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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
CAUSA R.G. N. 4788/2016
Verbale di Udienza “cartolare” del 29 maggio 2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organiz- zativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta me- diante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pro- nuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate nelle note scritte depositate, le quali ten- gono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4788/2016 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione a decreto in- giuntivo” e vertente
TRA
(P.IVA e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) C.F._1
OPPONENTI
E
“ (cessionaria dei crediti della (P.IVA n. ) e CP_1 CP_2 P.IVA_2
per essa (P.IVA n. ), rappresentata da Controparte_3 P.IVA_3 [...]
in forza di procura speciale del 9/05/2019 a rogito del Notaio Controparte_4 [...]
di Milano (Rep.140485-Racc.35373) registrata a Milano 2 in data Persona_1
20/05/2019 al n.25333 serie 1T (P.IVA n. , rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_4
Marco Torelli, in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opposta ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
La e proposero opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 1099/2016 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Avellino l'8.9.2016, con cui fu ordinato di pagare la somma di € 706.123,81 (a solo fino alla con- Parte_2 correnza di € 200.000,00) oltre interessi, in favore della A Controparte_5 sostegno dell'opposizione dedussero: 1) usurarietà dei tassi applicati;
2) intervenuta decaden-
2 za dal diritto di azione contro il fideiussore ex art. 1957 c.c.. Conclusero per il rigetto dell'av- versa domanda.
La si costituì e chiese il rigetto dell'opposizione, sostenen- Controparte_5
done la totale infondatezza.
All'udienza del 9.4.2018 il processo fu dichiarato interrotto per il fallimento della
[...]
Parte_3
Con ricorso depositato l'11.3.2025 la quale cessionaria dei crediti della Banca CP_1
Nazionale di Lavoro, e per essa la rappresentata da Controparte_3 [...]
ha chiesto dichiararsi estinto il processo per mancata riassunzione nei Controparte_4
termini di legge. In data 22.4.2025 il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'odierna udienza sono stati notificati a , che nulla ha dedotto, mentre Parte_2
la nel registro delle imprese risulta “cessata”. Parte_1
Occorre premettere che la declaratoria di estinzione del processo interrotto, per mancata rias- sunzione nei termini (artt. 305 e 307 c.p.c.), spetta allo stesso giudice davanti al quale si sa- rebbe dovuta effettuare detta riassunzione, senza che tale competenza possa trovare deroga per eventuali ragioni d'incompetenza sulla domanda (nella specie, sotto il dedotto profilo della sua devoluzione al tribunale fallimentare, in processo interrotto per sopravvenuto fallimento di una delle parti) (Cass. 2040/1984). Il processo va quindi dichiarato estinto da questo Giudi- ce, essendosi verificata la fattispecie estintiva di cui agli artt. 305 e 307 c.p.c., per non essere stato il processo proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione. Il primo articolo dispone che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine pe- rentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue. L'art. 307 c.p.c. ribadisce, al terzo comma, che il processo si estingue qualora le parti alle quali spetti di proseguire o riassumere il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge e statui- sce, al quarto comma, che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal giu- dice. Secondo la Cassazione, l'estinzione del processo interrotto che non sia stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi può essere sollecitata dall'interessato non soltanto in via di ec- cezione, ma anche in via di azione. L'estinzione, nel caso di mancata prosecuzione o riassun- zione del processo interrotto, è immediata: l'immediatezza è già implicita nella perentorietà del termine e la relativa dichiarazione opera dal momento in cui si è verificato il fatto estinti- vo previsto dalla legge. Invero, la pronuncia del giudice ha unicamente valore dichiarativo e dispiega effetto retroattivo: l'operatività di diritto dell'estinzione del processo, sancita dall'articolo 307 c.p.c., va considerata come semplice effetto retroattivo del provvedimento che dichiara l'estinzione (Cass. 2162/1966). Nel caso che ci occupa l'estinzione del processo
3 si è definitivamente verificata allorché è inutilmente spirato il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, precisamente il 9.7.2018, risalendo l'interruzione al 9.4.2018. La CP_1
quale cessionaria dei crediti della Banca Nazionale di Lavoro, ha fatto valere l'estinzio-
[...]
