento di euro 622.200,00 , eseguito a titolo di acconto, in quanto era stato autorizzato da , quale Presidente del C.d.A., Parte_3
parimenti in carenza di poteri, dal momento che all'epoca poteva disporre pagamenti sino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate tra loro, mentre per il pagamento di importi superiori e comunque fino ad un massimo di euro 150.000,00 era richiesta la firma congiunta con quella di un altro amministratore della società o di un procuratore munito dei necessari poteri.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna della convenuta alla restituzione in proprio favore dell'importo di euro 622.200,00, indebitamente versato dall'attrice in esecuzione di contratti rimasti inefficaci. Al contempo eccepiva che controparte non aveva adempiuto alle obbligazioni assunte con i contratti, non avendo mai consegnato né le relazioni né i prototipi che avrebbe dovuto predisporre.
Pertanto, a fronte del protratto grave inadempimento avversario, nella denegata ipotesi in cui i contratti azionati fossero in qualunque modo ritenuti come vincolanti per l'attrice, ne chiedeva la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., per fatto e colpa di Clouds srl.
In subordine chiedeva la riduzione del corrispettivo dovuto alla controparte, in ragione dell'effettivo valore delle prestazioni che la convenuta dovesse risultare aver reso nell'interesse di . Parte_2
Si costituiva contestando la fondatezza della eccezione di CP_1
inefficacia dei contratti di Engineering Mandate per essere stati stipulati dal rappresentante eccedendo dai poteri conferiti, in quanto ai sensi dell'art
2384 c.c, non era sufficiente neppure la prova della mala fede del terzo pag. 6/18 per contestare validamente l'efficacia dell'atto posto in essere dal rappresentante, occorrendo la dimostrazione di un accordo fraudolento, volto a danneggiare la società, che nello specifico non sussisteva. Con analoghe argomentazioni contestava la fondatezza delle eccezioni sollevate con riguardo al pagamento della somma di euro 622.000,00 eseguito dal
Chiedeva quindi il rigetto della declaratoria di inefficacia del Pt_3
contratto di “Engineering Mandate” datato 15.06.2017 e di quello di
“Engineering Mandate” datato 03.07.2017 nonché della domanda dell'opponente di dichiarare privo di titolo il pagamento di euro
622.200,00.
Con riguardo alla eccezione di inadempimento ad essa imputato, produceva a dimostrazione della esecuzione di entrambe le commesse i due verbali di conclusione lavori sottoscritti dal legale rappresentante di in data 23/01/2018 relativi sia alla Parte_2 Parte_3
commessa “Engineering Mandate for study and analysis about SOFC m-
CHP integration with electrical storage systems” sia alla commessa
“Engineering Mandate for optimization of SOFC m-CHP performances depending on thermal recovery conditions”. Evidenziava che con tali documenti la società opponente aveva dichiarato che le attività oggetto delle due commesse potevano considerarsi concluse, rispettivamente alla data del 15/01/2018 e del 20/01/2018 e che le stesse erano state eseguite in tempo utile e validate conformemente a quanto pianificato ed ai requisiti espressi. In ragione di ciò, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutorietà, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande riconvenzionali.
pag. 7/18 Con sentenza n. 404/2023 del 10 maggio 2023, il Tribunale di Trento respingeva l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte da e confermava il decreto ingiuntivo n 1198 del 13 Parte_2
novembre 2019 ; condannava l'opponente alla rifusione delle spese del grado.
Ravvisava che parte opposta aveva assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva ai sensi dell'art 2697 c.c avendo dimesso i titoli negoziali costituiti dal contratto di “Engineering Mandate for study and analysis about SOFC m-CHP integration with electrical storage systems” stipulato a Mezzolombardo il 15 Giugno 2017 dalla Società e da Parte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. nonché il CP_1
contratto di “Engineering Mandate for optimization of SOFC m-CHP perfomances depending on thermal recovery conditions” stipulato dalle stesse parti in data 3 Luglio 2017; come pure le fatture n. 37 dell'importo di euro 427.000,00 e n. 38 dell'importo di euro 549.000,00.
