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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 722/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via Parte_1
Formello, n. 35/E, presso lo studio dell'Avv. Anna Mari, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Guidonia Montecelio, in data 19.09.1993, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 46, Parte II, Serie A, Anno 1993), da cui sono nati i figli (in data 01.03.1995), (in data Per_1 Per_2
12.09.1997) e (in data 21.11.2002). Per_3
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 01.07.2025, sono state confermate le conclusioni di cui al ricorso, con domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza previsioni sul piano economico. 2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, concluso con Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 125 del 06.02.2023. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La natura del giudizio, unitamente a motivi di equità, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e presso il Comune di Guidonia Montecelio, in Parte_1 Controparte_1 data 19.09.1993;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 46, Parte II, Serie A, Anno 1993);
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI LI EL AP
N. R.G. 722/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via Parte_1
Formello, n. 35/E, presso lo studio dell'Avv. Anna Mari, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Guidonia Montecelio, in data 19.09.1993, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 46, Parte II, Serie A, Anno 1993), da cui sono nati i figli (in data 01.03.1995), (in data Per_1 Per_2
12.09.1997) e (in data 21.11.2002). Per_3
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 01.07.2025, sono state confermate le conclusioni di cui al ricorso, con domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza previsioni sul piano economico. 2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, concluso con Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 125 del 06.02.2023. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La natura del giudizio, unitamente a motivi di equità, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e presso il Comune di Guidonia Montecelio, in Parte_1 Controparte_1 data 19.09.1993;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 46, Parte II, Serie A, Anno 1993);
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI LI EL AP