ne con apposito ricorso depositato in data 11.3.2025. L'estinzione del processo si verifica nei confronti di tutti i soggetti che ne sono parti, perché la verificazione dell'evento interruttivo riguardante una delle parti in causa si è riflessa di necessità sull'intero processo, non essendo concepibile un'interruzione parziale di questo (cfr. Cass. 10167/1993 1387/1987).
Appare, infine, più corretto pronunciare l'estinzione con sentenza invece che con ordinanza. È noto il costante indirizzo della Suprema Corte secondo cui nei processi davanti ai giudici mo- nocratici l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza e, se viene dichiarata con provvedi- mento definito ordinanza, questo ha natura di sentenza e come tale è impugnabile con i nor- mali mezzi di gravame (Cass. 13.8.87, n. 6924; Cass. 21.2.92, n. 2151; Cass. 10.7.89, n. 3257;
Cass. 14.7.89, n. 3314; Cass. 6924/87; Cass. 3743/77; Cass. 3204/68); tale indirizzo è stato successivamente esteso ai procedimenti decisi dal tribunale in composizione monocratica, trattandosi parimenti di giudice monocratico (cfr. Cass. 15253 del 20/07/2005 e Cass.
13442 del 02/12/1999).
Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., alla dichiarazione di estinzione del processo di opposizione con- segue la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il carattere meramente processuale e dichiarativo della decisione e l'imputabilità dell'estinzione all'inerzia di tutte le parti processuali giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara estinto il processo di opposizione a decreto ingiuntivo;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1099/2016 emesso dal Giudice designato del Tri- bunale di Avellino l'8.9.2016;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Avellino, 29/05/2025
Il Giudice dott. Sossio Pellecchia
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
CAUSA R.G. N. 4788/2016
Verbale di Udienza “cartolare” del 29 maggio 2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organiz- zativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta me- diante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pro- nuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate nelle note scritte depositate, le quali ten- gono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4788/2016 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione a decreto in- giuntivo” e vertente
TRA
(P.IVA e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) C.F._1
OPPONENTI
E
“ (cessionaria dei crediti della (P.IVA n. ) e CP_1 CP_2 P.IVA_2
per essa (P.IVA n. ), rappresentata da Controparte_3 P.IVA_3 [...]
in forza di procura speciale del 9/05/2019 a rogito del Notaio Controparte_4 [...]
di Milano (Rep.140485-Racc.35373) registrata a Milano 2 in data Persona_1
20/05/2019 al n.25333 serie 1T (P.IVA n. , rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_4
Marco Torelli, in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opposta ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
La e proposero opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 1099/2016 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Avellino l'8.9.2016, con cui fu ordinato di pagare la somma di € 706.123,81 (a solo fino alla con- Parte_2 correnza di € 200.000,00) oltre interessi, in favore della A Controparte_5 sostegno dell'opposizione dedussero: 1) usurarietà dei tassi applicati;
2) intervenuta decaden-
2 za dal diritto di azione contro il fideiussore ex art. 1957 c.c.. Conclusero per il rigetto dell'av- versa domanda.
La si costituì e chiese il rigetto dell'opposizione, sostenen- Controparte_5
done la totale infondatezza.
All'udienza del 9.4.2018 il processo fu dichiarato interrotto per il fallimento della
[...]