Al contrario, rilevava che l'opponente non aveva fornito prova dei fatti impeditivi ovvero estintivi dei crediti azionati, dal momento che le eccezioni e deduzioni difensive erano rimaste prive di riscontro.
Affermava che la infondatezza dei rilievi di inefficacia dei contratti, allegata in forza di una carenza di poteri di , derivava dal Pt_3
disposto dell'art. 2384 c.c., norma inderogabile a garanzia dei terzi che contrattano con gli amministratori muniti di rappresentanza;
ricordava inoltre che l'inopponibilità era superabile solo nel caso in cui si provi che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società; ma la parte opponente, gravata dal relativo onere, non aveva fornito tale prova.
pag. 8/18 Dichiarava poi infondata la contestazione di inadempimento sollevato da che aveva chiesto anche la risoluzione dei contratti ai Parte_2
sensi dell'art 1453 c.c..
Prendeva atto che nel verbale di conclusione dei lavori del 23 Gennaio
2018 a firma dei legali rappresentanti di e di Parte_2 CP_1
si dava atto che le attività oggetto della commessa di ricerca avviate il
[...]
15 Giugno 2017 erano state concluse ed erano state eseguite in tempo utile e validate in modo conforme a quanto pattuito ed ai requisiti espressi, con consegna di tutta la documentazione in favore della sia in Parte_2
formato cartaceo che su CD-ROM; e che analoga attestazione era contenuta nel verbale di pari data, a firma delle stesse parti, in cui si attestava che le attività previste nel contratto del 3 Luglio 2017 erano state completate in tempo utile e conformemente a quanto pianificato, con consegna dei relativi materiali nei modi e nei termini previsti.
Aggiungeva che la corretta e tempestiva esecuzione delle opere pattuite nei contratti stipulati con la parte opposta aveva trovato conferma nella deposizione di escusso all'udienza del 28 Gennaio 2022. Parte_3
Il Tribunale riteneva che con tali risultanze istruttorie l'opposta aveva dimostrato l'esatta esecuzione delle prestazioni pattuite.
Pertanto respingeva la domanda di risoluzione del contratto, al pari di quella di riduzione del prezzo, non essendo emersi elementi a conferma di una alterazione del sinallagma contrattuale .
Infine, riteneva prive di pregio le contestazioni mosse ai documenti di causa sulla base della perizia dimessa dalla opponente, che era stata eseguita su una copia degli stessi ed inoltre non attestava la mancanza di autenticità delle sottoscrizioni apposte sui verbali di conclusione dei lavori,
pag. 9/18 ma si limitava ad affermare che almeno una delle due sottoscrizioni fosse la copia di un modello;
reputava che tali risultanze non elidevano il valore probatorio della documentazione dimessa dalla opposta che pertanto conservava “la propria validità e rilevanza ai fini del decidere.”
Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2023 proponeva appello
(già chiedendo, in riforma della impugnata Parte_1 Parte_2
sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione dell'importo di euro 429.216,41 versati in data 28 maggio 2021 in esecuzione del titolo giudiziale, nonché l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità CP_1
dell'appello, di cui domandava in ogni caso il rigetto
Con provvedimento in data 2 dicembre 2024 , la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura che il Tribunale ha respinto l'opposizione in ragione di una non corretta applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova, avendo ritenuto che fosse CP_1
gravata unicamente dell'onere di provare il titolo contrattuale e non pure il corretto adempimento delle obbligazioni, di cui era stato chiesto il pagamento. Obietta che se controparte avesse eseguito le prestazioni contrattualmente assunte avrebbe inviato la relazione ed il prototipo ovvero l'evidenza del prototipo.
Analoghe censure sono articolate con il terzo motivo, con cui CP_1
impugna il mancato accoglimento della domanda di risoluzione avendo il
Tribunale accertato che l'esatta esecuzione delle prestazioni era stata provata per mezzo dei verbali datati 23 gennaio 2018, che avevano pag. 10/18 attestato la conclusione delle attività, considerando invece priva di pregio la contestazione mossa ai predetti documenti in ragione del fatto che la relazione di parte non attestava la mancanza di autenticità delle sottoscrizioni ma si era limitata ad affermare che una di essere era la copia di un modello, per cui ha ritenuto che i due verbali avessero rilevanza probatoria .
