Accoglimento
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/05/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04373/2025REG.PROV.COLL.
N. 08124/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8124 del 2023, proposto da
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D'Avino e Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aniello Aprea, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 496/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Scafati esponeva che l’odierno appellato è comproprietario, congiuntamente alla Sig.ra Rosa Sabatino, di un fabbricato ubicato in agro del Comune di Scafati (SA) sul quale, antecedentemente all’anno 2003 veniva realizzata, in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, una sopraelevazione per la quale la comproprietaria presentava istanza prot. n. 27329 del 9 dicembre 2004 per il rilascio di condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/2003, allegando altresì i rilievi fotografici dello stato dei luoghi.
Successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio ex lege n. 326/2003 venivano realizzate sull’immobile ulteriori opere abusive, non comprese nella domanda di condono del 9 dicembre 2004, come accertato dal verbale di sopralluogo tecnico prot. n. 52609 del 16 ottobre 2020 e segnatamente: “ una tettoia composta da 4 pilastri in muratura con relativa copertura in legno sorretta da n. 4 pilastri in muratura, avente le seguenti dimensioni 5.40 x 1.40 x mt. 3.00 = MC 22,68, privo di intonaco ed impianti. In adiacenza alla predetta struttura, è stata realizzata lungo il versante Nord una copertura in lamiere con pilastri in legno, chiusura sui lati Sud ed Est con blocchi in laterizi avente le seguenti dimensioni 5,25 x 3,70 x H = 2,25 ”.
Per tale motivo, con la ordinanza n. 2297 del 29 ottobre 2020, notificata in data 2 novembre 2020, l’amministrazione civica intimava la demolizione delle opere non rientranti nella domanda di condono prot. n. 27329 del 9 dicembre 2004 e il ripristino dello status quo ante .
Impugnata l’ordinanza il Tar Campania – Salerno con la sentenza n. 496/2023 accoglieva il ricorso e annullava la ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi n. 2297 del 29 ottobre 2020 per violazione degli artt. 38 e 44 della Legge n. 47/1985, ritenendo che “ il provvedimento impugnato si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione del riscontrato vizio procedimentale, legato alla mancata definizione della richiesta di condono edilizio ”.
Appellata ritualmente la sentenza nessuno si costituiva per parte appellata.
All’udienza del 15 aprile 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con il motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando ; violazione artt. 38 e 44 legge n. 47/1985; travisamento; error in procedendo; violazione dell’art. 64 cpa.
Evidenzia come dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dalla controparte nel primo grado di giudizio emergeva che le opere sanzionate con il provvedimento impugnato non coincidevano con quelle oggetto della domanda di condono pro. n. 27329 del 9 dicembre 2004. Mentre infatti quest’ultima aveva ad oggetto una sopraelevazione al primo piano e relative opere pertinenziali, la ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi n. 2297 del 29 ottobre 2020 riguardava, invece, opere al piano di campagna consistenti in “ una tettoia composta da 4 pilastri in muratura con relativa copertura in legno sorretta da n. 4 pilastri in muratura, avente le seguenti dimensioni 5.40 x 1.40 x mt. 3.00 = MC 22,68, privo di intonaco ed impianti. In adiacenza alla predetta struttura, è stata realizzata lungo il versante Nord una copertura in lamiere con pilastri in legno, chiusura sui lati Sud ed Est con blocchi in laterizi avente le seguenti dimensioni 5,25 x 3,70 x H = 2,25 ”.
Il ricorso è fondato.
Successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che quest’ultima sia decisa, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell’immobile abusivo.
L’esecuzione postuma di opere di completamento del condono, in fase di valutazione e istruttoria della domanda, porterebbe a contraddire il presupposto giuridico della ultimazione delle opere ad una data antecedente l’entrata in vigore della rispettiva legge di “speciale” sanatoria edilizia.
Pertanto, le ulteriori opere eseguite dopo la presentazione dell’istanza di condono, ancorché interne o pertinenziali, oppure astrattamente riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria/straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, o della ristrutturazione edilizia, devono dirsi abusive e in prosecuzione dell’indebita attività edilizia pregressa, ripetendo le caratteristiche di illiceità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo dell’Amministrazione comunale di ordinarne la demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/201 ( cfr. ex multis Consiglio di Stato sentenza del 17 ottobre 2024, n. 8310)
Questo non significa che sia negata del tutto la possibilità di intervenire sull’immobile sul quale pende l’istanza di condono; sono infatti consentiti i soli interventi finalizzati al completamento del manufatto che siano realizzati nel rispetto delle procedure imposte dalla legge.
Infatti, in presenza di una domanda di condono non ancora esitata, è consentito intervenire sull’immobile nel rispetto delle procedure disposte dall’art. 35 della Legge n. 47/1985.
Per il resto qualsiasi ulteriore intervento non assentito - anche se dovesse essere riconducibile alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, o della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche - che si realizza su un immobile con istanza di condono pendente, è da considerarsi illecito al pari dell’immobile principale già abusivo, e deve pertanto essere sottoposto ad ordinanza di demolizione.
Nel caso in esame, sono stati realizzati diversi interventi sull’immobile oggetto di condono non ancora esitato, per i quali non risultano essere state rispettate le procedure di cui all’art. 35 della norma sul primo condono. I lavori infatti non sono stati né notificati preventivamente né autorizzati dalle autorità competenti, pertanto risultano abusivi al pari dell’opera principale; il Comune era pertanto obbligato a disporne la demolizione.
La demolizione infatti è stata correttamente emessa dall’Amministrazione in relazione alle sole opere ulteriori realizzate senza titoli sul manufatto già abusivo.
L’appello deve essere, pertanto accolto e la sentenza riformata.
In considerazione della particolarità della questione trattata, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata respinge l’originario ricorso.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO