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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1146/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MAGNACCA TIZIANA, come da procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CERELLA ANTONINO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
OGGETTO: separazione consensuale.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 27.3.2025, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 30.11.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio civile in
San VO (CH) il 07/10/2023 e che dalla loro unione non sono nati figli, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “i coniugi siano autorizzati a vivere separatamente con l'ossequio del reciproco rispetto, e con l'obbligo di comunicare il cambio di dimora, domicilio e residenza all'altro, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
la casa coniugale, sita in San VO alla via Pierluigi Nervi, di proprietà dello stesso resterà ad egli assegnato, che ivi vivrà; il sig. Pt_1 Pt_1 verserà la somma di € 18.000,00 quale aiuto economico in favore della sig.ra al fine di CP_1 reperire un'unità abitativa, alla sottoscrizione del ricorso con contestuale rilascio da parte della sig.ra della casa coniugale;
con il versamento della predetta somma la sig.ra CP_1 CP_1 dichiara di non avere più nulla a pretendere dal sig. a qualsiasi titolo e/o ragione;
stabilire che Pt_1 nessuna obbligazione alimentare a favore dell'uno o dell'altro coniuge è dovuta i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
le spese sono integralmente compensate tra le parti”.
L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pagina 2 di 3 Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico e con le norme di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contatto matrimonio in San VO (CH) il 07/10/2023, trascritto nei
[...]
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto N. 15 parte I Anno 2023);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
NULLLA sulle spese di lite.
Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1146/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MAGNACCA TIZIANA, come da procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CERELLA ANTONINO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
OGGETTO: separazione consensuale.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 27.3.2025, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 30.11.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio civile in
San VO (CH) il 07/10/2023 e che dalla loro unione non sono nati figli, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “i coniugi siano autorizzati a vivere separatamente con l'ossequio del reciproco rispetto, e con l'obbligo di comunicare il cambio di dimora, domicilio e residenza all'altro, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
la casa coniugale, sita in San VO alla via Pierluigi Nervi, di proprietà dello stesso resterà ad egli assegnato, che ivi vivrà; il sig. Pt_1 Pt_1 verserà la somma di € 18.000,00 quale aiuto economico in favore della sig.ra al fine di CP_1 reperire un'unità abitativa, alla sottoscrizione del ricorso con contestuale rilascio da parte della sig.ra della casa coniugale;
con il versamento della predetta somma la sig.ra CP_1 CP_1 dichiara di non avere più nulla a pretendere dal sig. a qualsiasi titolo e/o ragione;
stabilire che Pt_1 nessuna obbligazione alimentare a favore dell'uno o dell'altro coniuge è dovuta i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
le spese sono integralmente compensate tra le parti”.
L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pagina 2 di 3 Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico e con le norme di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contatto matrimonio in San VO (CH) il 07/10/2023, trascritto nei
[...]
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto N. 15 parte I Anno 2023);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
NULLLA sulle spese di lite.
Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
pagina 3 di 3