L'appellante sottolinea che alla udienza di prima comparizione dell'11 dicembre 2020, il procuratore di aveva espressamente Parte_2
disconosciuto, ex art. 2712 c.c., la conformità all'originale delle copie dei verbali anzidetti, ex adverso prodotti come documenti n. 4 e 6; ed aveva parimenti disconosciuto l'autografia delle sottoscrizioni del dott. Pt_3
che figurano in calce ai verbali in parola, dimettendo, a sostegno delle proprie contestazioni, la perizia grafologica del dott. , Persona_1
secondo cui era verosimile ritenere che le firme disconosciute non fossero autografe, bensì una mera scansione di una firma posta altrove da Pt_3
[...]
Evidenziato che la controparte non aveva prodotto gli originali dei verbali in questione né aveva chiesto la verificazione delle presunte firme di in calce agli stessi, conclude che tali documenti, Parte_3
contenenti i verbali di fine lavori, non potevano quindi essere utilizzati a fini probatori.
Al contempo, censura che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto la testimonianza resa da attendibile ed idonea Parte_3
a confermare il corretto adempimento agli obblighi contrattuali. Sostiene che la valutazione delle dichiarazioni avrebbe dovuto essere più rigorosa sia in considerazione della circostanza che il teste aveva firmato in pag. 11/18 carenza di poteri ed aveva inoltre interesse a difendere la bontà del proprio operato;
sia anche del fatto che non aveva citato altri CP_1
testi , ad esempio i tecnici che avrebbero eseguito l'attività di ricerca e sviluppo, e non aveva prodotto alcun elemento documentale a riscontro della esecuzione delle medesime. Aggiunge che una chiave di lettura delle dichiarazioni rese da poteva essere fornita dall'email Parte_3
inviata da quest'ultimo a il 9 febbraio 2021 , prodotta da CP_1
controparte con la memoria ex art 183 n 2 c.p.c., con cui egli aveva confermato semplicemente che a distanza di tre anni non aveva memoria di contestazioni, per cui i lavori a sua conoscenza erano stati conclusi secondo le aspettative.
Aggiunge che l'inattendibilità del trovava ulteriore conferma nei Pt_3
contenuti del verbale di contestazione della Guardia di Finanza datato 9 maggio 203, che chiede di potere produrre in quanto documento sopravvenuto, dai quali emerge che i contratti di “Engineering Mandate” azionati in via monitoria hanno ad oggetto prestazioni del tutto inesistenti, fatturate al solo fine di creare un credito di imposta del 50% dei costi ivi previsti , come era stato confermato anche dalla dipendente Pt_4
[...]
In ragione dell'inadempimento di controparte, in riforma della sentenza appellata, chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, ferma la volontà di di non ratificare l'operato di Pt_1 Parte_3
in via di subordine rispetto alla declaratoria di inefficacia dei contratti da questi conclusi in mancanza dei relativi poteri di firma, domanda la risoluzione dei contratti de quibus ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per pag. 12/18 fatto e colpa di , con conseguente condanna di quest'ultima alla CP_1
restituzione degli acconti percepiti per complessivi euro 622.200,00.
Dal momento che entrambi i motivi censurano il mancato accertamento dell'inadempimento imputato a , ne appare opportuna la CP_1
disamina congiunta .