Parte_3
Con ricorso depositato l'11.3.2025 la quale cessionaria dei crediti della Banca CP_1
Nazionale di Lavoro, e per essa la rappresentata da Controparte_3 [...]
ha chiesto dichiararsi estinto il processo per mancata riassunzione nei Controparte_4
termini di legge. In data 22.4.2025 il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'odierna udienza sono stati notificati a , che nulla ha dedotto, mentre Parte_2
la nel registro delle imprese risulta “cessata”. Parte_1
Occorre premettere che la declaratoria di estinzione del processo interrotto, per mancata rias- sunzione nei termini (artt. 305 e 307 c.p.c.), spetta allo stesso giudice davanti al quale si sa- rebbe dovuta effettuare detta riassunzione, senza che tale competenza possa trovare deroga per eventuali ragioni d'incompetenza sulla domanda (nella specie, sotto il dedotto profilo della sua devoluzione al tribunale fallimentare, in processo interrotto per sopravvenuto fallimento di una delle parti) (Cass. 2040/1984). Il processo va quindi dichiarato estinto da questo Giudi- ce, essendosi verificata la fattispecie estintiva di cui agli artt. 305 e 307 c.p.c., per non essere stato il processo proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione. Il primo articolo dispone che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine pe- rentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue. L'art. 307 c.p.c. ribadisce, al terzo comma, che il processo si estingue qualora le parti alle quali spetti di proseguire o riassumere il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge e statui- sce, al quarto comma, che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal giu- dice. Secondo la Cassazione, l'estinzione del processo interrotto che non sia stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi può essere sollecitata dall'interessato non soltanto in via di ec- cezione, ma anche in via di azione. L'estinzione, nel caso di mancata prosecuzione o riassun- zione del processo interrotto, è immediata: l'immediatezza è già implicita nella perentorietà del termine e la relativa dichiarazione opera dal momento in cui si è verificato il fatto estinti- vo previsto dalla legge. Invero, la pronuncia del giudice ha unicamente valore dichiarativo e dispiega effetto retroattivo: l'operatività di diritto dell'estinzione del processo, sancita dall'articolo 307 c.p.c., va considerata come semplice effetto retroattivo del provvedimento che dichiara l'estinzione (Cass. 2162/1966). Nel caso che ci occupa l'estinzione del processo
3 si è definitivamente verificata allorché è inutilmente spirato il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, precisamente il 9.7.2018, risalendo l'interruzione al 9.4.2018. La CP_1
quale cessionaria dei crediti della Banca Nazionale di Lavoro, ha fatto valere l'estinzio-
[...]
ne con apposito ricorso depositato in data 11.3.2025. L'estinzione del processo si verifica nei confronti di tutti i soggetti che ne sono parti, perché la verificazione dell'evento interruttivo riguardante una delle parti in causa si è riflessa di necessità sull'intero processo, non essendo concepibile un'interruzione parziale di questo (cfr. Cass. 10167/1993 1387/1987).
Appare, infine, più corretto pronunciare l'estinzione con sentenza invece che con ordinanza. È noto il costante indirizzo della Suprema Corte secondo cui nei processi davanti ai giudici mo- nocratici l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza e, se viene dichiarata con provvedi- mento definito ordinanza, questo ha natura di sentenza e come tale è impugnabile con i nor- mali mezzi di gravame (Cass. 13.8.87, n. 6924; Cass. 21.2.92, n. 2151; Cass. 10.7.89, n. 3257;
Cass. 14.7.89, n. 3314; Cass. 6924/87; Cass. 3743/77; Cass. 3204/68); tale indirizzo è stato successivamente esteso ai procedimenti decisi dal tribunale in composizione monocratica, trattandosi parimenti di giudice monocratico (cfr. Cass. 15253 del 20/07/2005 e Cass.
13442 del 02/12/1999).
Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., alla dichiarazione di estinzione del processo di opposizione con- segue la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il carattere meramente processuale e dichiarativo della decisione e l'imputabilità dell'estinzione all'inerzia di tutte le parti processuali giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara estinto il processo di opposizione a decreto ingiuntivo;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1099/2016 emesso dal Giudice designato del Tri- bunale di Avellino l'8.9.2016;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Avellino, 29/05/2025
Il Giudice dott. Sossio Pellecchia
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