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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, in grado di appello, iscritta al N. 122 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2025, avverso la sentenza n.438/2025(RG 5299/2022) pronunciata dal giudice civile di Taranto in materia di locazione, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. C. LA FRATTA
- Appellante - contro
Controparte_1
Rappr. e difesa dall'avv. C. LIUZZI
-Appellata-
OGGETTO: “Locazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 15/4/2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della opposizione tardiva allo sfratto, avendo omesso le parti di procedere alla mediazione obbligatoria alla quale le aveva rimesse. Ha impugnato in particolare la sentenza nella parte in cui ha fatto salvi gli effetti dell'ordinanza di convalida di sfratto pronunciata ai sensi dell'art 663, 1° comma c.p.c., che a suo dire, doveva essere travolta dalla improcedibilità. Difatti l'obbligo di promuovere la mediazione
1 incombe sul locatore e quindi in mancanza dell'ottemperanza all'ordine di promuovere la mediazione, il giudice avrebbe dovuto revocare l'ordinanza di convalida di sfratto.
Ha concluso chiedendo la revoca della suddetta ordinanza. Si è costituito l'appellato sostenendo che il procedimento di convalida si fosse concluso con la convalida ai sensi dell'art 663 c.p.c., stante l'assenza dell'intimato regolarmente convocato alla stessa udienza con valida notifica eseguita ai sensi dell'art 140 c.p.c., per cui l'improcedibilità non poteva travolgere una fase processuale conclusa con provvedimento definitivo. Ogni qual volta il processo di merito instaurato dopo l'opposizione si estingue, non travolge l'ordinanza di rilascio, quand'anche provvisoria.
Ha domandato quindi il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
Questa Corte è al corrente dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermatosi dopo la pronuncia a sezioni Unite n. 19596/2020 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in materia di locazione, secondo cui “Nel caso di mancato previo esperimento di tale procedura, pur essendo l'invito del giudice rivolto a tutte le parti del giudizio, è chiaro che la figura processuale interessata ad attivarsi è quella che avrebbe dovuto, in limine litis, provvedervi e che, pertanto, può risentire effetti pregiudizievoli dalla mancata ottemperanza a tale invito. La norma recita infatti:
”Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. Ed allora è evidente che la carenza della condizione di procedibilità non può che ridondare a carico dell'originaria attrice, senza che possa avere un qualche rilievo la fase processuale, nel corso della quale l'ordinanza è stata comunicata” (v., Cass. 27 luglio 2023, n.
22805, che richiama anche Cass., sez. un, 18 settembre 2020, n. 19596). In altri termini, una volta impartito l'invito ad attivare la mediazione, a maggior ragione se, come sostenuto dai ricorrenti, esso non fosse stato contestabile, il soggetto processuale interessato ad attivarsi è quello che avrebbe dovuto, in limine litis, provvedervi e che, pertanto, può risentire effetti pregiudizievoli dalla mancata ottemperanza a tale invito. Non è dirimente il fatto che l'obbligo di cui ai commi 1-bis e 2, dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, non si applichi nei procedimenti per convalida di sfratto fino al mutamento del rito, poiché, al pari di quanto avviene nei procedimenti per ingiunzione, inclusa la
2 fase di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., l'obbligo di ricorrere alla mediazione è sorto a valle della conversione del rito1.
Ebbene proprio dalla lettura della sentenza della Suprema Corte emerge che il caso considerato dalla Cassazione è quello disciplinato dall'art 665 e ss. c.p.c., in cui comparso l'intimato e proposta opposizione allo sfratto, nonché pronunciati i provvedimenti di cui agli artt 665 e 666 c,.p.c., “il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art 426 c.p.c.”(art 667 c.p.c.).
Nel caso di opposizione alla convalida, infatti, il giudice può pronunciare ordinanza provvisoria di rilascio ma, a prescindere da ciò muta il rito e si instaura un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento della morosità. Il legislatore afferma che il giudizio prosegue, passando dalla forma speciale ad un giudizio di cognizione ordinaria, che segue il rito del lavoro, anch'esso speciale. Proprio per questo se il giudice manda le parti in mediazione e il locatore che ha proposto la domanda iniziale, non la promuove, il giudizio si estingue e travolge l'ordinanza provvisoria, perché il giudizio è unico sebbene consti di due fasi successive tra loro, la prima nella forma speciale e sommaria, la seconda nella forma ordinaria e a cognizione piena.