Va ricordato che con la comparsa di costituzione di primo grado l'opposta aveva confutato la contestazione di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, del cui compenso aveva chiesto il pagamento in via monitoria, dimettendo il verbale di conclusione dei lavori, relativo all'incarico conferito il 15 giugno 2017, in cui si dava atto che le attività della commessa di ricerca potevano considerarsi concluse alla data del 15 gennaio 2018 , eseguite in tempo utile e “validate conformemente a quanto pianificato ed ai requisiti richiesti”(doc.4) ; ed il verbale di conclusioni dei lavori relativi all'incarico conferito il 3 luglio 2017 , ed avviati il primo agosto 2018, in cui si dichiarava che le attività potevano considerarsi concluse alla data del 20 gennaio 2018 , eseguite in tempo utile e “validate conformemente a quanto pianificato es ai requisiti richiesti”(doc.6). Entrambi i verbali, datati 23 gennaio 2018, risultavano firmati da CE di . Parte_3 Parte_2
Emerge dagli atti che alla udienza di prima comparizione dell'11 dicembre 2020, il procuratore di aveva espressamente Parte_2
disconosciuto, ex art. 2712 c.c., la conformità all'originale delle copie dei verbali ex adverso prodotti come documenti n. 4 e 6; ed aveva parimenti disconosciuto l'autografia delle sottoscrizioni del dott. che Pt_3
figurano in calce ai verbali in parola, dimettendo, a sostegno delle proprie contestazioni, una perizia grafologica in cui si deduceva che fosse pag. 13/18 verosimile che le firme disconosciute non fossero autografe, bensì una mera scansione di una firma posta altrove da Parte_3
Incontestata la ritualità di tali disconoscimenti, effettuati alla prima udienza immediatamente successiva alla costituzione di ed alla CP_1
produzione dei documenti nonché adeguatamente circostanziati, in quanto il procuratore si era richiamato alle valutazioni contenute nella relazione di parte, l'utilizzabilità dei verbali come prova dell'avvenuta consegna degli elaborati che erano stati commissionati a con i CP_1
due contratti risulta subordinata all'esito positivo della verificazione della sottoscrizione apparentemente riferibile ad Parte_3
Se, come sottolineato dalla difesa della appellata, la istanza di verificazione era stata formulata da con la memoria ex art 183 n. CP_1
2 c.p.c. mediante la richiesta di prova testimoniale , deve tuttavia evidenziarsi che nessuno dei capitoli ammessi era diretto a confermare che Parte_3
avesse apposto la firma sui due verbali dimessi.
Pertanto, in mancanza di altre istanze istruttorie, la sottoscrizione non può ritenersi di pugno del Pt_3
Al contempo, non può ritenersi che l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle due commesse di ricerca sia stata provata all'esito della prova testimoniale, resa da avendo alla udienza del 31 Parte_3
maggio 2022 il procuratore dell'opposta rinunciato all'altro testimone , senza che la controparte si opponesse.
Il teste, riconosciuti i due contratti dimessi in atti, si è limitato a dichiarare che la controparte aveva svolto i mandati e che non vi erano state contestazioni ( sul capitolo3 : preciso che ha svolto entrambi i CP_1
pag. 14/18 mandati conferiti di cui al capitolo di prova ed al documento stesso.
Entrambi i mandati prevedevano, inoltre dei sotto progetti. Preciso che seguivo l'area dei contratti e dello sviluppo tecnico a livello commerciale.
Sui capitoli 4) 5), 6) e 7): Mi ricordo che aveva adempiuto ad CP_1
entrambi i mandati conferiti ed i risultati dei lavori ci erano stati consegnati e non aveva sollevato contestazioni. Ricordo che si Parte_2
erano conclusi nel 2018 ma non ricordo la data precisa. Preciso che
aveva consegnato tutta la documentazione necessaria ma non sono CP_1
in grado di riferire se avesse conservato per sé copia della stessa”. CP_1
Tale deposizione appare in linea con quanto confermato nella mail inviata il 9 mail 2021 a che lo aveva interpellato in merito alle CP_1
due commesse.
Inoltre, l'assoluta genericità di tali dichiarazioni non può essere in alcun modo sopperita da altri riscontri, non avendo la difesa della ingiungente dimesso alcuna documentazione attestante il lavoro di ricerca che sarebbe stato svolto , peraltro mai specificato negli scritti difensivi.
Al contempo coglie nel segno la difesa della appellante nel rilevare che la attendibilità del teste debba essere valutata in modo rigoroso: Pt_3
dalla allegazione di entrambe le difese emerge che egli era stato il referente per di tale rapporto contrattuale, ed aveva Parte_2
inoltre autorizzato il pagamento di un acconto di euro 622.200,00; pertanto del tutto ragionevolmente poteva essere interessato a confermare la regolarità del proprio operato, per non incorrere in responsabilità nei confronti della società per cui aveva agito.
Non può inoltre sottacersi che dal verbale della Guardia di Finanza dimesso nel presente grado dalla appellante, di cui va dichiarata la pag. 15/18 ammissibilità trattandosi di documento datato il 9 maggio 2023 e quindi di formazione successiva alla precisazione delle conclusioni, si desumono elementi che hanno indotto gli inquirenti , anche in ragione della mancanza di riscontri alla esecuzione della attività oggetto dei contratti, ad ipotizzare la commissione di violazioni finanziarie mediante l'esecuzione di operazioni inesistenti anche per i rapporti intercorsi fra le parti in causa , nell'ambito di una più ampia attività illecita che avrebbe interessato più soggetti.
Impregiudicato ogni approfondimento che sarà effettuato nelle sedi competenti, tale situazione porta a dubitare ulteriormente dell'attendibilità del Pt_3
Conclusivamente, sulla base della generica deposizione del teste Pt_3
ed in assenza di altri elementi, non può ritenersi dimostrata l'esecuzione neppure parziale delle prestazioni di cui era stata incaricata con i CP_1
contratti rispettivamente del 15.6.2017 e 3.7.2017, della cui prova l'appellata era onerata a fronte della eccezioni sollevata da controparte (ex plurimis Cass. 3587/2021).
A fronte dell'inadempimento della appellata, che presenta i requisiti di cui all'art 1455 c.c., in applicazione del principio della questione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.( ex plurimis Cass.363/2019) va dichiarata ai sensi dell'art 1453 c.c. la risoluzione del contratto di
“Engineering Mandate” datato 15.06.2017 e del contratto di “Engineering
Mandate” datato 03.07.2017/05.06.2017 .
Conseguentemente , essendo venuto meno il titolo giustificativo, va revocato il decreto ingiuntivo n 1198/2019 e pertanto va CP_1
condannata alla restituzione la somma di euro 429.216,41, con interessi ex pag. 16/18 art 1284 co IV c.c. dal 28.05.2021 al saldo;
parimenti va CP_1
condannata alla restituzione della somma di euro 622.200,00, bonificata in data 25.9.2018 il cui versamento non è stato mai contestato dalla appellata nel corso del presente giudizio, oltre agli interessi di cui all'art 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo .
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Pertanto ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata a rifondere a CP_1
le spese di lite ai sensi del DM 147/2022, che Parte_1
per il primo grado si liquidano in euro 3544,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2338,00 per la fase introduttiva;
euro 10.411,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 6.164,000 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 22.457,00, oltre euro 1713,00 per esborsi, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge;
e per il presente si liquidano in euro 4389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2552,00 per la fase introduttiva;
euro 3880,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 7298,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 18.119,00,00, oltre euro 2529,00 per esborsi, i quali vanno maggiorati del 15% a titolo di spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge.
Parte appellata va infine condannata alla restituzione delle somme ricevute a titolo di rifusione delle spese di primo grado pari a euro pag. 17/18 10.316,70 con interessi dal pagamento al saldo , come da distinta di bonifico in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n 404/2023 Parte_1
dichiara ai sensi dell'art 1453 c.c. la risoluzione del contratto di
“Engineering Mandate” datato 15.06.2017 e del contratto di “Engineering
Mandate” datato 05.06.2017/03.07.2017; per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n 1198/2019 del Tribunale di
Trento; condanna a restituire a la somma di euro CP_1 Parte_2
429.216,41, con interessi ex art 1284 co IV c.c. dal 28.05.2021 al saldo, nonché di euro 622.200,00, oltre agli interessi di cui all'art 1284 comma
IV c.c. dalla domanda al saldo.
Condanna a rifondere a le spese di lite che per il CP_1 Parte_1
primo grado si liquidano in euro 22.457,00, oltre euro 1713,00 per esborsi, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge;
per il presente in euro 18.119,00, oltre euro 2529,00 per esborsi, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge.
Condanna a restituire a le spese di primo grado per CP_1 Parte_1
euro 10.316,70, con interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 07/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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