La sentenza citata, riportata per estratto, si riferisce proprio a questo caso, prevedendo che l'obbligo della mediazione sorga “ a valle della conversione del rito”, presupponendo dunque una ordinanza di mutamento del rito e una prosecuzione del giudizio. Una volta che si è instaurata la fase ordinaria, la fase speciale non conta più e solo sopravvive l'ordinanza provvisoria di rilascio, ove emessa, anche in caso di successiva estinzione del giudizio. Ovviamente l'estinzione deve dipendere da una causa diversa dal mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, perché in questo caso la legge, come interpretata dalla giurisprudenza, prevede che l'estinzione si ritorca contro il soggetto che ha posto la domanda originaria, ossia il locatore.
Il caso in esame è completamente diverso. Come è noto la convalida dello sfratto emessa ai sensi dell'art 663 c.p.c. non è un'ordinanza provvisoria, ma è provvedimento definitivo suscettibile di acquisire autorità di giudicato, analogamente a quanto avviene per il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, “assumendo l'ordinanza natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza”2. Si sostiene infatti che “L'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, preclusa l'opposizione tardiva, acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull'esistenza della locazione, sulla qualità di locatore dell'intimante e di conduttore dell'intimato, sull'intervento di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto, ma anche sulla sua qualificazione, se la scadenza del medesimo, richiesta e accordata dal giudice, è strettamente collegata alla tipologia del contratto”3
La fase speciale chiude il procedimento in modo tendenzialmente definitivo. L'opposizione tardiva
è un atto che, al pari della opposizione ex art 650 c.p.c., è idoneo ad instaurare un nuovo procedimento ordinario di cognizione volto all'accertamento dell'insussistenza della morosità, purchè sia instaurata nel termine previsto dalla legge e purchè l'intimato provi di non avere avuto conoscenza della intimazione o a causa della inesistenza o nullità della notifica o a causa di caso fortuito o forza maggiore. Solo in questo caso, ossia dopo compiuta tale valutazione(fase rescindente) si instaura il procedimento di cognizione, che non è la prosecuzione della precedente fase, tanto è vero che la legge non dice che il giudizio prosegue, né prevede l'assegnazione di un termine per depositare le memorie.
In caso di opposizione tardiva il procedimento speciale sommario si è già concluso e l'opposizione
è idonea ad instaurare direttamente la fase a cognizione ordinaria, a patto e solo dopo che il giudice valuti l'ammissibilità dell'opposizione nella cd fase rescindente.
Nel caso di specie il giudice dell'opposizione tardiva non ha esaminato l'ammissibilità dell'opposizione, né può dirsi che l'abbia superata incidentalmente o implicitamente, non essendo passato all'esame del merito della opposizione. Si è limitato a mandare le parti in mediazione senza altro aggiungere.
Peraltro la mediazione non presuppone per legge la positiva valutazione circa l'ammissibilità dell'opposizione, ma è un adempimento obbligatorio che deve essere espletato preliminarmente alla valutazione del merito di una domanda. Nessuna delle parti lo ha fatto. Deve ritenersi pertanto che il giudizio di cognizione ordinaria introdotto dalla opposizione tardiva non si sia mai instaurato, perché la sua corretta instaurazione presupponeva una valutazione di ammissibilità che non è mai stata compiuta essendosi estinto sul nascere il procedimento di opposizione tardiva.
E peraltro tale procedimento nasce autonomo rispetto alla fase della convalida, che si è conclusa positivamente, senza conversione del rito. La sua estinzione pertanto non condiziona la permanenza degli effetti dell'ordinanza emessa ex art 663 c.p.c., che non era un'ordinanza provvisoria di rilascio, ma un'ordinanza che chiudeva del tutto il procedimento e aveva il carattere della definitività ed efficacia. In mancanza di valida opposizione tardiva, dunque, ossia in mancanza di un procedimento di opposizione tardiva che sia stato giudicato ammissibile e sia stato accolto nel merito, l'ordinanza ex art 633 c.p.c. mantiene la sua definitività.
L'appello deve essere rigettato. La novità della questione trattata e la sua particolarità giustificano la compensazione delle spese del giudizio. 3Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 411 del 11/01/2017 4
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Dichiara che la natura della pronuncia è idonea all'imposizione dell'ulteriore contributo unificato.
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A Lastella
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33216 del 18/12/2024 2 Cass sez. 3, Sentenza n. 12979 del 27/05/2010 3